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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 24/03/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1611/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gloria Giovanna Carlesso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1611/2024 promossa da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Bellini 23, c.f. , rappresentato dall'avv. Janez Berdon CodiceFiscale_1
( c.f. con studio in Trieste, via Email_1 CodiceFiscale_2
XXIV Maggio 6. ATTORE
contro
in PERNICH, o suoi non identificati né identificabili eredi. notifica Controparte_1
effettuata per pubblici proclami giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale 29 febbraio
2024 CONTUMACE
Oggetto: usucapione diritto di proprietà
Conclusioni dell'attore precisate all'udienza del 12 marzo 2025: accertare e dichiarare che
l'attore è divenuto proprietario per usucapione delle pp.cc.nn. 136/2 casa e Parte_1
Per_ corte e 855/1 vigna “pod ” in c.t. 1° della P.T. 379 di Sant'Antonio in Bosco, iscritta a nome di nata moglie di sub pres.
6.3.1930 GN 1214, Controparte_2 CP_1 CP_3 autorizzandone l'intavolazione a suo nome. Con vittoria di spese e compensi di avvocato in caso di contestazione.
pagina 1 di 6 Fatto e diritto
1. Con atto di citazione ritualmente notificato per pubblici proclami giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale del 29/2/2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
o meglio gli aventi causa ed eredi non identificabili della stessa che risulta
[...]
intestataria dal 1930 degli immobili, chiedendo di essere riconosciuto proprietario in forza possesso ad usucapionem iure proprietatis delle ppccnn 136/2 casa con corte e 855/1 vigna
Per_
“pod ”, tavolarmente censite in c.t. 1° della P.T. 379 di Sant'Antonio in Bosco.
A tal fine ha esposto e documentato che i beni de quibus integrano un compendio immobiliare unitario ed omogeneo, comprensivo di una vetusta casetta di dimensioni esigue
(circa 20 mq) con relativa corte, e di un contiguo pertinente terreno alberato;
che la casetta è da tempo abbandonata, la copertura è crollata una quarantina di anni fa. È appoggiata alla casa eretta sulla confinante pcn 1074 di cui è titolare il signor che le ppccnn 136/2 e Parte_2
1074 derivano dal frazionamento della pcn 136: nel 1930 i comproprietari e Pt_3 CP_1
sciolsero la comunione avente ad oggetto vari immobili, tra cui la pcn 136, che venne
[...]
frazionata nelle ppccnn 136/1, assegnata al primo, e 136/2, assegnata alla seconda con altri immobili, tra cui la pcn 855/1 (ha allegato l'atto di divisione, il piano di frazionamento e il decreto tavolare GN 1214/30); che la pcn 136/1 è stata oggetto di passaggi di proprietà ed ha variato numerazione catastale, divenendo pcn 1074 (vds piano e decreto GN 5368/1997); che le ppccnn 136/2 e 855/1 sono invece ancora censite in c.t. 1° della P.T. 379 di Sant'Antonio in
Bosco ed iscritte a nome della convenuta in Pernich, sub pres. 6.3.1930 Controparte_1
GN 1214/30, in base al citato contratto di divisione del 28.2.1930; ha precisato di essere nato e di vivere fuori Trieste, mantenendo tuttavia da sempre un legame molto forte con la località di
Sant'Antonio in Bosco, luogo di origine della famiglia paterna ed ove hanno vissuto fino alla loro morte gli zii paterni, nella casa al civ. n°47, tavolarmente censita in P.T. 93 c.t. 1° pce 68 di Sant'Antonio in Bosco e di aver frequentato l'area in questione sin da piccolo trascorrendovi lunghissimi periodi, soprattutto d'estate. Divenuto adulto ha continuato a frequentarla: dal
1988, quando è deceduta l'ultima zia in vita, l'attore vi si reca con frequenza Persona_2
mensile, trascorrendovi anche periodi di vacanza. Con la LL ne è divenuto Per_3
proprietario, in base a compravendite e successioni (decreti tavolari GGNN 11105/1986,
998/1987 e 6891/2014; visura tavolare P.T. 93 di Sant'Antonio in Bosco); da circa trent'anni,
pagina 2 di 6 durante i suoi frequenti soggiorni a Sant'Antonio in Bosco, l'attore si cura anche degli immobili oggetto della presente domanda, che si trovano a due passi dalla casa al civ. n°47 dell'abitato, ai margini dello stesso. Essi erano in uno stato di totale abbandono: la casetta era da tempo disabitata, con il tetto crollato;
la contigua pcn 855/1 era impraticabile per la fitta vegetazione spontanea, che nessuno manuteneva;
ha allegato che il proprio possesso si è estrinsecato in varie attività svolte sia personalmente sia tramite terzi, da circa trent'anni, quali il taglio della legna (utilizzata anche per il riscaldamento della sua casa di cui ad II), lo sfalcio dell'erba e manutenzione del verde, la manutenzione del muretto a secco;
e, riguardo alla casetta, la rimozione del materiale che vi era franato a seguito del crollo della copertura, interventi di manutenzione e messa in sicurezza;
ha prodotto le foto dei luoghi e chiesto assumersi testi a prova del possesso.
