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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/10/2025, n. 3948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3948 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE Il Tribunale di Palermo nella persona del giudice dott.ssa Cristina Denaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7418/2021 R.G., avente ad oggetto “contratto d'opera- compensi ”, promossa
DA
C.F. , P. IVA , Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 con sede legale via Ludovico Lazzaro Zamenhof n. 817 Vicenza (VI), in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._1
28/09/1963 e residente in [...]7, 36035 Marano Vicentino (VI), rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti dall'avvocato MARIANNA ZHOU , presso il cui studio , sito in
Via Ugo Foscolo n. 10 ha eletto domicilio
- opponente -
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f.: , residente Controparte_1 CodiceFiscale_2 in Palermo, nella via Caduti sul Lavoro n. 24, elett.te dom.to in Cefalù (PA), nella via Prestisimone
n. 17, presso lo studio dell'Avv. Francesco Riggio, dal quale è rappresentato e difeso per mandato speciale rilasciato in separato foglio allegato all'originale del ricorso per decreto ingiuntivo notificato, valevole anche nella presente fase del giudizio,
-opposto -
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. , nato a [...] il [...] e CP_2 C.F._3 residente in [...], Corso Fogazzaro 16, giusta procura allegata al presente atto, dall'Avv. Marco
Corato (C.F. ) del Foro di Vicenza, con studio in Vicenza, via Cengio 32 – C.F._4 che dichiara di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notifiche relativi al presente procedimento
1 all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata con domicilio Email_1 eletto presso il suo studio in Vicenza, via Cengio 32, deposita la presente
E
, C.F. nato a [...] il [...] Controparte_3 C.F._5
e residente in [...], 36100 Vicenza (VI), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Francesca Boscolo del Foro di Padova (C.F.
), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Padova, via C. Battisti C.F._6
n. 11, il
Terzi chiamati
Conclusioni delle parti come da verbale della udienza del 19.6.25 in atti.
Motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, il ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n D.I. 1795/2021 emesso dal Tribunale di Palermo il
09 aprile 2021 e notificato il 20 aprile 2021, con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore di la somma di € 47.031,43 (oltre a interessi maturati e maturandi e Controparte_1 le spese della procedura monitoria), asseritamente dovuta a titolo di corrispettivo, dovuto in percentuale, per l'attività professionale svolta con riguardo ad alcuni appalti di opere e servizi aggiudicati al consorzio.
In proposito, parte opponente – dopo avere premesso che il credito oggetto del ricorso monitorio trovava fondamento su asseriti “accordi tra le parti” , in forza dei quali il “avrebbe” Parte_1 riconosciuto all'opposto una serie di “royalty” in percentuale su alcuni appalti a questo aggiudicati, indicati nei documenti dal ricorrente prodotti in sede di ricorso monitorio, ha disconosciuto le sottoscrizioni e i timbri apposti ai documenti , costituenti prova del credito , evidenziando come le firme del legale rappresentante ivi apposte fossero frutto CP_2 di una sovrapposizione di immagini asportate da un documento e riportate sui documenti prodotti ex art.633-634 c.p.c. , tenuto conto della assoluta identità delle firme.
Sulla base di tali premesse, essendo manifestamente false le firme risultanti sui documenti a sostegno del monitorio, identificati dal ricorrente quali “ricognizioni di debito”, parte opponente, evidenziando l'insussistenza a priori dell'an debeatur, ha dedotto che nulla era dovuto al professionista, per altro coinvolto in procedimenti penali per gravi reati associativi .
Con comparsa di risposta del 6.9.21 si è costituito in giudizio e, premesso di Controparte_1 non essere a conoscenza “ delle modalità con cui venivano redatti e sottoscritti gli atti che lo stesso riceveva esclusivamente in formato digitale per via telematica sulla piattaformadel
2 , ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in giudizio Parte_1
, amministratore subentrato al primo , “al fine di accertare Parte_3 Controparte_3
l'esistenza di loro eventuali responsabilità gestionali, di verificare la riconducibilità al dei documenti prodotti dal Geom. e di ricostruire le Parte_1 Controparte_1 dinamiche sottese alla sottoscrizione dei documenti ufficiali del Parte_1 ed al loro inserimento nella piattaforma informatica”.
[...]
Ed ancora, parte opposta ha formulato istanza di verificazione “ delle firme apposte nell'“Accordo tra le parti” del 15/10/2018 e nella relativa dichiarazione di riconoscimento del debito del 03/06/2019, nell'“Accordo tra le parti” del 18/06/2019 e nella relativa dichiarazione di riconoscimento del debito del 19/06/2019, nell'“Accordo tra le parti” del 02/09/2019 e nella relativa dichiarazione di riconoscimento del debito del 03/09/2019.
Nel merito, parte opposta, dopo avere premesso che alcuna contestazione era stata mossa riguardo alla sussistenza del rapporto sottostante il credito e alla attività svolta , ha rilevato:
A) in ordine all'oggetto dell'accordo tra le parti del 15/10/2018, che egli era stato contattato dal Geom. direttore tecnico della il quale gli aveva chiesto Persona_1 CP_4
l'avvalimento del al fine di consentire la Parte_1 partecipazione della alla gara identificata a mezzo cig. 7580776E3E; CP_4
B) le categorie richieste per la partecipazione alla detta gara erano OG1 (Edilizia), OG11
(Impiantistica generale) e OS4 (Impianti di trazione meccanica ed elevazione);
C) poiché per le categorie OG11 e OS4 non era consentito l'avvalimento, egli aveva proposto al di far partecipare alla gara direttamente il Per_1 Parte_1
facendo aderire, prima del completamento delle fasi di gara, la alla
[...] CP_4 compagine consortile, in modo tale che, nell'ipotesi di aggiudicazione della gara da parte del quest'ultimo avrebbe poi legittimamente potuto Parte_1 indicare la sua consorziata, quale impresa esecutrice dei lavori;
CP_4
D) in conseguenza dell'accettazione della superiore proposta, la aveva formulato CP_4 al istanza di partecipazione alla gara e contestuale Parte_1 istanza di adesione alla compagine consortile. (Cfr All. 1 e All. 2);
E) dunque, la era entrata a far parte del , giusto verbale assembleare CP_4 Parte_1 del 30/10/2018 (Cfr. All. 3) , pagando in due soluzioni a quest'ultimo la quota consortile, pari ad € 13.000,00 oltre IVA (Cfr. All. 2);
F) Il 40% della predetta quota gli veniva riconosciuto dal Parte_1 quale sua provvigione;
egli aveva incassato in tre rate il compenso e emesso regolari ricevute. (Cfr. All.); la a questo punto, aveva assunto ogni onere economico CP_4
3 per la partecipazione alla gara e, conseguentemente, il Parte_1 aveva formulato istanza di partecipazione alla gara diretta all'ente appaltante producendo tutta la documentazione necessaria. (Cfr. All. 5);
G) egl, oltre ad avere avuto un ruolo chiave nel mettere in contatto la con CP_4 il e ad aver provveduto ad individuare la migliore Parte_1 strategia per consentire alla stessa di partecipare alla gara, si era poi materialmente occupato di effettuare il sopralluogo ricognitivo dei luoghi, la verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, l'analisi e la verifica di tutti gli atti progettuali a base di gara, al fine di poter valutare le migliori opportunità di ribasso da offrire in sede di gara, l'analisi di tutti i prezzi e la verifica dei margini di utile, la valutazione finale del ribasso d'asta da offrire, la verifica e il nulla osta alla presentazione di tutta la documentazione di gara, come si evinceva dalla dichiarazione resa dallo stesso
[...] in sede di gara, nella quale egli era stato indicato quale Capo Area Parte_1
Tecnica LI. (Cfr. All. 6);
H) A seguito di detti adempimenti , poiché il non era in Parte_1 possesso dei requisiti richiesti dalla OS4, egli aveva, inoltre, provveduto all'individuazione ed al reperimento della Tecnolift s.r.l. con sede in Torino, nella via
Ormea n. 78/E, per la costituzione di una Associazione Temporanea di Impresa (Cfr. All.
7) al fine di soddisfare il detto requisito richiesto;
I) ed ancora , a seguito della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, era pervenuta al una richiesta di integrazione da parte Parte_1 dell'ente appaltante relativa al DGUE da produrre in formato elettronico (Cfr. All.
8).Anche in questo caso, egli si era occupato di verificare la corretta formulazione della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara;
J) espletata anche quest'ultima formalità, il si era Parte_1 aggiudicato la gara (Cfr. All. 9);
K) successivamente , egli si era occupato, per conto del Parte_1 della rinnovazione del Documento della Valutazione dei Rischi, prodromico alla predisposizione del piano operativo della sicurezza in cantiere, necessario alla stipula del contratto di appalto relativo alla gara aggiudicata ed aveva provveduto al controllo dei documenti predisposti dalla Tecnolift s.r.l. al fine di coordinarli e collazionarli in un unico fascicolo da presentare all'ente appaltante (Cfr. All. 11);
L) ed ancora, in conseguenza della comunicazione dello CP di Palermo relativa alla necessità che i lavori fossero eseguiti in proprio dal e non dalla , Parte_1 CP_4
4 egli , unitamente al e a aveva trovato una idonea soluzione al Per_1 Parte_4 problema ( ovvero la conclusione di un contratto di comodato con cui la CP_4 aveva concesso al ai mezzi necessari all'esecuzione delle opere (Cfr. pag. 66 Parte_1
All. 5) , procedendo poi al distacco delle proprie maestranze per l'esecuzione delle opere da realizzare a seguito dell'aggiudicazione;
M) a seguito di tali attività , la stessa adiuvata anch'essa Parte_4 Per_2 dipendente del , aveva provveduto ad inviargli a mezzo posta ordinaria Parte_1
l'originale dell'accordo tra le parti e del riconoscimento di debito prodotti in giudizio, che erano stati in precedenza condivisi a mezzo piattaforma informatica.
N) la sua collaborazione con il sino a questo punto Parte_1 svoltasi sotto l'amministrazione guidata dal sig. , era proseguita anche a CP_2 seguito del subentro del nuovo amministratore sig. , il quale gli aveva Controparte_3 conferito le deleghe di Responsabile della qualità, Responsabile amministrativo,
Responsabile del personale e Coadiutore dei Direttori Tecnici (Cfr. All. 13);
O) egli , si era occupato, pertanto, anche della redazione del contratto di appalto, della predisposizione, verifica e stipula delle polizze fideiussorie da depositare a garanzia, dell'espletamento di tutte le attività relative al pagamento degli oneri contrattuali e, persino, dell'acquisto dei biglietti aerei per consentire al nuovo Amministratore di recarsi da Vincenza a Palermo, con volo da Bergamo, al fine di sottoscrivere e firmare il contratto di appalto. (Cfr. All. 15)
In ordine all'Accordo tra le parti del 18/06/2019, parte opposta ha rappresentato che :
1) egli era stato contattato da , titolare della AR s.r.l. , il quale Controparte_5 aveva chiesto l'avvalimento del al fine di consentire Parte_1 alla AR s.r.l. di partecipare alla gara identificata a mezzo cig. 7933895944.;
2) le categorie richieste per la partecipazione alla detta gara erano OG7 (Opere marittime);
3) egli aveva, quindi, messo in contatto la AR s.r.l. con il Parte_1
e curato, per conto di quest'ultimo, la fase di stipula del contratto di
[...] avvalimento, (Cfr. All. 18 e 19) del cui successivo perfezionamento veniva dallo stesso informato a mezzo mail. (Cfr. All. 20);
4) a seguito del suddetto avvalimento la AR s.r.l. aveva partecipato alla gara , aggiudicandosi l'appalto . (Cfr. All. 21);
5) successivamente la AR s.r.l. aveva cercato di rinegoziare gli accordi stipulati con il chiedendo di ridurre la royalty concordata dal 3% al Parte_1
2% dell'importo di aggiudicazione;
a tale richiesta aveva fatto seguito una copiosa
5 interlocuzione e corrispondenza a mezzo mail, al termine delle quali veniva confermata la percentuale inizialmente concordata del 3% e venivano stabilite modalità e termini per il relativo pagamento. (Cfr. All. 22)
6) successivamente egli, sino al mese di giugno del 2020, aveva prestato assistenza professionale alla AR s.r.l. al fine di consentire a quest'ultima di aggiudicarsi la gara, di addivenire alla stipula del contratto di appalto e di compiere ogni attività prodromica all'avvio dei lavori, al fine di garantire il buon esito degli accordi stipulati con il ed il rispetto dei pagamenti così come concordati. Parte_1
(Cfr. All. 23);
7) anche in questo caso, l'originale dell'accordo tra le parti e del riconoscimento di debito prodotti in giudizio, erano stati in precedenza condivisi con lui dal Parte_1
a mezzo piattaforma informatica e a lui inviati, unitamente agli altri, a mezzo
[...] posta ordinaria dalla Dott.ssa adiuvata dalla sig.ra . Parte_4 Per_2
In ordine all'Accordo tra le parti del 02/09/2019, il ha osservato che : CP_1
I) egli , su sollecitazione di la quale gli aveva conferito Parte_4
l'incarico di procacciare ditte da consorziare al fine di fare cassa, si era messo in contatto con. e , entrambi agenti di Parte_5 Parte_6 commercio, ai quali aveva formulato la richiesta di procacciare aziende da consorziare, impegnandosi a riconoscere loro il 50% della royalty allo stesso riconosciuta dal;
Parte_1
II) e , a seguito delle loro ricerche di mercato, Parte_5 Parte_6 avevano sottoposto alla sua attenzione, la Building Worckshop Costruzioni
s.r.l., la quale, interessata a consorziarsi, aveva formulato istanza di partecipazione al versando in acconto il Parte_1
50% della somma dovuta ed impegnandosi a versare il saldo entro il mese di gennaio del 2020.(Cfr. All.ti 24 e 25);
III) decorso il termine del gennaio 2020, anche in considerazione del fatto che egli doveva onorare il pagamento della metà della propria royalty ai sig.ri Parte_5
e , dai quali era stato più volte sollecitato (Cfr. All.
