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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 22/05/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 400/2021 + 601/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Il Giudice dott. Annalisa Boido, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza ex art. 429, co. 1 c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 400/2021, cui è riunito il proc. n. 601/2021, promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LORENZO BERTAGGIA e dell'avv. FILIPPO LATTANZIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in RA, Viale Dante Aligheri 47/D
RICORRENTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 proprio e quale mandatario della Controparte_2
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio
[...] dell'avv. PASUT FRANCO, elettivamente domiciliato in RA, Corso della Vittoria 8 nell'ufficio legale dell' presso l'Avv. Franco Pasut CP_2
RESISTENTE
Oggetto: previdenza obbligatoria – accertamento negativo di credito contributivo – opposizione ad avviso di addebito
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi, richiamati a verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.7.2021, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_2 proponendo domanda di accertamento negativo della debenza dei maggiori contributi pagina 1 di 9 obbligatori, quantificati in € 14.591,94, e delle somme aggiuntive, quantificate in € 9.096,80, derivanti dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019015711/DDL, formato dalla Direzione Provinciale di RA il 03.12.2020 e notificato alla CP_2 ricorrente nella stessa data.
La ricorrente, impresa attiva nel settore della carpenteria avente sede a Cameri, contesta le risultanze dell'ispezione conclusasi con il verbale suddetto. Chiede, in particolare, che sia accertata la genuinità dell'appalto intercorso tra il marzo 2016 e il febbraio 2019 con la ditta individuale RA avente ad oggetto lavorazioni di Controparte_3 assemblaggio e carpenteria metallica svolte presso il capannone della , genuinità Pt_1 invece disconosciuta dagli Ispettori, che hanno ritenuto sussistente una ipotesi di illecita interposizione di manodopera.
Con separato ricorso, depositato in data 16.11.2021, ha altresì convenuto e Parte_1 CP_2
Controparte_4 opponendo l'avviso di addebito n. 37320210000067783000 con cui l' ha diffidato la CP_2 società ricorrente al pagamento della somma di € 23.688,74, di cui € 14.591,94 a titolo di contributi previdenziali obbligatori per il periodo 03/2016 – 03/2019 e € 9.096,80 a titolo di somme aggiuntive per lo stesso periodo, eccependo l'illegittimità della notifica dell'avviso di addebito, avvenuta nonostante l'impugnazione in giudizio del verbale con il ricorso di cui sopra, e contestando nel merito la fondatezza della pretesa contributiva sottesa all'avviso di addebito, per gli stessi motivi già esposti nel precedente ricorso.
costituitosi in entrambi i procedimenti (nel 601/2021 unitamente a , ha CP_2 CP_2 resistito ai ricorsi, di cui ha domandato l'integrale rigetto.
Il proc. n. 601/2021 è stato riunito al presente fascicolo con provvedimento a verbale del 28.6.2022.
Le cause sono state successivamente istruite con l'escussione dei testi indicati dalle parti sulla capitolazione ammessa, ad esclusione del teste , non comparso in Tes_1 seguito alle ripetute intimazioni indirizzate all'ultima residenza nota e neppure reperito tramite le ricerche demandate alle Forze dell'ordine in seguito a disposizione dell'accompagnamento coattivo, con successiva rinuncia da parte dell' CP_2
La causa è stata discussa dalle parti all'udienza del 7.11.2024 e, all'esito, il Tribunale ha ritenuto necessario acquisire dall' informazione in ordine ai contributi versati CP_2 dall'appaltatore RA Fabbro in favore di nel periodo oggetto di Controparte_5 causa, e invitare le parti a fornire chiarimenti in ordine ai fogli presenze del suddetto che sarebbero stati acquisiti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019, non prodotti, dei quali non è specificata, nel verbale, la riferibilità all'opponente ovvero a RA Fabbro.
Con nota del 7.4.2025 l' ha riepilogato i contributi versati da RA Fabbro a CP_2 [...]
L'opponente ha depositato nota di replica del 14.5.2025, CP_5
pagina 2 di 9 Sentita la discussione delle parti all'odierna udienza, la causa viene decisa con la presente sentenza.
***
Entrambi i ricorsi sono fondati e devono essere accolti.
1.
Dalla disamina del verbale unico di accertamento e notificazione posto a base delle pretese contributive dell' risulta che all'atto del primo accesso presso la , in data CP_2 Pt_1
21.2.2020, si rinveniva la presenza di e di Persona_1 Persona_2 amministratori della società, nonché di 10 lavoratori dipendenti della società, intenti al lavoro, fra cui dipendente della dal 04.03.2019. Controparte_5 Parte_1
Emergeva che, in precedenza, lo stesso fosse stato dipendente della impresa individuale RA Fabbro.
Veniva acquisito il LUL di detta società del periodo da settembre a dicembre 2019, nonché i fogli presenze dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 utilizzati dalla società per segnare le giornate lavorate dai lavoratori compreso l' CP_5
Dall'esame degli stessi si evinceva che lo stesso avesse lavorato in tutti i giorni Parte_1 ininterrottamente dal 02.01.2019 al 29.03.2019, ma che si fosse dimesso dalla RA Fabbro con decorrenza 28.02.2019 per essere assunto dalla con decorrenza Parte_1
04.03.2019.
Pertanto veniva contestata per tale data, in cui risultava dai fogli di presenza la sua attività lavorativa per 9 ore, la prestazione del rapporto senza regolarizzazione.
Inoltre, gli Ispettori rilevavano che l' aveva prestato la propria attività CP_5 lavorativa in modo continuativo per la , sebbene assunto da RA Fabbro, da Pt_1 giugno 2016 al 28.02.2019, data in cui rassegnava le proprie dimissioni dall'impresa individuale.
