Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/06/2025, n. 5439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5439 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6335/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa A. Maria Cappiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6335 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto: assicurazione contro i danni;
TRA
, C.F.: nato a [...] il 05-08- Parte_1 C.F._1
1978 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in
Giugliano in Campania (NA), al Corso Campano n.299, presso lo studio dell'avv. Luigi Salatiello, che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo versata in atti in copia informatica, allegata all'atto di citazione;
- ATTORE
E
, C.F.: , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Bologna, alla Via Stalingrado n. 45, in persona del procuratore speciale, dott.
, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via S. Giacomo n.32, CP_2 presso lo studio dell'avv. Massimo De Martino, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo versata in atti in copia informatica, allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbali ed atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La vicenda per cui è causa trae origine dalla domanda proposta innanzi all'intestato Tribunale dal signor contro Parte_1 [...]
avente ad oggetto la condanna di quest'ultima al Controparte_1
pagamento della somma di € 9.614,89 (Iva inclusa), necessaria per il risarcimento e/o indennizzo di tutti i danni materiali subiti dal motociclo
Yamaha T-Max, targato EJ86992, in conseguenza del parziale furto avvenuto in data 01-01-2018, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A fondamento della domanda l'attore esponeva che:
1) il sig. era proprietario del motociclo Yamaha T-Max, Parte_1
targato EJ86992, assicurato per il ramo R.C.A, furto, incendio e rapina con la società (divisione ) con polizza n. Controparte_1 CP_3
1/45132/30/155344855;
2) in data 31-12-2017 alle ore 20,30 circa il suindicato motociclo era in parcheggio in Napoli (NA) alla via Cassano n. 323, ove abitualmente risiedeva l'istante;
3) alle ore 05,00 circa del 01-01-2018 l'istante veniva contattato telefonicamente dalla società perché risultava ed Controparte_1
era stato rilevato un malfunzionamento del sistema di controllo e tracciabilità
a distanza del veicolo, cosicché l'istante si recava sul luogo ove aveva parcheggiato il motociclo e si avvedeva che diverse parti dello stesso erano state asportate da ignoti, in particolare carene, proiettore, marmitta, contachilometri, etc. etc.;
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4) il giorno successivo il sig. si recava presso il Commissariato Parte_1
di P.S. di Secondigliano per sporgere formale denuncia querela contro ignoti per i fatti sopra illustrati;
5) a causa dell'evento de quo il motociclo Yamaha T-Max targato EJ86992 riportava ingenti danni, quantificati in euro 9.614,89 (Iva inclusa), come analiticamente descritto nella documentazione versata in atti;
6) in data 30-01-2018, con notifica a mezzo pec, veniva inviata alla società
, la formale richiesta di risarcimento/indennizzo; Controparte_1
7) successivamente all'invio della predetta richiesta di risarcimento, la società provvedeva all'apertura del relativo Controparte_1
sinistro, recante n. 1-8001-2018-0038843 ed alla nomina del proprio consulente tecnico, individuato nello studio tecnico “Leonardo Patrizio sas” con sede in Cardito (NA) alla via D. Cirillo n. 20, il quale provvedeva ad effettuare le dovute e prescritte operazioni peritali;
8) successivamente, con notifica a mezzo pec, l'istante invitava la compagnia assicurativa alla stipula di una Controparte_1
convenzione di negoziazione assistita ex artt. 2- 3-4-5-8 della Legge n.
162/2014, tuttavia, tale invito restava privo di qualsivoglia riscontro;
9) nonostante ripetuti solleciti nessun pagamento a titolo di risarcimento dei danni era stato effettuato in favore dell'istante;
10) con domanda presentata in data 02-06-2021 (prot. 129), l'istante avviava nei confronti della compagnia la procedura di Controparte_1
mediazione, conclusasi con esito negativo per mancata partecipazione della compagnia assicurativa all'incontro del 30-06-2021, fissato dal mediatore.
La costituitasi tempestivamente in giudizio, eccepiva, in via Controparte_1
preliminare, la prescrizione del diritto azionato dalla controparte ai sensi dell'art. 2952 c.c.; nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea sia nell' an che nel quantum.