[...] Parte_6
26), aveva richiesto a sua volta il a Parte_1 provvedere ad emettere la fattura di saldo ed incassare il dovuto dalla Building
Worckshop Costruzioni s.r.l., al fine di provvedere a pagare la royalty in suo favore. (Cfr. All. 27);
6 IV) anche in questo caso l'originale dell'accordo tra le parti e del riconoscimento di debito prodotti in giudizio, che erano stati in precedenza con lui condivisi dal a mezzo piattaforma informatica, e a lui Parte_1 inviati a mezzo posta ordinaria, unitamente agli altri, dalla Dott.ssa
[...]
adiuvata da . Pt_4 Per_2
Infine , parte opposta rilevava che, proprio in considerazione del buon esito delle attività da egli svolte , come sopra compendiate, il in data 04/05/2020 lo aveva assunto con Parte_1 contratto a tempo indeterminato, sebbene, allo stato, risultasse sospeso dal giugno 2020 , in esito alle vicende giudiziarie che lo avevano ingiustamente coinvolto.
Sulla base di tale premesse il , rilevando che i numerosi solleciti di pagamento inviati CP_1 erano rimasti inevasi , ha rassegnato le seguenti conclusioni:
Rigettare l'opposizione proposta dal in persona del suo Parte_1 legale rappresentante, P.I. , C.F. , con sede in Vicenza, nella via P.IVA_2 P.IVA_1
Zahmenof n. 817 e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo n. 1795/2021, emesso dal
Tribunale di Palermo in data 09/04/202, depositato in data 12/04/2021 nel procedimento iscritto al n. 2040/2021 R.G.;
In subordine
- Ritenere e dichiarare che il , in persona del suo legale Parte_1 rappresentante, P.I. C.F. , con sede in Vicenza, nella via Zahmenof P.IVA_2 P.IVA_1
n. 817 e/o il sig. nato a [...], il [...], c.f. CP_2 [...]
residente in [...] e/o il sig. C.F._7 CP_3
nato a [...], il [...], c.f. , residente in
[...] CodiceFiscale_8
Vicenza, nella via Puccini n. 25, sono contrattualmente obbligati a corrispondere al Geom.
, in solido tra loro, o in quota proporzionale alle loro accertate responsabilità, Controparte_1 la complessiva somma di € 47.031,43 o la minore somma che l'On.le Tribunale riterrà congrua per l'attività professionale dallo stesso prestata;
- Condannare, conseguentemente, il in persona del suo Parte_1 legale rappresentante, P.I. , C.F. , con sede in Vicenza, nella via P.IVA_2 P.IVA_1
Zahmenof n. 817 e/o il sig. nato a [...], il [...], c.f. CP_2 [...]
residente in [...] e/o il sig. C.F._7
nato a [...], il [...], c.f. , Controparte_3 CodiceFiscale_8 residente in [...], in solido tra loro, o quota proporzionale alle loro accertate responsabilità, a corrispondere al Geom. la complessiva somma di € Controparte_1
7 47.031,43 o la minore somma che l'On.le Tribunale riterrà congrua per l'attività professionale dallo stesso prestata. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, con comparsa del 12.1.22 si costituiva in giudizio
, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del giudice adito, Controparte_3 essendo egli residente in [...]e rilevando , nel merito , la sua estraneità ai fatti, posto che egli aveva assunto la carica di amministratore del con atto del 06/12/2019 (pag. 17 Parte_1 visura storica) e sino al 22/02/2021 , e quindi in epoca successiva all'espletamento delle attività di cui al monitorio .
si costituiva in giudizio tardivamente con comparsa del 5..3.23 disconoscendo le CP_2 firme apposte ai documenti di cui al fascicolo del monitorio e rilevando che , pur avendo ricoperto la carica formale di amministrazione di dal 04.02.2015 al 06.12.2019, non Parte_1 aveva mai assunto alcun ruolo effettivo e concreto di gestione della società, la quale, in detto periodo (come, peraltro, nel periodo antecedente e successivo), era sempre stata amministrata di fatto ed esclusivamente da , che aveva poi assunto la carica formale di Controparte_3 amministratore in sua sostituzione.
Rigettata l'istanza di sospensione del giudizio ex 295 c.p.c. e di concessione della provvisoria esecutività del d.i. ( cfr ordinanza 17.8.22 quo da intendersi integralmente richiamata) , concessi i termini ex art 183 cpc , la causa istruita a mezzo prova orale e CTU , è stata posta in decisione all'udienza del 19.6.25.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da . CP_3
Invero :
- ai sensi dell'art 645 cpc L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto.
- Ai sensi del'art .33 cpc “Le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo (1) possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse (2), per essere decise nello stesso processo;
- sussiste quindi un'ipotesi di connessione soggettiva non avendo parte opposta formulato alcuna domanda di garanzia propria ma chiesto la condanna in solido del ex CP_3
2055 cc;
e il in sede di comparsa conclusionale, sempre in ordine alla incompetenza CP_3 Parte_1 hanno rilevato che :
- per effetto del disconoscimento del riconoscimento del debito l'obbligazione non poteva ritenersi liquida sicchè andava pagata al domicilio del debitore ( Vicenza) ;
8 - il criterio di quantificazione del compenso utilizzato dal CTU richiamava l'esistenza di un rapporto rientrante nella sfera di cui all'art 409 cpc
Ebbene tali rilievi , oltre a essere tardivi ( posto che è onere della parte che solleva l'eccezione di incompetenza indicare tutte le possibili norma violate ) sono infondati .
Ed infatti, come è noto “La competenza per materia si determina, ai sensi dell'art. 10 cod.proc.civ. ( dettato per la competenza per valore ma esprimente un principio generale e, come tale, applicabile anche in riferimento agli altri tipi di competenza), con criterio "a priori", secondo la prospettazione fornita dall'attore nella domanda (Cass. Civ Sez ez. 2,
Ordinanza n. 1122 del 18/01/2007).
Pertanto, proprio avuto riguardo ai fatti allegati e ai documenti prodotti in sede monitoria ( accordi su compenso e riconoscimento del debito ) l'obbligazione doveva certamente ritenersi determinata nel suo ammontare, con conseguente competenza territoriale del giudice del monitorio ex art 20 cpc comb disp 1182 cc ( e conseguente competenza funzionale del giudice dell'opposizione ), mentre la circostanza del successivo disconoscimento non assume rilievo ai fini della determinazione/ spostamento della competenza .
Per le stesse ragioni appare inconferente il richiamo all'art 409 cpc , vieppiù laddove si consideri che il CTU non ha affatto affermato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, limitandosi a individuare un criterio equitativo di liquidazione del compenso
Ciò precisato, va premesso che , come è noto nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo , sebbene il contradditorio venga instaurato ad iniziativa della parte debitrice con la notifica dell'atto di opposizione, sul piano sostanziale e processuale, nel corso del giudizio, le posizioni delle parti soggiacciono alle norme generali dettate in materia di adempimento contrattuale e di distribuzione dell'onere della prova. Di modo che l' opposto - attore sostanziale- che agisce per far valere l'inadempimento del contratto deve provare solo il titolo contrattuale , limitandosi ad allegare tale inadempimento , mentre grava sul opponente - parte convenuta sostanziale e debitore - l'onere di dimostrare l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della pretesa.
Sempre in punto di diritto giova poi ribadire che , come è noto “, Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene
9 nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico ( cass 2011 /20288).
Ora, nel caso di specie, l'espletamento della attività in favore del fonte del credito Parte_1 azionato in via monitoria deve ritenersi provata ei sensi dell'artt. 115 cpc non avendo parte opponente tempestivamente contestato l'esecuzione da parte del attività descritte Parte_7 prima in seno al ricorso per d.i. e poi , molto più analiticamente, in comparsa di risposta
Al riguardo occorre precisare che :
- nel ricorso per decreto ingiuntivo il aveva già allegato in modo sufficientemente CP_1 specifico l'attività svolta in favore del CO ( “ In data 15/10/2018 viene segnalata da la partecipazione come consorzio RELATIVO Controparte_1 Parte_1
ALLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E
AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DEL PREZZO Più BASSO RISPETTO A
QUELLO POSTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART. 95 comma 4 (D.lgs 50/2016).
Lavori di manutenzione straordinaria delle scale condominiali del lotto 156 Laro
NZ BA nn.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 e 11 e via Epifanio Li Puma n. 11 scale
A,B,C,D,E,F, -quartiere Sperone- Palermo-progetto esecutivo di € 1.885.000 di cui €
1.460.531,66 per lavori (€ 1.433.573,70 per importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta ed € 26.957,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre € 424.468,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione CIG 7580776E3E, CUP:76117000030005. •
Il alla luce degli accordi verbali ed in ossequio alla collaborazione in essere Parte_1 tra le parti come da contratto ed incarico conferito a Parte_8
, ha avviato l'iter per la preparazione della procedura di gara confermata da
[...]
, nella forma diretta di;
omissis In data 15/10/2018 Controparte_1 Parte_1 viene segnalata da la partecipazione in AVVALIMENTO Controparte_1 concesso dal consorzio , all' , procacciata da Parte_1 Controparte_6
(VEDI MODULI ALLEGATI) RELATIVO ALLA PROCEDURA Controparte_1
NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE NECESSARIE A SOTTOPORRE A
TRATTAMENTO DI DEPURAZIONE LE ACQUE REFLUE URBANE DEI COMUNI DI
OL IO E CI - LOTTO B: COLLETTORE INTERCOMUNALE
TRATTO AL -OL IO LOC. LA PIANA-STRALCIO 1:
CONDOTTA SUBLACUALE. Numero Gara 7457417-Numero GIG: 7933895944-
CODICE CUP: B13J12000020009-CODICE AUSA:228573. Il alla luce degli Parte_1 accordi verbali ed in ossequio alla collaborazione in essere tra le parti come da contratto
10 ed incarico conferito a , Già NEL 2017, ha avviato l'iter per la Controparte_1 preparazione della procedura di gara confermata da , nella forma Controparte_1 di AVVALIMENTO concesso da;
viene segnalata e Presentata da Parte_1 CP_1
la partecipazione ed acquisizione al
[...] Parte_1 dell'impresa con sede in VIALE Controparte_7
CO OT 17,70124 BARI BA, Partita IVA • Il P.IVA_3 Parte_1 alla luce degli accordi verbali ed in ossequio alla collaborazione in essere tra le parti come da contratto ed incarico conferito a 2017, ha Parte_8 avviato l'iter per l'ACQUISIZIONE nella Compagine Consortile dell'Impresa BUILDING
con sede in VIALE CO OT Controparte_7
17,70124 BARI BA, Partita IVA .Segnalata e Presentata da P.IVA_3 CP_1
”);
[...]
