Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 02/04/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
RG. n. 248/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA
nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 11/2024, emessa dal Tribunale di La Spezia, pubblicata in data 09.01.2024, promossa da:
, (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Parte_1 CodiceFiscale_1
Giannarelli, in forza di procura alle liti allegata all'atto di appello elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sarzana (SP), P.zza Cesare Battisti n. 20
APPELLANTE
Contro
, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Boggi, Controparte_1 C.F._2 in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Marina di Carrara (MS), Via W. Muttini n. 16
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, respinta ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, riformare la sentenza n.11 del 2024 nel procedimento n. 622/2019 R.G. pronunciata in data 3.1.2024 dal Tribunale di Spezia che ha erroneamente respinto la domanda attorea ed ha condannato l'attrice alle spese esondando dai parametri di cui al D.M. 55 del e per l'effetto accertare e dichiarare che l'attrice nata a [...] il [...] e residente a [...]in Corso Firenze 93/5 (C.F. ha posseduto con l'animo del proprietario in CodiceFiscale_1 modo esclusivo, pacifico, pubblico ed ininterrotto sino dal 1972 e comunque dal 1981 e comunque per un tempo ultraventennale, la porzione di terreno descritta ed indicata in premessa della consistenza di mq.281 e facente originariamente parte di più ampio appezzamento di terreno e consistente oggi nel sedime di cui al mapp. 1999 del Fg. 7 del catasto del Comune di Ameglia (SP)
e per l'effetto, in ragione del suo acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale
1
– a vantaggio delle proprietà di cui alle vendite effettuate nel 1980 e di cui alle produzioni 6,7,8 e 9; che l'attrice/appellante è l'unica ed esclusiva proprietaria di tale bene immobile;
Parte_1 ordinare per l'effetto e di conseguenza ai competenti Conservatori dei Registri Immobiliari e catastali di operare ogni necessaria trascrizione dell'emananda sentenza dichiarativa ed ogni voltura a favore dell'attrice con esonero per gli stessi da ogni e qualsiasi responsabilità. Parte_1
Con vittoria di spese legali e peritali di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
PER L'APPELLATO
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, respingere le domande tutte avanzate dalla appellante perché infondate in fatto prima ancora che in diritto e comunque non provate.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese anche generali e compensi del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 11.03.2019 ritualmente notificato conveniva in giudizio davanti Parte_1 al Tribunale di La Spezia al fine di sentir accertare il suo acquisto della proprietà Controparte_1 esclusiva per usucapione del terreno censito al catasto del Comune di Ameglia (SP) al foglio 7 mapp.
1999 (superficie mq 281), di cui era formalmente proprietaria la convenuta, allegando che:
- tale mappale era ricompreso nel più ampio appezzamento di terreno dalla stessa acquistato nell'anno 1972 unitamente al cugino, e dove era stato edificato nel 1977 un compendio Persona_1 denominato “Condominio VAINI”, composto da otto unità immobiliari;
- durante i lavori erano stati realizzati nell'allora mappale 198 (già mapp. 961 e in seguito frazionato nei mapp. 1431 e 1999), uno stradello di accesso all'edificio condominiale e otto stalli di parcheggio a servizio e di pertinenza di ciascuna unità immobiliare;
- gli allora comproprietari e nei singoli atti di vendita (ai quali era allegato Pt_1 Persona_1 regolamento condominiale con allegata planimetria) nell'anno 1980 di quattro unità immobiliari, si erano riservati la proprietà del terreno non occupato dall'edificio realizzato, costituendo diritto di servitù di passaggio e di parcheggio sulla porzione di terreno in cui erano stati realizzati la strada di accesso e gli otto stalli di parcheggio a favore delle singole unità immobiliari facenti parte del condominio;
- già dal 1980 la parte adibita a parcheggio veniva recintata con rete e cancello, e negli anni successivi veniva realizzata dall'attrice e dagli altri condomini sul sedime destinato a parcheggio una tensostruttura di paletti di ferro coperta con rete ombreggiante;
