Articolo 6 della Legge 23 febbraio 2001, n. 38
Articolo 5Articolo 7
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23 marzo 2001
Art. 6. (Testo unico) 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della presente legge.
Entrata in vigore il 23 marzo 2001