- nell'atto di opposizione , il si è limitato a disconoscere i documenti posti a Parte_1 fondamento della pretesa azionata in via monitoria ( accordo sul compenso e riconoscimento del debito) , ma non ha affatto contestato l'attività svolta dal nel CP_1 contesto delle gare di appalto su indicate – se non del tutto genericamente limitandosi a negare l'an debeatur con frase di stile ( sull'onere di contestazione specifica cfr così Cass. civ., sez. lav., 15 aprile 2009, n. 8933, secondo cui la contestazione generica deve essere equiparata alla mancata contestazione, occorrendo, in presenza di fatti ritualmente allegati dalla controparte in modo preciso e puntuale, richiamare circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative);
- ed ancora , e soprattutto , a fronte della analitica descrizione delle attività poste in essere da professionista , contenuta nella comparsa di costituzione dell'opposto, né il Parte_1 né i terzi chiamati hanno mosso contestazione alcuna .
Ne consegue che l' attività posta in essere da come analiticamente descritta da parte CP_1 opposta o ( cfr punti A 1 I) va ritenuta provata ai sensi dell'art 115 cpc.
Non rileva poi che e nel corso della prova per interpello ammessa abbiano CP_3 CP_2 negato l'attività svolta dal . CP_1
Invero:
- Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.. (- 3, Ordinanza n. 9439 del
23/03/2022);
11 - l'onere di non contestazione deve essere tempestivo e, quindi, va adempiuto nella comparsa di risposta o , al più ,nella memoria ax art 183 c 6 n 1 cpc;
- la circostanza che sia stato ammesso l'interrogatorio formale dei terzi chiamati non priva di rilievo la non contestazione;
ed invero, l'opportunità di ammettere l'interrogatorio formale pure a fronte di un fatto non contestato si radica sulla possibilità di ottenere una confessione che , essendo prova legale, non è valutabile dal giudice a differenza dei fatti non contestati che sono liberamente valutabili dl giudice;
- le dichiarazioni non confessorie rese da e ( che non sono testimoni ma CP_2 CP_3 parti a seguito della autorizzazione alla chiamata in causa e alla estensione nei loro confronti della domanda ) non vincolano affatto il giudice, trattandosi di dichiarazioni delle parti prive di efficacia probatoria;
la) .
- in definitiva, la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto esonera la controparte dalla prova del fatto stesso, con effetti vincolanti per il giudice, che deve astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente (tra le molte: Cass. n. 20556/2021; n.
3727/2012; n. 5356/2009).”. Cass. Civ., n. 14589/2022
Per altro, lo svolgimento da parte del dell'attività tesa al procacciamento di consorziate e CP_1 alla cura delle gare di appalto trova ulteriore conferma nelle mail in atti, mai disconosciute dalle parti che comprovano :
- la circostanza che era stato proprio il a comunicare al Corsorio in forma riservata CP_1
l' aggiudicazione della gara indetta da CP ( allegato 10);
- l'invio da parte del ( allegato 11) ; Parte_9
- il rilascio da parte di in data 18.12.19 delle deleghe in favore del quale CP_3 CP_1
Responsabile Della Qualita' Responsabile Amministrativo Responsabile Del Personale
Coadiutore dei Direttori Tecnici ( allegato 13)
- l'invio da parte del al ( indizzo: ) dei documenti Parte_1 CP_1 Email_2 relativi alla gara di appalto svolta con AR RL ( Modulo di manleva.pdf(1
). MODULO DI ADESIONE. ~ PROPOSTA AGGIUDICAZIONE.pdf CP_8
• _LETTERA DIINVITO.pdf ( allegato 20) ;
- l'attività del consorzio che, nel riepilogare le condizioni di avvalimento della
AR RL faceva riferimento ad interlocuzioni rese con ( allegato 23). CP_1
Ed ancor, ad ulteriore supporto delle allegazioni specifiche contenute in comparsa, giova richiamare i seguenti documenti ( non oggetto né di disconoscimento né di querela di falso ) :
- istanza di partecipazione al consorzio della ( doc 1) ; CP_4
12 - richiesta avvalimento AR RL ( doc.18 ) Con
- costituzione ( doc 7) ;
- comunicazione aggiudicazione gara lavori M.S largo BA all'Ati CO Stabile ( doc 9) ;
- aggiudicazione gara alla AR s.r.l. doc 21) ;
- le ricevute di pagamento redatte da con riguardo alle provvigioni per la CP_1 consulenza Tecnica prestata per adesione al da parte dell'impresa ( Parte_1 CP_4 per euro 3800) ;
- domanda di ammissione al consorzio della Building WC ( allegato 24) e pagamento quota consortile effettuato in favore del ( allegato 25) Parte_1
A fronte di tale robusto quadro probatorio – che si fonda su documenti mai disconosiuto e per altro in parte provenienti da terzi- appare del tutto superflua la querela di falso proposta da e dal avverso :: 3) Verbale Assemblea per acquisizione al CP_3 Parte_1 CP_10
5) Istanza partecipazione gara e documentazione;
6) Dichiarazione di presa visione
[...] della documentazione di gara;
19) Contratto avvalimento AR s.r.l. ( nonché gli altri documenti allegati in monitorio di cui si è detto sopra ), querela proposta sulla base della affermata falsità della sottoscrizione ivi apposta asseritamente da . CP_2
Ed infatti,:
- oggetto di contestazione è solo la riconducibilità della firma ivi apposta dal;
CP_2
- nessuna contestazione è stata effettuata in ordine alla eventuale falsità ideologica del contenuto di detti documenti , taluni dei quali per altro sottoscritti da terzi soggetti;
- L'attività documentata dagli atti oggetto della querela, come detto, non è stata mai contestata e parte di detta attività - quella con la - non solo non è stata contestata CP_4 ma, addirittura , è stata confessata da nel corso dell'interrogatorio formale ( CP_3
34) “Vero è che la ha formulato al istanza CP_4 Parte_1 di partecipazione alla gara e contestuale istanza di adesione alla compagine consortile come da documentazione prodotta agli allegati nn. 1 e 2 della comparsa di costituzione del Geom. , che mi vengono esibiti e confermo in ogni loro parte.”; ADR Controparte_1 vero;
cap 35) “Vero è che la è entrata a far parte del consorzio, giusto CP_4 verbale assembleare del 30/10/2018 prodotto all'allegato n. 3 della comparsa di costituzione del Geom. , che mi viene esibito e confermo in ogni sua Controparte_1 parte.”; Cap. 35 “è vero, ciò come da prassi” 36) “Vero è che la ha pagato, CP_4 in due soluzioni, al la quota consortile, pari ad € Parte_1
13.000,00 oltre IVA come da documentazione prodotta all'allegato n. 2 della comparsa di
13 costituzione del Geom. , che mi viene esibito e confermo in ogni sua Controparte_1 parte.”;Cap. 36 “non ho verificato, credo di si, quasi sicuramente omissi 38) “Vero è che il ha formulato istanza di partecipazione alla gara Parte_1 avente cig. 7580776E3E indetta dall' inoltrando a Controparte_11 quest'ultimo la documentazione prodotta all'allegato n. 5 della comparsa di costituzione del Geom. , che mi viene esibita e confermo in ogni sua parte.”;Cap. 38 Controparte_1
“non posso ricordare se la documentazione fosse o meno quella esibitami, posso dire che era frutto del lavoro del e non del ” cap 43 Vero è che il Parte_1 CP_1 [...] si è aggiudicato la gara avente cig. 7580776E3E indetta Parte_1 dall' .”; Cap. 43 “ è vero, un socio ha lavorato tanto e vi Controparte_11
è stata la aggiudicazione50) “Vero è che a seguito del suddetto avvalimento la
AR s.r.l. ha partecipato e si è aggiudicata la gara, come da documentazione prodotta all'allegato n. 21 della comparsa di costituzione del Geom. , Controparte_1 che mi viene esibita e confermo in ogni sua parte.”; Cap. 49 “ non è vero, la gara peraltro non fu mai portata a compimento” Cap. 50 “ solo in via provvisoria si era aggiudicata la gara ma poi la Pa-lumbarus non fece alcun lavoro” Cap. 51 “ non so dire se in questa vicenda ci possa essere entrato il o no” Cap. 52 “ è vero, ma CP_1 ribadisco che i lavori non sono stati più eseguiti dalla AR Cap. 53 “ non so dire, erano rapporti con la AR ” Cap. 54/55 “questa società fu indotta ad iscriversi credo dalla e non so se anche dal con la promessa di varie commesse al Pt_4 CP_1 fine di farle incassare soldi poi da distribuire, ma poi ciò non avvenne e l'amministratore della società ha dichiarato di essere stato truffato e poi è stata cancellata dai socie del
, con restituzione della quota” Parte_1
Ne consegue che non essendo stata formulata alcuna censura sulla verità del contenuto dei documenti attestanti l'avvalimento di e Panormus al e la partecipazione e CP_4 Parte_1 aggiudicazione alle gare di appalto su indicate, per altro mai contestata e in parte ammessa ( con riguardo alla , la querela di falso non è stata autorizzata , in quanto superflua e dilatoria. CP_4
Del tutto irrilevante ai fini del decidere è poi la denuncia per truffa sporta del , CP_3 trattandosi di documento proveniente da una parte del giudizio, per altro successivo alla notifica del decreto ingiuntivo .
Accertato , sulla base come detto dell'art 115 cpc , l'espletamento dell'attività indicata in comparsa ( cfr sopra punti A 1 e I ) da parte del su incarico , per conto e nell'interesse CP_1 del , e dunque accertato l'an debeatur, deve adesso passarsi alla quantificazione del Parte_1 compenso spettante al professionista per l'attività svolta.
14 A tal fine :
- non può essere utilizzata la documentazione posta a fondamento del monitorio e nella specie gli accordi del 15.10.18, 18.6.19, 2.9.19 e gli atti di riconoscimento del debito;
invero , come detto,
a seguito di tempestivo disconoscimento della sottoscrizione ivi apposta parte istante ha formulato stanza di verificazione senza tuttavia produrre i documenti originali;
per tale ragione la verificazione è stata dichiarata inammissibile con conseguente inutilizzabilità dei documenti posti a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo ( che per tale ragione va revocato ) ;
- la prova orale assunta non ha dato conferma dell'invio dei documenti disconosciuti e in definitiva dell'esistenza di un accordo sul compenso .
In assenza di prova dell'accordo, ai fini della quantificazione del compenso, ed in assenza di tariffe professionali che contemplano le attività svolte dal Geom. come indicate nella CP_1 comparsa di risposta di del 6.9.21, neppure per assimilazione, deve aversi riguardo ai CP_1 criteri indicati dall'art. 2233 cc , ai sensi del quale “ il compenso, se non è convenuto dalle parti
e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice secondo equità . In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professionale .
Ora il CTU, nominato al fine di quantificare il compenso, ha premesso che le attività svolte dal sono assimilabili a quelle del “business single agent”, che è un professionista autonomo CP_1 incaricato stabilmente da un'Azienda (agente Monomandatario) di promuovere prodotti e servizi, concludendo contratti in una o più zone a lui assegnate.