- e alienavano, in data 29.10.1981, i terreni rimasti in loro proprietà (tra cui, Pt_1 Persona_1 asseritamente per mero errore materiale, il mapp. 961 ex 198 ossia i terreni residuati dall'edificazione compresa la strada di accesso ed il sedime dei posti auto) alla Società Immobiliare
Costruzioni Abitative a.r.l.;
2 -in data 27.7.1982 provvedevano alla divisione delle porzioni di fabbricato rimaste in loro comproprietà ( rimanendo proprietaria esclusiva delle unità abitative int. 5 e 7, e poi per Parte_1 successione di quelli int. 6 e 8), menzionando nell'atto la riserva a suo favore della proprietà sulle porzioni di terreno a uso giardino e a uso parcheggio;
- la Società Immobiliare Costruzioni Abitative a.r.l. nell'anno 1984 alienava a Persona_2
(dante causa dell'odierna convenuta) i mappali 961 (ex 198) e 962 (ex 962/a) menzionando nell'atto di compravendita l'esistenza di una servitù di passo e di parcheggio a beneficio di altre proprietà;
- il nel 1994 edificava un muretto tra l'area di sua proprietà non gravata dalla servitù e Per_2 quella occupata dallo stradello e dagli stalli adibiti a parcheggio, oggetto della presente causa;
- con atto di frazionamento catastale del 12.4.2017 la porzione di terreno oggetto di causa assumeva l'attuale identificazione catastale (mapp. 1999 fg. 7 Catasto Fabbricati Comune di Ameglia);
-sia la Immobiliare Costruzioni Abitative a r.l. che il erano consapevoli che la proprietà Per_2 acquistata era gravata da servitù di transito e parcheggio in favore di limitrofe proprietà secondo i tracciati esistenti in loco.
, tanto premesso, deduceva di essere nel possesso, comportandosi uti dominus, Parte_1 dell'appezzamento di terreno su cui sono stati costruiti lo stradello di accesso al condominio e gli stalli sin dal 1972, allorchè acquistò il terreno in comunione col cugino e che, anche Persona_1 dopo la divisione del 1982, continuò a compossedere col cugino con l'animus di proprietaria, dopo di che, a partire dalla successione, esercitò il possesso da sola. Ella si era sempre comportata come proprietaria del frastaglio di terreno, oggi identificato catastalmente al fg. 7 mapp. 1999 del
Comune di Ameglia, anche dopo aver venduto il terreno alla Società Immobiliare Costruzioni abitative a r.l., in quanto l'acquirente mai né entrò nel possesso, né lo potè quindi trasferire al
[...]
e questi alla . Per_2 Controparte_1
Quest'ultima si costituiva chiedendo il rigetto delle domande dell'attrice, in via preliminare per il mancato effettivo espletamento del procedimento obbligatorio di mediazione e nel merito contestando le allegazioni dell'attrice, non contestando l'esistenza di servitù di passo in favore dell'immobile denominato Condominio Vaini. La convenuta rilevava che il terreno oggetto di causa era sempre stato utilizzato sia dai condomini del Condominio Vaini sia dalla famiglia Persona_3
per la sosta delle auto e per il temporaneo parcheggio di clienti e deposito di materiali inerenti
[...] alle attività intraprese nel tempo dalla la quale, a far data dal 2003, aveva esercitato presso CP_1 la propria abitazione attività di B&B denominata “La Rosa dei venti” e poi dal 2013 lo aveva adibito, in parte, a laboratorio/tappezzeria nautica. La convenuta deduceva che l'attrice, alla pari degli altri condomini, aveva fatto uso per decenni del terreno solo quale contitolare dell'incontestato diritto di servitù di passo;
che la non si era mai occupata della manutenzione o gestione del terreno in Pt_1 questione, non aveva mai pagato imposte e tasse inerenti a detto terreno, e già nel giudizio possessorio promosso dalla stessa nel 2017 dinanzi al medesimo Tribunale di La Spezia, si era dichiarata mera titolare di diritto di servitù di passo e di parcheggio;
e infine che l'azione intrapresa
3 dalla era strumentale al fine di non ottemperare all'ordinanza di demolizione di opere abusive Pt_1 pronunciata dal nei confronti di tutti i condomini utilizzatori del parcheggio, su Controparte_2 impulso della stessa CP_1
Con provvedimento del 30.09.2019 il Tribunale di La Spezia respingeva l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte convenuta e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. per il deposito delle memorie ivi disciplinate.