Veniva, inoltre, sottolineato nel verbale che la RA Fabbro da aprile 2017 non aveva più avuto una sede fissa;
che l' risulta avere operato presso la struttura della CP_5
in virtù di accordi verbali fra il sig. ed i responsabili della Parte_1 Tes_1 Pt_1
; che la RA Fabbro ha emesso fatture alla da marzo 2016 indicando
[...] Parte_1 nella voce descrizione: “prestazione di manodopera occasionale per lavorazione di carpenteria varia c/o vostro capannone con materiale di vostra fornitura”.
Poiché, infine, dai fogli presenza acquisiti risultava che l' avesse lavorato il CP_5
1.3.2019 presso , che tuttavia procedeva all'assunzione a decorrere dal 4.3.2019, Pt_1 venivano, altresì contestate, per tale giornata, all'odierna opponente le violazioni relative all'impiego di lavoratori “in nero” (violazione art. 3, co. 3 del d.l. n. 12/2002, conv. con modif. nella l. n. 73/2002, con le conseguenti violazioni relative all'erronea comunicazione pagina 3 di 9 al Centro per l'Impiego circa la data di inizio del rapporto e circa la consegna al lavoratore di lettera di assunzione errata sotto il medesimo aspetto).
2.
E' necessario richiamare che, quanto all'individuazione dei criteri che consentono di considerare lecito l'appalto, occorre tenere conto di quanto stabilito dall'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, secondo cui “il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
La giurisprudenza ha ancora recentemente stabilito, in ordine ai criteri utilizzabili per distinguere un genuino appalto da una illecita interposizione di manodopera, che “
3.1. Il D.Lgs. 276 del 2003, art. 29, nel testo applicabile ratione temporis risultante dal decreto legislativo del 21/11/2014 n. 175, articolo 28, prevede che "ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato ai sensi dell'art. 1655 cod. civ., si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenza dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa".
3.2. La disposizione in tema di interposizione di manodopera è stata interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Sez.
6 - L, n. 12551 del 25/06/2020, conforme a Sez. L, n. 15557 del 10/06/2019), nel senso che, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. labour intensive), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro. Ciò che conta (cfr. Cass. Sez.
6 - L, n. 12551 del 25/06/2020), è il reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, con impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa.
Al contrario, si deve invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente. In questo caso non rileva il fatto che manchi, in capo a quest'ultimo, l'intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro.
Siffatto requisito dev'essere accertato in concreto dal giudice, alla stregua dell'oggetto e del contenuto intrinseco dell'appalto, tenendo conto che, a tal fine, a seguito dell'entrata in vigore pagina 4 di 9 del D.Lgs. n. 276 del 2003 (cfr. Cass. Sez. L, n. 18455 del 28/06/2023), mentre in appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali, cd. pesanti, il requisito dell'autonomia organizzativa dev'essere calibrato se non sulla titolarità, quanto meno sull'organizzazione di questi mezzi, negli appalti cd. leggeri, in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nella prestazione di lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti.
3.3. Va inoltre rammentato che (cfr. Cass. Sez. 5, n. 12807 del 26/06/2020), in tema di divieto d'intermediazione di manodopera, l'art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 276 del 2003 distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore e all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale ricorre quando l'appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore. Specularmente, rimangono in capo all'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa. Cosicché, nel caso di appalto non genuino, non sussiste alcun valido contratto di appalto e il rapporto di somministrazione di lavoro, apparentemente instaurato con l'appaltatrice, in ultima analisi è nullo con conseguente impossibilità di detrarre l'IVA da parte della società contribuente. Ciò rileva anche ai fini della deduzione di componenti negativi ex art. 5, comma 3, del D.Lgs. 446/1997.
3.4. Tirando le fila della ricostruzione che prece, dev'essere affermato il seguente principio di diritto:
"Ai fini della valutazione della deduzione di componenti negativi di reddito ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 446/1997 e dell'esclusione dalla base imponibile ex art. 26 bis della L. 196/1997 e detrazione dell'IVA, la distinzione tra appalto genuino di cui all'art. 1655 cod. civ. e l'illecita somministrazione di manodopera si individua nella concorrenza dei requisiti di assunzione del rischio di impresa e di direzione ed organizzazione di mezzi e materiali necessari da parte dell'appaltatore, tenendo presente che l'organizzazione può anche essere minima negli appalti cd. "leggeri" a prevalenza di apporto personale di unità specializzate, mentre negli appalti cd. "labour intensive" il requisito si sostanzia soprattutto nell'esercizio del potere direttivo dei mezzi e materiali” (Cass., n. 20591/2024).
3.
Alla luce dei suddetti principi si osserva quanto segue.
Quanto alla ritenuta interposizione illecita di manodopera da parte della RA Fabbro, si rileva che sentito dagli Ispettori nel corso dell'accertamento, aveva Controparte_5 già in allora riferito di avere lavorato presso da marzo 2016 a febbraio 2019, ma non Pt_1 in modo continuativo perché in alcuni periodi lo lasciava a casa o lo portava in Tes_1 altri luoghi a lavorare;
di avere utilizzato la saldatrice di;
di avere fatto riferimento Tes_1 ad nelle ipotesi in cui si doveva assentare. Tali dichiarazioni sono state confermate Tes_1 nel corso dell'audizione testimoniale del presente giudizio, nel corso delle quali il teste ha pagina 5 di 9 altresì aggiunto “Nel periodo in cui lavoravo con presso la , mi Tes_1 Pt_1 accompagnava in macchina;
a volte si fermava anche , quando c'era tanto lavoro”, Tes_1 circostanza confermata da altri testi che ha riferito che in realtà erano più d'uno i Tes_2 lavoratori dipendenti della RA Fabbro che, nel tempo, avevano operato presso la
, quando c'era un eccesso di lavoro;
ha dichiarato che occasionalmente Pt_1 Per_3
“veniva qualcun altro”, senza poterne riferire i nomi;
che ha riferito che passavano Tes_3 anche altri dipendenti di RA Fabbro, anche se “si fermavano poco”), così come è stato confermato da tutti che l' usasse una saldatrice fornita da . CP_5 Tes_1
La ritenuta continuità del rapporto, riferita sia dallo stesso sia dai suoi Per_1 dipendenti ed ex dipendenti, può ritenersi accertata in modo generico, nel senso che l' lavorò presso la per un lungo periodo e con frequenza, ma non è CP_5 Pt_1 possibile ricostruirla nel dettaglio né come quotidiana, considerato anche quanto riferito dal diretto interessato. Nel 2016 l' lavorò solo alcuni mesi, e non tutti CP_5 continuativi, presso la e anche negli anni 2017, 2018 e 2019 il numero di giorni Pt_1 lavorativi, sebbene elevato, non ammonta al totale del mese, lasciando la possibilità che il dipendente fosse impiegato, nel tempo residuo, presso altri appalti, magari a mero sostegno dell'attività del titolare o di altri. Dal verbale, d'altra parte, non emerge, quale elemento sintomatico della non genuinità dell'appalto, la monocommittenza, cui gli Ispettori non hanno fatto alcun riferimento.