In ordine al parametro di quantificazione del compenso, ritiene il Tribunale che, in assenza di tariffe e usi, dovendosi procedere ad una determinazione equitativa del compenso , che tenga conto dell'importanza dell'attività svolta - che si è sostanziata in molteplici e nevralgiche attività di procacciamento di affari e predisposizione di documenti necessari per la partecipazione alle gare e non potendosi prendere come parametro la retribuzione di cui al succesivo contratto di lavoro che prevede attività affatto assimilabili ( addetto a compiti di esecutivi di segreteria e al centralino) - possa farsi riferimento, quali parametro per la determinazione equitativa del compenso agli articoli 27 e 28, 32 della dall'ex tariffa professionale (L. 2 MARZO 1949, N. 144 (G.U. 20-4-1949, n. 91-suppl.).
L'art 27 – rubricato Prestazioni da computare in ragione del tempo. -prevede che “si valutano in ragione del tempo impiegato le prestazioni il cui risultato non può esprimersi in estensione o in valore, o nelle quali il tempo concorra come elemento principale della prestazione.
L'art Art. 28 stabilisce poi che è sempre compensato a vacazioni il tempo impiegato nelle operazioni di campagna (vedi art. 31), nei viaggi di andata e ritorno (vedi art. 22) e quello
15 trascorso per cause indipendenti dalla volontà del geometra, anche quando le prestazioni vengano valutate a misura, a percentuale o a discrezione.”
Infine l'art 32 stabilisce che . Nei casi previsti dall'art. 29, quando l'onorario a vacazione esclude altre forme di retribuzione del lavoro tecnico, fermo sempre il rimborso delle spese di cui agli artt. 21 al 25, la vacazione è fissata in ragione di: € 44,93 (lire 87.000) per il geometra
(per ogni ora o frazione di ora); € 28,41 (lire 55.000) per gli aiutanti di concetto (per ogni ora o frazione di ora).
Ora, non colgono nel segno le osservazioni rese dal CTP del secondo cui l'art 32 Per_3 sarebbe applicabile solo alle attività di cui all'art 29 , ( l'art art. 32 della legge n. 144/1949 e ss.mm.ii. è relativo alle attività contemplate dall'art. 29 della stessa legge che integralmente si riporta: “Sono computati a vacazioni, di regola e quando costituiscono l'oggetto principale delle prestazioni: a) i convegni e le consultazioni preliminari orali o scritta anche se riguardino lavori retribuiti a percentuale, a misura o a discrezione;
b) gli inventari e le consegne dei fabbricati;
c) le determinazioni e verifiche di confini;
d) i rilievi in piante e sezioni dei fabbricati di piccola entità (vedi art. 45) e le riduzioni o gli ingrandimenti di mappe e disegni;
e) i frazionamenti, gli stati di riforma, gli estratti e le misure Catastati, per i quali tuttavia restano fermi i compensi di cui all'art. 37; f) i rilievi planimetrici e altimetrici, le consegne e riconsegne
e bilanci fino alla estensione di cinque ettari;
g) le operazioni di stima in genere per importi inferiori a lire 200.000; h) il rilievo e il tracciamento di strade e canali quando il rilievo o il tracciamento costituisce un incarico a sé stante, e non determinabile in superficie;
i) i rilievi planimetrici e altimetrici dei centri abitati fino alla estensione di cinque ettari;
l) i rilievi e tracciamenti sotterranei, in acqua, per funivie, teleferiche e simili (vedi articoli 34 e 35); m) la stima dei danni colonici, salvo il disposto dello art. 62; n) la direzione dei lavori di sistemazione, demolizione, sopraelevazione di fabbricati o dei lavori eseguiti in economia diretta;
o) la direzione dei lavori quando richieda la presenza giornaliera e prolungata del direttore o del suo sostituto (vedi articoli 56 e 59). Invero Da un esame della normativa sopra riportata si comprende benissimo che le attività svolte dal , consistenti nella trasmissione di CP_1 comunicazioni a mezzo mail/pec, in attività riguardanti contratti di avvalimento standard, dichiarazione presa visione per gara di appalto, accordi con altri operatori economici, trasmissione POS, ecc., , certamente non trovano alcun fondamento nelle previsioni dell'art. 29 della citata norma. Il citato aspetto comporta l'impossibilità di applicare, per ciascuna vacazione, l'importo di € 44,93/ora ex art. 32 della legge n. 144/1949 e ss.mm.ii. che appunto è relativo a specifici servizi tecnici e non ad attività di mero e generico collaboratore. L'attività del pertanto può essere inquadrata come quella di un mero collaboratore del CP_1 [...]
[...]
[...] e/o dell'Arch. . Il compenso a vacazione di un collaboratore di Controparte_12 CP_3 concetto, per analogia con quanto previsto dall'art. 32 della legge n. 144/1949, seppure si ribadisce che l'art. 29 della citata legge prevede specifiche attività di maggiore difficoltà rispetto a quelle poste in essere, è pari ad € 28,41 per ciascuna vacazione)
Invero , l'art 32 come detto, deve essere preso come parametro per la determinazione equitativa del giusto compenso sicché non rileva che l'attività svolta dal non rientri tra CP_1 quelle di cui all'art. 29; per converso , deve escludersi che l'attività espletata dal professionista - sostanziatasi in molteplici e nevralgiche attività di procacciamento di affari e predisposizione e analisi di documenti necessari per la partecipazione alle gare - sia inquadrabile in quella di mero collaboratore .
Ora , in ordine al tempo dedicato dal all'attività svolta, devono invece richiamarsi le CP_1 considerazioni del CTU il quale, dopo avere elencato sulle base dell'indicazione contenuta in comparsa, le attività svolte dal ( cfr pa 8 CTU) , ha precisato che l'attività doveva CP_1 ritenersi iniziata già prima del 07/09/2018 e terminata il giorno 06/05/2020.
Al riguardo, come detto, va rilevato come non sia stato contestato tempestivamente che il ebbe a procurare l'avvalimento della società che, come ammesso dallo stesso CP_1 CP_4
,avvenne in data 7.9.18 . CP_3
Di modo che , al fine di stabilire la data di inizio dell'attività svolta dal , deve CP_1 considerarsi il tempo necessario a prendere contatti, creare ed ottenere incontri esplicativi, etc. sia con la che con il , lasso di tempo che si suppone decorso CP_4 Parte_1 dal 01/06/2018 al 07/09/2018.
Dunque, l'attività da libero professionista posta in essere dal si è protratta per sette CP_3 mesi per l'anno 2018; mesi dodici;
- per l'anno 2019 ; mesi 4 anni - per l'anno 2020 ( allorquando poi è stato assunto a tempo indeterminato) .
Sulla base di tali premesse il CTU, ha correttamente considerato che il abbia riservato CP_1 all'attività svolta per conto del 147 giorni lavorativi ( calcolando 5 gg a settimana Parte_1 escluse le domeniche e i festivi ) nel 2018, gg 253 nel 2019 e gg 84 nel 2020 .
Tuttavia , in considerazione dell'attività descritta dal , il CTU ha ritenuto esse potessero CP_1 essere espletate nel tempo pari al 40% della giornata lavorativa.
Non colgono nel segno le ulteriori osservazioni rese dal CTP il quale ha sottolineato Per_4
l'erroneità della valutazione operata dal CTU che:
- aveva effettuato un' inammissibile presunzione di svolgimento dell'attività lavorativa in modo continuativo , determinando la durata della stessa “ per un totale di 484 giorni lavorativi (per 4 ore al giorno, per un totale di 1.936 ore di lavoro;
17 - aveva applicato erroneamente un criterio basato sui giorni lavorativi anziché il criterio delle vacazioni per specifica attività asseritamente prestata, come espressamente richiesto nel quesito formulato dal G.I. al consulente tecnico d'ufficio;
- aveva riportata un elenco di attività che sarebbero state poste in essere da controparte senza però indicarne la consistenza, il grado di difficoltà, la descrizione del contenuto;
- aveva comunque sovrastimato il tempo necessario per lo svolgimento di attività consistenti grossomodo nell'invio di mail.
Ed invero :
- Il ctu ha preso espressamente in considerazione l'attività svolta dal non essendo CP_1 necessaria , con riguardo a ogni singola attività, la specifica indicazione del tempo necessario per il suo espletamento
- Il Ctu ha espresso una valutazione sulla base del criterio delle vacazioni ritenendo congruo riconoscere 4 vacazioni al gg per un numero di 193,60 gg e di 774,40 ore ( cfr pag 18)
- l'attività posta in essere dal non è assimilabile a quella di un CTU né si è limitata CP_1 al compimento di affari semplici, avendo egli preso contatti con le imprese, esposto la possibilità dei benefici che le stesse avrebbero ottenuto dall'associarsi e/o iscriversi al mediante pagamento di una quota a fronte della possibilità di ottenere Pt_10
l'affidamento di appalti per il tramite del riuscendo a far affiliare alcune imprese Pt_10 al , fatto da tramite tra le stazioni appaltanti, il consorzio e le imprese passibili Parte_1 di affidamento dell'appalto, predisposto piani di sicurezza, curato la fase dell'aggiudicazione delle gare d'appalto.
Il compenso spettante al , dunque, sulla base dei criteri su enunciati può essere CP_1 quantificato equitativamente in euro 34.793,79 ( ore 774,40 x 44,93) ., dalla quale va scomputato l'importo di 3.800 euro già ricevuto dal per l'attività tesa a procurare CP_1
l'avvalimento di EI .
Non è dovuto invece il rimborso delle spese in assenza di prova dell'esborso.
Si consideri l' importo appena determinato si avvicina allo stipendio medio annuale previsto per gli agenti mono-mandatori in LI , che , come da sito specializzato ( https://it.indeed.com/career/agente-di-commercio/salaries/Palermo--LI , è pari ad euro
2.450 euro mensili ( : euro 2450,00 x23 mesi = 56.350,00 - 22.540 ( 56350 x 0,40) = 33.810
,00).
Non può darsi luogo, infine , come chiesto da allo scomputo delle ulteriori somme Parte_1 asseritamente già corrisposte dal 22.02.2018 al 20.12.2020 , al a titolo di compenso , in CP_1
18 assenza di prova del pagamento, essendo a tal fine inutilizzabili i documenti prodotti unitamente alle CTP che sono stati depositati a preclusioni istruttorie maturate ( cfr ordinanza del 14.4.25 ).
In definitiva, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e il va condannato al Parte_1 pagamento in favore del della somma pari a euro 30.993,79 , oltre a interessi al tasso ex CP_1 art 1284 c 4 cc data della domanda( 11.2.21 data deposito del ricorso monitorio, essendo la messa in mora successiva) sino al soddisfo
Va invece rigettata la domanda proposta dal nei confronti i e CP_1 Controparte_3 CP_2 posto che l'attività è stata svolta nell'interesse del e non dei predetti soggetti
[...] Parte_1 nella veste di persone fisiche, né sono stati specificati specifici profili di responsabilità degli stessi nella gestione dei rapporti con , idonei a giustificarne la condanna in solido CP_1
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza del -stante il rinascimento del diritto al Parte_1 compenso sebbene in misura ridotta rispetto a quella ingiunta - e si liquidano in euro 7616 ,00 determinati sulla base dei valori medi scaglione sino a 52.000
UR va invece condannato alle spese di lite in favore di e , determinate in CP_3 CP_2 euro 7.616 ciascuno.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico del Parte_1
PQM
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così provvede:
A) Revoca il decreto ingiuntivo n D.I. 1795/2021 emesso dal Tribunale di Palermo il 09 aprile 2021 e notificato il 20 aprile 2021,
B) Condanna il al pagamento in favore del Parte_1
della somma pari a euro 30.993,79 , oltre a interessi al tasso ex art Controparte_1
1284 c 4 cc data della domanda( 11.2.21) sino al soddisfo
C) Rigetta ogni altra domanda
D) Condanna al pagamento in favore del Parte_1
delle spese di lite che liquida in euro 7.616,00 per compensi oltre a Controparte_1 spese generali IVA e cpa nella misura di legge
E) Condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 Controparte_3 CP_2
delle spese di lite che liquida in euro 7.6.16 ciascuno per compensi oltre a spese
[...] generali IVA e cpa nella misura di legge
F) Pone definitivamente a carico del le Parte_1 spese di CTU liquidate con separato decreto
19 Palermo il 14.10.25 Il Giudice Cristina Denaro
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE Il Tribunale di Palermo nella persona del giudice dott.ssa Cristina Denaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7418/2021 R.G., avente ad oggetto “contratto d'opera- compensi ”, promossa
DA
C.F. , P. IVA , Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 con sede legale via Ludovico Lazzaro Zamenhof n. 817 Vicenza (VI), in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._1
28/09/1963 e residente in [...]7, 36035 Marano Vicentino (VI), rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti dall'avvocato MARIANNA ZHOU , presso il cui studio , sito in
Via Ugo Foscolo n. 10 ha eletto domicilio
- opponente -
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f.: , residente Controparte_1 CodiceFiscale_2 in Palermo, nella via Caduti sul Lavoro n. 24, elett.te dom.to in Cefalù (PA), nella via Prestisimone
n. 17, presso lo studio dell'Avv. Francesco Riggio, dal quale è rappresentato e difeso per mandato speciale rilasciato in separato foglio allegato all'originale del ricorso per decreto ingiuntivo notificato, valevole anche nella presente fase del giudizio,
-opposto -
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. , nato a [...] il [...] e CP_2 C.F._3 residente in [...], Corso Fogazzaro 16, giusta procura allegata al presente atto, dall'Avv. Marco
Corato (C.F. ) del Foro di Vicenza, con studio in Vicenza, via Cengio 32 – C.F._4 che dichiara di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notifiche relativi al presente procedimento
1 all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata con domicilio Email_1 eletto presso il suo studio in Vicenza, via Cengio 32, deposita la presente
E
, C.F. nato a [...] il [...] Controparte_3 C.F._5
e residente in [...], 36100 Vicenza (VI), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Francesca Boscolo del Foro di Padova (C.F.
), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Padova, via C. Battisti C.F._6
n. 11, il
Terzi chiamati
Conclusioni delle parti come da verbale della udienza del 19.6.25 in atti.
Motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, il ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n D.I. 1795/2021 emesso dal Tribunale di Palermo il
09 aprile 2021 e notificato il 20 aprile 2021, con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore di la somma di € 47.031,43 (oltre a interessi maturati e maturandi e Controparte_1 le spese della procedura monitoria), asseritamente dovuta a titolo di corrispettivo, dovuto in percentuale, per l'attività professionale svolta con riguardo ad alcuni appalti di opere e servizi aggiudicati al consorzio.
In proposito, parte opponente – dopo avere premesso che il credito oggetto del ricorso monitorio trovava fondamento su asseriti “accordi tra le parti” , in forza dei quali il “avrebbe” Parte_1 riconosciuto all'opposto una serie di “royalty” in percentuale su alcuni appalti a questo aggiudicati, indicati nei documenti dal ricorrente prodotti in sede di ricorso monitorio, ha disconosciuto le sottoscrizioni e i timbri apposti ai documenti , costituenti prova del credito , evidenziando come le firme del legale rappresentante ivi apposte fossero frutto CP_2 di una sovrapposizione di immagini asportate da un documento e riportate sui documenti prodotti ex art.633-634 c.p.c. , tenuto conto della assoluta identità delle firme.
Sulla base di tali premesse, essendo manifestamente false le firme risultanti sui documenti a sostegno del monitorio, identificati dal ricorrente quali “ricognizioni di debito”, parte opponente, evidenziando l'insussistenza a priori dell'an debeatur, ha dedotto che nulla era dovuto al professionista, per altro coinvolto in procedimenti penali per gravi reati associativi .
Con comparsa di risposta del 6.9.21 si è costituito in giudizio e, premesso di Controparte_1 non essere a conoscenza “ delle modalità con cui venivano redatti e sottoscritti gli atti che lo stesso riceveva esclusivamente in formato digitale per via telematica sulla piattaformadel
2 , ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in giudizio Parte_1
, amministratore subentrato al primo , “al fine di accertare Parte_3 Controparte_3
l'esistenza di loro eventuali responsabilità gestionali, di verificare la riconducibilità al dei documenti prodotti dal Geom. e di ricostruire le Parte_1 Controparte_1 dinamiche sottese alla sottoscrizione dei documenti ufficiali del Parte_1 ed al loro inserimento nella piattaforma informatica”.
[...]
Ed ancora, parte opposta ha formulato istanza di verificazione “ delle firme apposte nell'“Accordo tra le parti” del 15/10/2018 e nella relativa dichiarazione di riconoscimento del debito del 03/06/2019, nell'“Accordo tra le parti” del 18/06/2019 e nella relativa dichiarazione di riconoscimento del debito del 19/06/2019, nell'“Accordo tra le parti” del 02/09/2019 e nella relativa dichiarazione di riconoscimento del debito del 03/09/2019.
Nel merito, parte opposta, dopo avere premesso che alcuna contestazione era stata mossa riguardo alla sussistenza del rapporto sottostante il credito e alla attività svolta , ha rilevato:
A) in ordine all'oggetto dell'accordo tra le parti del 15/10/2018, che egli era stato contattato dal Geom. direttore tecnico della il quale gli aveva chiesto Persona_1 CP_4
l'avvalimento del al fine di consentire la Parte_1 partecipazione della alla gara identificata a mezzo cig. 7580776E3E; CP_4
B) le categorie richieste per la partecipazione alla detta gara erano OG1 (Edilizia), OG11
(Impiantistica generale) e OS4 (Impianti di trazione meccanica ed elevazione);
C) poiché per le categorie OG11 e OS4 non era consentito l'avvalimento, egli aveva proposto al di far partecipare alla gara direttamente il Per_1 Parte_1
facendo aderire, prima del completamento delle fasi di gara, la alla
[...] CP_4 compagine consortile, in modo tale che, nell'ipotesi di aggiudicazione della gara da parte del quest'ultimo avrebbe poi legittimamente potuto Parte_1 indicare la sua consorziata, quale impresa esecutrice dei lavori;
CP_4
D) in conseguenza dell'accettazione della superiore proposta, la aveva formulato CP_4 al istanza di partecipazione alla gara e contestuale Parte_1 istanza di adesione alla compagine consortile. (Cfr All. 1 e All. 2);
E) dunque, la era entrata a far parte del , giusto verbale assembleare CP_4 Parte_1 del 30/10/2018 (Cfr. All. 3) , pagando in due soluzioni a quest'ultimo la quota consortile, pari ad € 13.000,00 oltre IVA (Cfr. All. 2);
F) Il 40% della predetta quota gli veniva riconosciuto dal Parte_1 quale sua provvigione;
egli aveva incassato in tre rate il compenso e emesso regolari ricevute. (Cfr. All.); la a questo punto, aveva assunto ogni onere economico CP_4
3 per la partecipazione alla gara e, conseguentemente, il Parte_1 aveva formulato istanza di partecipazione alla gara diretta all'ente appaltante producendo tutta la documentazione necessaria. (Cfr. All. 5);
G) egl, oltre ad avere avuto un ruolo chiave nel mettere in contatto la con CP_4 il e ad aver provveduto ad individuare la migliore Parte_1 strategia per consentire alla stessa di partecipare alla gara, si era poi materialmente occupato di effettuare il sopralluogo ricognitivo dei luoghi, la verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, l'analisi e la verifica di tutti gli atti progettuali a base di gara, al fine di poter valutare le migliori opportunità di ribasso da offrire in sede di gara, l'analisi di tutti i prezzi e la verifica dei margini di utile, la valutazione finale del ribasso d'asta da offrire, la verifica e il nulla osta alla presentazione di tutta la documentazione di gara, come si evinceva dalla dichiarazione resa dallo stesso
[...] in sede di gara, nella quale egli era stato indicato quale Capo Area Parte_1
Tecnica LI. (Cfr. All. 6);
H) A seguito di detti adempimenti , poiché il non era in Parte_1 possesso dei requisiti richiesti dalla OS4, egli aveva, inoltre, provveduto all'individuazione ed al reperimento della Tecnolift s.r.l. con sede in Torino, nella via
Ormea n. 78/E, per la costituzione di una Associazione Temporanea di Impresa (Cfr. All.
7) al fine di soddisfare il detto requisito richiesto;
I) ed ancora , a seguito della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, era pervenuta al una richiesta di integrazione da parte Parte_1 dell'ente appaltante relativa al DGUE da produrre in formato elettronico (Cfr. All.
8).Anche in questo caso, egli si era occupato di verificare la corretta formulazione della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara;
J) espletata anche quest'ultima formalità, il si era Parte_1 aggiudicato la gara (Cfr. All. 9);
K) successivamente , egli si era occupato, per conto del Parte_1 della rinnovazione del Documento della Valutazione dei Rischi, prodromico alla predisposizione del piano operativo della sicurezza in cantiere, necessario alla stipula del contratto di appalto relativo alla gara aggiudicata ed aveva provveduto al controllo dei documenti predisposti dalla Tecnolift s.r.l. al fine di coordinarli e collazionarli in un unico fascicolo da presentare all'ente appaltante (Cfr. All. 11);
L) ed ancora, in conseguenza della comunicazione dello CP di Palermo relativa alla necessità che i lavori fossero eseguiti in proprio dal e non dalla , Parte_1 CP_4
4 egli , unitamente al e a aveva trovato una idonea soluzione al Per_1 Parte_4 problema ( ovvero la conclusione di un contratto di comodato con cui la CP_4 aveva concesso al ai mezzi necessari all'esecuzione delle opere (Cfr. pag. 66 Parte_1
All. 5) , procedendo poi al distacco delle proprie maestranze per l'esecuzione delle opere da realizzare a seguito dell'aggiudicazione;
M) a seguito di tali attività , la stessa adiuvata anch'essa Parte_4 Per_2 dipendente del , aveva provveduto ad inviargli a mezzo posta ordinaria Parte_1
l'originale dell'accordo tra le parti e del riconoscimento di debito prodotti in giudizio, che erano stati in precedenza condivisi a mezzo piattaforma informatica.
N) la sua collaborazione con il sino a questo punto Parte_1 svoltasi sotto l'amministrazione guidata dal sig. , era proseguita anche a CP_2 seguito del subentro del nuovo amministratore sig. , il quale gli aveva Controparte_3 conferito le deleghe di Responsabile della qualità, Responsabile amministrativo,
Responsabile del personale e Coadiutore dei Direttori Tecnici (Cfr. All. 13);
O) egli , si era occupato, pertanto, anche della redazione del contratto di appalto, della predisposizione, verifica e stipula delle polizze fideiussorie da depositare a garanzia, dell'espletamento di tutte le attività relative al pagamento degli oneri contrattuali e, persino, dell'acquisto dei biglietti aerei per consentire al nuovo Amministratore di recarsi da Vincenza a Palermo, con volo da Bergamo, al fine di sottoscrivere e firmare il contratto di appalto. (Cfr. All. 15)
In ordine all'Accordo tra le parti del 18/06/2019, parte opposta ha rappresentato che :
1) egli era stato contattato da , titolare della AR s.r.l. , il quale Controparte_5 aveva chiesto l'avvalimento del al fine di consentire Parte_1 alla AR s.r.l. di partecipare alla gara identificata a mezzo cig. 7933895944.;
2) le categorie richieste per la partecipazione alla detta gara erano OG7 (Opere marittime);
3) egli aveva, quindi, messo in contatto la AR s.r.l. con il Parte_1
e curato, per conto di quest'ultimo, la fase di stipula del contratto di
[...] avvalimento, (Cfr. All. 18 e 19) del cui successivo perfezionamento veniva dallo stesso informato a mezzo mail. (Cfr. All. 20);
4) a seguito del suddetto avvalimento la AR s.r.l. aveva partecipato alla gara , aggiudicandosi l'appalto . (Cfr. All. 21);
5) successivamente la AR s.r.l. aveva cercato di rinegoziare gli accordi stipulati con il chiedendo di ridurre la royalty concordata dal 3% al Parte_1
2% dell'importo di aggiudicazione;
a tale richiesta aveva fatto seguito una copiosa
5 interlocuzione e corrispondenza a mezzo mail, al termine delle quali veniva confermata la percentuale inizialmente concordata del 3% e venivano stabilite modalità e termini per il relativo pagamento. (Cfr. All. 22)
6) successivamente egli, sino al mese di giugno del 2020, aveva prestato assistenza professionale alla AR s.r.l. al fine di consentire a quest'ultima di aggiudicarsi la gara, di addivenire alla stipula del contratto di appalto e di compiere ogni attività prodromica all'avvio dei lavori, al fine di garantire il buon esito degli accordi stipulati con il ed il rispetto dei pagamenti così come concordati. Parte_1
(Cfr. All. 23);
7) anche in questo caso, l'originale dell'accordo tra le parti e del riconoscimento di debito prodotti in giudizio, erano stati in precedenza condivisi con lui dal Parte_1
a mezzo piattaforma informatica e a lui inviati, unitamente agli altri, a mezzo
[...] posta ordinaria dalla Dott.ssa adiuvata dalla sig.ra . Parte_4 Per_2
In ordine all'Accordo tra le parti del 02/09/2019, il ha osservato che : CP_1
I) egli , su sollecitazione di la quale gli aveva conferito Parte_4
l'incarico di procacciare ditte da consorziare al fine di fare cassa, si era messo in contatto con. e , entrambi agenti di Parte_5 Parte_6 commercio, ai quali aveva formulato la richiesta di procacciare aziende da consorziare, impegnandosi a riconoscere loro il 50% della royalty allo stesso riconosciuta dal;
Parte_1
II) e , a seguito delle loro ricerche di mercato, Parte_5 Parte_6 avevano sottoposto alla sua attenzione, la Building Worckshop Costruzioni
s.r.l., la quale, interessata a consorziarsi, aveva formulato istanza di partecipazione al versando in acconto il Parte_1
50% della somma dovuta ed impegnandosi a versare il saldo entro il mese di gennaio del 2020.(Cfr. All.ti 24 e 25);
III) decorso il termine del gennaio 2020, anche in considerazione del fatto che egli doveva onorare il pagamento della metà della propria royalty ai sig.ri Parte_5
e , dai quali era stato più volte sollecitato (Cfr. All.