Quanto alla titolarità dei beni in capo alla signora l'attore ha esposto Controparte_1
che la stessa già negli anni '40 del secolo scorso risultava assente e di ignota dimora, tanto che anche in un altro molto risalente procedimento (RG 267/1949 definito con sentenza n°467/1949) il Tribunale di Trieste aveva accertato l'acquisto per usucapione da parte di di alcuni immobili, tra cui alcuni iscritti proprio a nome dell'odierna convenuta Persona_4
in base alla citata divisione sub GN 1214/1930: “i predetti proprietari Controparte_1
iscritti” - tra i quali - “sono assenti e di domicilio, residenza e dimora Controparte_1 ignota”, motivo per cui citazione e sentenza erano stati notificati ex art.143 cpc.
2. Nella dichiarata contumacia della Convenuta, la causa è stata trattata con l'esame dei documenti prodotti e l'escussione di due testi offerti dall'Attore oltre al signor di Parte_4
cui il giudice ha disposto d'ufficio l'assunzione e, sulla base delle conclusioni precisate il 12 marzo 2025, è stata trattenuta in decisione alla stessa udienza, avendo l'Attore rinunciato al deposito di memorie.
3. La domanda è fondata.
L'attore ha dimostrato di essere nel possesso ultraventennale, ininterrotto, pacifico, pubblico ed incontestato ultraventennale delle ppccnn 136/2 e 855/1 di Sant'Antonio in Bosco, condizione in fatto imprescindibile per dichiarare l'acquisto per usucapione del diritto di proprietà.
pagina 3 di 6 Sempre personalmente comparso alle udienze è stato liberamente interrogato e ha dichiarato: Io vivo a Brescia dalla nascita e lavoro come manager di una azienda che ha sede
a Gardone Val Trombia, …; a Sant'Antonio in Bosco abitavano i miei nonni che sono morti prima che io nascessi (nel 1962 e nel 1964), mia zia è morta nel 1988 e la loro casa io l'ho ereditata insieme a mia LL e a mio zio da cui abbiamo acquistato la quota nel 2014. La casa dei nonni al civico 47 di Sant'Antonio in Bosco è distante circa 150 metri dalla casa e terreno oggetto di usucapione;
quella casa, che da sempre è ridotta a un rudere, vorrei comprarla ma non saprei trovare i venditori;
è una casa che però sin da bambino pensavo fosse nostra (è intestata a in;
ho sempre voluto seguire quel terreno, Controparte_1 Pt_1
pulendolo, e procurandomi la legna per la casa ereditata dai nonni quella che si trova in paese;
ci vengo tutte le estati a passare le vacanze e di frequente anche durante l'anno; nella casa adiacente al rudere ci abita il sig. che è una persona anziana a cui ho chiesto Pt_4
informazioni quando ho scoperto che la casa non era nostra come invece credevamo;
era forse
l'anno 1986. Posso dire che lui stesso ha sempre fatto riferimento a mio padre prima e a me dopo per quanto riguarda quella casa;
anche la LL mi ha chiamato e mi chiama per tagliare alberi o sistemare il muretto;
ne è referente . Persona_5
I testi escussi hanno concordemente riferito che con detti immobili e il piccolo borgo di
Sant'Antonio in Bosco l'attore ha mantenuto un rapporto costante, venendo spesso in vacanza e prendendosi cura personalmente della manutenzione del terreno in esame, usando invece la casetta contigua, ormai diroccata, come mero deposito di attrezzi e di legna, tanto da essere trattato dagli abitanti come se fosse unico proprietario. Oltre alla LL ( ) e Testimone_1
all'amico di sempre che lo aiuta nei lavori di manutenzione del terreno, custodendo presso di sé gli attrezzi più importanti, lo stesso vicino di casa, che abita nell'edificio adiacente Parte_4
alla casetta diroccata ha riferito: detta casa a mia memoria non è mai stata abitata, e io ho visto sui luoghi soltanto il signor Lo vedevo 3-4 volte all'anno; ho sempre pensato che il Pt_1
terreno e la casa fossero della sua famiglia, io non ho mai pensato di usare il terreno perché sono già proprietario di altri.
