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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/07/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1110/2022 R.G. tra in persona del legale rappr. pro tempore (cf: , Parte_1 P.IVA_1
(cf: ), ( Parte_2 CodiceFiscale_1 Parte_3 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Grasso Vasta;
C.F._2
appellanti
e cf: ), in persona del legale rappr. pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Tito Monterosso;
appellata
e
(cf: ), in persona del legale rappr. Controparte_2 P.IVA_3
pro tempore e per essa, quale mandataria, cf: ), Controparte_3 P.IVA_4
rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Maria Bernini Asti;
interveniente ex art. 111 c.p.c.
All'udienza collegiale del 28 febbraio 2025 i difensori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 440/2022, pubblicata il 26 gennaio 2022, il Tribunale di Catania ha rigettato le domande proposte da e Parte_1 Parte_2 [...]
quali fideiussori, nonché da quale debitrice principale, nei Parte_3 Parte_4
confronti di dirette: a) all'accertamento e declaratoria di nullità, per Controparte_1
i motivi esposti, dei sei rapporti bancari intrattenuti da con la banca (1) Parte_4
conto corrente ordinario n. 300641182; 2) conto corrente ordinario n. 636452; 3i) conto corrente ordinario n. 102579897; 4) conto corrente ordinario n. 103274352; 5) conto anticipi fatture n. 300198762; 6) conto anticipi fatture n. 300173411) nonché delle fideiussioni intercorse con gli altri attori;
b) alla condanna della convenuta al pagamento delle somme indebitamente riscosse;
c) alla condanna della convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla società . Parte_4
In particolare, il tribunale, dato atto dell'intervenuta, nel corso del giudizio, dichiarazione di fallimento di e della mancata costituzione del Parte_4
curatore, ritualmente citato, ha evidenziato (in estrema sintesi e per quanto ancora d'interesse), che la disposta consulenza tecnica d'ufficio, ricostruendo i saldi in conformità al mandato ricevuto, aveva accertato che, ad eccezione del rapporto di conto corrente ordinario n. 636452 (il cui saldo risultava pari a zero, coincidente con il saldo indicato in estratto conto finale), del rapporto di conto corrente ordinario n.
103274352 (il cui saldo risultava positivo di €. 846,26, coincidente con il saldo indicato in estratto conto finale) e del rapporto di c/c anticipi n. 300198762 (il cui saldo risultava positivo di € 3.677,00, in luogo del saldo zero indicato nell'estratto conto finale), in relazione a tutti gli altri rapporti oggetto di domanda sussisteva
(diversamente da quanto prospettato da parte attrice) una situazione debitoria, per importi complessivi ben superiori a quelli, a credito della correntista, su indicati.
In merito, poi, alla dedotta nullità delle fideiussioni per conformità all'intesa ABI sanzionata dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005, il tribunale ha rilevato la genericità della censura - non avendo indicato le clausole contrattuali in tesi riproduttive di quelle sanzionate - ed il mancato adempimento dell'onere probatorio concernente il deposito del provvedimento n. 55 del 2005.
2 Hanno impugnato la sentenza i soli fideiussori, con atto notificato il 26.7.2022 ad la quale ha resistito al gravame. CP_1
Con atto depositato il 23.11.2022, ha proposto intervento, ex art. 111 c.p.c.,
[...]
quale cessionaria del credito, e per essa la mandataria Controparte_2 CP_3
concludendo per il rigetto dell'appello.
[...]
Posta in decisione, maturati i termini per il deposito di conclusionali e repliche, la causa è pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo gli appellanti assumono la nullità della sentenza nella parte in cui il tribunale, pur in difetto di competenza funzionale, si è pronunciato sulla eccezione (recte: domanda) di nullità delle fideiussioni omnibus rilasciate in data 9.7.2010 da e a garanzia delle Parte_1 Parte_2 Parte_3
obbligazioni assunte dalla società nei confronti di con i Parte_4 Controparte_1
contratti di conto corrente individuati in atti, in quanto conformi allo schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005. Deducono che la competenza a decidere sulle azioni di nullità, per violazione della normativa antitrust di cui all'art. 2 della l. n. 287/1990, è attribuita dalla legge alle sezioni specializzate in materia di impresa.
1.2) Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo.
Anzitutto, sussiste il difetto di interesse della parte che ha proposto la domanda in questione ad eccepire, in questa sede, il difetto di competenza, interesse che non può all'evidenza coincidere con l'intervenuto rigetto della domanda stessa.
In ogni caso, poi, all'ammissibilità del mezzo di impugnazione osta la preclusione di cui all'art. 38, comma 3, c.p.c., il quale dispone che l'incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile sono eccepite o rilevate d'ufficio entro l'udienza di trattazione.
2.) Con un secondo motivo, gli appellanti assumono la “nullità e/o erroneità” della sentenza nella parte in cui ha ritenuto generica la censura di nullità delle succitate fideiussioni per conformità allo schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia e comunque non assolto l'onere probatorio e di allegazione.
3 Deducono che il primo giudice non ha tenuto conto delle difficoltà di allegazione e probatorie in cui versano i privati che agiscono in “giudizi di questo tipo (c.d. stand alone)”, vale a dire nelle cause aventi ad oggetto fideiussioni sottoscritte successivamente al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, in considerazione delle oggettive difficoltà nel procurare un adeguato numero di fideiussioni per effettuare una comparazione tra i vari modelli;
in ossequio ai principi espressi dalla direttiva 2014/104/UE, recepita dal D.lgs. n. 3/2017 in materia di giudizi antitrust, il giudice, per garantire l'effettivo esercizio del diritto di difesa dell'attore, non è tenuto ad applicare meccanicamente l'art. 2697 c.c. In ogni caso, il giudice avrebbe dovuto attivare i propri poteri di indagine, anche in considerazione della rilevabilità d'ufficio delle eccezioni in questione, ed avrebbe altresì dovuto valutare correttamente quello di allegazione, soddisfatto da parte attrice con la comparsa conclusionale, nella quale sono state evidenziate le clausole della fideiussione omnibus in atti, conformi allo schema ABI;
per altro verso, il tribunale avrebbe potuto esaminare il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 autonomamente, sia in quanto agevolmente consultabile attraverso il sito della Banca d'Italia, sia in quanto menzionato e descritto quanto al contenuto, in precedenti decisioni della Corte di Cassazione.
Col terzo motivo, gli appellanti ribadiscono la nullità del contratto di fideiussione, in quanto riproduttivi di tutte le specifiche clausole di cui agli artt. 2 (cd clausola di reviviscenza), 8 (che stabilisce l'insensibilità della garanzia ai vizi del titolo) e 6
(clausola in deroga all'art. 1957 c.c.) dello schema contrattuale ABI sanzionato dalla
Banca d'Italia col provvedimento n. 55/2005. Conseguenza della nullità della clausola in deroga all'art. 1957 c.c. è la liberazione dei fideiussori, non avendo la banca proposto le sue istanze entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, costituita dal fallimento del debitore principale (18.10.2018).
Sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicabilità dell'art. 1956 c.c., avendo la banca ha concesso un affidamento alla correntista in stato di difficoltà, sia dell'art. 1939 c.c., stante la nullità dei rapporti di conto corrente e l'insussistenza delle obbligazioni principali;
le fideiussioni sono, peraltro, nulle in quanto stipulate in violazione della L. 154/1992, sulla trasparenza bancaria.
4 2.1) Il secondo e terzo motivo vanno esaminati congiuntamente, trattando questioni tra loro strettamente connesse.
La prima parte della critica contenuta nel secondo motivo non si confronta con le motivazioni rese, sul punto, dalla sentenza appellata, la quale, lungi dal pretendere la prova in giudizio di “un adeguato numero di fideiussioni per effettuare una comparazione tra i vari modelli per il periodo successivo all'anno 2005”, ha ritenuto non assolto l'onere probatorio concernente l'eccepita nullità per violazione della normativa antitrust delle fideiussioni in discorso, per non avere parte attrice prodotto in giudizio il provvedimento n. 55 del 2005 della banca d'Italia.
Detto in altri termini, la sentenza appellata in realtà non si è posta la questione se alla data di sottoscrizione delle fideiussioni da parte degli attori (luglio 2010) ancora persistesse una intesa anticoncorrenziale come quella sanzionata dalla Banca d'Italia per il periodo 2002-2005, avendo, a monte, rilevato la mancanza in atti della documentazione necessaria a ricostruire l'accertamento della banca d'Italia, posto a fondamento della lamentata nullità.
La motivazione sul punto è peraltro condivisibile.
Osserva il collegio che la rilevabilità d'ufficio della nullità di un contratto - sotto qualsiasi profilo - deve ritenersi consentita in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale
(adempimento, risoluzione, annullamento, rescissione) del contratto stesso, qualora la nullità emerga dagli atti ritualmente prodotti (vedasi tra le altre Cass. SU n. 26242 del 2014); sicchè, è necessario che la nullità risulti dagli atti tempestivamente allegati, ovvero che i documenti dai quali emerga la rilevata o eccepita nullità siano stati tempestivamente acquisiti, entro le preclusioni istruttorie (cfr. in tal senso
Cassazione civile sez. un. 30/12/2021 n.41994).
Nel caso di specie non sono mai stati prodotti, in primo grado (neppure con la comparsa conclusionale, in cui, per la prima volta, è stata sollevata la questione in esame), né lo schema dell'intesa contrattuale predisposto dall'ABI, a cui, in tesi, si sarebbero rifatti i contratti di fideiussione sottoscritti dagli appellante, né il parere dell'AGCM, né il provvedimento n.55 del 2.5.2005 con cui la Banca d'Italia ha sanzionato l'intesa per violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a della l. n. 287/1990.
5 Trattasi di documenti necessari per dimostrare che il contratto per cui è causa sia il prodotto dell'intesa medesima e che sia stata elusa la possibilità di scelta nella determinazione delle singole clausole. Sicchè ricade sulla parte interessata l'onere di provare l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale quale presupposto della dedotta nullità del negozio “a valle” entro le preclusioni istruttorie.
Né può ritenersi che il provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, non tempestivamente versato in atti, debba essere conosciuto dal giudice, trattandosi di provvedimento di natura amministrativa, per il quale non opera il principio iura novit curia di cui all'art.113 c.p.c. (Cass. n. 9679/2020).
A ciò si aggiunga che gli appellanti non hanno formulato, con l'atto introduttivo del giudizio, alcuna eccezione di decadenza della garanzia fideiussoria legata al mancato rispetto del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 c.c. (termine di decadenza in materia di diritti disponibili: Cass. nn. 14194/2022, 28943/2017,
31569/2019, Cass. n. 835/2025), ciò che fanno, inammissibilmente, solo con l'atto di appello, né hanno sollevato specifiche questioni concernenti l'applicabilità delle clausole del contratto di fideiussione in tesi riproduttive dell'intesa bancaria sanzionata dalla banca d'Italia, essendosi limitati ad invocare la nullità (totale) del contratto del 9.7.2010 per effetto della violazione della disciplina antitrust, sicchè il tema di indagine relativo alla nullità (parziale) di dette clausole contrattuali appare, nel caso in esame, privo di specifico interesse.
Da ultimo, deve escludersi, poi, l'applicabilità dell'art. 1956 c.c. non avendo i fideiussori dato prova dei suoi presupposti applicativi, ossia del peggioramento delle condizioni patrimoniali di al momento dell'erogazione di ulteriore credito, Parte_4
né della consapevolezza in capo alla banca di tale indimostrato peggioramento. I garanti, peraltro, avrebbero dovuto tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della società garantita e ciò in ragione della esplicita previsione contenuta nel contratto di fideiussione del 1993 (cfr. articolo 4).
Né sono state dimostrata le pretese violazioni della L. 154/1992 in forza delle quali si assume, pure, la nullità delle fideiussioni.
Per le ragioni che precedono, l'appello, in definitiva, va respinto.
6 Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna controparte, in misura prossima ai parametri minimi delle vigenti tabelle allegate al DM n. 147/2022, tenuto conto che le posizioni e le difese della parte appellata e della cessionaria intervenuta risultano di contenuto coincidente, in relazione al valore della controversia e all'attività espletata (e dunque esclusa la voce relativa alla fase istruttoria / di trattazione, in difetto di svolgimento delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c.: Cass. 10206/2021).
Ricorrono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore di , e di Controparte_1
quale mandataria di delle spese del presente Controparte_3 Controparte_2
grado, che liquida, per ciascuna, in €.5.000,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1110/2022 R.G. tra in persona del legale rappr. pro tempore (cf: , Parte_1 P.IVA_1
(cf: ), ( Parte_2 CodiceFiscale_1 Parte_3 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Grasso Vasta;
C.F._2
appellanti
e cf: ), in persona del legale rappr. pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Tito Monterosso;
appellata
e
(cf: ), in persona del legale rappr. Controparte_2 P.IVA_3
pro tempore e per essa, quale mandataria, cf: ), Controparte_3 P.IVA_4
rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Maria Bernini Asti;
interveniente ex art. 111 c.p.c.
All'udienza collegiale del 28 febbraio 2025 i difensori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 440/2022, pubblicata il 26 gennaio 2022, il Tribunale di Catania ha rigettato le domande proposte da e Parte_1 Parte_2 [...]
quali fideiussori, nonché da quale debitrice principale, nei Parte_3 Parte_4
confronti di dirette: a) all'accertamento e declaratoria di nullità, per Controparte_1
i motivi esposti, dei sei rapporti bancari intrattenuti da con la banca (1) Parte_4
conto corrente ordinario n. 300641182; 2) conto corrente ordinario n. 636452; 3i) conto corrente ordinario n. 102579897; 4) conto corrente ordinario n. 103274352; 5) conto anticipi fatture n. 300198762; 6) conto anticipi fatture n. 300173411) nonché delle fideiussioni intercorse con gli altri attori;
b) alla condanna della convenuta al pagamento delle somme indebitamente riscosse;
c) alla condanna della convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla società . Parte_4
In particolare, il tribunale, dato atto dell'intervenuta, nel corso del giudizio, dichiarazione di fallimento di e della mancata costituzione del Parte_4
curatore, ritualmente citato, ha evidenziato (in estrema sintesi e per quanto ancora d'interesse), che la disposta consulenza tecnica d'ufficio, ricostruendo i saldi in conformità al mandato ricevuto, aveva accertato che, ad eccezione del rapporto di conto corrente ordinario n. 636452 (il cui saldo risultava pari a zero, coincidente con il saldo indicato in estratto conto finale), del rapporto di conto corrente ordinario n.
103274352 (il cui saldo risultava positivo di €. 846,26, coincidente con il saldo indicato in estratto conto finale) e del rapporto di c/c anticipi n. 300198762 (il cui saldo risultava positivo di € 3.677,00, in luogo del saldo zero indicato nell'estratto conto finale), in relazione a tutti gli altri rapporti oggetto di domanda sussisteva
(diversamente da quanto prospettato da parte attrice) una situazione debitoria, per importi complessivi ben superiori a quelli, a credito della correntista, su indicati.
In merito, poi, alla dedotta nullità delle fideiussioni per conformità all'intesa ABI sanzionata dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005, il tribunale ha rilevato la genericità della censura - non avendo indicato le clausole contrattuali in tesi riproduttive di quelle sanzionate - ed il mancato adempimento dell'onere probatorio concernente il deposito del provvedimento n. 55 del 2005.
2 Hanno impugnato la sentenza i soli fideiussori, con atto notificato il 26.7.2022 ad la quale ha resistito al gravame. CP_1
Con atto depositato il 23.11.2022, ha proposto intervento, ex art. 111 c.p.c.,
[...]
quale cessionaria del credito, e per essa la mandataria Controparte_2 CP_3
concludendo per il rigetto dell'appello.
[...]
Posta in decisione, maturati i termini per il deposito di conclusionali e repliche, la causa è pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo gli appellanti assumono la nullità della sentenza nella parte in cui il tribunale, pur in difetto di competenza funzionale, si è pronunciato sulla eccezione (recte: domanda) di nullità delle fideiussioni omnibus rilasciate in data 9.7.2010 da e a garanzia delle Parte_1 Parte_2 Parte_3
obbligazioni assunte dalla società nei confronti di con i Parte_4 Controparte_1
contratti di conto corrente individuati in atti, in quanto conformi allo schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005. Deducono che la competenza a decidere sulle azioni di nullità, per violazione della normativa antitrust di cui all'art. 2 della l. n. 287/1990, è attribuita dalla legge alle sezioni specializzate in materia di impresa.
1.2) Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo.
Anzitutto, sussiste il difetto di interesse della parte che ha proposto la domanda in questione ad eccepire, in questa sede, il difetto di competenza, interesse che non può all'evidenza coincidere con l'intervenuto rigetto della domanda stessa.
In ogni caso, poi, all'ammissibilità del mezzo di impugnazione osta la preclusione di cui all'art. 38, comma 3, c.p.c., il quale dispone che l'incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile sono eccepite o rilevate d'ufficio entro l'udienza di trattazione.
2.) Con un secondo motivo, gli appellanti assumono la “nullità e/o erroneità” della sentenza nella parte in cui ha ritenuto generica la censura di nullità delle succitate fideiussioni per conformità allo schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia e comunque non assolto l'onere probatorio e di allegazione.
3 Deducono che il primo giudice non ha tenuto conto delle difficoltà di allegazione e probatorie in cui versano i privati che agiscono in “giudizi di questo tipo (c.d. stand alone)”, vale a dire nelle cause aventi ad oggetto fideiussioni sottoscritte successivamente al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, in considerazione delle oggettive difficoltà nel procurare un adeguato numero di fideiussioni per effettuare una comparazione tra i vari modelli;
in ossequio ai principi espressi dalla direttiva 2014/104/UE, recepita dal D.lgs. n. 3/2017 in materia di giudizi antitrust, il giudice, per garantire l'effettivo esercizio del diritto di difesa dell'attore, non è tenuto ad applicare meccanicamente l'art. 2697 c.c. In ogni caso, il giudice avrebbe dovuto attivare i propri poteri di indagine, anche in considerazione della rilevabilità d'ufficio delle eccezioni in questione, ed avrebbe altresì dovuto valutare correttamente quello di allegazione, soddisfatto da parte attrice con la comparsa conclusionale, nella quale sono state evidenziate le clausole della fideiussione omnibus in atti, conformi allo schema ABI;
per altro verso, il tribunale avrebbe potuto esaminare il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 autonomamente, sia in quanto agevolmente consultabile attraverso il sito della Banca d'Italia, sia in quanto menzionato e descritto quanto al contenuto, in precedenti decisioni della Corte di Cassazione.
Col terzo motivo, gli appellanti ribadiscono la nullità del contratto di fideiussione, in quanto riproduttivi di tutte le specifiche clausole di cui agli artt. 2 (cd clausola di reviviscenza), 8 (che stabilisce l'insensibilità della garanzia ai vizi del titolo) e 6
(clausola in deroga all'art. 1957 c.c.) dello schema contrattuale ABI sanzionato dalla
Banca d'Italia col provvedimento n. 55/2005. Conseguenza della nullità della clausola in deroga all'art. 1957 c.c. è la liberazione dei fideiussori, non avendo la banca proposto le sue istanze entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, costituita dal fallimento del debitore principale (18.10.2018).
Sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicabilità dell'art. 1956 c.c., avendo la banca ha concesso un affidamento alla correntista in stato di difficoltà, sia dell'art. 1939 c.c., stante la nullità dei rapporti di conto corrente e l'insussistenza delle obbligazioni principali;
le fideiussioni sono, peraltro, nulle in quanto stipulate in violazione della L. 154/1992, sulla trasparenza bancaria.
4 2.1) Il secondo e terzo motivo vanno esaminati congiuntamente, trattando questioni tra loro strettamente connesse.
La prima parte della critica contenuta nel secondo motivo non si confronta con le motivazioni rese, sul punto, dalla sentenza appellata, la quale, lungi dal pretendere la prova in giudizio di “un adeguato numero di fideiussioni per effettuare una comparazione tra i vari modelli per il periodo successivo all'anno 2005”, ha ritenuto non assolto l'onere probatorio concernente l'eccepita nullità per violazione della normativa antitrust delle fideiussioni in discorso, per non avere parte attrice prodotto in giudizio il provvedimento n. 55 del 2005 della banca d'Italia.
Detto in altri termini, la sentenza appellata in realtà non si è posta la questione se alla data di sottoscrizione delle fideiussioni da parte degli attori (luglio 2010) ancora persistesse una intesa anticoncorrenziale come quella sanzionata dalla Banca d'Italia per il periodo 2002-2005, avendo, a monte, rilevato la mancanza in atti della documentazione necessaria a ricostruire l'accertamento della banca d'Italia, posto a fondamento della lamentata nullità.
La motivazione sul punto è peraltro condivisibile.
Osserva il collegio che la rilevabilità d'ufficio della nullità di un contratto - sotto qualsiasi profilo - deve ritenersi consentita in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale
(adempimento, risoluzione, annullamento, rescissione) del contratto stesso, qualora la nullità emerga dagli atti ritualmente prodotti (vedasi tra le altre Cass. SU n. 26242 del 2014); sicchè, è necessario che la nullità risulti dagli atti tempestivamente allegati, ovvero che i documenti dai quali emerga la rilevata o eccepita nullità siano stati tempestivamente acquisiti, entro le preclusioni istruttorie (cfr. in tal senso
Cassazione civile sez. un. 30/12/2021 n.41994).
Nel caso di specie non sono mai stati prodotti, in primo grado (neppure con la comparsa conclusionale, in cui, per la prima volta, è stata sollevata la questione in esame), né lo schema dell'intesa contrattuale predisposto dall'ABI, a cui, in tesi, si sarebbero rifatti i contratti di fideiussione sottoscritti dagli appellante, né il parere dell'AGCM, né il provvedimento n.55 del 2.5.2005 con cui la Banca d'Italia ha sanzionato l'intesa per violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a della l. n. 287/1990.
5 Trattasi di documenti necessari per dimostrare che il contratto per cui è causa sia il prodotto dell'intesa medesima e che sia stata elusa la possibilità di scelta nella determinazione delle singole clausole. Sicchè ricade sulla parte interessata l'onere di provare l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale quale presupposto della dedotta nullità del negozio “a valle” entro le preclusioni istruttorie.
Né può ritenersi che il provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, non tempestivamente versato in atti, debba essere conosciuto dal giudice, trattandosi di provvedimento di natura amministrativa, per il quale non opera il principio iura novit curia di cui all'art.113 c.p.c. (Cass. n. 9679/2020).
A ciò si aggiunga che gli appellanti non hanno formulato, con l'atto introduttivo del giudizio, alcuna eccezione di decadenza della garanzia fideiussoria legata al mancato rispetto del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 c.c. (termine di decadenza in materia di diritti disponibili: Cass. nn. 14194/2022, 28943/2017,
31569/2019, Cass. n. 835/2025), ciò che fanno, inammissibilmente, solo con l'atto di appello, né hanno sollevato specifiche questioni concernenti l'applicabilità delle clausole del contratto di fideiussione in tesi riproduttive dell'intesa bancaria sanzionata dalla banca d'Italia, essendosi limitati ad invocare la nullità (totale) del contratto del 9.7.2010 per effetto della violazione della disciplina antitrust, sicchè il tema di indagine relativo alla nullità (parziale) di dette clausole contrattuali appare, nel caso in esame, privo di specifico interesse.
Da ultimo, deve escludersi, poi, l'applicabilità dell'art. 1956 c.c. non avendo i fideiussori dato prova dei suoi presupposti applicativi, ossia del peggioramento delle condizioni patrimoniali di al momento dell'erogazione di ulteriore credito, Parte_4
né della consapevolezza in capo alla banca di tale indimostrato peggioramento. I garanti, peraltro, avrebbero dovuto tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della società garantita e ciò in ragione della esplicita previsione contenuta nel contratto di fideiussione del 1993 (cfr. articolo 4).
Né sono state dimostrata le pretese violazioni della L. 154/1992 in forza delle quali si assume, pure, la nullità delle fideiussioni.
Per le ragioni che precedono, l'appello, in definitiva, va respinto.
6 Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna controparte, in misura prossima ai parametri minimi delle vigenti tabelle allegate al DM n. 147/2022, tenuto conto che le posizioni e le difese della parte appellata e della cessionaria intervenuta risultano di contenuto coincidente, in relazione al valore della controversia e all'attività espletata (e dunque esclusa la voce relativa alla fase istruttoria / di trattazione, in difetto di svolgimento delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c.: Cass. 10206/2021).
Ricorrono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore di , e di Controparte_1
quale mandataria di delle spese del presente Controparte_3 Controparte_2
grado, che liquida, per ciascuna, in €.5.000,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
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