Il dato della continuità dell'operato dell' presso , in ogni caso, non è CP_5 Pt_1 determinante, non essendo la genuinità dell'appalto esclusa dalla adibizione da parte dell'appaltatore del proprio dipendente, in modo continuativo e duraturo, allo stesso appalto.
Dalla disamina delle fatture emerge che gli importi fatturati da a RA Fabbro Pt_1 variavano di mese in mese, da un minimo di poche centinaia di euro a somme superiori ai settemila euro, difficilmente attribuibili al solo lavoro dell' Se ne ricava CP_5 conferma del fatto che, in modo variabile, lavorassero presso anche altri soggetti, Pt_1 compreso lo stesso titolare se necessario, e che, dunque, il rapporto venisse gestito da
, sulla base delle esigenze della committente, decidendo quanti dei propri Tes_1 lavoratori destinare a lavorare presso l'appalto con la . Pt_1
E' stato, poi, sì confermato che fosse il capofficina della a fornire il disegno dei pezzi Pt_1 che via via dovevano essere assemblati (lo ha riferito lo stesso , sentito come Per_3 teste), ma ciò rientra, in relazione alla tipologia di lavoro, nella normale attività di determinazione con l'appaltatore dell'opera appaltata. E' emerso che era per lo più presente, presso la , la mattina, lo stesso , che accompagnava l' e Pt_1 Tes_1 CP_5 che il disegno veniva visionato dai due insieme al titolare della , e che l' Pt_1 Tes_1 ripassava la sera a riprenderlo, verificando l'operato del proprio dipendente.
Non risulta, dunque, che l' al di là della continuità di fatto del rapporto, come CP_5 apprezzabile a posteriori, fosse stato stabilmente inserito nell'organizzazione della , Pt_1 pagina 6 di 9 assumendo impegno alla presenza quotidiana in orario stabilito e, soprattutto, venendo assoggettato in modo diretto al potere direttivo o di verifica della . Tutte le Pt_1 dichiarazioni raccolte hanno confermato la presenza assidua, anche a non volerla ritenere quotidiana, presso lo stabilimento del committente dell' , che talvolta si fermava Tes_1 addirittura a lavorare con il proprio dipendente.
L' inoltre, utilizzava – oltre ad attrezzatura minuta della ditta individuale – una CP_5 saldatrice che tutti i testi sentiti (e già sia sia in sede di sommarie Per_1 CP_5 informazioni) hanno confermato essere stata fornita da : trattasi, come si evince Tes_1 dalle foto prodotte dalla ricorrente, di un vero e proprio macchinario di notevoli dimensioni, composto di due corpi mobili (appoggiati su ruote).
Gli elementi raccolti inducono a concludere, dunque, che RA Fabbro, pur non dotata di propria sede, si fosse organizzata per poter operare direttamente presso gli stabilimenti delle imprese committenti, dotandosi di strumenti e attrezzature proprie, tramite cui operavano i propri dipendenti al fine di fornire i pezzi di carpenteria oggetto di appalto, come nella specie accaduto presso . Inoltre, la gestione dell'appalto da parte del Pt_1 titolare dell'appaltatore, , è stata (relativamente) continuativa e uniforme Tes_1 solo a guardare l'opera prestata dall' ma non a guardare complessivamente CP_5
l'opera dell'appaltatore, considerato che quest'ultimo, in funzione delle esigenze del committente, si organizzava per inviare altri dipendenti o per fermarsi a propria volta;
che l'impresa fatturasse, come riferito dall' e a dispetto dell'infelice formulazione Tes_1 utilizzata nelle fatture (di per sé, evidentemente, non significativa, tantopiù provenendo da soggetto straniero che potrebbe non avere apprezzato il valore di qualificazione della locuzione prescelta), in base ai pezzi prodotti (dunque, non in base alla “manodopera prestata”), come dimostra l'assoluta varietà di importi mensili;
che fosse l' a Tes_1 giustificare eventuali necessità di assenza di e, comunque, a indirizzare e Controparte_5 verificarne l'operato quando lo accompagnava e lo andava a riprendere (sebbene possa ritenersi certamente e verosimilmente avvenuto, in ragione della vicinanza e della consuetudine di lavoro venutasi a creare, che - una volta reciprocamente note le normali esigenze e richieste del committente e le modalità di lavoro dello specifico dipendente dell'appaltatore – i due abbiano potuto interloquire anche direttamente, nel corso della giornata lavorativa, rispetto al lavoro da svolgersi: il che non toglie che Controparte_5 abbia continuato a rispondere all' , e non ai titolari della ); che, in definitiva, Tes_1 Pt_1
l'appaltatore abbia gestito autonomamente le prestazioni offerte alla , sia pure sulla Pt_1 base di una ridotta, ma non propriamente minimale, organizzazione d'impresa.