Si riportano qui le parti più salienti delle testimonianze. La LL ha Testimone_1
precisato: abbiamo saputo che il rudere non era della nostra famiglia quando abbiamo messo
a posto le carte, dopo la morte di nostro padre (nel 1984) ossia da quando abbiamo avuto la
pagina 4 di 6 casa in paese, quando è morto mio padre abbiamo ereditato la sua quota di proprietà, perché una quota ero dello zio (il fratello di mio padre); poi c'era una prozia ( che aveva Persona_2
l'usufrutto della casa ed è morta nel 1988; abbiamo acquistato la quota di nostro zio non mi ricordo quando. … mio fratello si reca mensilmente nella casa del civico 47 , più frequentemente nei mesi primaverili, estivi e autunnali, è per noi una seconda casa;
.. mio fratello ha una famiglia, non ha figli, e ha seguito certo più di me casa e terreno vicino, era una delega tacita anche perché io mi occupavo di altro e mio marito è allergico all'erba; la gente che ci conosce ci tratta come se fossimo proprietari di quel terreno e del rudere;
ad esempio un giorno un signore ci ha chiesto se poteva mettere lì un cavallo e gli abbiamo detto di no;
anche il signor che abita nella casa adiacente al rudere ha sempre pensato che Pt_4
siamo noi i proprietari;
l'amico ha dichiarato: .. una volta l'anno Testimone_2
andiamo nel terreno lo teniamo pulito per tagliare la legna, nella mia cantina ho gli attrezzi anche suoi, anche il decespugliatore, che usa per tagliare l'erba, ma da solo;
io aiuto , Pt_1
la legna che ricaviamo serve anche a me;
lo facciamo da tanto tempo, lui va su quando ritiene opportuno e io gli do una mano;
sono parecchi anni che lo conosco, una trentina d'anni sicuro, anche di più, lui passava estati intere lì quando era giovane, io lo vedo ancora lì ogni mese sicuro, lui si illumina quando arriva lì perché lì sono nati i suoi nonni, i suoi parenti;
quella è la sua terra.
Vengono dunque ritenuti provati i presupposti per l'acquisto del diritto di proprietà per usucapione ai sensi dell'art. 1158 cod civ.
Non si dà luogo ad alcuna pronuncia sulle spese atteso che l'attore ha chiesto la condanna solo in caso di contestazione, che è mancata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunziando, così provvede:
dichiara che , nato a [...] il [...], è divenuto proprietario Parte_1
per usucapione delle pp.cc.nn. 136/2 casa e corte e 855/1 vigna “pod Hišo” in c.t. 1° della P.T.
379 di Sant'Antonio in Bosco, iscritta a nome di nata moglie di Controparte_2 CP_1
sub pres.
6.3.1930 GN 1214; CP_3
pagina 5 di 6 autorizza Parte_1
detti beni.