Esaurita la prova per interrogatorio formale e per testi, con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di La Spezia rigettava la domanda di usucapione, e condannava l'attrice al pagamento delle spese processuali. Il Tribunale affermava:- che il mappale 1999 di cui era causa è gravato da indiscusso diritto di servitù di passaggio a favore delle unità immobiliari site nel condominio Vaini, di cui da sempre è condomina anche la d è stato fin dalla costruzione del condominio destinato anche Pt_1
a parcheggio, a seguito di realizzazione di otto stalli per autovetture;
-ad oggi dunque l'attrice ha titolo per utilizzare il terreno oggetto di causa quale condomina e quindi contitolare del sopraindicato diritto di servitù; - non vi è prova del fatto che l'attrice dal momento del trasferimento della proprietà
a terzi abbia continuato ad utilizzare il terreno come proprietaria esclusiva e non quale mera condomina contitolare del diritto di servitù costituito a favore anche delle unità abitative di cui era ed
è comproprietaria;
-l'esame dei dati documentali e delle prove orali non consentivano di affermare che il cancello di accesso fosse chiuso e nella disponibilità dell'attrice, che fosse nel suo esclusivo utilizzo o dei suoi conduttori;
-la realizzazione del cancello, della recinzione e della tensostruttura con funzione di copertura degli stalli era riferibile non alla ma ai condomini del complesso, di Pt_1 tal chè non era emersa la prova rigorosa del possesso.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello al fine di ottenerne la riforma, Parte_1 rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe e articolando i motivi di seguito indicati
Si è costituita in giudizio , contestando tutto quanto dedotto in appello e chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'impugnazione.
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 03.07.2024, la Corte ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 18.03.2025, assegnando alle parti i termini ex art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica. All'esito la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, l'appellante lamenta l' erronea valutazione delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado. Afferma che allorchè il terreno nel 1981 venne venduto alla società
Immobiliare Costruzioni Abitative a r.l. per errore o faciloneria, non si provvide a frazionare il piccolo appezzamento di terreno pertinenziale al compendio immobiliare già da tempo destinato a servizio e di proprietà e non vi fu mai trasferimento del possesso in favore dell'acquirente. Ella, anche Pt_1 dopo la vendita, ha continuato a possedere la presella di terreno di cui è causa, di tal chè il suo possesso si era protratto per 44 anni dal 1972, anno di acquisto dell'intero compendio immobiliare
4 unitamente al cugino, fino al 2016, salvo il riconosciuto diritto di transito e posteggio agli acquirenti degli immobili e agli affittuari dei propri. Il suo possesso non era stato contestato né da
[...]
né dall'avente causa che aveva costruito un muretto delimitativo della sua Controparte_3 Per_2 proprietà. Il Tribunale era incorso in errore allorchè ha affermato che “anche la avrebbe titolo Pt_1 per utilizzare il terreno oggetto di causa quale condomina e quindi contitolare del sopracitato diritto di servitù”, in quanto ella, quale proprietaria, aveva titolo per costituire il diritto di passo e anche quello dell'uso degli stalli a coloro ai quali vendette i quattro appartamenti. Da ciò però non deriva affatto che abbia assegnato tali diritti reali minori al “condominio”, come ritiene, confondendosi, il
Giudice di primo grado. Li assegnò, come indicano gli atti, ai quattro compratori, ma non aveva nessuna ragione per assegnare a sé stessa, quale proprietaria di tutto il terreno, alcun possesso di passo o d'uso di alcuno stallo. La proprietà era sua e poteva goderne e disporne liberamente. Ella ha posseduto tale terreno dapprima come comproprietaria col cugino e poi ha continuato il possesso esclusivo (mai cessato dal 1972) utile ai fini dell'usucapione. Non vi era una diversa modalità di utilizzo dell'area adibita a passo e/o a parcheggio. Comunque, anche volendo considerare solo il suo possesso esclusivo praticato dal 1982, l'acquisto a titolo originario, risulta perfezionato. E ancora – afferma parte appellante - erra il Tribunale, facendo confusione, quando sostiene che il suo possesso sia iniziato nel 1981 e sia individuato attraverso la realizzazione degli stalli (eseguiti nel 1980) come tutta l'ulteriore attività della recinzione dell'area, la realizzazione dello stradello e l'apposizione del cancello. Si tratta di una visione non corrispondente al vero perché nel 1980 i proprietari vendettero gli appartamenti e costituirono a vantaggio degli acquirenti il diritto di Pt_1 passo e l'uso del parcheggio. Poi dal 1981 (data della vendita a terzi, anche della presella in questione sebbene a loro ignota) continuarono a utilizzare e a fruire del terreno, gravato dai diritti reali minori in favore dei terzi acquirenti dagli stessi assegnati, come proprietari. Infine, dal 1982 in poi, dalla divisione con il cugino, ella ha posseduto il terreno, ritenendosi unica ed esclusiva proprietaria. La sentenza appare errata anche in ordine alle dichiarazioni rese da in Parte_1 sede di interpello. Il Tribunale ha opinato, in modo del tutto approssimativo, che nello spiegare la motivazione del trasferimento alla Costruzioni Abitative a r.l. della presella oggetto di causa, ella abbia confessato circostanze a lei sfavorevoli e impeditive dell'accoglimento della sua domanda.