Può ritenersi accertata, dunque, la genuinità dell'appalto e, conseguentemente, deve dichiararsi che nulla deve l'opponente, per contributi e somme aggiuntive, in relazione al periodo compreso fra marzo 2016 e il 28.2.2016.
4.
pagina 7 di 9 Gli Ispettori hanno, poi, precisato di avere compreso nel credito contributivo ritenuto sussistente anche i contributi dovuti da per la giornata del 1.3.2019 (come si evince Pt_1 anche dal prospetto allegato al verbale).
La contestazione deriva dalle risultanze di “fogli presenza”, da cui si evincerebbe che avrebbe lavorato già dal 1.3.2019 presso , dopo le dimissioni Controparte_5 Pt_1 rassegnate da RA Fabbro a decorrere dal 28.2.2019.
I suddetti fogli presenza non sono stati prodotti, né l' a seguito di richiesta di CP_2 chiarimenti sul punto, ha fornito ulteriori ragguagli sugli stessi.
In difetto di altri elementi, quanto unicamente riferito dagli Ispettori nel verbale non si ritiene prova sufficiente della circostanza in esame.
Il “foglio presenza” - a differenza, ad esempio del LUL, che, al di là della diversa veste grafica, reca informazioni di natura uniforme e prestabilita - è documento interno, che può avere l'impostazione e il contenuto più vari. Se, dunque, non può dubitarsi che gli Ispettori abbiano visualizzato documenti che hanno ritenuto di ricondurre alla tipologia dei fogli presenza, sarebbe stato però necessario, in questa sede, analizzarli, al fine di verificare la conclusione che gli Ispettori hanno tratto dal loro esame.
Soprattutto, neppure è stato chiarito se si tratti dei fogli presenza tenuti da o da Pt_1
RA Fabbro.
Il riferimento all'utilizzo da parte della “società” (p. 5 primo capoverso) per segnare le giornate lavorative dei lavoratori farebbe propendere per la prima ipotesi;
d'altro canto, non si vedrebbe perché avrebbe dovuto segnare nella propria documentazione, Pt_1 mantenuta nel proprio archivio, le presenze, fra i dipendenti, anche del sig.
[...]
anche in epoca in cui questi era dipendente della RA Fabbro, quando, CP_5 nell'ipotesi ispettiva, la società avrebbe inteso simulare l'esistenza di un appalto per celare, illegittimamente il reale rapporto di somministrazione di manodopera venutosi a creare con la ditta individuale.
Ciò fa ritenere che i fogli presenza in questione siano, in realtà, documenti di RA Fabbro (anch'essi acquisiti: si legge a pag. 3 del verbale che “per la concreta applicazione della sanzione si è tenuto conto delle giornate di lavoro effettive dei lavoratori dipendenti della RA fabbro, come rilevate dal LUL, dalle buste paga e dalle schede presenze agli atti”).
Se così è, trattasi dell'indicazione in un documento, compilato da mano ignota (non si sa se il lavoratore medesimo o l' sulla base delle dislocazioni dei dipendenti presso i Tes_1 cantieri), circa l'attività di un soggetto che non era a quella data in realtà più dipendente di RA Fabbro e su cui, dunque, quest'ultima non può attestare nulla di attendibile.
Non essendovi, dunque, certezza sulla natura degli elementi posti a sostegno dell'addebito di aver impiegato, irregolarmente, l' in tale giornata, anche in relazione a tale CP_5 data deve concludersi che i contributi non siano dovuti.
pagina 8 di 9 Va in conclusione dichiarata integralmente non dovuta la somma di € 24.808,62, derivante dal verbale di accertamento oggetto del ricorso che ha originato il presente procedimento e oggetto, a titolo di contributi, interessi e sanzioni, dell'avviso di addebito n. 37320210000067783000, impugnato con il ricorso che ha introdotto il proc. n. 601/2021.
5.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
Parte resistente, pertanto, dovrà rifondere alla società ricorrente le spese dei due giudizi riuniti, che si liquidano in base alle tabelle di cui al DM n. 147/2022 e secondo lo scaglione di riferimento (da € 5.200,01 a € 26.000,00) in € 1.500 per la fase di studio e in € 1.200 per la fase introduttiva (tenuto conto della duplicità di ricorsi, anteriormente alla riunione;
si precisa che il ricorso rubricato al n. 601/2014 è stato proposto al fine di impedire la decadenza per mancato rispetto del termine di cui all'art. 24, d. lgs. n. 46/1999, in seguito alla notifica dell'avviso di addebito intervenuta il 16.10.2021, successivamente al deposito del ricorso rubricato al n. 400/2021 in data 14.7.2021), € 1000 per la fase istruttoria ed € 1.300 per la fase conclusiva, così complessivamente in € 5.000 per compensi, oltre spese generali forfettarie al 15 %, cpa e iva come per legge e oltre rimborso dei contributi unificati versati.
PQM
il Tribunale di RA, in funzione di giudice del lavoro, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 400/2021, cui è riunito il n. 601/2021:
1) dichiara non dovuta la pretesa dell' al pagamento dei contributi e delle CP_2 somme aggiuntive portate dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019015711/DDL, oggetto di causa;
CP_2
2) dichiara, conseguentemente, non dovuta la somma di € 24.808,62 di cui all'avviso di addebito n. 37320210000067783000, opposto nel presente giudizio;
3) condanna l' a rifondere a le spese dei giudizi riuniti, liquidate in CP_2 Parte_1 complessivi € 5.000 per compensi, oltre spese generali forfettarie al 15 %, cpa e iva come per legge e oltre rimborso dei contributi unificati versati.
