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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1416 /2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
SE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 127 ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. PICCOLI MARCO
- RICORRENTE contro
CP_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA e con l'avv.
- RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.07.2022, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 000176100 dell'importo pari ad € 23.000,00 (doc. 1) emessa dall' CP_1 di Brescia in relazione all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali da parte della società di cui era legale rappresentante in relazione all'anno 2010 come CP_2 contestato nell'atto di accertamento prot. n. 1500.10/07/2017.0222453 notificato in data
18.07.2017.
A sostegno eccepiva: a) di aver contestato con pec del 1.09.2017 intervenuta prescrizione dei contributi risalenti al 2010 rendendo noto intervenuto fallimento della società e a cui la Direzione
Provinciale rispondeva senza prendere posizione sull'eccezione di prescrizione del credito previdenziale;
b) che con decreto 28.04.2021 il Tribunale di Brescia, su suo ricorso, nel quale esponeva di versare in una situazione di sovraindebitamento ex L. 3/2012, nominava, quale organismo di composizione della crisi il professionista avv. (doc. 4), il quale si attivava presso per conoscere la Per_1 CP_1 sua posizione debitoria (doc. 5);
c) che con pec del 18.08.2021 la Direzione provinciale rispondeva comunicando che non vi CP_1 erano addebiti nei suoi confronti né nella gestione autonomi, né nella gestione aziende con dipendenti (doc. 6);
d) che con decreto del 10.11.2021 il Tribunale di Brescia, visto l'art. 14 quinquies L. n. 3/2012, dichiarava aperta la procedura di liquidazione del suo patrimonio (doc. 7).
Ciò premesso in fatto, eccepiva: a) la nullità/annullabilità dell'ordinanza ingiunzione per essere maturata la prescrizione dei crediti previdenziali per l'anno 2010 non essendo intervenuto alcun atto interruttivo nel termine quinquennale prima della notifica dell'atto di accertamento del 18.07.2017;
b) la nullità/annullabilità dell'ordinanza impugnata per intervenuta dichiarazione confessoria negativa della sussistenza di crediti come da comunicazione pec inviata dalla Direzione provinciale in data 18.08.2021. CP_1
Concludeva quindi chiedendo, previa sospensione dell'esecutività dell'atto opposto, in via principale, la declaratoria di nullità/inefficacia dell'ordinanza ingiunzione, spese e onorari di causa rifusi.
2. Si costituiva tardivamente sostenendo: CP_1
a) che l'ordinanza ingiunzione opposta si riferiva all'atto di accertamento per omesso versamento delle quote contributive a carico dei lavoratori dipendenti riferite ai periodi mensili 01,02,
05,06,07,08,09,10 e 11/2010 (doc. 9) non versate alla data della notifica e nei tre mesi successivi;
b) che per i medesimi periodi, erano state emesse diffide DM in data 15.10.2010 e 19.04.2011 notificate rispettivamente in data 22.11.2010 e 02.05.2011 (docc. 5, 6);
c) che per i periodi da 01 a 09/2010 (doc. 10 -11) erano state emesse cartelle di pagamento correttamente notificate da per le quali non era stato tuttavia Controparte_3 possibile recuperare le ricevute di notifica conservate presso il concessionario, mentre per i periodi
2 10 e 11/2010 era stato emesso avviso di addebito 322 2011 20001063 41 000 notificato al trasgressore il 09/06/2011 (doc. 7);
d) che con sentenza 86/2012 la società veniva dichiarata fallita senza che venisse Controparte_2 autorizzato l'esercizio provvisorio, i crediti erano stati ceduti al concessionario per la riscossione che provvedeva ad insinuarsi;
e) che ad oggi le quote risultavano pagate per i mesi 01 e 02/2010 mentre restavano totalmente insolute per i restanti mesi;
f) che il ricorrente non aveva provveduto al pagamento nei 30 giorni dalla contestazione della violazione, sicché la sede di Brescia aveva emesso l'ordinanza ingiunzione opposta notificata CP_1 al ricorrente in data 01/07/2022.
Ciò premesso, osservando che la presentazione di un'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, ai sensi dell'art. 93 L.F., essendo equiparabile alla domanda giudiziale comportava l'interruzione della prescrizione del credito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2945 c.2 c.c., con effetti permanenti sino alla chiusura della procedura concorsuale, sosteneva che alla data della notifica 18/07/2017 dell'accertamento della violazione, i contributi non erano prescritti e stante l'omesso versamento nei tre mesi successivi, l'ipotesi di non punibilità non si era concretizzata.
