CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 347/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3233/2024 depositato il 12/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Sicilia
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 29320239023705870000 TASSA AUTO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200050875174 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso, notificato il 19.12.2023, depositato il 12.4.2024, la sig.ra
Ricorrente_1, come rappresentata e difesa in atti, impugnava avanti questa Corte di
Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, chiedendone l'annullamento, il sollecito di pagamento n. 29320239023705870000, notificato in data 26.10.2023, limitatamente alla cartella di pagamento n. 29320200050875174000, il cui ruolo è stato formato per tassa auto, anno d'imposta 2017. In tale ricorso ha eccepito il difetto di motivazione, la mancata allegazione degli atti prodromici, la mancata notifica della cartella nonché l'intervenuta decadenza e prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, pur contestando tutte le eccezioni di parte ricorrente, ha chiesto la cessazione della materia del contendere in quanto la ricorrente ha pagato, in data 23.10.2025, gli importi portati dalla cartella.
La Regione Sicilia Assessorato Economia Dipartimento Finanze e Credito ha contestato le eccezioni di parte ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso.
Rigettata l'istanza cautelare, all'udienza di merito del 17 dicembre 2025, esaminati gli atti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio posto che dall'estratto di ruolo prodotto da ADER risulta che l'importo di cui alla cartella n. 29320200050875174000 non è più a debito.
Le spese di giudizio vengono compensate tra le parti considerato l'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione prima, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Così deciso in Catania il 17 dicembre 2025.
Giudice
UN CC
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3233/2024 depositato il 12/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Sicilia
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 29320239023705870000 TASSA AUTO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200050875174 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso, notificato il 19.12.2023, depositato il 12.4.2024, la sig.ra
Ricorrente_1, come rappresentata e difesa in atti, impugnava avanti questa Corte di
Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, chiedendone l'annullamento, il sollecito di pagamento n. 29320239023705870000, notificato in data 26.10.2023, limitatamente alla cartella di pagamento n. 29320200050875174000, il cui ruolo è stato formato per tassa auto, anno d'imposta 2017. In tale ricorso ha eccepito il difetto di motivazione, la mancata allegazione degli atti prodromici, la mancata notifica della cartella nonché l'intervenuta decadenza e prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, pur contestando tutte le eccezioni di parte ricorrente, ha chiesto la cessazione della materia del contendere in quanto la ricorrente ha pagato, in data 23.10.2025, gli importi portati dalla cartella.
La Regione Sicilia Assessorato Economia Dipartimento Finanze e Credito ha contestato le eccezioni di parte ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso.
Rigettata l'istanza cautelare, all'udienza di merito del 17 dicembre 2025, esaminati gli atti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio posto che dall'estratto di ruolo prodotto da ADER risulta che l'importo di cui alla cartella n. 29320200050875174000 non è più a debito.
Le spese di giudizio vengono compensate tra le parti considerato l'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione prima, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Così deciso in Catania il 17 dicembre 2025.
Giudice
UN CC