RA, 22 maggio 2025
Il Giudice dott. Annalisa Boido
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Il Giudice dott. Annalisa Boido, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza ex art. 429, co. 1 c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 400/2021, cui è riunito il proc. n. 601/2021, promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LORENZO BERTAGGIA e dell'avv. FILIPPO LATTANZIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in RA, Viale Dante Aligheri 47/D
RICORRENTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 proprio e quale mandatario della Controparte_2
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio
[...] dell'avv. PASUT FRANCO, elettivamente domiciliato in RA, Corso della Vittoria 8 nell'ufficio legale dell' presso l'Avv. Franco Pasut CP_2
RESISTENTE
Oggetto: previdenza obbligatoria – accertamento negativo di credito contributivo – opposizione ad avviso di addebito
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi, richiamati a verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.7.2021, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_2 proponendo domanda di accertamento negativo della debenza dei maggiori contributi pagina 1 di 9 obbligatori, quantificati in € 14.591,94, e delle somme aggiuntive, quantificate in € 9.096,80, derivanti dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019015711/DDL, formato dalla Direzione Provinciale di RA il 03.12.2020 e notificato alla CP_2 ricorrente nella stessa data.
La ricorrente, impresa attiva nel settore della carpenteria avente sede a Cameri, contesta le risultanze dell'ispezione conclusasi con il verbale suddetto. Chiede, in particolare, che sia accertata la genuinità dell'appalto intercorso tra il marzo 2016 e il febbraio 2019 con la ditta individuale RA avente ad oggetto lavorazioni di Controparte_3 assemblaggio e carpenteria metallica svolte presso il capannone della , genuinità Pt_1 invece disconosciuta dagli Ispettori, che hanno ritenuto sussistente una ipotesi di illecita interposizione di manodopera.
Con separato ricorso, depositato in data 16.11.2021, ha altresì convenuto e Parte_1 CP_2
Controparte_4 opponendo l'avviso di addebito n. 37320210000067783000 con cui l' ha diffidato la CP_2 società ricorrente al pagamento della somma di € 23.688,74, di cui € 14.591,94 a titolo di contributi previdenziali obbligatori per il periodo 03/2016 – 03/2019 e € 9.096,80 a titolo di somme aggiuntive per lo stesso periodo, eccependo l'illegittimità della notifica dell'avviso di addebito, avvenuta nonostante l'impugnazione in giudizio del verbale con il ricorso di cui sopra, e contestando nel merito la fondatezza della pretesa contributiva sottesa all'avviso di addebito, per gli stessi motivi già esposti nel precedente ricorso.
costituitosi in entrambi i procedimenti (nel 601/2021 unitamente a , ha CP_2 CP_2 resistito ai ricorsi, di cui ha domandato l'integrale rigetto.
Il proc. n. 601/2021 è stato riunito al presente fascicolo con provvedimento a verbale del 28.6.2022.
Le cause sono state successivamente istruite con l'escussione dei testi indicati dalle parti sulla capitolazione ammessa, ad esclusione del teste , non comparso in Tes_1 seguito alle ripetute intimazioni indirizzate all'ultima residenza nota e neppure reperito tramite le ricerche demandate alle Forze dell'ordine in seguito a disposizione dell'accompagnamento coattivo, con successiva rinuncia da parte dell' CP_2
La causa è stata discussa dalle parti all'udienza del 7.11.2024 e, all'esito, il Tribunale ha ritenuto necessario acquisire dall' informazione in ordine ai contributi versati CP_2 dall'appaltatore RA Fabbro in favore di nel periodo oggetto di Controparte_5 causa, e invitare le parti a fornire chiarimenti in ordine ai fogli presenze del suddetto che sarebbero stati acquisiti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019, non prodotti, dei quali non è specificata, nel verbale, la riferibilità all'opponente ovvero a RA Fabbro.
Con nota del 7.4.2025 l' ha riepilogato i contributi versati da RA Fabbro a CP_2 [...]
L'opponente ha depositato nota di replica del 14.5.2025, CP_5
pagina 2 di 9 Sentita la discussione delle parti all'odierna udienza, la causa viene decisa con la presente sentenza.
***
Entrambi i ricorsi sono fondati e devono essere accolti.
1.
Dalla disamina del verbale unico di accertamento e notificazione posto a base delle pretese contributive dell' risulta che all'atto del primo accesso presso la , in data CP_2 Pt_1
21.2.2020, si rinveniva la presenza di e di Persona_1 Persona_2 amministratori della società, nonché di 10 lavoratori dipendenti della società, intenti al lavoro, fra cui dipendente della dal 04.03.2019. Controparte_5 Parte_1
Emergeva che, in precedenza, lo stesso fosse stato dipendente della impresa individuale RA Fabbro.
Veniva acquisito il LUL di detta società del periodo da settembre a dicembre 2019, nonché i fogli presenze dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 utilizzati dalla società per segnare le giornate lavorate dai lavoratori compreso l' CP_5
Dall'esame degli stessi si evinceva che lo stesso avesse lavorato in tutti i giorni Parte_1 ininterrottamente dal 02.01.2019 al 29.03.2019, ma che si fosse dimesso dalla RA Fabbro con decorrenza 28.02.2019 per essere assunto dalla con decorrenza Parte_1
04.03.2019.
Pertanto veniva contestata per tale data, in cui risultava dai fogli di presenza la sua attività lavorativa per 9 ore, la prestazione del rapporto senza regolarizzazione.
Inoltre, gli Ispettori rilevavano che l' aveva prestato la propria attività CP_5 lavorativa in modo continuativo per la , sebbene assunto da RA Fabbro, da Pt_1 giugno 2016 al 28.02.2019, data in cui rassegnava le proprie dimissioni dall'impresa individuale.