Negava il valore confessorio della dichiarazione resa dall' stante l'indisponibilità dei crediti e CP_1 del fatto che in forza della previsione di cui all'articolo 14 terdecies legge 3/2012, la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento non riguardava i debiti derivanti da sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non fossero accessorie a debiti estinti, sicché la dichiarazione dell' era relativa ai soli crediti che potevano essere richiamati all'interno della CP_4 procedura di sovraindebitamento, ovvero contributi e relative sanzione e non alle ordinanze di ingiunzione.
Chiedeva quindi il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese di lite.
3. Nel corso del giudizio interveniva la rideterminazione della sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione opposta e, nel frattempo, l' era ammessa la passivo della procedura R.G. CP_1
108/2021. All'udienza del 14 maggio 2025, l'Istituto dava atto che per il credito riportato nell'ordinanza ingiunzione, così come rideterminata, era stata ammessa al passivo come credito non privilegiato e che stante l'incapienza dell'attivo non sarebbe stato comunque soddisfatto. Sul punto il ricorrente faceva presente che stante i vincoli di indisponibilità del proprio patrimonio la sanzione irrogata, oltre che non dovuta in quanto riferita a crediti orami prescritti, non avrebbe comunque potuto essere versata dallo stesso. Eccepiva l'intervenuta decadenza a mezzi di prova ed eccezioni ex art. 416 c.p.c. per essersi costituito tardivamente. CP_1
3 Solo con note del 18.02.2025 eccepiva la decadenza della pretesa sanzionatoria essendo l'atto di accertamento della violazione notificato in data 18.07.2017 e quindi oltre il termine di 90 giorni ex art. 14 L. 689/1981 e 8 D. lgs 8/2016.
4. Va preliminarmente rilevata la tardività di quest'ultima eccezione non prospettata in ricorso ma per la prima volta solo nelle note del 18.02.2025, in quanto come ha precisato Cass. n. 9387/2002, ai principi suddetti, segnatamente al divieto di superare i limiti della domanda e di pronunciare
d'ufficio su eccezioni rimesse alla disponibilità della parte, non si sottrae il motivo fondato sulla eventuale tardività della contestazione alla quale consegue ex lege, secondo il disposto della L. n.
689 del 1981, art. 14, l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, configurandosi tale motivo alla stregua di una eccezione in senso stretto, cosicché la tardività della contestazione e la conseguente estinzione dell'obbligazione non possono essere rilevate e dichiarate dal giudice d'ufficio".
5. Nel merito, il primo motivo di ricorso è fondato con conseguente assorbimento delle restanti questioni.
5.1. È pacifico, infatti, che l'ordinanza opposta faccia riferimento all'atto di accertamento CP_1 prot. 1500.10/07/2017.0222453 avente ad oggetto il mancato versamento dei contributi in relazione all'anno 2010 e che tale accertamento risulta essere stato notificato in data 18.07.2017.
In relazione ad una parte di questi crediti ha allegato l'emissione di cartelle di pagamento che, CP_1 tuttavia, non ha né specificato, né prodotto.
Per la restante parte (periodi 10,11/2010) ha prodotto l'avviso di addebito 32220112000106341000 notificato in data 9.06.2011 (doc. 7).
Ha poi prodotto le diffide a adempiere notificate in data 22.11.2010 e 2.05.2011 (docc. 5, 6).
Tali documenti, pur essendo la costituzione dell'Istituto tardiva, possono essere acquisiti ex art. 421
c.p.c. trattandosi di atti rilevati per decidere sulla fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente.
Ebbene, anche tenuto conto degli atti interruttivi richiamati dall'Ente, alla data della notifica dell'atto di accertamento richiamato nell'ordinanza ingiunzione opposta era ormai decorso il termine di prescrizione quinquennale del credito previdenziale essendo tali atti stati notificati nel
2011 mentre l'atto di accertamento è stato notificato in data 18.07.2017.
Mentre con riferimento al fallimento della non ha precisato quando (né per CP_2 CP_1 quali specifici crediti) era stata presentata la domanda di ammissione al passivo (che neppure produce) limitandosi ad allegare che “l' veniva parzialmente soddisfatto con il versamento di CP_4
4 € 2.471”, sicché di quest'ultima non può tenersi conto ai fini della sospensione dei termini di prescrizione.
5.2. Ne deriva che essendo l'atto di accertamento con il quale l' ha contestato al ricorrente il CP_1 mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali con invito al pagamento delle somme dovute stato emesso e notificato in relazione a crediti già prescritti, l'ordinanza ingiunzione opposta non può ritenersi validamente formata con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria con la stessa comminata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
1) dichiara che nulla è dovuto in base all'ordinanza ingiunzione impugnata.
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in € 2.000,00, CP_1 oltre accessori spese generali al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Brescia il 23/12/2025
il Giudice del lavoro
Chiara SE
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
SE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 127 ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. PICCOLI MARCO
- RICORRENTE contro
CP_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA e con l'avv.
- RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.07.2022, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 000176100 dell'importo pari ad € 23.000,00 (doc. 1) emessa dall' CP_1 di Brescia in relazione all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali da parte della società di cui era legale rappresentante in relazione all'anno 2010 come CP_2 contestato nell'atto di accertamento prot. n. 1500.10/07/2017.0222453 notificato in data
18.07.2017.
A sostegno eccepiva: a) di aver contestato con pec del 1.09.2017 intervenuta prescrizione dei contributi risalenti al 2010 rendendo noto intervenuto fallimento della società e a cui la Direzione
Provinciale rispondeva senza prendere posizione sull'eccezione di prescrizione del credito previdenziale;
b) che con decreto 28.04.2021 il Tribunale di Brescia, su suo ricorso, nel quale esponeva di versare in una situazione di sovraindebitamento ex L. 3/2012, nominava, quale organismo di composizione della crisi il professionista avv. (doc. 4), il quale si attivava presso per conoscere la Per_1 CP_1 sua posizione debitoria (doc. 5);
c) che con pec del 18.08.2021 la Direzione provinciale rispondeva comunicando che non vi CP_1 erano addebiti nei suoi confronti né nella gestione autonomi, né nella gestione aziende con dipendenti (doc. 6);
d) che con decreto del 10.11.2021 il Tribunale di Brescia, visto l'art. 14 quinquies L. n. 3/2012, dichiarava aperta la procedura di liquidazione del suo patrimonio (doc. 7).
Ciò premesso in fatto, eccepiva: a) la nullità/annullabilità dell'ordinanza ingiunzione per essere maturata la prescrizione dei crediti previdenziali per l'anno 2010 non essendo intervenuto alcun atto interruttivo nel termine quinquennale prima della notifica dell'atto di accertamento del 18.07.2017;
b) la nullità/annullabilità dell'ordinanza impugnata per intervenuta dichiarazione confessoria negativa della sussistenza di crediti come da comunicazione pec inviata dalla Direzione provinciale in data 18.08.2021. CP_1
Concludeva quindi chiedendo, previa sospensione dell'esecutività dell'atto opposto, in via principale, la declaratoria di nullità/inefficacia dell'ordinanza ingiunzione, spese e onorari di causa rifusi.
2. Si costituiva tardivamente sostenendo: CP_1
a) che l'ordinanza ingiunzione opposta si riferiva all'atto di accertamento per omesso versamento delle quote contributive a carico dei lavoratori dipendenti riferite ai periodi mensili 01,02,
05,06,07,08,09,10 e 11/2010 (doc. 9) non versate alla data della notifica e nei tre mesi successivi;
b) che per i medesimi periodi, erano state emesse diffide DM in data 15.10.2010 e 19.04.2011 notificate rispettivamente in data 22.11.2010 e 02.05.2011 (docc. 5, 6);
c) che per i periodi da 01 a 09/2010 (doc. 10 -11) erano state emesse cartelle di pagamento correttamente notificate da per le quali non era stato tuttavia Controparte_3 possibile recuperare le ricevute di notifica conservate presso il concessionario, mentre per i periodi
2 10 e 11/2010 era stato emesso avviso di addebito 322 2011 20001063 41 000 notificato al trasgressore il 09/06/2011 (doc. 7);
d) che con sentenza 86/2012 la società veniva dichiarata fallita senza che venisse Controparte_2 autorizzato l'esercizio provvisorio, i crediti erano stati ceduti al concessionario per la riscossione che provvedeva ad insinuarsi;
e) che ad oggi le quote risultavano pagate per i mesi 01 e 02/2010 mentre restavano totalmente insolute per i restanti mesi;
f) che il ricorrente non aveva provveduto al pagamento nei 30 giorni dalla contestazione della violazione, sicché la sede di Brescia aveva emesso l'ordinanza ingiunzione opposta notificata CP_1 al ricorrente in data 01/07/2022.
Ciò premesso, osservando che la presentazione di un'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, ai sensi dell'art. 93 L.F., essendo equiparabile alla domanda giudiziale comportava l'interruzione della prescrizione del credito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2945 c.2 c.c., con effetti permanenti sino alla chiusura della procedura concorsuale, sosteneva che alla data della notifica 18/07/2017 dell'accertamento della violazione, i contributi non erano prescritti e stante l'omesso versamento nei tre mesi successivi, l'ipotesi di non punibilità non si era concretizzata.