In particolare deduceva che il sig. era stato coinvolto in ben dodici Pt_1
sinistri come da "lista sinistri" versata in atti e che in ogni caso il quantum
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richiesto, era oltremodo eccessivo e comunque non giustificato da idonea documentazione che ne potesse comprovare, quantomeno, un minimo di fondatezza.
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La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
Preliminarmente occorre rilevare la fondatezza dell'eccezione tempestivamente sollevata dalla convenuta relativa alla prescrizione ex art
2952 2° comma c.c. del diritto dell'attore alla corresponsione dell'indennizzo assicurativo.
Invero, il diritto all'indennizzo è diritto che deriva dal contratto di assicurazione e, come tale, soggetto alla prescrizione biennale di cui all'art. 2952, co. 2, c.c..
Tale credito indennitario, quindi, non deve essere confuso con il credito risarcitorio derivante dal fatto illecito, soggetto ai diversi termini di prescrizione di cui all'art. 2947 c.c..
Va rilevato, inoltre: che colui che intende avvalersi dell'interruzione della prescrizione deve fornire la prova della sussistenza e della tempestività della stessa (Cass. Sentenza n. 6554 del 04/07/1998); che le cause di interruzione della prescrizione sono previste tassativamente dalla legge.
In particolare, l'art. 2943 c.c. dispone che la prescrizione è interrotta: dalla domanda giudiziale;
da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore;
dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
Le suddette disposizioni non sono suscettibili di applicazione analogica e, quindi, non è consentito all'interprete attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma (anche ove con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto), giacché la tipicità dei modi di
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interruzione della prescrizione non ammette equipollenti (cfr. Cass. Ordinanza
n. 6029 del 28/02/2019).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, inoltre, al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità (cfr. Cass. Ordinanza n. 15140 del
31/05/2021).
Venendo al caso di specie, dalla documentazione versata in atti dall'attore emerge che:
1) in data 01-01-2018 si verificava il sinistro per cui è causa;
2) in data 30-01-2018 l'attore inviata alla società Controparte_1
con notifica a mezzo pec, la formale richiesta di
[...]
risarcimento/indennizzo (cfr. all. 4 fascicolo di parte attrice);
3) in data 31-05-2018, con notifica a mezzo pec, l'attore invitava la compagnia assicurativa alla stipula di Controparte_1
una convenzione di negoziazione assistita ex artt. 2- 3-4-5-8 della
Legge n. 162/2014 (cfr. all. 5 fascicolo di parte attrice);
4) in data 02-06-2021, l'attore depositava e notificava un'istanza di mediazione (cfr. all. 8 fascicolo di parte attrice).
Da quanto precede emerge ictu oculi che tra la data di notifica della richiesta di negoziazione assistita e quella afferente alla procedura di mediazione, è trascorso ampiamente il periodo di due anni necessario al compimento della invocata prescrizione;
sicché in assenza di validi atti interruttivi l'eccezione
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di prescrizione come ritualmente sollevata e fondata sul disposto di cui all'art. 2952 c.c., deve essere accolta per quanto di ragione.
Alla luce dei rilievi che precedono ne consegue che la domanda attorea deve essere rigettata per la intervenuta prescrizione del diritto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/2014, a valori prossimi ai medi per le fasi di studio e introduttiva e prossimi ai minimi per la fase decisoria, tenuto conto della non elevata complessità della lite, della assenza di attività istruttoria e della contestualità e oralità della fase decisoria (scaglione di valore compreso tra €. 5.201,00 e €.
26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 11 sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , con atto di Parte_1 Controparte_1
citazione notificato il 24-02-2023, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna l'attore a corrispondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in €. 1.700,00 per compensi di Avvocato, oltre 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA, se ed in quanto per legge dovuti.
Così deciso in Napoli, il 01-06-2025.
Il Giudice
(dott.ssa A. Maria Cappiello)
(Provvedimento reso con la collaborazione della dott.ssa Maria Anastasia
Vitale, quale funzionario addetto all'ufficio per il processo).
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