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Articolo 4 della Legge 9 agosto 1954, n. 633
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Legge 9 agosto 1954, n. 633
Articolo 4 della Legge 9 agosto 1954, n. 633
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31 agosto 1954
Art. 4.
Le assegnazioni di cui agli articoli precedenti saranno fatte con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.
Entrata in vigore il 31 agosto 1954
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