Negava il valore confessorio della dichiarazione resa dall' stante l'indisponibilità dei crediti e CP_1 del fatto che in forza della previsione di cui all'articolo 14 terdecies legge 3/2012, la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento non riguardava i debiti derivanti da sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non fossero accessorie a debiti estinti, sicché la dichiarazione dell' era relativa ai soli crediti che potevano essere richiamati all'interno della CP_4 procedura di sovraindebitamento, ovvero contributi e relative sanzione e non alle ordinanze di ingiunzione.
Chiedeva quindi il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese di lite.
3. Nel corso del giudizio interveniva la rideterminazione della sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione opposta e, nel frattempo, l' era ammessa la passivo della procedura R.G. CP_1
108/2021. All'udienza del 14 maggio 2025, l'Istituto dava atto che per il credito riportato nell'ordinanza ingiunzione, così come rideterminata, era stata ammessa al passivo come credito non privilegiato e che stante l'incapienza dell'attivo non sarebbe stato comunque soddisfatto. Sul punto il ricorrente faceva presente che stante i vincoli di indisponibilità del proprio patrimonio la sanzione irrogata, oltre che non dovuta in quanto riferita a crediti orami prescritti, non avrebbe comunque potuto essere versata dallo stesso. Eccepiva l'intervenuta decadenza a mezzi di prova ed eccezioni ex art. 416 c.p.c. per essersi costituito tardivamente. CP_1
3 Solo con note del 18.02.2025 eccepiva la decadenza della pretesa sanzionatoria essendo l'atto di accertamento della violazione notificato in data 18.07.2017 e quindi oltre il termine di 90 giorni ex art. 14 L. 689/1981 e 8 D. lgs 8/2016.
4. Va preliminarmente rilevata la tardività di quest'ultima eccezione non prospettata in ricorso ma per la prima volta solo nelle note del 18.02.2025, in quanto come ha precisato Cass. n. 9387/2002, ai principi suddetti, segnatamente al divieto di superare i limiti della domanda e di pronunciare
d'ufficio su eccezioni rimesse alla disponibilità della parte, non si sottrae il motivo fondato sulla eventuale tardività della contestazione alla quale consegue ex lege, secondo il disposto della L. n.
689 del 1981, art. 14, l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, configurandosi tale motivo alla stregua di una eccezione in senso stretto, cosicché la tardività della contestazione e la conseguente estinzione dell'obbligazione non possono essere rilevate e dichiarate dal giudice d'ufficio".
5. Nel merito, il primo motivo di ricorso è fondato con conseguente assorbimento delle restanti questioni.
5.1. È pacifico, infatti, che l'ordinanza opposta faccia riferimento all'atto di accertamento CP_1 prot. 1500.10/07/2017.0222453 avente ad oggetto il mancato versamento dei contributi in relazione all'anno 2010 e che tale accertamento risulta essere stato notificato in data 18.07.2017.
In relazione ad una parte di questi crediti ha allegato l'emissione di cartelle di pagamento che, CP_1 tuttavia, non ha né specificato, né prodotto.
Per la restante parte (periodi 10,11/2010) ha prodotto l'avviso di addebito 32220112000106341000 notificato in data 9.06.2011 (doc. 7).
Ha poi prodotto le diffide a adempiere notificate in data 22.11.2010 e 2.05.2011 (docc. 5, 6).
Tali documenti, pur essendo la costituzione dell'Istituto tardiva, possono essere acquisiti ex art. 421
c.p.c. trattandosi di atti rilevati per decidere sulla fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente.
Ebbene, anche tenuto conto degli atti interruttivi richiamati dall'Ente, alla data della notifica dell'atto di accertamento richiamato nell'ordinanza ingiunzione opposta era ormai decorso il termine di prescrizione quinquennale del credito previdenziale essendo tali atti stati notificati nel
2011 mentre l'atto di accertamento è stato notificato in data 18.07.2017.
Mentre con riferimento al fallimento della non ha precisato quando (né per CP_2 CP_1 quali specifici crediti) era stata presentata la domanda di ammissione al passivo (che neppure produce) limitandosi ad allegare che “l' veniva parzialmente soddisfatto con il versamento di CP_4
4 € 2.471”, sicché di quest'ultima non può tenersi conto ai fini della sospensione dei termini di prescrizione.
5.2. Ne deriva che essendo l'atto di accertamento con il quale l' ha contestato al ricorrente il CP_1 mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali con invito al pagamento delle somme dovute stato emesso e notificato in relazione a crediti già prescritti, l'ordinanza ingiunzione opposta non può ritenersi validamente formata con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria con la stessa comminata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
1) dichiara che nulla è dovuto in base all'ordinanza ingiunzione impugnata.
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in € 2.000,00, CP_1 oltre accessori spese generali al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Brescia il 23/12/2025
il Giudice del lavoro
Chiara SE
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