Invece, ella della circostanza della vendita della presella di terreno non sapeva nulla dal momento che neppure partecipò all'atto di cessione. Non si è trattato di una confessione ma di una possibile versione della spiegazione del motivo per cui la presella venne ceduta. Non è affatto vero, inoltre afferma, come sostiene il Tribunale, che “l'utilizzo dell'area di causa da più persone (non solo i proprietari delle unità immobiliari del condominio Vaini, ma anche dei conduttori delle stesse) esclude in ogni caso un possesso esclusivo ad usucapionem da parte della , in quanto i quattro Pt_1 acquirenti degli appartamenti utilizzarono stalli e passaggio in forza della cessione e della costituzione di quei diritti che ebbero da parte dei proprietari venditori. È anche in ragione del possesso mediato che, loro tramite, esercitò da sempre la su quel terreno che la stessa ha Pt_1
5 conseguito il suo acquisto per usucapione. Sarebbe, diversamente da quanto sostiene il Giudice di primo grado, il possesso (pacifico, pubblico, incontestato ed esclusivo per oltre 20 anni con l'animo del proprietario) che fonda la domanda attorea. Ulteriormente erronea è l'affermazione del Tribunale allorchè nega che “la costituzione del diritto d'uso a vantaggio degli acquirenti degli appartamenti sia espressione di immutata signoria di fatto ad immagine di diritto di proprietà” da parte della Pt_1 sul terreno, in quanto ella invece ha sostenuto che anche dopo aver costituito il diritto agli acquirenti degli appartamenti ha sempre continuato a ritenere il terreno de quo come di sua proprietà e lo ha posseduto in modo assolutamente pacifico e pubblico fino al 2016, quando ha appreso che l'intestazione formale dello stesso risultava in capo alla Il Tribunale – ancora - avrebbe CP_1 errato anche nel valutare le deposizioni dei testi, in quanto esse suffragavano la domanda attorea ed erano tali da fondare l'accoglimento della sua domanda, laddove invece erano rilevabili reticenze, contraddizioni e scarsa attendibilità dei testi indotti dalla L'assunto di quest'ultima di aver CP_1 Part posseduto il terreno facendovi posteggiare i clienti del suo non teneva conto che la struttura aprì solo nel 2003 quando l'acquisto del terreno in forza di usucapione da parte sua si era già perfezionato. Infine, l'appellante censura quella parte della sentenza in cui sostiene che l'apposizione del cancello e della tensostruttura furono un'iniziativa presa da tutti in condomini. Ciò non corrisponde al vero dal momento che il cancello risale ai primissimi anni 80 e lo realizzarono la il cugino comproprietario, come è stato confermato da diversi testi. La tensostruttura è invece Pt_1 successiva all'anno 1988 ed è naturale che alla stessa iniziativa partecipassero anche i titolari del diritto d'uso sugli stalli, il che comunque non inficia in alcun modo la domanda di usucapione dell'appellante.