Veniva, inoltre, sottolineato nel verbale che la RA Fabbro da aprile 2017 non aveva più avuto una sede fissa;
che l' risulta avere operato presso la struttura della CP_5
in virtù di accordi verbali fra il sig. ed i responsabili della Parte_1 Tes_1 Pt_1
; che la RA Fabbro ha emesso fatture alla da marzo 2016 indicando
[...] Parte_1 nella voce descrizione: “prestazione di manodopera occasionale per lavorazione di carpenteria varia c/o vostro capannone con materiale di vostra fornitura”.
Poiché, infine, dai fogli presenza acquisiti risultava che l' avesse lavorato il CP_5
1.3.2019 presso , che tuttavia procedeva all'assunzione a decorrere dal 4.3.2019, Pt_1 venivano, altresì contestate, per tale giornata, all'odierna opponente le violazioni relative all'impiego di lavoratori “in nero” (violazione art. 3, co. 3 del d.l. n. 12/2002, conv. con modif. nella l. n. 73/2002, con le conseguenti violazioni relative all'erronea comunicazione pagina 3 di 9 al Centro per l'Impiego circa la data di inizio del rapporto e circa la consegna al lavoratore di lettera di assunzione errata sotto il medesimo aspetto).
2.
E' necessario richiamare che, quanto all'individuazione dei criteri che consentono di considerare lecito l'appalto, occorre tenere conto di quanto stabilito dall'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, secondo cui “il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
La giurisprudenza ha ancora recentemente stabilito, in ordine ai criteri utilizzabili per distinguere un genuino appalto da una illecita interposizione di manodopera, che “
3.1. Il D.Lgs. 276 del 2003, art. 29, nel testo applicabile ratione temporis risultante dal decreto legislativo del 21/11/2014 n. 175, articolo 28, prevede che "ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato ai sensi dell'art. 1655 cod. civ., si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenza dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa".
3.2. La disposizione in tema di interposizione di manodopera è stata interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Sez.
6 - L, n. 12551 del 25/06/2020, conforme a Sez. L, n. 15557 del 10/06/2019), nel senso che, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. labour intensive), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro. Ciò che conta (cfr. Cass. Sez.
6 - L, n. 12551 del 25/06/2020), è il reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, con impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa.
Al contrario, si deve invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente. In questo caso non rileva il fatto che manchi, in capo a quest'ultimo, l'intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro.
Siffatto requisito dev'essere accertato in concreto dal giudice, alla stregua dell'oggetto e del contenuto intrinseco dell'appalto, tenendo conto che, a tal fine, a seguito dell'entrata in vigore pagina 4 di 9 del D.Lgs. n. 276 del 2003 (cfr. Cass. Sez. L, n. 18455 del 28/06/2023), mentre in appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali, cd. pesanti, il requisito dell'autonomia organizzativa dev'essere calibrato se non sulla titolarità, quanto meno sull'organizzazione di questi mezzi, negli appalti cd. leggeri, in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nella prestazione di lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti.
3.3. Va inoltre rammentato che (cfr. Cass. Sez. 5, n. 12807 del 26/06/2020), in tema di divieto d'intermediazione di manodopera, l'art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 276 del 2003 distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore e all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale ricorre quando l'appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore. Specularmente, rimangono in capo all'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa. Cosicché, nel caso di appalto non genuino, non sussiste alcun valido contratto di appalto e il rapporto di somministrazione di lavoro, apparentemente instaurato con l'appaltatrice, in ultima analisi è nullo con conseguente impossibilità di detrarre l'IVA da parte della società contribuente. Ciò rileva anche ai fini della deduzione di componenti negativi ex art. 5, comma 3, del D.Lgs. 446/1997.
3.4. Tirando le fila della ricostruzione che prece, dev'essere affermato il seguente principio di diritto:
"Ai fini della valutazione della deduzione di componenti negativi di reddito ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 446/1997 e dell'esclusione dalla base imponibile ex art. 26 bis della L. 196/1997 e detrazione dell'IVA, la distinzione tra appalto genuino di cui all'art. 1655 cod. civ. e l'illecita somministrazione di manodopera si individua nella concorrenza dei requisiti di assunzione del rischio di impresa e di direzione ed organizzazione di mezzi e materiali necessari da parte dell'appaltatore, tenendo presente che l'organizzazione può anche essere minima negli appalti cd. "leggeri" a prevalenza di apporto personale di unità specializzate, mentre negli appalti cd. "labour intensive" il requisito si sostanzia soprattutto nell'esercizio del potere direttivo dei mezzi e materiali” (Cass., n. 20591/2024).
3.
Alla luce dei suddetti principi si osserva quanto segue.
Quanto alla ritenuta interposizione illecita di manodopera da parte della RA Fabbro, si rileva che sentito dagli Ispettori nel corso dell'accertamento, aveva Controparte_5 già in allora riferito di avere lavorato presso da marzo 2016 a febbraio 2019, ma non Pt_1 in modo continuativo perché in alcuni periodi lo lasciava a casa o lo portava in Tes_1 altri luoghi a lavorare;
di avere utilizzato la saldatrice di;
di avere fatto riferimento Tes_1 ad nelle ipotesi in cui si doveva assentare. Tali dichiarazioni sono state confermate Tes_1 nel corso dell'audizione testimoniale del presente giudizio, nel corso delle quali il teste ha pagina 5 di 9 altresì aggiunto “Nel periodo in cui lavoravo con presso la , mi Tes_1 Pt_1 accompagnava in macchina;
a volte si fermava anche , quando c'era tanto lavoro”, Tes_1 circostanza confermata da altri testi che ha riferito che in realtà erano più d'uno i Tes_2 lavoratori dipendenti della RA Fabbro che, nel tempo, avevano operato presso la
, quando c'era un eccesso di lavoro;
ha dichiarato che occasionalmente Pt_1 Per_3
“veniva qualcun altro”, senza poterne riferire i nomi;
che ha riferito che passavano Tes_3 anche altri dipendenti di RA Fabbro, anche se “si fermavano poco”), così come è stato confermato da tutti che l' usasse una saldatrice fornita da . CP_5 Tes_1
La ritenuta continuità del rapporto, riferita sia dallo stesso sia dai suoi Per_1 dipendenti ed ex dipendenti, può ritenersi accertata in modo generico, nel senso che l' lavorò presso la per un lungo periodo e con frequenza, ma non è CP_5 Pt_1 possibile ricostruirla nel dettaglio né come quotidiana, considerato anche quanto riferito dal diretto interessato. Nel 2016 l' lavorò solo alcuni mesi, e non tutti CP_5 continuativi, presso la e anche negli anni 2017, 2018 e 2019 il numero di giorni Pt_1 lavorativi, sebbene elevato, non ammonta al totale del mese, lasciando la possibilità che il dipendente fosse impiegato, nel tempo residuo, presso altri appalti, magari a mero sostegno dell'attività del titolare o di altri. Dal verbale, d'altra parte, non emerge, quale elemento sintomatico della non genuinità dell'appalto, la monocommittenza, cui gli Ispettori non hanno fatto alcun riferimento.