Trieste, 22/03/2025
a chiedere l'intavolazione a suo nome del diritto di proprietà su
Il Giudice
dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gloria Giovanna Carlesso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1611/2024 promossa da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Bellini 23, c.f. , rappresentato dall'avv. Janez Berdon CodiceFiscale_1
( c.f. con studio in Trieste, via Email_1 CodiceFiscale_2
XXIV Maggio 6. ATTORE
contro
in PERNICH, o suoi non identificati né identificabili eredi. notifica Controparte_1
effettuata per pubblici proclami giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale 29 febbraio
2024 CONTUMACE
Oggetto: usucapione diritto di proprietà
Conclusioni dell'attore precisate all'udienza del 12 marzo 2025: accertare e dichiarare che
l'attore è divenuto proprietario per usucapione delle pp.cc.nn. 136/2 casa e Parte_1
Per_ corte e 855/1 vigna “pod ” in c.t. 1° della P.T. 379 di Sant'Antonio in Bosco, iscritta a nome di nata moglie di sub pres.
6.3.1930 GN 1214, Controparte_2 CP_1 CP_3 autorizzandone l'intavolazione a suo nome. Con vittoria di spese e compensi di avvocato in caso di contestazione.
pagina 1 di 6 Fatto e diritto
1. Con atto di citazione ritualmente notificato per pubblici proclami giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale del 29/2/2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
o meglio gli aventi causa ed eredi non identificabili della stessa che risulta
[...]
intestataria dal 1930 degli immobili, chiedendo di essere riconosciuto proprietario in forza possesso ad usucapionem iure proprietatis delle ppccnn 136/2 casa con corte e 855/1 vigna
Per_
“pod ”, tavolarmente censite in c.t. 1° della P.T. 379 di Sant'Antonio in Bosco.
A tal fine ha esposto e documentato che i beni de quibus integrano un compendio immobiliare unitario ed omogeneo, comprensivo di una vetusta casetta di dimensioni esigue
(circa 20 mq) con relativa corte, e di un contiguo pertinente terreno alberato;
che la casetta è da tempo abbandonata, la copertura è crollata una quarantina di anni fa. È appoggiata alla casa eretta sulla confinante pcn 1074 di cui è titolare il signor che le ppccnn 136/2 e Parte_2
1074 derivano dal frazionamento della pcn 136: nel 1930 i comproprietari e Pt_3 CP_1
sciolsero la comunione avente ad oggetto vari immobili, tra cui la pcn 136, che venne
[...]
frazionata nelle ppccnn 136/1, assegnata al primo, e 136/2, assegnata alla seconda con altri immobili, tra cui la pcn 855/1 (ha allegato l'atto di divisione, il piano di frazionamento e il decreto tavolare GN 1214/30); che la pcn 136/1 è stata oggetto di passaggi di proprietà ed ha variato numerazione catastale, divenendo pcn 1074 (vds piano e decreto GN 5368/1997); che le ppccnn 136/2 e 855/1 sono invece ancora censite in c.t. 1° della P.T. 379 di Sant'Antonio in
Bosco ed iscritte a nome della convenuta in Pernich, sub pres. 6.3.1930 Controparte_1
GN 1214/30, in base al citato contratto di divisione del 28.2.1930; ha precisato di essere nato e di vivere fuori Trieste, mantenendo tuttavia da sempre un legame molto forte con la località di
Sant'Antonio in Bosco, luogo di origine della famiglia paterna ed ove hanno vissuto fino alla loro morte gli zii paterni, nella casa al civ. n°47, tavolarmente censita in P.T. 93 c.t. 1° pce 68 di Sant'Antonio in Bosco e di aver frequentato l'area in questione sin da piccolo trascorrendovi lunghissimi periodi, soprattutto d'estate. Divenuto adulto ha continuato a frequentarla: dal
1988, quando è deceduta l'ultima zia in vita, l'attore vi si reca con frequenza Persona_2
mensile, trascorrendovi anche periodi di vacanza. Con la LL ne è divenuto Per_3
proprietario, in base a compravendite e successioni (decreti tavolari GGNN 11105/1986,
998/1987 e 6891/2014; visura tavolare P.T. 93 di Sant'Antonio in Bosco); da circa trent'anni,
pagina 2 di 6 durante i suoi frequenti soggiorni a Sant'Antonio in Bosco, l'attore si cura anche degli immobili oggetto della presente domanda, che si trovano a due passi dalla casa al civ. n°47 dell'abitato, ai margini dello stesso. Essi erano in uno stato di totale abbandono: la casetta era da tempo disabitata, con il tetto crollato;
la contigua pcn 855/1 era impraticabile per la fitta vegetazione spontanea, che nessuno manuteneva;
ha allegato che il proprio possesso si è estrinsecato in varie attività svolte sia personalmente sia tramite terzi, da circa trent'anni, quali il taglio della legna (utilizzata anche per il riscaldamento della sua casa di cui ad II), lo sfalcio dell'erba e manutenzione del verde, la manutenzione del muretto a secco;
e, riguardo alla casetta, la rimozione del materiale che vi era franato a seguito del crollo della copertura, interventi di manutenzione e messa in sicurezza;
ha prodotto le foto dei luoghi e chiesto assumersi testi a prova del possesso.