Infine:
- la circostanza che la dal 2003 non si rechi personalmente sui luoghi di causa è irrilevante. Pt_1
Avendo compiuto l'acquisto a titolo originario al più tardi nel 2002 non è affatto necessario per l'accoglimento della sua domanda che la stessa pratichi continuativamente tali luoghi.
- la circostanza che non sarebbe dimostrato il periodo in cui la abbia fatto pulire il terreno Pt_1 rispetto alla deposizione di un teste che non ne avrebbe indicato il tempo preciso. Anche questa obiezione del Tribunale è inconferente. La da sempre, si incarica di far pulire il terreno. Per Pt_1 tale ragione la teste non ha avuto modo di circoscrivere precisamente il periodo in cui tale operazione viene eseguita.
- la circostanza secondo cui la bbia ammesso di non pagare le tasse sul frastaglio di terreno Pt_1 per cui è causa. Tale argomento appare irrilevante oltre che illogico. Illogico perché non è possibile che la aghi le tasse su una presella di terreno che formalmente è intestata ad altri. Irrilevante Pt_1 perché il pagamento delle tasse del formale intestatario non impedisce l'acquisto per usucapione.
***
L'unico articolato motivo sopra riassunto ad avviso della Corte è infondato.
6 L'appellante a far data dal 1972 è stata comproprietaria con dell'intero Parte_1 Persona_1 appezzamento di terreno su cui venne edificato l'immobile che, poi, a seguito della vendita nel 1980 di quattro appartamenti, è stato costituito (a partire fin dalla prima vendita) in condominio, con espressa previsione in favore di ciascun acquirente e condomino della servitù di passaggio sullo stradello di accesso al condominio e della servitù di parcheggio e/o di utilizzo anche degli stalli compresi nell'area in contestazione attuale mappale 1999. Se fino a tale data, ossia fino al 1980,
è stata effettivamente proprietaria o meglio comproprietaria (risultando la divisione del Parte_1
27.7.1982) dell'area in questione, ella ed il cugino hanno alienato, poi, in data 29.10.1981, tra l'altro,
l'area in contestazione a Società Immobiliare Costruzioni Abitative a r.l., circostanza di cui dà condivisibilmente atto il Tribunale allorchè afferma che “Il mappale 1999 fg. 7 oggetto di causa, in origine in comproprietà tra l'attrice e il cugino è stato inequivocabilmente trasferito in Persona_1 proprietà della Società Immobiliare Costruzioni Abitative a.r.l. nel 1982, la quale nel 1984 lo ha a sua volta trasferito in proprietà ad ed infine trasferito da quest'ultimo in proprietà Persona_2 della odierna convenuta, , in sede di separazione consensuale ritualmente Controparte_1 omologata” (pag. 7 e 8 della sentenza). A differenza di quanto afferma l'appellante, quindi, Pt_1
si è spogliata della proprietà dell'immobile di cui è causa – non rilevando se per errore o per
[...] dimenticanza -, che è stato acquistato dalla società Costruzioni Abitative a r.l., di tal chè come condivisibilmente affermato dal primo giudice, ella ha continuato ad utilizzare dell'area (stradello e stalli) certamente quale condomina ed anche quale titolare della servitù di passo, essendo rimasta proprietaria degli appartamenti non venduti. Se, come assume l'appellante, nel 1980 allorchè vendette gli appartamenti effettivamente, quale proprietaria, aveva titolo per costituire il diritto di passo ed anche l'uso degli stalli in favore degli acquirenti, ed in tale veste poteva disporne, tuttavia,
è altresì vero che dopo la vendita del terreno alla società Costruzioni Abitative a r.l., sotto il profilo formale, ne continuò a utilizzare quale condomina e titolare di servitù di passo e di uso di stallo al pari dei restanti acquirenti-condomini cui ella aveva venduto i quattro appartamenti.