Il dato della continuità dell'operato dell' presso , in ogni caso, non è CP_5 Pt_1 determinante, non essendo la genuinità dell'appalto esclusa dalla adibizione da parte dell'appaltatore del proprio dipendente, in modo continuativo e duraturo, allo stesso appalto.
Dalla disamina delle fatture emerge che gli importi fatturati da a RA Fabbro Pt_1 variavano di mese in mese, da un minimo di poche centinaia di euro a somme superiori ai settemila euro, difficilmente attribuibili al solo lavoro dell' Se ne ricava CP_5 conferma del fatto che, in modo variabile, lavorassero presso anche altri soggetti, Pt_1 compreso lo stesso titolare se necessario, e che, dunque, il rapporto venisse gestito da
, sulla base delle esigenze della committente, decidendo quanti dei propri Tes_1 lavoratori destinare a lavorare presso l'appalto con la . Pt_1
E' stato, poi, sì confermato che fosse il capofficina della a fornire il disegno dei pezzi Pt_1 che via via dovevano essere assemblati (lo ha riferito lo stesso , sentito come Per_3 teste), ma ciò rientra, in relazione alla tipologia di lavoro, nella normale attività di determinazione con l'appaltatore dell'opera appaltata. E' emerso che era per lo più presente, presso la , la mattina, lo stesso , che accompagnava l' e Pt_1 Tes_1 CP_5 che il disegno veniva visionato dai due insieme al titolare della , e che l' Pt_1 Tes_1 ripassava la sera a riprenderlo, verificando l'operato del proprio dipendente.
Non risulta, dunque, che l' al di là della continuità di fatto del rapporto, come CP_5 apprezzabile a posteriori, fosse stato stabilmente inserito nell'organizzazione della , Pt_1 pagina 6 di 9 assumendo impegno alla presenza quotidiana in orario stabilito e, soprattutto, venendo assoggettato in modo diretto al potere direttivo o di verifica della . Tutte le Pt_1 dichiarazioni raccolte hanno confermato la presenza assidua, anche a non volerla ritenere quotidiana, presso lo stabilimento del committente dell' , che talvolta si fermava Tes_1 addirittura a lavorare con il proprio dipendente.
L' inoltre, utilizzava – oltre ad attrezzatura minuta della ditta individuale – una CP_5 saldatrice che tutti i testi sentiti (e già sia sia in sede di sommarie Per_1 CP_5 informazioni) hanno confermato essere stata fornita da : trattasi, come si evince Tes_1 dalle foto prodotte dalla ricorrente, di un vero e proprio macchinario di notevoli dimensioni, composto di due corpi mobili (appoggiati su ruote).
Gli elementi raccolti inducono a concludere, dunque, che RA Fabbro, pur non dotata di propria sede, si fosse organizzata per poter operare direttamente presso gli stabilimenti delle imprese committenti, dotandosi di strumenti e attrezzature proprie, tramite cui operavano i propri dipendenti al fine di fornire i pezzi di carpenteria oggetto di appalto, come nella specie accaduto presso . Inoltre, la gestione dell'appalto da parte del Pt_1 titolare dell'appaltatore, , è stata (relativamente) continuativa e uniforme Tes_1 solo a guardare l'opera prestata dall' ma non a guardare complessivamente CP_5
l'opera dell'appaltatore, considerato che quest'ultimo, in funzione delle esigenze del committente, si organizzava per inviare altri dipendenti o per fermarsi a propria volta;
che l'impresa fatturasse, come riferito dall' e a dispetto dell'infelice formulazione Tes_1 utilizzata nelle fatture (di per sé, evidentemente, non significativa, tantopiù provenendo da soggetto straniero che potrebbe non avere apprezzato il valore di qualificazione della locuzione prescelta), in base ai pezzi prodotti (dunque, non in base alla “manodopera prestata”), come dimostra l'assoluta varietà di importi mensili;
che fosse l' a Tes_1 giustificare eventuali necessità di assenza di e, comunque, a indirizzare e Controparte_5 verificarne l'operato quando lo accompagnava e lo andava a riprendere (sebbene possa ritenersi certamente e verosimilmente avvenuto, in ragione della vicinanza e della consuetudine di lavoro venutasi a creare, che - una volta reciprocamente note le normali esigenze e richieste del committente e le modalità di lavoro dello specifico dipendente dell'appaltatore – i due abbiano potuto interloquire anche direttamente, nel corso della giornata lavorativa, rispetto al lavoro da svolgersi: il che non toglie che Controparte_5 abbia continuato a rispondere all' , e non ai titolari della ); che, in definitiva, Tes_1 Pt_1
l'appaltatore abbia gestito autonomamente le prestazioni offerte alla , sia pure sulla Pt_1 base di una ridotta, ma non propriamente minimale, organizzazione d'impresa.
