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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OR LU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CINZIA PARASPORO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio Penale Sent. Sez. 3 Num. 1766 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 19/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 15/04/2025, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna di FI PI per il delitto di cui all'art. 8 d. Igs. n. 74 del 2000, per aver emesso negli anni d'imposta 2016 e 2017, nella qualità di legale rappresentate della società "I.V.T. Servizi s.r.l.", quindici fatture per operazioni inesistenti, al fine di consentire alla società "AR ZK Industrie" di evadere le imposte, e ha rideterminato l'importo oggetto di confisca in euro 7.360. 2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato FI PI affidando il ricorso a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 546, comma 1, lett. f) cod. proc. pen. in quanto sia il dispositivo letto all'esito dell'udienza cartolare e comunicato alle parti che il dispositivo apposto in calce alla sentenza richiamano norme che concernono il rito camerale non partecipato, ma non contengono alcun richiamo alle norme che disciplinano la pronuncia della sentenza in grado d'appello, come ad esempio l'art. 605 o l'art 592 cod. proc. pen. In particolare, nel dispositivo letto in udienza si richiama l'art. 598 bis cod. proc. pen. mentre nel dispositivo in calce alla sentenza documento è richiamato l'art. 23 bis D.L.137/2020. Il ricorrente deduce pertanto violazione dell'art. 546 lettera f) cod. proc. pen., norma che indica i requisiti della sentenza e che richiede che il dispositivo rechi l'indicazione degli articoli di legge applicati. Deduce pertanto la nullità della sentenza impugnata. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 507 cod. proc. pen. Il giudice d'appello ha respinto l'impugnazione nella parte in cui si eccepiva la nullità della sentenza pronunciata su prove illegittimamente ammesse ai sensi dell'arte. 507 cod. proc. pen. In particolare, il giudice di primo grado, all'udienza del 18/04/2024, dopo aver dichiarato chiusa l'istruttoria ed invitato le parti a concludere, si era ritirato per la decisione, ma all'esito della camera di consiglio aveva disposto il rinvio all'udienza del 26/09/2024 e ordinato al PM il deposito delle fatture contestate, relative a operazioni inesistenti, emesse nell'anno 2017 che non erano state acquisite nel corso del giudizio. In tal modo il giudice di merito ha sanato una carenza dell'ufficio del Pubblico Ministero, che aveva omesso di depositare le suddette fatture del 2017 (erano state acquisite solo quelle del 2016) che avrebbe comportato una sentenza di assoluzione per quella annualità. L'acquisizione della documentazione, che non costituisce una nuova prova, è stata disposta senza alcuna motivazione né alcun richiamo all'art. 507 cod. proc. pen. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce vizio della motivazione in relazione agli effetti derivanti dallo storno delle fatture emesse nell'anno 2017. Il giudice a quo ha rilevato il carattere istantaneo del reato, il quale si consuma nel momento in cui l'emittente perde la disponibilità della fattura, senza considerare tuttavia che lo storno delle fatture rileva ai fini della configurabilità del dolo specifico in quanto priva di fondamento l'asserto relativo alla consapevolezza e volontarietà dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti al fine di 1 evadere il fisco. Pertanto, tale circostanza avrebbe dovuto essere valutata, quantomeno sotto il profilo soggettivo, essendo incompatibile con la volontà di consentire anche a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Il giudice a quo ha richiamato giurisprudenza di legittimità che non concerne il caso in disamina, in quanto le note di credito relative alle fatture del 2017 sono state emesse tempestivamente, due anni prima dell'inizio delle indagini, e spontaneamente. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La prima doglianza è infondata. Al riguardo, si è affermato che il dispositivo della sentenza è parte della stessa ed esprime il contenuto essenziale della decisione, rispetto alla quale l'indicazione degli articoli applicati ha solo una funzione illustrativa, che non incide sulla statuizione, per cui la mancata indicazione non può determinare la nullità della sentenza. Ed invero, l'incompletezza del dispositivo viene superata nel contesto unitario della sentenza, che comporta una stretta integrazione del dispositivo con la motivazione, ovvero, più semplicemente, attraverso il riferimento alle imputazioni riportate testualmente nell'intestazione della sentenza (Sez. 3, n. 12788 del 30/09/1999, Rv. 215632 - 01). Pertanto, l'omessa menzione nel dispositivo della sentenza impugnata delle norme processuali che regolano la deliberazione nel giudizio di appello, non determina alcuna causa di nullità della sentenza, essendo le norme di legge applicate desumibili dalla motivazione (Sez.3, n.364 del 17/09/2019, Rv. 278392; Sez.2, n.27185 del 16/06/2010, Rv. 247851). 