[...] Parte_6
26), aveva richiesto a sua volta il a Parte_1 provvedere ad emettere la fattura di saldo ed incassare il dovuto dalla Building
Worckshop Costruzioni s.r.l., al fine di provvedere a pagare la royalty in suo favore. (Cfr. All. 27);
6 IV) anche in questo caso l'originale dell'accordo tra le parti e del riconoscimento di debito prodotti in giudizio, che erano stati in precedenza con lui condivisi dal a mezzo piattaforma informatica, e a lui Parte_1 inviati a mezzo posta ordinaria, unitamente agli altri, dalla Dott.ssa
[...]
adiuvata da . Pt_4 Per_2
Infine , parte opposta rilevava che, proprio in considerazione del buon esito delle attività da egli svolte , come sopra compendiate, il in data 04/05/2020 lo aveva assunto con Parte_1 contratto a tempo indeterminato, sebbene, allo stato, risultasse sospeso dal giugno 2020 , in esito alle vicende giudiziarie che lo avevano ingiustamente coinvolto.
Sulla base di tale premesse il , rilevando che i numerosi solleciti di pagamento inviati CP_1 erano rimasti inevasi , ha rassegnato le seguenti conclusioni:
Rigettare l'opposizione proposta dal in persona del suo Parte_1 legale rappresentante, P.I. , C.F. , con sede in Vicenza, nella via P.IVA_2 P.IVA_1
Zahmenof n. 817 e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo n. 1795/2021, emesso dal
Tribunale di Palermo in data 09/04/202, depositato in data 12/04/2021 nel procedimento iscritto al n. 2040/2021 R.G.;
In subordine
- Ritenere e dichiarare che il , in persona del suo legale Parte_1 rappresentante, P.I. C.F. , con sede in Vicenza, nella via Zahmenof P.IVA_2 P.IVA_1
n. 817 e/o il sig. nato a [...], il [...], c.f. CP_2 [...]
residente in [...] e/o il sig. C.F._7 CP_3
nato a [...], il [...], c.f. , residente in
[...] CodiceFiscale_8
Vicenza, nella via Puccini n. 25, sono contrattualmente obbligati a corrispondere al Geom.
, in solido tra loro, o in quota proporzionale alle loro accertate responsabilità, Controparte_1 la complessiva somma di € 47.031,43 o la minore somma che l'On.le Tribunale riterrà congrua per l'attività professionale dallo stesso prestata;
- Condannare, conseguentemente, il in persona del suo Parte_1 legale rappresentante, P.I. , C.F. , con sede in Vicenza, nella via P.IVA_2 P.IVA_1
Zahmenof n. 817 e/o il sig. nato a [...], il [...], c.f. CP_2 [...]
residente in [...] e/o il sig. C.F._7
nato a [...], il [...], c.f. , Controparte_3 CodiceFiscale_8 residente in [...], in solido tra loro, o quota proporzionale alle loro accertate responsabilità, a corrispondere al Geom. la complessiva somma di € Controparte_1
7 47.031,43 o la minore somma che l'On.le Tribunale riterrà congrua per l'attività professionale dallo stesso prestata. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, con comparsa del 12.1.22 si costituiva in giudizio
, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del giudice adito, Controparte_3 essendo egli residente in [...]e rilevando , nel merito , la sua estraneità ai fatti, posto che egli aveva assunto la carica di amministratore del con atto del 06/12/2019 (pag. 17 Parte_1 visura storica) e sino al 22/02/2021 , e quindi in epoca successiva all'espletamento delle attività di cui al monitorio .
si costituiva in giudizio tardivamente con comparsa del 5..3.23 disconoscendo le CP_2 firme apposte ai documenti di cui al fascicolo del monitorio e rilevando che , pur avendo ricoperto la carica formale di amministrazione di dal 04.02.2015 al 06.12.2019, non Parte_1 aveva mai assunto alcun ruolo effettivo e concreto di gestione della società, la quale, in detto periodo (come, peraltro, nel periodo antecedente e successivo), era sempre stata amministrata di fatto ed esclusivamente da , che aveva poi assunto la carica formale di Controparte_3 amministratore in sua sostituzione.
Rigettata l'istanza di sospensione del giudizio ex 295 c.p.c. e di concessione della provvisoria esecutività del d.i. ( cfr ordinanza 17.8.22 quo da intendersi integralmente richiamata) , concessi i termini ex art 183 cpc , la causa istruita a mezzo prova orale e CTU , è stata posta in decisione all'udienza del 19.6.25.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da . CP_3
Invero :
- ai sensi dell'art 645 cpc L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto.
- Ai sensi del'art .33 cpc “Le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo (1) possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse (2), per essere decise nello stesso processo;
- sussiste quindi un'ipotesi di connessione soggettiva non avendo parte opposta formulato alcuna domanda di garanzia propria ma chiesto la condanna in solido del ex CP_3
2055 cc;
e il in sede di comparsa conclusionale, sempre in ordine alla incompetenza CP_3 Parte_1 hanno rilevato che :
- per effetto del disconoscimento del riconoscimento del debito l'obbligazione non poteva ritenersi liquida sicchè andava pagata al domicilio del debitore ( Vicenza) ;
8 - il criterio di quantificazione del compenso utilizzato dal CTU richiamava l'esistenza di un rapporto rientrante nella sfera di cui all'art 409 cpc
Ebbene tali rilievi , oltre a essere tardivi ( posto che è onere della parte che solleva l'eccezione di incompetenza indicare tutte le possibili norma violate ) sono infondati .
Ed infatti, come è noto “La competenza per materia si determina, ai sensi dell'art. 10 cod.proc.civ. ( dettato per la competenza per valore ma esprimente un principio generale e, come tale, applicabile anche in riferimento agli altri tipi di competenza), con criterio "a priori", secondo la prospettazione fornita dall'attore nella domanda (Cass. Civ Sez ez. 2,
Ordinanza n. 1122 del 18/01/2007).
Pertanto, proprio avuto riguardo ai fatti allegati e ai documenti prodotti in sede monitoria ( accordi su compenso e riconoscimento del debito ) l'obbligazione doveva certamente ritenersi determinata nel suo ammontare, con conseguente competenza territoriale del giudice del monitorio ex art 20 cpc comb disp 1182 cc ( e conseguente competenza funzionale del giudice dell'opposizione ), mentre la circostanza del successivo disconoscimento non assume rilievo ai fini della determinazione/ spostamento della competenza .
Per le stesse ragioni appare inconferente il richiamo all'art 409 cpc , vieppiù laddove si consideri che il CTU non ha affatto affermato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, limitandosi a individuare un criterio equitativo di liquidazione del compenso
Ciò precisato, va premesso che , come è noto nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo , sebbene il contradditorio venga instaurato ad iniziativa della parte debitrice con la notifica dell'atto di opposizione, sul piano sostanziale e processuale, nel corso del giudizio, le posizioni delle parti soggiacciono alle norme generali dettate in materia di adempimento contrattuale e di distribuzione dell'onere della prova. Di modo che l' opposto - attore sostanziale- che agisce per far valere l'inadempimento del contratto deve provare solo il titolo contrattuale , limitandosi ad allegare tale inadempimento , mentre grava sul opponente - parte convenuta sostanziale e debitore - l'onere di dimostrare l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della pretesa.
Sempre in punto di diritto giova poi ribadire che , come è noto “, Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene
9 nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico ( cass 2011 /20288).
Ora, nel caso di specie, l'espletamento della attività in favore del fonte del credito Parte_1 azionato in via monitoria deve ritenersi provata ei sensi dell'artt. 115 cpc non avendo parte opponente tempestivamente contestato l'esecuzione da parte del attività descritte Parte_7 prima in seno al ricorso per d.i. e poi , molto più analiticamente, in comparsa di risposta
Al riguardo occorre precisare che :
- nel ricorso per decreto ingiuntivo il aveva già allegato in modo sufficientemente CP_1 specifico l'attività svolta in favore del CO ( “ In data 15/10/2018 viene segnalata da la partecipazione come consorzio RELATIVO Controparte_1 Parte_1
ALLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E
AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DEL PREZZO Più BASSO RISPETTO A
QUELLO POSTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART. 95 comma 4 (D.lgs 50/2016).
Lavori di manutenzione straordinaria delle scale condominiali del lotto 156 Laro
NZ BA nn.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 e 11 e via Epifanio Li Puma n. 11 scale
A,B,C,D,E,F, -quartiere Sperone- Palermo-progetto esecutivo di € 1.885.000 di cui €
1.460.531,66 per lavori (€ 1.433.573,70 per importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta ed € 26.957,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre € 424.468,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione CIG 7580776E3E, CUP:76117000030005. •
Il alla luce degli accordi verbali ed in ossequio alla collaborazione in essere Parte_1 tra le parti come da contratto ed incarico conferito a Parte_8
, ha avviato l'iter per la preparazione della procedura di gara confermata da
[...]
, nella forma diretta di;
omissis In data 15/10/2018 Controparte_1 Parte_1 viene segnalata da la partecipazione in AVVALIMENTO Controparte_1 concesso dal consorzio , all' , procacciata da Parte_1 Controparte_6
(VEDI MODULI ALLEGATI) RELATIVO ALLA PROCEDURA Controparte_1
NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE NECESSARIE A SOTTOPORRE A
TRATTAMENTO DI DEPURAZIONE LE ACQUE REFLUE URBANE DEI COMUNI DI
OL IO E CI - LOTTO B: COLLETTORE INTERCOMUNALE
TRATTO AL -OL IO LOC. LA PIANA-STRALCIO 1:
CONDOTTA SUBLACUALE. Numero Gara 7457417-Numero GIG: 7933895944-
CODICE CUP: B13J12000020009-CODICE AUSA:228573. Il alla luce degli Parte_1 accordi verbali ed in ossequio alla collaborazione in essere tra le parti come da contratto
10 ed incarico conferito a , Già NEL 2017, ha avviato l'iter per la Controparte_1 preparazione della procedura di gara confermata da , nella forma Controparte_1 di AVVALIMENTO concesso da;
viene segnalata e Presentata da Parte_1 CP_1
la partecipazione ed acquisizione al
[...] Parte_1 dell'impresa con sede in VIALE Controparte_7
CO OT 17,70124 BARI BA, Partita IVA • Il P.IVA_3 Parte_1 alla luce degli accordi verbali ed in ossequio alla collaborazione in essere tra le parti come da contratto ed incarico conferito a 2017, ha Parte_8 avviato l'iter per l'ACQUISIZIONE nella Compagine Consortile dell'Impresa BUILDING
con sede in VIALE CO OT Controparte_7
17,70124 BARI BA, Partita IVA .Segnalata e Presentata da P.IVA_3 CP_1
”);
[...]
