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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 30/10/2025, n. 2124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2124 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3447/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RD ER presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. TT BR giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. V.G. R.G. 3447/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Parte_1 C.F._1
Tocci
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Luciano CP_1 C.F._2
Guerriero
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio congiunto.
CONCLUSIONI: per entrambe le parti, come da ricorso introduttivo e da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 6.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data
25.6.2024, le parti menzionate in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni concordate: “1) I coniugi vivranno separati
e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di Legge;
2) L'immobile sito in Ardea (Rm), in comproprietà al 50% tra i coniugi dove i medesimi hanno fissato la dimora coniugale è già stato venduto ed il relativo prezzo, estinto il residuo mutuo, è stato diviso fra i coniugi, odierni ricorrenti;
3) I coniugi hanno già provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro, anche a titolo di mantenimento;
4)
Essendo essi ricorrenti economicamente indipendenti, non dovrà essere corrisposta somma alcuna a titolo di contributo o assegno alimentare dall'uno nei confronti dell'altro; 5) Spese di giudizio interamente compensate fra le parti”.
Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
Gli odierni ricorrenti contraevano matrimonio in data 17.9.2018 nel Comune di Roma (dati trascrizione: Anno 2018; atto n. 00097, reg. atti di matrimonio;
parte I;
serie 14).
Dall'unione non nascevano figli.
Con sentenza non definitiva n. 2680/2024, pubblicata il 27.12.2024, il Tribunale intestato ha pronunciato la separazione delle parti omologando le condizioni di cui al ricorso.
La causa è stata quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore per l'ulteriore corso del giudizio.
Nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 6.10.2025, le parti hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di rinunciare al tentativo di conciliazione ed hanno insistito nella domanda di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui all'atto introduttivo sopra riportate.
Il Giudice ha richiesto l'attestazione circa il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di separazione;
pervenuta tale attestazione in data 23.10.2025, la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso e alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 6.10.2025.
La domanda deve essere accolta atteso il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di separazione.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta delle parti indica compiutamente le condizioni inerenti alle parti e ai rapporti economici.
Rilevato che le condizioni non sono in contrasto con gli interessi delle parti, né con norme imperative, il Collegio ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
Atteso l'accordo raggiunto, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, di Velletri, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis: 1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi e Parte_1 CP_1
, i cui estremi sono riportati in parte motiva;
[...]
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 29/10/2025.
Il giudice estensore Il presidente
TT BR RD ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RD ER presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. TT BR giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. V.G. R.G. 3447/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Parte_1 C.F._1
Tocci
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Luciano CP_1 C.F._2
Guerriero
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio congiunto.
CONCLUSIONI: per entrambe le parti, come da ricorso introduttivo e da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 6.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data
25.6.2024, le parti menzionate in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni concordate: “1) I coniugi vivranno separati
e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di Legge;
2) L'immobile sito in Ardea (Rm), in comproprietà al 50% tra i coniugi dove i medesimi hanno fissato la dimora coniugale è già stato venduto ed il relativo prezzo, estinto il residuo mutuo, è stato diviso fra i coniugi, odierni ricorrenti;
3) I coniugi hanno già provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro, anche a titolo di mantenimento;
4)
Essendo essi ricorrenti economicamente indipendenti, non dovrà essere corrisposta somma alcuna a titolo di contributo o assegno alimentare dall'uno nei confronti dell'altro; 5) Spese di giudizio interamente compensate fra le parti”.
Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
Gli odierni ricorrenti contraevano matrimonio in data 17.9.2018 nel Comune di Roma (dati trascrizione: Anno 2018; atto n. 00097, reg. atti di matrimonio;
parte I;
serie 14).
Dall'unione non nascevano figli.
Con sentenza non definitiva n. 2680/2024, pubblicata il 27.12.2024, il Tribunale intestato ha pronunciato la separazione delle parti omologando le condizioni di cui al ricorso.
La causa è stata quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore per l'ulteriore corso del giudizio.
Nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 6.10.2025, le parti hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di rinunciare al tentativo di conciliazione ed hanno insistito nella domanda di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui all'atto introduttivo sopra riportate.
Il Giudice ha richiesto l'attestazione circa il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di separazione;
pervenuta tale attestazione in data 23.10.2025, la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso e alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 6.10.2025.
La domanda deve essere accolta atteso il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di separazione.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta delle parti indica compiutamente le condizioni inerenti alle parti e ai rapporti economici.
Rilevato che le condizioni non sono in contrasto con gli interessi delle parti, né con norme imperative, il Collegio ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
Atteso l'accordo raggiunto, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, di Velletri, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis: 1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi e Parte_1 CP_1
, i cui estremi sono riportati in parte motiva;
[...]
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 29/10/2025.
Il giudice estensore Il presidente
TT BR RD ER