2. Con riguardo alla seconda doglianza, si è affermato in giurisprudenza che l'art. 507 cod. proc. pen., con l'espressione "terminata l'acquisizione delle prove", delimita esclusivamente il momento iniziale in cui possono attivarsi i poteri d'ufficio del giudice, con la conseguenza che nessuna nullità deriva dalla circostanza che il giudice abbia disposto l'integrazione probatoria dopo essersi ritirato in camera di consiglio e non immediatamente dopo la conclusione della fase istruttoria (Sez.4, n. 1199 del 24/10/2018, Rv. 274906; Sez.3, n. 37077 del 19/12/2014, Rv. 265174). Inoltre, occorre osservare come l'art. 507 cod. proc. pen. ammetta l'integrazione probatoria soltanto ove essa risulti "assolutamente necessaria", ai fini del decidere. Costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale può ritenersi sussistente il requisito dell'assoluta necessità ove la prova appaia decisiva (Sez. U, del 06/11/1992, Martin), ossia ove dagli atti del giudizio il mezzo di prova e la sua assunzione appaia determinante (Sez. 2, n. 9483 del 02/12/1992 Ud. (dep. 20/10/1993 ) Rv. 195310). Non è quindi è censurabile in cassazione la valutazione della assoluta necessità dell'assunzione della prova, effettuata nel dibattimento di primo grado, sul presupposto della mancata 2 assunzione di una integrazione probatoria di ufficio, trattandosi di un apprezzamento fondato su tutte le risultanze probatorie acquisite e rimesso esclusivamente al giudice. Nel caso in disamina, il giudice di primo grado, all'udienza del 18/04/2024, dopo aver terminato l'acquisizione probatoria e dichiarato chiusa l'istruttoria e dopo aver invitato le parti a concludere, pur essendosi ritirato per la decisione, resosi conto che non erano state acquisite le fatture emesse nel 2017, ha sospeso la deliberazione e ne ha ordinato l'acquisizione ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., disponendo il rinvio all'udienza del 26/09/2024, ove le parti hanno nuovamente consegnato le loro conclusioni. Ne segue che non si è determinata alcuna causa di nullità né derivante dalla circostanza che il giudice abbia disposto l'integrazione probatoria dopo essersi ritirato in camera di consiglio e non immediatamente dopo la conclusione della fase istruttoria né con riguardo alla necessità di esplicita motivazione in ordine all'ordine di acquisizione delle fatture emesse nel 2017, trattandosi evidentemente di prova decisiva. 3. Quanto alla terza doglianza, si premette che l'emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l'emittente perde la disponibilità della fattura, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi (Sez. 3, n. 25816 del 21/04/2016, Rv. 267664 - 01). Ne segue che il reato si consuma al momento dell'emissione e messa a disposizione del terzo del documento falso, a prescindere dal suo successivo utilizzo in dichiarazione e a prescindere dall'eventuale storno con nota di credito. Pertanto, è irrilevante che, successivamente alla consumazione del reato, il ricorrente abbia emesso note di variazione, ossia la correzione o l'annullamento delle fatture precedentemente emesse nel 2017, peraltro, senza neppure spiegare le ragioni del successivo annullamento, essendosi ormai il reato consumato. Né può affermarsi che sin dall'origine mancava il dolo specifico di evasione, avendo il giudice a quo evidenziato il legame diretto sussistente fra il ricorrente e la società che si avvalsa delle false fatture oggetto di contestazione e conseguentemente la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Il giudice a quo, al riguardo, ha evidenziato che dalla deposizione del teste ES LI, operante che ha eseguito l'attività ispettiva riguardante la società AR ZK industrie s.r.l. che si era avvalsa delle suddette fatture, è emerso che tale società era stata inizialmente amministrata dal suocero del ricorrente e che, successivamente, dal dicembre 2019, il FI aveva assunto l'incarico di amministratore. Ne segue che il FI ha ricoperto l'incarico di rappresentante legale sia della I.V.T. Servizi s.r.I., società emittente le 15 fatture per operazioni inesistenti, e in epoca successiva all'emissione delle fatture, anche della AR ZK industrie s.r.I., società utilizzatrice delle fatture. 3. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3 L'L 00.4
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19 novembre 2025 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CINZIA PARASPORO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio Penale Sent. Sez. 3 Num. 1766 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 19/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 15/04/2025, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna di FI PI per il delitto di cui all'art. 8 d. Igs. n. 74 del 2000, per aver emesso negli anni d'imposta 2016 e 2017, nella qualità di legale rappresentate della società "I.V.T. Servizi s.r.l.", quindici fatture per operazioni inesistenti, al fine di consentire alla società "AR ZK Industrie" di evadere le imposte, e ha rideterminato l'importo oggetto di confisca in euro 7.360. 2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato FI PI affidando il ricorso a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 546, comma 1, lett. f) cod. proc. pen. in quanto sia il dispositivo letto all'esito dell'udienza cartolare e comunicato alle parti che il dispositivo apposto in calce alla sentenza richiamano norme che concernono il rito camerale non partecipato, ma non contengono alcun richiamo alle norme che disciplinano la pronuncia della sentenza in grado d'appello, come ad esempio l'art. 605 o l'art 592 cod. proc. pen. In particolare, nel dispositivo letto in udienza si richiama l'art. 598 bis cod. proc. pen. mentre nel dispositivo in calce alla sentenza documento è richiamato l'art. 23 bis D.L.137/2020. Il ricorrente deduce pertanto violazione dell'art. 546 lettera f) cod. proc. pen., norma che indica i requisiti della sentenza e che richiede che il dispositivo rechi l'indicazione degli articoli di legge applicati. Deduce pertanto la nullità della sentenza impugnata. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 507 cod. proc. pen. Il giudice d'appello ha respinto l'impugnazione nella parte in cui si eccepiva la nullità della sentenza pronunciata su prove illegittimamente ammesse ai sensi dell'arte. 507 cod. proc. pen. In particolare, il giudice di primo grado, all'udienza del 18/04/2024, dopo aver dichiarato chiusa l'istruttoria ed invitato le parti a concludere, si era ritirato per la decisione, ma all'esito della camera di consiglio aveva disposto il rinvio all'udienza del 26/09/2024 e ordinato al PM il deposito delle fatture contestate, relative a operazioni inesistenti, emesse nell'anno 2017 che non erano state acquisite nel corso del giudizio. In tal modo il giudice di merito ha sanato una carenza dell'ufficio del Pubblico Ministero, che aveva omesso di depositare le suddette fatture del 2017 (erano state acquisite solo quelle del 2016) che avrebbe comportato una sentenza di assoluzione per quella annualità. L'acquisizione della documentazione, che non costituisce una nuova prova, è stata disposta senza alcuna motivazione né alcun richiamo all'art. 507 cod. proc. pen. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce vizio della motivazione in relazione agli effetti derivanti dallo storno delle fatture emesse nell'anno 2017. Il giudice a quo ha rilevato il carattere istantaneo del reato, il quale si consuma nel momento in cui l'emittente perde la disponibilità della fattura, senza considerare tuttavia che lo storno delle fatture rileva ai fini della configurabilità del dolo specifico in quanto priva di fondamento l'asserto relativo alla consapevolezza e volontarietà dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti al fine di 1 evadere il fisco. Pertanto, tale circostanza avrebbe dovuto essere valutata, quantomeno sotto il profilo soggettivo, essendo incompatibile con la volontà di consentire anche a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Il giudice a quo ha richiamato giurisprudenza di legittimità che non concerne il caso in disamina, in quanto le note di credito relative alle fatture del 2017 sono state emesse tempestivamente, due anni prima dell'inizio delle indagini, e spontaneamente. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La prima doglianza è infondata. Al riguardo, si è affermato che il dispositivo della sentenza è parte della stessa ed esprime il contenuto essenziale della decisione, rispetto alla quale l'indicazione degli articoli applicati ha solo una funzione illustrativa, che non incide sulla statuizione, per cui la mancata indicazione non può determinare la nullità della sentenza. Ed invero, l'incompletezza del dispositivo viene superata nel contesto unitario della sentenza, che comporta una stretta integrazione del dispositivo con la motivazione, ovvero, più semplicemente, attraverso il riferimento alle imputazioni riportate testualmente nell'intestazione della sentenza (Sez. 3, n. 12788 del 30/09/1999, Rv. 215632 - 01). Pertanto, l'omessa menzione nel dispositivo della sentenza impugnata delle norme processuali che regolano la deliberazione nel giudizio di appello, non determina alcuna causa di nullità della sentenza, essendo le norme di legge applicate desumibili dalla motivazione (Sez.3, n.364 del 17/09/2019, Rv. 278392; Sez.2, n.27185 del 16/06/2010, Rv. 247851). 