- nell'atto di opposizione , il si è limitato a disconoscere i documenti posti a Parte_1 fondamento della pretesa azionata in via monitoria ( accordo sul compenso e riconoscimento del debito) , ma non ha affatto contestato l'attività svolta dal nel CP_1 contesto delle gare di appalto su indicate – se non del tutto genericamente limitandosi a negare l'an debeatur con frase di stile ( sull'onere di contestazione specifica cfr così Cass. civ., sez. lav., 15 aprile 2009, n. 8933, secondo cui la contestazione generica deve essere equiparata alla mancata contestazione, occorrendo, in presenza di fatti ritualmente allegati dalla controparte in modo preciso e puntuale, richiamare circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative);
- ed ancora , e soprattutto , a fronte della analitica descrizione delle attività poste in essere da professionista , contenuta nella comparsa di costituzione dell'opposto, né il Parte_1 né i terzi chiamati hanno mosso contestazione alcuna .
Ne consegue che l' attività posta in essere da come analiticamente descritta da parte CP_1 opposta o ( cfr punti A 1 I) va ritenuta provata ai sensi dell'art 115 cpc.
Non rileva poi che e nel corso della prova per interpello ammessa abbiano CP_3 CP_2 negato l'attività svolta dal . CP_1
Invero:
- Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.. (- 3, Ordinanza n. 9439 del
23/03/2022);
11 - l'onere di non contestazione deve essere tempestivo e, quindi, va adempiuto nella comparsa di risposta o , al più ,nella memoria ax art 183 c 6 n 1 cpc;
- la circostanza che sia stato ammesso l'interrogatorio formale dei terzi chiamati non priva di rilievo la non contestazione;
ed invero, l'opportunità di ammettere l'interrogatorio formale pure a fronte di un fatto non contestato si radica sulla possibilità di ottenere una confessione che , essendo prova legale, non è valutabile dal giudice a differenza dei fatti non contestati che sono liberamente valutabili dl giudice;
- le dichiarazioni non confessorie rese da e ( che non sono testimoni ma CP_2 CP_3 parti a seguito della autorizzazione alla chiamata in causa e alla estensione nei loro confronti della domanda ) non vincolano affatto il giudice, trattandosi di dichiarazioni delle parti prive di efficacia probatoria;
la) .
- in definitiva, la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto esonera la controparte dalla prova del fatto stesso, con effetti vincolanti per il giudice, che deve astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente (tra le molte: Cass. n. 20556/2021; n.
3727/2012; n. 5356/2009).”. Cass. Civ., n. 14589/2022
Per altro, lo svolgimento da parte del dell'attività tesa al procacciamento di consorziate e CP_1 alla cura delle gare di appalto trova ulteriore conferma nelle mail in atti, mai disconosciute dalle parti che comprovano :
- la circostanza che era stato proprio il a comunicare al Corsorio in forma riservata CP_1
l' aggiudicazione della gara indetta da CP ( allegato 10);
- l'invio da parte del ( allegato 11) ; Parte_9
- il rilascio da parte di in data 18.12.19 delle deleghe in favore del quale CP_3 CP_1
Responsabile Della Qualita' Responsabile Amministrativo Responsabile Del Personale
Coadiutore dei Direttori Tecnici ( allegato 13)
- l'invio da parte del al ( indizzo: ) dei documenti Parte_1 CP_1 Email_2 relativi alla gara di appalto svolta con AR RL ( Modulo di manleva.pdf(1
). MODULO DI ADESIONE. ~ PROPOSTA AGGIUDICAZIONE.pdf CP_8
• _LETTERA DIINVITO.pdf ( allegato 20) ;
- l'attività del consorzio che, nel riepilogare le condizioni di avvalimento della
AR RL faceva riferimento ad interlocuzioni rese con ( allegato 23). CP_1
Ed ancor, ad ulteriore supporto delle allegazioni specifiche contenute in comparsa, giova richiamare i seguenti documenti ( non oggetto né di disconoscimento né di querela di falso ) :
- istanza di partecipazione al consorzio della ( doc 1) ; CP_4
12 - richiesta avvalimento AR RL ( doc.18 ) Con
- costituzione ( doc 7) ;
- comunicazione aggiudicazione gara lavori M.S largo BA all'Ati CO Stabile ( doc 9) ;
- aggiudicazione gara alla AR s.r.l. doc 21) ;
- le ricevute di pagamento redatte da con riguardo alle provvigioni per la CP_1 consulenza Tecnica prestata per adesione al da parte dell'impresa ( Parte_1 CP_4 per euro 3800) ;
- domanda di ammissione al consorzio della Building WC ( allegato 24) e pagamento quota consortile effettuato in favore del ( allegato 25) Parte_1
A fronte di tale robusto quadro probatorio – che si fonda su documenti mai disconosiuto e per altro in parte provenienti da terzi- appare del tutto superflua la querela di falso proposta da e dal avverso :: 3) Verbale Assemblea per acquisizione al CP_3 Parte_1 CP_10
5) Istanza partecipazione gara e documentazione;
6) Dichiarazione di presa visione
[...] della documentazione di gara;
19) Contratto avvalimento AR s.r.l. ( nonché gli altri documenti allegati in monitorio di cui si è detto sopra ), querela proposta sulla base della affermata falsità della sottoscrizione ivi apposta asseritamente da . CP_2
Ed infatti,:
- oggetto di contestazione è solo la riconducibilità della firma ivi apposta dal;
CP_2
- nessuna contestazione è stata effettuata in ordine alla eventuale falsità ideologica del contenuto di detti documenti , taluni dei quali per altro sottoscritti da terzi soggetti;
- L'attività documentata dagli atti oggetto della querela, come detto, non è stata mai contestata e parte di detta attività - quella con la - non solo non è stata contestata CP_4 ma, addirittura , è stata confessata da nel corso dell'interrogatorio formale ( CP_3
34) “Vero è che la ha formulato al istanza CP_4 Parte_1 di partecipazione alla gara e contestuale istanza di adesione alla compagine consortile come da documentazione prodotta agli allegati nn. 1 e 2 della comparsa di costituzione del Geom. , che mi vengono esibiti e confermo in ogni loro parte.”; ADR Controparte_1 vero;
cap 35) “Vero è che la è entrata a far parte del consorzio, giusto CP_4 verbale assembleare del 30/10/2018 prodotto all'allegato n. 3 della comparsa di costituzione del Geom. , che mi viene esibito e confermo in ogni sua Controparte_1 parte.”; Cap. 35 “è vero, ciò come da prassi” 36) “Vero è che la ha pagato, CP_4 in due soluzioni, al la quota consortile, pari ad € Parte_1
13.000,00 oltre IVA come da documentazione prodotta all'allegato n. 2 della comparsa di
13 costituzione del Geom. , che mi viene esibito e confermo in ogni sua Controparte_1 parte.”;Cap. 36 “non ho verificato, credo di si, quasi sicuramente omissi 38) “Vero è che il ha formulato istanza di partecipazione alla gara Parte_1 avente cig. 7580776E3E indetta dall' inoltrando a Controparte_11 quest'ultimo la documentazione prodotta all'allegato n. 5 della comparsa di costituzione del Geom. , che mi viene esibita e confermo in ogni sua parte.”;Cap. 38 Controparte_1
“non posso ricordare se la documentazione fosse o meno quella esibitami, posso dire che era frutto del lavoro del e non del ” cap 43 Vero è che il Parte_1 CP_1 [...] si è aggiudicato la gara avente cig. 7580776E3E indetta Parte_1 dall' .”; Cap. 43 “ è vero, un socio ha lavorato tanto e vi Controparte_11
è stata la aggiudicazione50) “Vero è che a seguito del suddetto avvalimento la
AR s.r.l. ha partecipato e si è aggiudicata la gara, come da documentazione prodotta all'allegato n. 21 della comparsa di costituzione del Geom. , Controparte_1 che mi viene esibita e confermo in ogni sua parte.”; Cap. 49 “ non è vero, la gara peraltro non fu mai portata a compimento” Cap. 50 “ solo in via provvisoria si era aggiudicata la gara ma poi la Pa-lumbarus non fece alcun lavoro” Cap. 51 “ non so dire se in questa vicenda ci possa essere entrato il o no” Cap. 52 “ è vero, ma CP_1 ribadisco che i lavori non sono stati più eseguiti dalla AR Cap. 53 “ non so dire, erano rapporti con la AR ” Cap. 54/55 “questa società fu indotta ad iscriversi credo dalla e non so se anche dal con la promessa di varie commesse al Pt_4 CP_1 fine di farle incassare soldi poi da distribuire, ma poi ciò non avvenne e l'amministratore della società ha dichiarato di essere stato truffato e poi è stata cancellata dai socie del
, con restituzione della quota” Parte_1
Ne consegue che non essendo stata formulata alcuna censura sulla verità del contenuto dei documenti attestanti l'avvalimento di e Panormus al e la partecipazione e CP_4 Parte_1 aggiudicazione alle gare di appalto su indicate, per altro mai contestata e in parte ammessa ( con riguardo alla , la querela di falso non è stata autorizzata , in quanto superflua e dilatoria. CP_4
Del tutto irrilevante ai fini del decidere è poi la denuncia per truffa sporta del , CP_3 trattandosi di documento proveniente da una parte del giudizio, per altro successivo alla notifica del decreto ingiuntivo .
Accertato , sulla base come detto dell'art 115 cpc , l'espletamento dell'attività indicata in comparsa ( cfr sopra punti A 1 e I ) da parte del su incarico , per conto e nell'interesse CP_1 del , e dunque accertato l'an debeatur, deve adesso passarsi alla quantificazione del Parte_1 compenso spettante al professionista per l'attività svolta.
14 A tal fine :
- non può essere utilizzata la documentazione posta a fondamento del monitorio e nella specie gli accordi del 15.10.18, 18.6.19, 2.9.19 e gli atti di riconoscimento del debito;
invero , come detto,
a seguito di tempestivo disconoscimento della sottoscrizione ivi apposta parte istante ha formulato stanza di verificazione senza tuttavia produrre i documenti originali;
per tale ragione la verificazione è stata dichiarata inammissibile con conseguente inutilizzabilità dei documenti posti a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo ( che per tale ragione va revocato ) ;
- la prova orale assunta non ha dato conferma dell'invio dei documenti disconosciuti e in definitiva dell'esistenza di un accordo sul compenso .
In assenza di prova dell'accordo, ai fini della quantificazione del compenso, ed in assenza di tariffe professionali che contemplano le attività svolte dal Geom. come indicate nella CP_1 comparsa di risposta di del 6.9.21, neppure per assimilazione, deve aversi riguardo ai CP_1 criteri indicati dall'art. 2233 cc , ai sensi del quale “ il compenso, se non è convenuto dalle parti
e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice secondo equità . In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professionale .
Ora il CTU, nominato al fine di quantificare il compenso, ha premesso che le attività svolte dal sono assimilabili a quelle del “business single agent”, che è un professionista autonomo CP_1 incaricato stabilmente da un'Azienda (agente Monomandatario) di promuovere prodotti e servizi, concludendo contratti in una o più zone a lui assegnate.
