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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 386/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VIRZI' SALVATORE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 481/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249011743851 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 97/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 298.2024.9011743851, notificata in data 15.03.2025, avente ad oggetto il pagamento di imposta Irpef anno
2010, relativa alla cartella di pagamento n. 298.2013.0020011255, notificata il 13.08.2014, deducendo la seguente, unica, censura:
a) maturazione della prescrizione decennale del debito portato dalla cartella presupposta: il ricorrente lamenta come unico motivo la prescrizione decennale perché dalla notifica della cartella del 13.08.2014 non sarebbero stati notificati atti interruttivi, per cui sarebbe maturata la prescrizione estintiva decennale.
Ha Concluso per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
2.- In data 26 giugno 2025 Si è costituita in giudizio l'A.d.E.R. Siracusa la quale ha contestato la tesi del ricorrente puntualizzando che il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile in quanto la cartella, come da allegato 1, sarebbe stata regolarmente notificata in data 13.08.2014, ma eccepisce A.d.E.R. l'operatività della sospensione del termine di prescrizione ex art. 1, comma 623 della legge 147/2013 dal 01.01.2014 al
15.06.2014 e comunque della sospensione dei termini prescrizionali derivante dalla disciplina emergenziale
COVID-19 (art. 68, c. 1, d.l. 18/2020); in altri termini nega l'esistenza di qualsiasi tipo di prescrizione estintiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.- Il ricorso è infondato e va respinto.
3.1.- La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. 2, ha di recente puntualizzato che «
In tema di sospensione dei termini di versamento dei tributi a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, l'art. 68 del D.L. 18 del 2020, sulla base di un'interpretazione sistematica, tenuto conto dell'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2024, comporta (per un corrispondente periodo di tempo) - relativamente alle stesse entrate - la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori» (Indirizzo_1 Sicilia, sez. II, 30.06.2025, n. 4722).
Questa Corte condivide tale estensiva interpretazione della disposizione di riferimento (art. 68, comma 1), per la semplice ragione che la sospensione dei versamenti per debiti di natura tributaria derivanti da cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione, non può non incidere sui tempi di maturazione della decadenza e della prescrizione, poiché in caso contrario si verrebbe a disapplicare la espressa previsione di applicazione dell'art. 12 del d.lgs. 24.09.2015, n. 159 (intitolato alla “sospensione dei termini per eventi eccezionali”, nella cui categoria rientra la diffusione del contagio da Covid-19).
Per l'effetto, ai sensi della indicata disposizione (art. 68, comma 1), la indicata sospensione incide in concreto per il periodo che va dal 08.03.2020 al 31.08.2021, con la conseguenza che il termine decennale di prescrizione avente inizio il 30.10.2014 (cioè il 60° giorno successivo alla notifica della cartella, considerato anche il termine di sospensione feriale), scadente a regime il 30.10.2024, è rimasto sospeso durante tale periodo (542 giorni in totale), per cui alla data di notifica dell'intimazione di pagamento del 15.03.2025 non era certamente maturata la invocata prescrizione decennale (sarebbe maturata il 26.04.2026).
3.2.- In conclusione, il ricorso è infondato in punto di diritto e va respinto.
4.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio del grado – ai sensi dell'art. 15, 1° comma, d. l.gs.
31.12.1992, n. 546 e 92, 2° comma, c.p.c. – lo stesso può essere disciplinato secondo il principio della soccombenza e quantificato, in base al pertinente scaglione tariffario, in considerazione del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate, ai minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa (sez. 1), pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte resistente nella misura di euro 1.065,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Difensore_2.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 19.01.2026.
Il Giudice monocratico: dott. Salvatore Virzì
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VIRZI' SALVATORE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 481/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249011743851 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 97/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 298.2024.9011743851, notificata in data 15.03.2025, avente ad oggetto il pagamento di imposta Irpef anno
2010, relativa alla cartella di pagamento n. 298.2013.0020011255, notificata il 13.08.2014, deducendo la seguente, unica, censura:
a) maturazione della prescrizione decennale del debito portato dalla cartella presupposta: il ricorrente lamenta come unico motivo la prescrizione decennale perché dalla notifica della cartella del 13.08.2014 non sarebbero stati notificati atti interruttivi, per cui sarebbe maturata la prescrizione estintiva decennale.
Ha Concluso per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
2.- In data 26 giugno 2025 Si è costituita in giudizio l'A.d.E.R. Siracusa la quale ha contestato la tesi del ricorrente puntualizzando che il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile in quanto la cartella, come da allegato 1, sarebbe stata regolarmente notificata in data 13.08.2014, ma eccepisce A.d.E.R. l'operatività della sospensione del termine di prescrizione ex art. 1, comma 623 della legge 147/2013 dal 01.01.2014 al
15.06.2014 e comunque della sospensione dei termini prescrizionali derivante dalla disciplina emergenziale
COVID-19 (art. 68, c. 1, d.l. 18/2020); in altri termini nega l'esistenza di qualsiasi tipo di prescrizione estintiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.- Il ricorso è infondato e va respinto.
3.1.- La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. 2, ha di recente puntualizzato che «
In tema di sospensione dei termini di versamento dei tributi a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, l'art. 68 del D.L. 18 del 2020, sulla base di un'interpretazione sistematica, tenuto conto dell'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2024, comporta (per un corrispondente periodo di tempo) - relativamente alle stesse entrate - la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori» (Indirizzo_1 Sicilia, sez. II, 30.06.2025, n. 4722).
Questa Corte condivide tale estensiva interpretazione della disposizione di riferimento (art. 68, comma 1), per la semplice ragione che la sospensione dei versamenti per debiti di natura tributaria derivanti da cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione, non può non incidere sui tempi di maturazione della decadenza e della prescrizione, poiché in caso contrario si verrebbe a disapplicare la espressa previsione di applicazione dell'art. 12 del d.lgs. 24.09.2015, n. 159 (intitolato alla “sospensione dei termini per eventi eccezionali”, nella cui categoria rientra la diffusione del contagio da Covid-19).
Per l'effetto, ai sensi della indicata disposizione (art. 68, comma 1), la indicata sospensione incide in concreto per il periodo che va dal 08.03.2020 al 31.08.2021, con la conseguenza che il termine decennale di prescrizione avente inizio il 30.10.2014 (cioè il 60° giorno successivo alla notifica della cartella, considerato anche il termine di sospensione feriale), scadente a regime il 30.10.2024, è rimasto sospeso durante tale periodo (542 giorni in totale), per cui alla data di notifica dell'intimazione di pagamento del 15.03.2025 non era certamente maturata la invocata prescrizione decennale (sarebbe maturata il 26.04.2026).
3.2.- In conclusione, il ricorso è infondato in punto di diritto e va respinto.
4.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio del grado – ai sensi dell'art. 15, 1° comma, d. l.gs.
31.12.1992, n. 546 e 92, 2° comma, c.p.c. – lo stesso può essere disciplinato secondo il principio della soccombenza e quantificato, in base al pertinente scaglione tariffario, in considerazione del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate, ai minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa (sez. 1), pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte resistente nella misura di euro 1.065,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Difensore_2.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 19.01.2026.
Il Giudice monocratico: dott. Salvatore Virzì