2. Con riguardo alla seconda doglianza, si è affermato in giurisprudenza che l'art. 507 cod. proc. pen., con l'espressione "terminata l'acquisizione delle prove", delimita esclusivamente il momento iniziale in cui possono attivarsi i poteri d'ufficio del giudice, con la conseguenza che nessuna nullità deriva dalla circostanza che il giudice abbia disposto l'integrazione probatoria dopo essersi ritirato in camera di consiglio e non immediatamente dopo la conclusione della fase istruttoria (Sez.4, n. 1199 del 24/10/2018, Rv. 274906; Sez.3, n. 37077 del 19/12/2014, Rv. 265174). Inoltre, occorre osservare come l'art. 507 cod. proc. pen. ammetta l'integrazione probatoria soltanto ove essa risulti "assolutamente necessaria", ai fini del decidere. Costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale può ritenersi sussistente il requisito dell'assoluta necessità ove la prova appaia decisiva (Sez. U, del 06/11/1992, Martin), ossia ove dagli atti del giudizio il mezzo di prova e la sua assunzione appaia determinante (Sez. 2, n. 9483 del 02/12/1992 Ud. (dep. 20/10/1993 ) Rv. 195310). Non è quindi è censurabile in cassazione la valutazione della assoluta necessità dell'assunzione della prova, effettuata nel dibattimento di primo grado, sul presupposto della mancata 2 assunzione di una integrazione probatoria di ufficio, trattandosi di un apprezzamento fondato su tutte le risultanze probatorie acquisite e rimesso esclusivamente al giudice. Nel caso in disamina, il giudice di primo grado, all'udienza del 18/04/2024, dopo aver terminato l'acquisizione probatoria e dichiarato chiusa l'istruttoria e dopo aver invitato le parti a concludere, pur essendosi ritirato per la decisione, resosi conto che non erano state acquisite le fatture emesse nel 2017, ha sospeso la deliberazione e ne ha ordinato l'acquisizione ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., disponendo il rinvio all'udienza del 26/09/2024, ove le parti hanno nuovamente consegnato le loro conclusioni. Ne segue che non si è determinata alcuna causa di nullità né derivante dalla circostanza che il giudice abbia disposto l'integrazione probatoria dopo essersi ritirato in camera di consiglio e non immediatamente dopo la conclusione della fase istruttoria né con riguardo alla necessità di esplicita motivazione in ordine all'ordine di acquisizione delle fatture emesse nel 2017, trattandosi evidentemente di prova decisiva. 3. Quanto alla terza doglianza, si premette che l'emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l'emittente perde la disponibilità della fattura, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi (Sez. 3, n. 25816 del 21/04/2016, Rv. 267664 - 01). Ne segue che il reato si consuma al momento dell'emissione e messa a disposizione del terzo del documento falso, a prescindere dal suo successivo utilizzo in dichiarazione e a prescindere dall'eventuale storno con nota di credito. Pertanto, è irrilevante che, successivamente alla consumazione del reato, il ricorrente abbia emesso note di variazione, ossia la correzione o l'annullamento delle fatture precedentemente emesse nel 2017, peraltro, senza neppure spiegare le ragioni del successivo annullamento, essendosi ormai il reato consumato. Né può affermarsi che sin dall'origine mancava il dolo specifico di evasione, avendo il giudice a quo evidenziato il legame diretto sussistente fra il ricorrente e la società che si avvalsa delle false fatture oggetto di contestazione e conseguentemente la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Il giudice a quo, al riguardo, ha evidenziato che dalla deposizione del teste ES LI, operante che ha eseguito l'attività ispettiva riguardante la società AR ZK industrie s.r.l. che si era avvalsa delle suddette fatture, è emerso che tale società era stata inizialmente amministrata dal suocero del ricorrente e che, successivamente, dal dicembre 2019, il FI aveva assunto l'incarico di amministratore. Ne segue che il FI ha ricoperto l'incarico di rappresentante legale sia della I.V.T. Servizi s.r.I., società emittente le 15 fatture per operazioni inesistenti, e in epoca successiva all'emissione delle fatture, anche della AR ZK industrie s.r.I., società utilizzatrice delle fatture. 3. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3 L'L 00.4
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19 novembre 2025 Il Presidente