Condivisibilmente il Tribunale ha affermato che “Il mappale 1999, come evidenziato dalla stessa attrice che tale diritto ha costituito quale originaria proprietaria, è gravato da indiscusso diritto di servitù di passaggio a favore delle unità immobiliari site nel condominio Vaini, di cui da sempre è condomina anche la ed è stato fin dalla costruzione del condominio destinato anche a Pt_1 parcheggio, a seguito di realizzazione di otto stalli per autovetture Ad oggi dunque l'attrice ha titolo per utilizzare il terreno oggetto di causa quale condomina e quindi contitolare del sopraindicato diritto di servitù” (pag. 8 sentenza). L'assunto della parte appellante per cui ella abbia sempre esercitato un potere di fatto anche perché ignorava che l'area fosse stata venduta dal loro procuratore, sotto un primo profilo, si scontra con la dichiarazione confessoria resa dalla stessa in sede di interrogatorio formale – circostanza evidenziata condivisibilmente dal Tribunale – secondo cui “Il problema nasce dal fatto che noi abbiamo trasferito in proprietà alla ditta anche la striscia di terreno sia adibita al parcheggio che al passaggio, con l'accordo che avremmo continuato ad usufruirne noi, solo perché
7 la ditta potesse usufruire di un aumento dell'indice di edificabilità”, e, sotto un secondo profilo, detta ignoranza è circostanza non provata, risultandone anzi un significativo segno di smentita il fatto che, come evidenziato ancora una volta condivisibilmente dal Tribunale, nel ricorso proposto dall'appellante e da altri condomini dinanzi al Tribunale di La Spezia nel 2017, i ricorrenti tra cui l'appellante si affermavano titolari del diritto di servitù di transito pedonale e veicolare così come descritto nel regolamento di condominio, deducendo che “tutti gli acquirenti successivi agli originari proprietari compresi i ricorrenti (e per essi in possesso mediato i conduttori delle singole unità Pt_1 abitative) avevano fruito sin dai primi anni '80 liberamente, pubblicamente, pacificamente ed esclusivamente sia dello stradello di accesso carrabile da e per la via pubblica sia degli stalli numerati da 1 a 8 (specificando addirittura l'eccezione in merito allo stallo n. 3 pertinente alla proprietà insistente su terreno ancora di proprietà “ (pag. 10 sentenza). CP_4 Pt_1
La sussistenza di un potere di fatto che l'appellante assume aver esercitato ovvero un possesso ad immagine del diritto di proprietà esclusiva dell'area di cui è causa a far data dal trasferimento della proprietà alla Società Immobiliare Costruzioni abitative a r.l. (e cioè a far data dal 29.10.1981 ad oggi) è stato allegato come estrinsecatosi nell'apposizione di un cancello e di una recinzione, nella realizzazione degli stalli di parcheggio, oltre che nell'utilizzo del terreno per il passaggio e il parcheggio.
Tuttavia, come condivisibilmente affermato dal Tribunale sulla base di una condivisibile motivata ed esaustiva disamina degli atti e delle prove testimoniali, non è stata raggiunta la prova del fatto che l'appellante, dal momento del trasferimento della proprietà a terzi, abbia continuato ad utilizzare il terreno come proprietaria esclusiva e non quale mera condomina contitolare del diritto di servitù costituito a favore anche delle unità abitative di cui era ed è proprietaria. Ed invero, gli stalli per il parcheggio dei veicoli, la recinzione dell'area e dello stradello e il cancello sono stati realizzati dalla e dal cugino quando ancora erano comproprietari di tutto il compendio, come allegato dalla Pt_1 stessa attrice nell'atto di citazione e dunque non possono ritenersi manifestazione di un possesso utile ad usucapire a far data da epoca successiva al trasferimento di proprietà. La tensostruttura con funzione di copertura è stata realizzata dai condomini del complesso, come emerge sia dall'atto di citazione (pag. non numerata 2, che dalla richiesta di autorizzazione al Sindaco del 2.8.1988 e firmata dalla appellante nsieme ad altre 4 persone). Quanto al passaggio e al parcheggio dei Pt_1 veicoli, peraltro esercitato non solo da parte della appellante ma anche dagli altri condomini Pt_1
(oltre che da altre persone come si vedrà infra), esso è la naturale e più intensa estrinsecazione di un diritto di servitù di passaggio o di parcheggio, dovendosi considerare che, poiché il possesso continuo e non interrotto attraverso il quale, con il decorso del tempo legislativamente previsto, si perviene all'acquisto a titolo originario della proprietà di un bene immobile, è quello che si esplica attraverso l'esercizio delle facoltà di godimento tipiche del diritto di proprietà, comprendenti tutte le forme di utilizzazione e disposizione del bene, ove il soggetto che intende usucapire la proprietà di un terreno sia titolare di un diritto di servitù sullo stesso o lo eserciti quale condomino, risulta idonea