In ordine al parametro di quantificazione del compenso, ritiene il Tribunale che, in assenza di tariffe e usi, dovendosi procedere ad una determinazione equitativa del compenso , che tenga conto dell'importanza dell'attività svolta - che si è sostanziata in molteplici e nevralgiche attività di procacciamento di affari e predisposizione di documenti necessari per la partecipazione alle gare e non potendosi prendere come parametro la retribuzione di cui al succesivo contratto di lavoro che prevede attività affatto assimilabili ( addetto a compiti di esecutivi di segreteria e al centralino) - possa farsi riferimento, quali parametro per la determinazione equitativa del compenso agli articoli 27 e 28, 32 della dall'ex tariffa professionale (L. 2 MARZO 1949, N. 144 (G.U. 20-4-1949, n. 91-suppl.).
L'art 27 – rubricato Prestazioni da computare in ragione del tempo. -prevede che “si valutano in ragione del tempo impiegato le prestazioni il cui risultato non può esprimersi in estensione o in valore, o nelle quali il tempo concorra come elemento principale della prestazione.
L'art Art. 28 stabilisce poi che è sempre compensato a vacazioni il tempo impiegato nelle operazioni di campagna (vedi art. 31), nei viaggi di andata e ritorno (vedi art. 22) e quello
15 trascorso per cause indipendenti dalla volontà del geometra, anche quando le prestazioni vengano valutate a misura, a percentuale o a discrezione.”
Infine l'art 32 stabilisce che . Nei casi previsti dall'art. 29, quando l'onorario a vacazione esclude altre forme di retribuzione del lavoro tecnico, fermo sempre il rimborso delle spese di cui agli artt. 21 al 25, la vacazione è fissata in ragione di: € 44,93 (lire 87.000) per il geometra
(per ogni ora o frazione di ora); € 28,41 (lire 55.000) per gli aiutanti di concetto (per ogni ora o frazione di ora).
Ora, non colgono nel segno le osservazioni rese dal CTP del secondo cui l'art 32 Per_3 sarebbe applicabile solo alle attività di cui all'art 29 , ( l'art art. 32 della legge n. 144/1949 e ss.mm.ii. è relativo alle attività contemplate dall'art. 29 della stessa legge che integralmente si riporta: “Sono computati a vacazioni, di regola e quando costituiscono l'oggetto principale delle prestazioni: a) i convegni e le consultazioni preliminari orali o scritta anche se riguardino lavori retribuiti a percentuale, a misura o a discrezione;
b) gli inventari e le consegne dei fabbricati;
c) le determinazioni e verifiche di confini;
d) i rilievi in piante e sezioni dei fabbricati di piccola entità (vedi art. 45) e le riduzioni o gli ingrandimenti di mappe e disegni;
e) i frazionamenti, gli stati di riforma, gli estratti e le misure Catastati, per i quali tuttavia restano fermi i compensi di cui all'art. 37; f) i rilievi planimetrici e altimetrici, le consegne e riconsegne
e bilanci fino alla estensione di cinque ettari;
g) le operazioni di stima in genere per importi inferiori a lire 200.000; h) il rilievo e il tracciamento di strade e canali quando il rilievo o il tracciamento costituisce un incarico a sé stante, e non determinabile in superficie;
i) i rilievi planimetrici e altimetrici dei centri abitati fino alla estensione di cinque ettari;
l) i rilievi e tracciamenti sotterranei, in acqua, per funivie, teleferiche e simili (vedi articoli 34 e 35); m) la stima dei danni colonici, salvo il disposto dello art. 62; n) la direzione dei lavori di sistemazione, demolizione, sopraelevazione di fabbricati o dei lavori eseguiti in economia diretta;
o) la direzione dei lavori quando richieda la presenza giornaliera e prolungata del direttore o del suo sostituto (vedi articoli 56 e 59). Invero Da un esame della normativa sopra riportata si comprende benissimo che le attività svolte dal , consistenti nella trasmissione di CP_1 comunicazioni a mezzo mail/pec, in attività riguardanti contratti di avvalimento standard, dichiarazione presa visione per gara di appalto, accordi con altri operatori economici, trasmissione POS, ecc., , certamente non trovano alcun fondamento nelle previsioni dell'art. 29 della citata norma. Il citato aspetto comporta l'impossibilità di applicare, per ciascuna vacazione, l'importo di € 44,93/ora ex art. 32 della legge n. 144/1949 e ss.mm.ii. che appunto è relativo a specifici servizi tecnici e non ad attività di mero e generico collaboratore. L'attività del pertanto può essere inquadrata come quella di un mero collaboratore del CP_1 [...]
[...]
[...] e/o dell'Arch. . Il compenso a vacazione di un collaboratore di Controparte_12 CP_3 concetto, per analogia con quanto previsto dall'art. 32 della legge n. 144/1949, seppure si ribadisce che l'art. 29 della citata legge prevede specifiche attività di maggiore difficoltà rispetto a quelle poste in essere, è pari ad € 28,41 per ciascuna vacazione)
Invero , l'art 32 come detto, deve essere preso come parametro per la determinazione equitativa del giusto compenso sicché non rileva che l'attività svolta dal non rientri tra CP_1 quelle di cui all'art. 29; per converso , deve escludersi che l'attività espletata dal professionista - sostanziatasi in molteplici e nevralgiche attività di procacciamento di affari e predisposizione e analisi di documenti necessari per la partecipazione alle gare - sia inquadrabile in quella di mero collaboratore .
Ora , in ordine al tempo dedicato dal all'attività svolta, devono invece richiamarsi le CP_1 considerazioni del CTU il quale, dopo avere elencato sulle base dell'indicazione contenuta in comparsa, le attività svolte dal ( cfr pa 8 CTU) , ha precisato che l'attività doveva CP_1 ritenersi iniziata già prima del 07/09/2018 e terminata il giorno 06/05/2020.
Al riguardo, come detto, va rilevato come non sia stato contestato tempestivamente che il ebbe a procurare l'avvalimento della società che, come ammesso dallo stesso CP_1 CP_4
,avvenne in data 7.9.18 . CP_3
Di modo che , al fine di stabilire la data di inizio dell'attività svolta dal , deve CP_1 considerarsi il tempo necessario a prendere contatti, creare ed ottenere incontri esplicativi, etc. sia con la che con il , lasso di tempo che si suppone decorso CP_4 Parte_1 dal 01/06/2018 al 07/09/2018.
Dunque, l'attività da libero professionista posta in essere dal si è protratta per sette CP_3 mesi per l'anno 2018; mesi dodici;
- per l'anno 2019 ; mesi 4 anni - per l'anno 2020 ( allorquando poi è stato assunto a tempo indeterminato) .
Sulla base di tali premesse il CTU, ha correttamente considerato che il abbia riservato CP_1 all'attività svolta per conto del 147 giorni lavorativi ( calcolando 5 gg a settimana Parte_1 escluse le domeniche e i festivi ) nel 2018, gg 253 nel 2019 e gg 84 nel 2020 .
Tuttavia , in considerazione dell'attività descritta dal , il CTU ha ritenuto esse potessero CP_1 essere espletate nel tempo pari al 40% della giornata lavorativa.
Non colgono nel segno le ulteriori osservazioni rese dal CTP il quale ha sottolineato Per_4
l'erroneità della valutazione operata dal CTU che:
- aveva effettuato un' inammissibile presunzione di svolgimento dell'attività lavorativa in modo continuativo , determinando la durata della stessa “ per un totale di 484 giorni lavorativi (per 4 ore al giorno, per un totale di 1.936 ore di lavoro;
17 - aveva applicato erroneamente un criterio basato sui giorni lavorativi anziché il criterio delle vacazioni per specifica attività asseritamente prestata, come espressamente richiesto nel quesito formulato dal G.I. al consulente tecnico d'ufficio;
- aveva riportata un elenco di attività che sarebbero state poste in essere da controparte senza però indicarne la consistenza, il grado di difficoltà, la descrizione del contenuto;
- aveva comunque sovrastimato il tempo necessario per lo svolgimento di attività consistenti grossomodo nell'invio di mail.
Ed invero :
- Il ctu ha preso espressamente in considerazione l'attività svolta dal non essendo CP_1 necessaria , con riguardo a ogni singola attività, la specifica indicazione del tempo necessario per il suo espletamento
- Il Ctu ha espresso una valutazione sulla base del criterio delle vacazioni ritenendo congruo riconoscere 4 vacazioni al gg per un numero di 193,60 gg e di 774,40 ore ( cfr pag 18)
- l'attività posta in essere dal non è assimilabile a quella di un CTU né si è limitata CP_1 al compimento di affari semplici, avendo egli preso contatti con le imprese, esposto la possibilità dei benefici che le stesse avrebbero ottenuto dall'associarsi e/o iscriversi al mediante pagamento di una quota a fronte della possibilità di ottenere Pt_10
l'affidamento di appalti per il tramite del riuscendo a far affiliare alcune imprese Pt_10 al , fatto da tramite tra le stazioni appaltanti, il consorzio e le imprese passibili Parte_1 di affidamento dell'appalto, predisposto piani di sicurezza, curato la fase dell'aggiudicazione delle gare d'appalto.
Il compenso spettante al , dunque, sulla base dei criteri su enunciati può essere CP_1 quantificato equitativamente in euro 34.793,79 ( ore 774,40 x 44,93) ., dalla quale va scomputato l'importo di 3.800 euro già ricevuto dal per l'attività tesa a procurare CP_1
l'avvalimento di EI .
Non è dovuto invece il rimborso delle spese in assenza di prova dell'esborso.
Si consideri l' importo appena determinato si avvicina allo stipendio medio annuale previsto per gli agenti mono-mandatori in LI , che , come da sito specializzato ( https://it.indeed.com/career/agente-di-commercio/salaries/Palermo--LI , è pari ad euro
2.450 euro mensili ( : euro 2450,00 x23 mesi = 56.350,00 - 22.540 ( 56350 x 0,40) = 33.810
,00).
Non può darsi luogo, infine , come chiesto da allo scomputo delle ulteriori somme Parte_1 asseritamente già corrisposte dal 22.02.2018 al 20.12.2020 , al a titolo di compenso , in CP_1
18 assenza di prova del pagamento, essendo a tal fine inutilizzabili i documenti prodotti unitamente alle CTP che sono stati depositati a preclusioni istruttorie maturate ( cfr ordinanza del 14.4.25 ).
In definitiva, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e il va condannato al Parte_1 pagamento in favore del della somma pari a euro 30.993,79 , oltre a interessi al tasso ex CP_1 art 1284 c 4 cc data della domanda( 11.2.21 data deposito del ricorso monitorio, essendo la messa in mora successiva) sino al soddisfo
Va invece rigettata la domanda proposta dal nei confronti i e CP_1 Controparte_3 CP_2 posto che l'attività è stata svolta nell'interesse del e non dei predetti soggetti
[...] Parte_1 nella veste di persone fisiche, né sono stati specificati specifici profili di responsabilità degli stessi nella gestione dei rapporti con , idonei a giustificarne la condanna in solido CP_1
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza del -stante il rinascimento del diritto al Parte_1 compenso sebbene in misura ridotta rispetto a quella ingiunta - e si liquidano in euro 7616 ,00 determinati sulla base dei valori medi scaglione sino a 52.000
UR va invece condannato alle spese di lite in favore di e , determinate in CP_3 CP_2 euro 7.616 ciascuno.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico del Parte_1
PQM
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così provvede:
A) Revoca il decreto ingiuntivo n D.I. 1795/2021 emesso dal Tribunale di Palermo il 09 aprile 2021 e notificato il 20 aprile 2021,
B) Condanna il al pagamento in favore del Parte_1
della somma pari a euro 30.993,79 , oltre a interessi al tasso ex art Controparte_1
1284 c 4 cc data della domanda( 11.2.21) sino al soddisfo
C) Rigetta ogni altra domanda
D) Condanna al pagamento in favore del Parte_1
delle spese di lite che liquida in euro 7.616,00 per compensi oltre a Controparte_1 spese generali IVA e cpa nella misura di legge
E) Condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 Controparte_3 CP_2
delle spese di lite che liquida in euro 7.6.16 ciascuno per compensi oltre a spese
[...] generali IVA e cpa nella misura di legge
F) Pone definitivamente a carico del le Parte_1 spese di CTU liquidate con separato decreto
19 Palermo il 14.10.25 Il Giudice Cristina Denaro
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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