Quanto alla titolarità dei beni in capo alla signora l'attore ha esposto Controparte_1
che la stessa già negli anni '40 del secolo scorso risultava assente e di ignota dimora, tanto che anche in un altro molto risalente procedimento (RG 267/1949 definito con sentenza n°467/1949) il Tribunale di Trieste aveva accertato l'acquisto per usucapione da parte di di alcuni immobili, tra cui alcuni iscritti proprio a nome dell'odierna convenuta Persona_4
in base alla citata divisione sub GN 1214/1930: “i predetti proprietari Controparte_1
iscritti” - tra i quali - “sono assenti e di domicilio, residenza e dimora Controparte_1 ignota”, motivo per cui citazione e sentenza erano stati notificati ex art.143 cpc.
2. Nella dichiarata contumacia della Convenuta, la causa è stata trattata con l'esame dei documenti prodotti e l'escussione di due testi offerti dall'Attore oltre al signor di Parte_4
cui il giudice ha disposto d'ufficio l'assunzione e, sulla base delle conclusioni precisate il 12 marzo 2025, è stata trattenuta in decisione alla stessa udienza, avendo l'Attore rinunciato al deposito di memorie.
3. La domanda è fondata.
L'attore ha dimostrato di essere nel possesso ultraventennale, ininterrotto, pacifico, pubblico ed incontestato ultraventennale delle ppccnn 136/2 e 855/1 di Sant'Antonio in Bosco, condizione in fatto imprescindibile per dichiarare l'acquisto per usucapione del diritto di proprietà.
pagina 3 di 6 Sempre personalmente comparso alle udienze è stato liberamente interrogato e ha dichiarato: Io vivo a Brescia dalla nascita e lavoro come manager di una azienda che ha sede
a Gardone Val Trombia, …; a Sant'Antonio in Bosco abitavano i miei nonni che sono morti prima che io nascessi (nel 1962 e nel 1964), mia zia è morta nel 1988 e la loro casa io l'ho ereditata insieme a mia LL e a mio zio da cui abbiamo acquistato la quota nel 2014. La casa dei nonni al civico 47 di Sant'Antonio in Bosco è distante circa 150 metri dalla casa e terreno oggetto di usucapione;
quella casa, che da sempre è ridotta a un rudere, vorrei comprarla ma non saprei trovare i venditori;
è una casa che però sin da bambino pensavo fosse nostra (è intestata a in;
ho sempre voluto seguire quel terreno, Controparte_1 Pt_1
pulendolo, e procurandomi la legna per la casa ereditata dai nonni quella che si trova in paese;
ci vengo tutte le estati a passare le vacanze e di frequente anche durante l'anno; nella casa adiacente al rudere ci abita il sig. che è una persona anziana a cui ho chiesto Pt_4
informazioni quando ho scoperto che la casa non era nostra come invece credevamo;
era forse
l'anno 1986. Posso dire che lui stesso ha sempre fatto riferimento a mio padre prima e a me dopo per quanto riguarda quella casa;
anche la LL mi ha chiamato e mi chiama per tagliare alberi o sistemare il muretto;
ne è referente . Persona_5
I testi escussi hanno concordemente riferito che con detti immobili e il piccolo borgo di
Sant'Antonio in Bosco l'attore ha mantenuto un rapporto costante, venendo spesso in vacanza e prendendosi cura personalmente della manutenzione del terreno in esame, usando invece la casetta contigua, ormai diroccata, come mero deposito di attrezzi e di legna, tanto da essere trattato dagli abitanti come se fosse unico proprietario. Oltre alla LL ( ) e Testimone_1
all'amico di sempre che lo aiuta nei lavori di manutenzione del terreno, custodendo presso di sé gli attrezzi più importanti, lo stesso vicino di casa, che abita nell'edificio adiacente Parte_4
alla casetta diroccata ha riferito: detta casa a mia memoria non è mai stata abitata, e io ho visto sui luoghi soltanto il signor Lo vedevo 3-4 volte all'anno; ho sempre pensato che il Pt_1
terreno e la casa fossero della sua famiglia, io non ho mai pensato di usare il terreno perché sono già proprietario di altri.