8 a tale scopo solo l'esplicazione di quelle attività corrispondenti all'esercizio delle residue forme di utilizzazione e disposizione che sono espressioni del diritto di proprietà, e non sono, invece, connaturate al diritto di servitù, ne' espressione non univoca di entrambi i diritti. Le prove espletate non hanno consentito di raggiungere detta prova, posto che, oltre ad essere emerso l'utilizzo dell'area da parte dei proprietari delle unità immobiliari del Condominio e dei loro conduttori – utilizzo che già esclude un possesso esclusivo dell'appellante idoneo all'usucapione – molteplici testi hanno riferito che il cancello di accesso allo stradello e agi stalli nel passato spesso si trovasse aperto, e il terreno utilizzato anche da altri, segno evidente dell'inesistenza di un possesso esclusivo del bene accampato dall'appellante. La teste ha dichiarato: “Io dalla mia finestra vedo il Testimone_1 terreno oggetto di causa, che ha il ghiaino e non è coltivato né coltivabile, è recintato da una rete ma non è chiuso nel senso che ci si può accedere, c'è un cancello che è sempre stato coperto da rovi e che io stessa ho scoperto da pochi anni, comunque è sempre stato aperto, solo ultimamente talvolta l'ho visto chiuso.”. Il teste ha dichiarato: “Per accedere al terreno vi è un Testimone_2 cancello che è sempre stato aperto e tanti anni fa era pieno di sterpaglie. Non ho mai visto chiuso il cancello.” Ha aggiunto che” Io frequentavo i luoghi soprattutto quando i nostri figli facevano i compleanni e feste e posso dire di aver sempre parcheggiato in questo terreno, dove ci stanno sei- otto macchine circa”. La teste ha dichiarato: “Il cancello era aperto giorno e notte Testimone_3
e tutto l'anno. Io vedevo altre macchine parcheggiate, non saprei dire se altri vi parcheggiassero , ma non credo. La aveva le chiavi del cancello che io stessa ho visto” . La teste CP_1 Tes_4
ha dichiarato: “ Io a volte parcheggiavo in quel terreno, quando magari non trovavo
[...] parcheggio sulla strada o dentro il parcheggio della sig.ra dove c'è il piazzale e dove CP_1 stanno due macchine. Quando ho parcheggiato, circa venti anni fa, il cancello era aperto ed era la
a dirmi che se non trovavo parcheggio potevo parcheggiare lì) , risultando in senso CP_1 contrario le deposizioni dei testi : (“il terreno oggetto di causa è tutto recintato e c'è Testimone_5 un cancello per entrare che è chiuso e si vede anche nella foto n. 8 oltre che nella 6 dove si vede meglio. Quando la famiglia ra a Genova d'inverno, tenevo io le chiavi del cancello, tuttora ho Pt_1 le chiavi in casa” ) e che ha dichiarato: “Il cancello veniva chiuso quando non c'erano Testimone_6
e alla sera;
di giorno, quando la famiglia era lì rimaneva aperto per praticità”, confermando Pt_1 tuttavia che l'area veniva utilizzata anche dai restanti condomini. Che l'area fosse aperta e utilizzata anche per il parcheggio di estranei emerge anche dalla deposizione di Testimone_7
Condivisibilmente, il Tribunale ha messo in rilievo, a sostegno del fatto che “quantomeno il cancello non rimanesse aperto solo in estate” che nella causa possessoria instaurata dalla e da altri Pt_1 condomini nel 2017, “si deduce quale atto di spoglio e/o di turbativa del possesso il deposito da parte della di pancali all'interno degli stalli dei parcheggi di pertinenza al condominio nei primi CP_1 giorni del mese di aprile. Persino l'attrice del resto ha confermato che almeno in estate il cancello rimaneva sempre aperto “ (pag. 12 sentenza). Anche la teste a deposto in tal senso. Testimone_8
9 E' altresì emerso che l'area venisse utilizzata, oltre che dai condomini, anche dalla proprietaria e dai suoi ospiti. La teste ha dichiarato: “Il terreno confina con la proprietà CP_1 Testimone_1 della e dietro c'è una casa con sei o otto appartamenti e si passa dal terreno per arrivare CP_1 alla casa. Posso dire che io ho sempre utilizzato questo terreno, utilizzato da chiunque avesse bisogno di parcheggiare lì, io stessa ho imparato lì ad andare in bicicletta e ci giocavo. Questo da quando ricordo fino ad ora. Anche la e i clienti del suo b&b hanno sempre parcheggiato lì, CP_1
e così i suoi familiari e gli amici della figlia. So chi è la signora ma non abbiamo rapporti e Pt_1 come tutti ha anche lei utilizzato questo terreno.”).
