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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 3916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3916 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G N. 12220/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est. Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03/11/2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Daniela De Vita del Foro di Milano presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano (MI) il 04/09/2015 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n. 0475 (anno 2015 atto n.0475 reg. 03 parte II serie A) In separazione dei beni.
con i seguenti figli: nata a [...] il [...], cittadina italiana. Persona_1 FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03/11/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_3 Parte_2
2) ordinare al Comune di Milano (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) omologare le seguenti condizioni della separazione : Per a. La figlia minore resterà affidata congiuntamente ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre e manterrà la propria residenza anagrafica presso l'abitazione materna a Milano in via Privata Don Giovanni Grioli
n. 24.
b. La casa familiare sita a Milano in via Privata Don Giovanni Grioli n. 24 di proprietà dei rispettivi coniugi, su cui grava il mutuo intestato agli stessi acceso presso il Credit Agricole, verrà assegnata alla signora . Parte_3
Le utenze domestiche e le spese condominiali ordinarie relative all'abitazione assegnata alla signora resteranno Pt_3
a carico della stessa, salvo diverso accordo tra le parti.
c. Il signor si trasferirà presso altra abitazione sita a Milano in via Luigi Ornato n.13, entro e non oltre il Pt_2
20.11.2025 asportando solo i propri beni personali e dove ospiterà la figlia nei giorni di propria spettanza. Per detto appartamento, condotto in locazione, il signor verserà un canone di affitto mensile pari ad € 900,00, importo Pt_2 comprensivo di spese condominiali.
Per d. La figlia minore starà con il papà, a fine settimana alterni, dal venerdì con prelievo dalla casa materna a ora di cena sino al lunedì mattina quando la minore verrà accompagnata a scuola.
Nel weekend di spettanza della madre la minore starà con il papà nei giorni di martedì e giovedì, mentre nel weekend di spettanza del padre la minore starà con lui nei giorni di martedì e venerdì.
Per Nei rispettivi giorni infrasettimanali il papà preleverà dalle attività sportive oppure dalla casa materna e la riaccompagnerà il giorno successivo a scuola;
il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi, ricreativi e le esigenze della minore e salvo diverso accordo fra i genitori.
e. Quanto alle festività natalizie, con riferimento all'anno 2025, la minore trascorrerà con la mamma il periodo dal
23 al 30 dicembre sino alle ore 18,00 e con il papà dal 30 dicembre ore 18,00 al 06 gennaio 2026 sino alle ore
18,00 con riaccompagamento della minore presso la casa materna, salvo diverso accordo fra i genitori.
Quanto alle festività pasquali, i genitori si impegnano a rispettare il criterio dell'alternanza, regola valida per tutte le festività previste dal calendario scolastico, sempre tenendo conto delle esigenze di vita e di gestione della minore. f. Per quanto concerne le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con la minore almeno tre settimane anche non consecutive, concordando preventivamente entro il 30 aprile di ogni anno i tempi, la destinazione, la tipologia della vacanza e il recapito ove la minore potrà essere rintracciata.
g. I coniugi concordano che la somma da corrispondere, da parte del signor a titolo di contributo al Pt_2 mantenimento della figlia sia pari ad € 300,00 mensili, importo che sarà versato anticipatamente alla signora Pt_3
a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese di Novembre 2025 e sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat, prima rivalutazione Novembre 2026.
h. I coniugi concordano che il signor verserà mensilmente e fino all'estinzione del mutuo cointestato previsto al Pt_2
27.05.2047 relativo all'appartamento sito a Milano in via Privata Don Giovanni Grioli n. 24, la somma di €
300,00 quale quota di propria spettanza sul conto corrente cointestato presso la banca Credit Agricole.
i. I coniugi concordano che provvederanno in futuro e, in base alle esigenze che sopraggiungeranno, alla regolazione dei rapporti economici e patrimoniali conseguenti al loro matrimonio e all'intercorsa convivenza coniugale e, in particolar modo ciò in riferimento all'appartamento sito a Milano in via Don Giovanni Grioli n. 24 di proprietà di entrambe le parti.
l. Con riferimento alle spese straordinarie, esse verranno poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte di Appello di
Milano, provvedendo ad operare il rimborso a colui che le avrà anticipate, previa presentazione di pezze giustificative, entro il giorno 10 del mese successivo. E quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
m. Gli assegni per il nucleo familiare/assegno unico famiglia saranno percepiti al 100% dalla signora . Pt_3
n. Le detrazioni fiscali relative alle spese della minore saranno effettuate al 50% dai coniugi o. I ricorrenti sin d'ora danno reciproco assenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione della figlia minore sui documenti di ciascuno.
4) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano ad ogni e qualsivoglia reciproca richiesta relativa al loro mantenimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_3 Parte_2 contratto matrimonio con rito concordatario in Milano (MI) il 04/09/ 2015
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza 4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est. Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03/11/2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Daniela De Vita del Foro di Milano presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano (MI) il 04/09/2015 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n. 0475 (anno 2015 atto n.0475 reg. 03 parte II serie A) In separazione dei beni.
con i seguenti figli: nata a [...] il [...], cittadina italiana. Persona_1 FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03/11/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_3 Parte_2
2) ordinare al Comune di Milano (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) omologare le seguenti condizioni della separazione : Per a. La figlia minore resterà affidata congiuntamente ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre e manterrà la propria residenza anagrafica presso l'abitazione materna a Milano in via Privata Don Giovanni Grioli
n. 24.
b. La casa familiare sita a Milano in via Privata Don Giovanni Grioli n. 24 di proprietà dei rispettivi coniugi, su cui grava il mutuo intestato agli stessi acceso presso il Credit Agricole, verrà assegnata alla signora . Parte_3
Le utenze domestiche e le spese condominiali ordinarie relative all'abitazione assegnata alla signora resteranno Pt_3
a carico della stessa, salvo diverso accordo tra le parti.
c. Il signor si trasferirà presso altra abitazione sita a Milano in via Luigi Ornato n.13, entro e non oltre il Pt_2
20.11.2025 asportando solo i propri beni personali e dove ospiterà la figlia nei giorni di propria spettanza. Per detto appartamento, condotto in locazione, il signor verserà un canone di affitto mensile pari ad € 900,00, importo Pt_2 comprensivo di spese condominiali.
Per d. La figlia minore starà con il papà, a fine settimana alterni, dal venerdì con prelievo dalla casa materna a ora di cena sino al lunedì mattina quando la minore verrà accompagnata a scuola.
Nel weekend di spettanza della madre la minore starà con il papà nei giorni di martedì e giovedì, mentre nel weekend di spettanza del padre la minore starà con lui nei giorni di martedì e venerdì.
Per Nei rispettivi giorni infrasettimanali il papà preleverà dalle attività sportive oppure dalla casa materna e la riaccompagnerà il giorno successivo a scuola;
il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi, ricreativi e le esigenze della minore e salvo diverso accordo fra i genitori.
e. Quanto alle festività natalizie, con riferimento all'anno 2025, la minore trascorrerà con la mamma il periodo dal
23 al 30 dicembre sino alle ore 18,00 e con il papà dal 30 dicembre ore 18,00 al 06 gennaio 2026 sino alle ore
18,00 con riaccompagamento della minore presso la casa materna, salvo diverso accordo fra i genitori.
Quanto alle festività pasquali, i genitori si impegnano a rispettare il criterio dell'alternanza, regola valida per tutte le festività previste dal calendario scolastico, sempre tenendo conto delle esigenze di vita e di gestione della minore. f. Per quanto concerne le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con la minore almeno tre settimane anche non consecutive, concordando preventivamente entro il 30 aprile di ogni anno i tempi, la destinazione, la tipologia della vacanza e il recapito ove la minore potrà essere rintracciata.
g. I coniugi concordano che la somma da corrispondere, da parte del signor a titolo di contributo al Pt_2 mantenimento della figlia sia pari ad € 300,00 mensili, importo che sarà versato anticipatamente alla signora Pt_3
a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese di Novembre 2025 e sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat, prima rivalutazione Novembre 2026.
h. I coniugi concordano che il signor verserà mensilmente e fino all'estinzione del mutuo cointestato previsto al Pt_2
27.05.2047 relativo all'appartamento sito a Milano in via Privata Don Giovanni Grioli n. 24, la somma di €
300,00 quale quota di propria spettanza sul conto corrente cointestato presso la banca Credit Agricole.
i. I coniugi concordano che provvederanno in futuro e, in base alle esigenze che sopraggiungeranno, alla regolazione dei rapporti economici e patrimoniali conseguenti al loro matrimonio e all'intercorsa convivenza coniugale e, in particolar modo ciò in riferimento all'appartamento sito a Milano in via Don Giovanni Grioli n. 24 di proprietà di entrambe le parti.
l. Con riferimento alle spese straordinarie, esse verranno poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte di Appello di
Milano, provvedendo ad operare il rimborso a colui che le avrà anticipate, previa presentazione di pezze giustificative, entro il giorno 10 del mese successivo. E quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
m. Gli assegni per il nucleo familiare/assegno unico famiglia saranno percepiti al 100% dalla signora . Pt_3
n. Le detrazioni fiscali relative alle spese della minore saranno effettuate al 50% dai coniugi o. I ricorrenti sin d'ora danno reciproco assenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione della figlia minore sui documenti di ciascuno.
4) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano ad ogni e qualsivoglia reciproca richiesta relativa al loro mantenimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_3 Parte_2 contratto matrimonio con rito concordatario in Milano (MI) il 04/09/ 2015
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza 4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG