Accoglimento
Sentenza 3 giugno 2025
Ordinanza collegiale 12 novembre 2025
Ordinanza collegiale 17 dicembre 2025
Accoglimento
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 3077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3077 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03077/2026REG.PROV.COLL.
N. 02433/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2433 del 2023, proposto da AO AL, AB NA, AS LL, OB RO, AB LI, AZ CH, MA LA, ST AR, AN IO, ST De UC, ED ES, TE EL, AU FO, SA LA, AR NN, PE AP, AN La TA, NR LU, RC GG, TI DD, ER AS, ME OB PA, IT SS, ST SA, LO TI, VA NI, ZI EL, NI TI e AN ZI, rappresentati e difesi dall’avvocato Saverio Uva, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 4792 del 3 giugno 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026, il consigliere RA DA e udito l’avvocato Saverio Uva per i ricorrenti;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla domanda di revocazione proposta, ai sensi degli articoli 106 c.p.a. e 395, n. 4), c.p.c., da AO AL ed altri, come indicati in epigrafe, avverso la sentenza di questa sezione, n. 4792 del 3 giugno 2025, con cui – in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda ter , n. 11359 del 2 settembre 2022, così come emendata da errore materiale mediante l’ordinanza n. 2212 dell’8 febbraio 2023 – è stato annullato il provvedimento di diniego dell’indennità di trasferimento, con conseguente accertamento del loro diritto a conseguire la corresponsione di tale indennità.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) i signori AO AL, AB NA, AS LL, OB RO, AB LI, AZ CH, MA LA, ST AR, AN IO, ST De UC, ED ES, TE EL, AU FO, SA LA, AR NN, PE AP, AN La TA, NR LU, RC GG, TI DD, ER AS, ME OB PA, IT SS, ST SA, LO TI, VA NI, ZI EL, NI TI e AN ZI, insieme ad altri otto soggetti, tutti già appartenenti al Corpo forestale dello Stato con vari gradi e qualifiche, impugnarono la nota dell’allora Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, Corpo forestale dello Stato, ispettorato generale, servizio III, divisione 11^, prot. n. 18488 del 17 aprile 2014, recante il diniego della corresponsione, in loro favore, dell’indennità per il trasferimento d’ufficio prevista dall’art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, siccome i trasferimenti erano stati effettuati a seguito del positivo esito di una selezione concorsuale interna;
b) tale diniego venne impugnato dagli interessati con il ricorso n. 9175 del 2024 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio;
c) con sentenza n. 11359 del 2 settembre 2022, poi emendata, con ordinanza n. 2212 dell’8 febbraio 2023, da un errore materiale inerente al nominativo di uno dei ricorrenti, il suddetto T.a.r., sezione seconda ter , accolse il ricorso soltanto in relazione a otto ricorrenti e lo dichiarò irricevibile con riferimento alle domande degli altri ricorrenti;
d) i soggetti in epigrafe indicati (ovverosia quelli che il cui ricorso era stato dichiarato irricevibile in primo grado) proposero l’appello n. 2433 del 2023 avverso la su menzionata sentenza, articolando tre motivi;
e) l’allora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si costituì in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.
3. Con l’impugnata sentenza n. 4792 del 3 giugno 2025, questa sezione del Consiglio di Stato ha accolto il gravame e, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato il provvedimento di diniego dell’indennità di trasferimento e ha accertato il diritto degli appellanti a conseguire la corresponsione della medesima indennità; inoltre, ha compensato tra le parti le spese e gli onorari di ambedue i gradi di giudizio.
4. Con atto depositato nel giudizio n. 2433 del 2023 in data 14 ottobre 2025, tutti gli appellanti hanno proposto istanza di correzione materiale.
In particolare, essi hanno premesso che « Con sentenza n. 4792/2025 pubblicata il 3 giugno 2025, codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ha accolto l’appello proposto dai ricorrenti (ex dipendenti del Corpo Forestale dello Stato oggi transitati presso l’Arma dei Carabinieri nucleo Forestale), annullando “il provvedimento impugnato in primo grado, di diniego dell'indennità di trasferimento, con l'accertamento del diritto a conseguire la corresponsione dell'indennità medesima, anche nei confronti degli odierni appellanti”; La predetta sentenza ha definitivamente riconosciuto il diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità di trasferimento ex L. 86/2001, maturata diversi anni addietro in occasione del trasferimento d’ufficio conseguente al superamento del 37° Corso di formazione viceispettore “Fiume Ticino”; L’Amministrazione, in esecuzione della sentenza, ha provveduto al pagamento delle sole somme principali, rifiutandosi di corrispondere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, sostenendo che tali accessori non sarebbero dovuti in quanto non espressamente menzionati nel dispositivo della sentenza; CONSIDERATO - che fin dal ricorso di primo grado e reiteratamente in appello, i ricorrenti hanno sempre richiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’indennità di trasferimento “con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole maturazioni sino al saldo”, come risulta dagli atti processuali; - che l’omessa menzione nel dispositivo della sentenza degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, pur essendo stati costantemente richiesti in ogni grado di giudizio, potrebbe configurare un errore materiale omissivo ai sensi dell’art. 86 del Codice del processo amministrativo, trattandosi di mera omissione/dimenticanza ictu oculi rilevabile » e motivatamente reputati sussistenti i presupposti per l’esperimento del procedimento di correzione, hanno chiesto di « disporre la correzione del dispositivo nel senso di integrarlo con la seguente statuizione: “ condanna l’Amministrazione al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme dovute a titolo di indennità di trasferimento, con decorrenza dalle rispettive maturazioni sino al saldo ” ».
5. Con ordinanza n. 8866 del 12 novembre 2025, la sezione ha dichiarato inammissibile l’istanza di correzione di errore materiale, stante la sua mancata notificazione all’altra parte processuale in violazione del disposto di cui all’art. 86 c.p.a. e nulla ha disposto circa la regolazione delle spese di lite in assenza di difesa dell’amministrazione. Ha evidenziato, altresì, che « l’istanza in questione, previa notifica a controparte, potrà essere riproposta laddove si ritenga che l’errore lamentato possa essere emendato con il procedimento ai sensi dell’art. 86 c.p.a. piuttosto che con quello per revocazione ».
6. Con atto notificato in data 13 novembre 2025 e depositato in pari data, gli appellanti hanno riproposto la medesima domanda di correzione.
7. Con ordinanza n. 9995 del 17 dicembre 2025, la sezione, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a. ha disposto la conversione del rito da correzione di errore materiale in revocazione per errore di fatto ai sensi dell’art. 32 c.p.a., « atteso che nel ricorso introduttivo della presente fase processuale risultano contenuti anche gli elementi essenziali della domanda ex artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4, c.p.c. ».
In proposito la sezione ha specificato che: - « con ricorso del 12.11.2025, gli interessati hanno chiesto provvedersi, ai sensi dell’art. 86 c.p.a., alla correzione del preteso “errore materiale” contenuto nella sentenza di questa Sezione n. 4792/2025 (pubblicata il 3 giugno 2025), laddove, nell’accogliersi la domanda delle parti private volta al riconoscimento del diritto all’indennità di trasferimento oggetto di giudizio, ha tuttavia omesso di statuire in relazione alla richiesta degli accessori del detto credito (interessi legali e rivalutazione monetaria) nonostante l’espressa domanda formulata sul punto »; - « l’Amministrazione convenuta non ha specificamente controdedotto in merito all’istanza di correzione »; - « il vizio di omessa pronuncia, apparentemente contenuto nella citata sentenza di Sezione n. 4792/2025, non possa essere emendato con il procedimento di cui all’art. 86 c.p.a. (rimedio notoriamente riservato ai soli casi di sviste od omissioni meramente materiali), ma che richieda l’esperimento del rimedio di cui agli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., vertendosi su profilo (quello degli accessori del credito) necessariamente soggetto a valutazione giudiziale, nella specie omessa per mera svista del giudicante »; - « la questione ha formato oggetto di espresso avviso alle parti presenti in udienza, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. ».
7.1. Va precisato che, in forza della disposta conversione del rito, la domanda di revocazione ha conservato il medesimo numero di ruolo del giudizio di appello nel cui contesto era stata proposta l’istanza di correzione di errore materiale.
8. In data 15 gennaio 2026, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha depositato la nota del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, centro nazionale amministrativo, servizio trattamento economico, ufficio contenzioso, prot. n. 328825VU5/PCT /CDC/l-1 del 13 gennaio 2026, con cui tale amministrazione militare (a cui, nelle more del giudizio, sono state rimesse le competenze del disciolto Corpo forestale dello Stato in base al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177) ha rappresento che essa « non è parte processuale nel giudizio de quo non avendo emesso il provvedimento impugnato; con funzione meramente esecutiva, ha integralmente posto in essere tutti gli adempimenti amministrativi necessari all'attuazione del giudicato; non ha corrisposto gli interessi legali, oggi pretesi, in quanto non rientranti nelle statuizioni della A.G. ».
9. In data 3 febbraio 2026 gli istanti hanno depositato una memoria di replica, con cui hanno diffusamente sostenuto l’infondatezza delle eccezioni dell’amministrazione e la fondatezza della domanda di revocazione per omessa pronuncia.
10. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 3 marzo 2026.
11. La domanda di revocazione è ammissibile e per la maggior parte fondata e deve essere parzialmente accolta alla stregua delle seguenti considerazioni.
12. Va premesso che la revocazione, sia ordinaria che straordinaria, è un mezzo di gravame di carattere eccezionale e si compendia in un’impugnazione limitata e a critica vincolata, in quanto proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge.
Essa, in ambedue le forme, è caratterizzata da un procedimento costituito da due fasi: rescindente sulla sentenza revocanda (necessaria) e rescissoria (eventuale e conseguente all’accoglimento di quella rescindente), diretta a sostituire la predetta sentenza.
La distinzione tra revocazione ordinaria e straordinaria si fonda sulla diversità dei vizi che legittimano la loro proposizione: invero la prima tipologia si riscontra quanto i motivi posti a fondamento della revocazione sono conoscibili dalla parte soccombente dal momento della pubblicazione della sentenza [numeri 4) e 5) dell’art. 395 c.p.c.], mentre la seconda si rinviene quando i motivi sono inizialmente occulti e sono conoscibili soltanto successivamente alla predetta pubblicazione, a seguito della scoperta di fatti in precedenza sconosciuti [numeri 1), 2), 3) e 6) dell’art. 395 c.p.c.].
La differente natura dei vizi impinge sul dies a quo del termine d’impugnazione.
In particolare, l’attivazione del rimedio della revocazione straordinaria soggiace al termine semestrale decorrente non dalla pubblicazione della sentenza, ma dal momento della conoscenza o della conoscibilità del vizio.
12.1. Con specifico riferimento alla revocazione di cui al n. 4) dell’art. 395 c.p.c., si osserva che: « a) l’errore di fatto, idoneo a costituire un vizio revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., è identificabile con l’errore di percezione sull’esistenza o sul contenuto di un atto processuale, che si traduca nell’omessa pronuncia su una censura o su un’eccezione (per lo meno a far tempo da Cons. Stato, Ad. plen., 22 gennaio 1997, n. 3, ribadita da Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5; successivamente cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4099; sez. V, 29 ottobre 2014, n. 5347; sez. IV 28 ottobre 2013, n. 5187; 6 agosto 2013, n. 4156; sez. III 29 ottobre 2012, n. 5510; sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587); b) conseguentemente, non costituisce motivo di revocazione per errore di fatto la circostanza che il giudice, nell’esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni proposte dalla parte a sostegno delle proprie censure (Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21); c) non può giustificare la revocazione, inoltre, una contestazione sull’attività di valutazione del giudice, perché essa riguarderebbe un profilo diverso dall’erronea percezione del contenuto dell’atto processuale, in cui si sostanzia l’errore di fatto (Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2015, n. 3852; sez. V 12 maggio 2015, n. 2346; sez. III 18 settembre 2012, n. 4934); di conseguenza, il vizio revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono “fatti” ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. e perché un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l’attività valutativa ed interpretativa del giudice (Cass. 22 marzo 2005, n. 6198); d) non può giustificare la revocazione, altresì, una contestazione concernente il mancato esame di un qualsivoglia documento (come, ad es., di un allegato a una relazione istruttoria) o di qualsiasi altra prova offerta dalle parti, dal momento che in casi del genere si potrebbero configurare soltanto errores in iudicando , non contemplati dall’art. 395 c.p.c. quale motivo di ricorso per revocazione (Cons. Stato, Ad. plen., 11 giugno 2001, n. 3); e) affinché possa dirsi sussistente il vizio revocatorio contemplato dalla norma è inoltre necessario che l’errore di fatto si sia dimostrato determinante, secondo un nesso di causalità necessaria, nel senso che l’errore deve aver costituito il motivo essenziale e determinante della decisione impugnata per revocazione. È stato puntualizzato che il nesso causale non inerisce alla realtà storica, ma costituisce un nesso logico-giuridico, nel senso che la diversa soluzione della lite deve imporsi come inevitabile sul piano, appunto, della logica e del diritto, e non degli accadimenti concreti (Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2015, n. 826); la falsa percezione della realtà processuale deve dunque riguardare un punto decisivo, anche se non espressamente controverso della causa (Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4099); f) l’errore deve poi essere caduto su un punto non espressamente controverso della causa e in nessun modo deve coinvolgere l’attività valutativa svolta dal giudice circa situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5) » (Cons. Stato, sez. VI, 21 aprile 2022, n. 3022).
13. Delineato il su descritto quadro ordinamentale e i sopra illustrati esiti giurisprudenziali (dai cui il Collegio non intende discostarsi), si rileva che nel caso di specie è stato dedotto un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto emergenti, una, dalla sentenza e, l’altra, dagli atti e documenti processuali e non già ambedue dal testo della sentenza (tale ultima ipotesi, ove sussistente, condurrebbe alla diversa ipotesi della correzione di errore materiale, inizialmente azionata dagli interessati).
In particolare, come evidenziato dalla sezione nell’ordinanza di conversione del rito n. 9995/2025, il lamentato vizio di omessa pronuncia in tema d’interessi non è sussumibile nel quadro dell’errore materiale, non emergendo direttamente – e neanche indirettamente – dalla lettura della pronuncia giudiziale, bensì – in tesi – in quello dell’errore di fatto revocatorio.
14. Tanto precisato, nel caso in esame la sezione ha accolto la domanda di riconoscimento del diritto degli interessati all’ottenimento dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della legge n. 86/2001, ma non ha statuito alcunché con riferimento alla richiesta di pagamento degli accessori (interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole maturazioni sino al saldo) di tale credito di natura lavoristica, sebbene essa fosse stata espressamente e univocamente formulata dai ricorrenti in ogni grado di giudizio, con conseguente integrazione di un’evidente omessa pronuncia su un segmento ancillare della domanda principale.
Si riscontra, dunque, senza dubbio un evidente errore percepibile dal mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche, non venendo in alcun rilievo un sindacato su errori riguardanti la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche o derivanti da una errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali. L’errore, dunque, non è di giudizio, ma è senz’altro di fatto, sostanziantesi una manifestamente errata percezione del materiale processuale cagionata da un semplice abbaglio dei sensi.
Ne discende che la domanda di revocazione è senz’altro ammissibile e, pertanto, al positivo esito del giudizio rescindente, la sentenza impugnata va parzialmente revocata nella parte in cui nulla ha pronunciato sulla domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute a titolo di indennità di trasferimento. Per il resto la sentenza va necessariamente confermata, non essendo stata oggetto di contestazione alcuna.
15. All’accoglimento della domanda rescindente deve seguire la trattazione della domanda rescissoria, con la quale gli istanti hanno chiesto la condanna dell’amministrazione al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme a loro già riconosciute a titolo di indennità di trasferimento.
Essa è parzialmente fondata.
15.1. L’indennità di cui all’art. 1 della legge n. 86/2001, la cui spettanza è stata riconosciuta agli interessati da questo Consiglio con statuizione recata dalla sentenza n. 4792/2025 e su cui, sotto tale profilo, si è formato giudicato, è compensativa del trasferimento d’ufficio, cosicché rientra tra i crediti derivanti da rapporto di lavoro in senso stretto e non rappresenta, quindi, un importo risarcitorio (con conseguenze anche di natura fiscale).
Tanto precisato, gli interessi moratori dalle singole maturazioni dei ratei del credito da lavoro (e, quindi, di valuta, essendo ab origine di natura pecuniaria) fino all’effettivo soddisfo sono dovuti nella misura del tasso legale, in base al generale principio della naturale fecondità del denaro di cui è espressione l’art. 1224, comma 1, del codice civile.
15.2. Con riferimento alla rivalutazione monetaria, va evidenziato che per i crediti da lavoro maturati anteriormente al 1° gennaio 1995 trova applicazione la regola del cumulo tra interessi e rivalutazione, con gli interessi calcolati sulla sorte capitale via via rivalutata, mentre per i crediti successivi trova applicazione il regime del divieto di cumulo (ai sensi del combinato disposto degli articoli 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e 22, comma 36, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724), con corresponsione della maggiore tra le due voci, il che non esclude automaticamente il diritto alla rivalutazione (a titolo di maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c.), laddove risulti superiore agli interessi legali (cfr. Cons. Stato, sez. II, 24 giugno 2020, n. 4048), con la conseguenza che va riconosciuto in via esclusiva soltanto il maggiore tra tali due accessori del credito.
Nel caso di specie si tratta di indennità maturate successivamente al 1995 e, pertanto, in assenza di specifica ed effettiva dimostrazione (e neanche di mera deduzione assertiva, bensì solo ipotetica) da parte dei richiedenti del maggior valore della rivalutazione rispetto agli interessi, siffatta domanda deve essere respinta.
16. In conclusione, la revocazione deve essere accolta, con conseguente parziale revoca dell’impugnata sentenza di questo Consiglio n. 4792/2025, sicché, ferme restando tutte le statuizioni recate da tale titolo giudiziale, va aggiunto il riconoscimento in favore degli interessati del loro diritto a percepire anche gli interessi moratori al tasso legale dalle singole maturazioni dei ratei dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della legge n. 86/2001 sino all’effettivo soddisfo, con derivante condanna del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a erogare agli istanti, oltre alla suddetta indennità già oggetto di specifica ed espressa precedente pronuncia, anche i predetti interessi. Deve essere respinta, invece, la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento della rivalutazione monetaria.
17. La notevole peculiarità della vicenda, tanto sul piano sostanziale quanto su quello processuale, giustifica la compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, revoca parzialmente la sentenza n. 4792 del 3 giugno 2025 nei limiti e nei sensi di cui al paragrafo 16 della parte motiva.
Compensa tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026, con l’intervento dei magistrati:
ER ZA, Presidente
RA DA, Consigliere, Estensore
RA Guarracino, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA DA | ER ZA |
IL SEGRETARIO