Alla luce di tali evidenze, giova ribadire, non è emerso un potere di fatto esercitato dall'appellante in via esclusiva dell'area per il tempo occorrente all'usucapione, tanto meno nei termini sopra delineati dell'esercizio di un potere di fatto che esorbiti dalle funzioni tipiche del godimento connesso a quello esercitato in qualità di condomina e titolare della servitù di passo, dovendosi altresì valutare, come condivisibilmente affermato dal Tribunale, che la appellante che ha dichiarato di non essersi Pt_1 più recata sul luogo dal 2003, non ha dato neppure prova di aver mai provveduto – tantomeno in via esclusiva - alla manutenzione o realizzazione di opere sul terreno oggetto di causa (la circostanza per cui la appellante n passato avrebbe incaricato un operaio per occuparsi del taglio dell'erba, Pt_1 riferita dalla teste oltre che generica non è collocata nel tempo ed è quindi priva di alcuna Tes_9 rilevanza probatoria). Quanto alla realizzazione del muretto da parte del di delimitazione Per_2
a confine col suo terreno non assume valore di riconoscimento della proprietà altrui, tenuto conto altresì della funzione addotta non di certo inverosimile della funzione del muretto di delimitazione della sua proprietà dal terreno su cui era esercitata la servitù di passo e di parcheggio dai condomini.
Ne consegue che il motivo di appello non può essere accolto.
2.Col secondo motivo - difformità, in punto di spese di lite, dai parametri di cui al d.m. 55/2014 -
l'appellante lamenta l'eccessiva quantificazione delle spese di lite poste a suo carico, trattandosi – afferma - di causa del valore compreso nello scaglione tra i 5.200,00 ed i 26.000,00, in ragione della superficie di terreno della consistenza di 281 metri quadri che la certificazione catastale denomina come area urbana, pur senza assegnare alla stessa alcuna rendita o reddito di sorta. Per un simile valore l'applicazione dei paramenti medi delle tabelle porta a un valore massimo delle spese pari a
€ 5.077. Nel caso di specie, non essendovi alcun elemento accessorio per l'aumento della quantificazione – aggiunge - pare errato e gravatorio per l'appellate che il Tribunale abbia indicato le spese di lite in € 7.000,00 che, con l'aggiunta di tutti gli accessori di legge comportano un esborso per spese di lite, che supera il valore dello stesso oggetto della vertenza.
Il motivo è infondato. In assenza di alcun elemento che consente di delineare la modestia del valore del terreno di cui è causa, il Tribunale, richiamando l'art. 15 e l'art. 5, comma 5 del D.M. n. 55/2014
(per cui 5. “Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante
l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile”), ha
10 applicato lo scaglione indeterminabile di complessità bassa, che appare congruo in relazione al valore per quanto emerge dagli atti.
Venendo alle spese di lite del giudizio di appello, esse seguono la soccombenza e sono a carico integrale della parte appellante. Esse sono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014, secondo il medesimo scaglione utilizzato dal Tribunale, in valore prossimo ai minimi, considerate le difese minimali della parte appellata (in gran parte riproduttive di quelle del primo grado), oltre che sostanzialmente prive delle note conclusive finali, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 11/2024, emessa dal
Tribunale di La Spezia, pubblicata in data 09.01.2024, la Corte così provvede:
-respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore della Parte_1 parte appellata , che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 forfetizzate, iva e cpa.
Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Genova, 20/3/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
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