Si riportano qui le parti più salienti delle testimonianze. La LL ha Testimone_1
precisato: abbiamo saputo che il rudere non era della nostra famiglia quando abbiamo messo
a posto le carte, dopo la morte di nostro padre (nel 1984) ossia da quando abbiamo avuto la
pagina 4 di 6 casa in paese, quando è morto mio padre abbiamo ereditato la sua quota di proprietà, perché una quota ero dello zio (il fratello di mio padre); poi c'era una prozia ( che aveva Persona_2
l'usufrutto della casa ed è morta nel 1988; abbiamo acquistato la quota di nostro zio non mi ricordo quando. … mio fratello si reca mensilmente nella casa del civico 47 , più frequentemente nei mesi primaverili, estivi e autunnali, è per noi una seconda casa;
.. mio fratello ha una famiglia, non ha figli, e ha seguito certo più di me casa e terreno vicino, era una delega tacita anche perché io mi occupavo di altro e mio marito è allergico all'erba; la gente che ci conosce ci tratta come se fossimo proprietari di quel terreno e del rudere;
ad esempio un giorno un signore ci ha chiesto se poteva mettere lì un cavallo e gli abbiamo detto di no;
anche il signor che abita nella casa adiacente al rudere ha sempre pensato che Pt_4
siamo noi i proprietari;
l'amico ha dichiarato: .. una volta l'anno Testimone_2
andiamo nel terreno lo teniamo pulito per tagliare la legna, nella mia cantina ho gli attrezzi anche suoi, anche il decespugliatore, che usa per tagliare l'erba, ma da solo;
io aiuto , Pt_1
la legna che ricaviamo serve anche a me;
lo facciamo da tanto tempo, lui va su quando ritiene opportuno e io gli do una mano;
sono parecchi anni che lo conosco, una trentina d'anni sicuro, anche di più, lui passava estati intere lì quando era giovane, io lo vedo ancora lì ogni mese sicuro, lui si illumina quando arriva lì perché lì sono nati i suoi nonni, i suoi parenti;
quella è la sua terra.
Vengono dunque ritenuti provati i presupposti per l'acquisto del diritto di proprietà per usucapione ai sensi dell'art. 1158 cod civ.
Non si dà luogo ad alcuna pronuncia sulle spese atteso che l'attore ha chiesto la condanna solo in caso di contestazione, che è mancata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunziando, così provvede:
dichiara che , nato a [...] il [...], è divenuto proprietario Parte_1
per usucapione delle pp.cc.nn. 136/2 casa e corte e 855/1 vigna “pod Hišo” in c.t. 1° della P.T.
379 di Sant'Antonio in Bosco, iscritta a nome di nata moglie di Controparte_2 CP_1
sub pres.
6.3.1930 GN 1214; CP_3
pagina 5 di 6 autorizza Parte_1
detti beni.
Trieste, 22/03/2025
a chiedere l'intavolazione a suo nome del diritto di proprietà su
Il Giudice
dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso
pagina 6 di 6