Può ritenersi accertata, dunque, la genuinità dell'appalto e, conseguentemente, deve dichiararsi che nulla deve l'opponente, per contributi e somme aggiuntive, in relazione al periodo compreso fra marzo 2016 e il 28.2.2016.
4.
pagina 7 di 9 Gli Ispettori hanno, poi, precisato di avere compreso nel credito contributivo ritenuto sussistente anche i contributi dovuti da per la giornata del 1.3.2019 (come si evince Pt_1 anche dal prospetto allegato al verbale).
La contestazione deriva dalle risultanze di “fogli presenza”, da cui si evincerebbe che avrebbe lavorato già dal 1.3.2019 presso , dopo le dimissioni Controparte_5 Pt_1 rassegnate da RA Fabbro a decorrere dal 28.2.2019.
I suddetti fogli presenza non sono stati prodotti, né l' a seguito di richiesta di CP_2 chiarimenti sul punto, ha fornito ulteriori ragguagli sugli stessi.
In difetto di altri elementi, quanto unicamente riferito dagli Ispettori nel verbale non si ritiene prova sufficiente della circostanza in esame.
Il “foglio presenza” - a differenza, ad esempio del LUL, che, al di là della diversa veste grafica, reca informazioni di natura uniforme e prestabilita - è documento interno, che può avere l'impostazione e il contenuto più vari. Se, dunque, non può dubitarsi che gli Ispettori abbiano visualizzato documenti che hanno ritenuto di ricondurre alla tipologia dei fogli presenza, sarebbe stato però necessario, in questa sede, analizzarli, al fine di verificare la conclusione che gli Ispettori hanno tratto dal loro esame.
Soprattutto, neppure è stato chiarito se si tratti dei fogli presenza tenuti da o da Pt_1
RA Fabbro.
Il riferimento all'utilizzo da parte della “società” (p. 5 primo capoverso) per segnare le giornate lavorative dei lavoratori farebbe propendere per la prima ipotesi;
d'altro canto, non si vedrebbe perché avrebbe dovuto segnare nella propria documentazione, Pt_1 mantenuta nel proprio archivio, le presenze, fra i dipendenti, anche del sig.
[...]
anche in epoca in cui questi era dipendente della RA Fabbro, quando, CP_5 nell'ipotesi ispettiva, la società avrebbe inteso simulare l'esistenza di un appalto per celare, illegittimamente il reale rapporto di somministrazione di manodopera venutosi a creare con la ditta individuale.
Ciò fa ritenere che i fogli presenza in questione siano, in realtà, documenti di RA Fabbro (anch'essi acquisiti: si legge a pag. 3 del verbale che “per la concreta applicazione della sanzione si è tenuto conto delle giornate di lavoro effettive dei lavoratori dipendenti della RA fabbro, come rilevate dal LUL, dalle buste paga e dalle schede presenze agli atti”).
Se così è, trattasi dell'indicazione in un documento, compilato da mano ignota (non si sa se il lavoratore medesimo o l' sulla base delle dislocazioni dei dipendenti presso i Tes_1 cantieri), circa l'attività di un soggetto che non era a quella data in realtà più dipendente di RA Fabbro e su cui, dunque, quest'ultima non può attestare nulla di attendibile.
Non essendovi, dunque, certezza sulla natura degli elementi posti a sostegno dell'addebito di aver impiegato, irregolarmente, l' in tale giornata, anche in relazione a tale CP_5 data deve concludersi che i contributi non siano dovuti.
pagina 8 di 9 Va in conclusione dichiarata integralmente non dovuta la somma di € 24.808,62, derivante dal verbale di accertamento oggetto del ricorso che ha originato il presente procedimento e oggetto, a titolo di contributi, interessi e sanzioni, dell'avviso di addebito n. 37320210000067783000, impugnato con il ricorso che ha introdotto il proc. n. 601/2021.
5.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
Parte resistente, pertanto, dovrà rifondere alla società ricorrente le spese dei due giudizi riuniti, che si liquidano in base alle tabelle di cui al DM n. 147/2022 e secondo lo scaglione di riferimento (da € 5.200,01 a € 26.000,00) in € 1.500 per la fase di studio e in € 1.200 per la fase introduttiva (tenuto conto della duplicità di ricorsi, anteriormente alla riunione;
si precisa che il ricorso rubricato al n. 601/2014 è stato proposto al fine di impedire la decadenza per mancato rispetto del termine di cui all'art. 24, d. lgs. n. 46/1999, in seguito alla notifica dell'avviso di addebito intervenuta il 16.10.2021, successivamente al deposito del ricorso rubricato al n. 400/2021 in data 14.7.2021), € 1000 per la fase istruttoria ed € 1.300 per la fase conclusiva, così complessivamente in € 5.000 per compensi, oltre spese generali forfettarie al 15 %, cpa e iva come per legge e oltre rimborso dei contributi unificati versati.
PQM
il Tribunale di RA, in funzione di giudice del lavoro, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 400/2021, cui è riunito il n. 601/2021:
1) dichiara non dovuta la pretesa dell' al pagamento dei contributi e delle CP_2 somme aggiuntive portate dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019015711/DDL, oggetto di causa;
CP_2
2) dichiara, conseguentemente, non dovuta la somma di € 24.808,62 di cui all'avviso di addebito n. 37320210000067783000, opposto nel presente giudizio;
3) condanna l' a rifondere a le spese dei giudizi riuniti, liquidate in CP_2 Parte_1 complessivi € 5.000 per compensi, oltre spese generali forfettarie al 15 %, cpa e iva come per legge e oltre rimborso dei contributi unificati versati.
RA, 22 maggio 2025
Il Giudice dott. Annalisa Boido
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