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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 30/05/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 590/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 590/2025, trattata nelle forme del rito semplificato di cognizione e promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. GERARDO CAVERA e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LUNA CHEN;
RICORRENTE contro
ON (CF ) Controparte_1 C.F._1
INTIMATA CONTUMACE
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 27/05/2025:
Il procuratore di ha concluso, nel merito, come da ricorso introduttivo, chiedendo, Parte_1 pertanto: «- accertare e dichiarare il grave inadempimento della ditta individuale « Controparte_2
, avente cod. fisc. , al contratto di compravendita di capi di
[...] C.F._1 abbigliamento concluso tra le parti e avente ad oggetto i beni indicati nelle fatture 182/2024, 190/2024,
202/2024 e 207/2024 (docc. 1-4), e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del suddetto contratto;
- conseguentemente, dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'attrice « alla ditta Parte_1
« con riferimento a quanto portato dalle fatture n. 182/2024, Controparte_2
190/2024, 202/2024 e 207/2024 (docc. 1-4). Con vittoria di spese di lite e onorari, oltre accessori di legge».
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/03/2025 ha chiesto dichiararsi la risoluzione per Parte_1 inadempimento dei contratti di compravendita di capi di abbigliamento stipulati con
[...] nel mese di settembre 2024, con conseguente dichiarazione che il Controparte_2 corrispettivo non era dovuto.
A fondamento della propria pretesa ha allegato e dedotto:
- di avere trasmesso, nel mese di settembre 2024, un ordine per l'acquisto di diversi capi di abbigliamento, fornitura cospicua ma comunque coerente con quelle precedentemente ricevute dalla convenuta;
- che la convenuta aveva accettato l'ordine, garantendo la consegna della merce entro il mese di dicembre 2024;
- di avere richiesto, con l'approssimarsi della scadenza, conferma della data esatta di consegna, senza tuttavia ricevere alcuna risposta;
- che anche recandosi presso la sede della convenuta non si erano ottenute indicazioni utili, essendosi il titolare mostrato evasivo e rinviando a chiarimenti futuri;
- di avere ricevuto, in data 6 febbraio 2025, notificazione di un atto di pignoramento presso terzi in danno della convenuta, per un rilevante importo, da parte dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione;
- di essersi immediatamente allarmata per l'entità del debito, temendo che la convenuta non fosse in grado di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali;
- che tale timore si era concretizzato all'approssimarsi del periodo natalizio, quando il titolare della convenuta risultava irreperibile;
- che la merce, la cui consegna era prevista entro dicembre 2024, non era mai pervenuta, e che i solleciti inviati per tutto il mese di gennaio 2025 si erano rivelati infruttuosi;
- di aver trasmesso una diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici che aveva ricevuto riscontro soltanto in data 24 febbraio 2025, con cui la convenuta aveva ammesso di non avere adempiuto alla consegna per problemi interni alla propria organizzazione;
- che nel suddetto riscontro non era stato fatto alcun riferimento alla possibilità di una futura consegna, che l'esponente sarebbe stata ancora disponibile a valutare, se effettuata in tempi brevi;
- che risultava evidente il grave inadempimento della convenuta rispetto al contratto stipulato, come da sua stessa ammissione;
- che sussistevano, pertanto, i presupposti per la dichiarazione di risoluzione per inadempimento;
pagina 2 di 4 Regolarmente notificato il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, non costituendosi in giudizio la on provvedimento dato a verbale all'udienza Controparte_2 del 20.5.25 ne è stata dichiarata la contumacia.
La parte ricorrente, debitamente autorizzata in udienza, ha prodotto note di credito in relazione alle forniture per cui è causa con atto depositato il 20.5.25.
Indi, precisate le conclusioni all'udienza del 27/05/2025, ha avuto luogo la discussione della causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
* * *
1. La domanda è fondata e meritevole, pertanto di accoglimento.
Deve, anzitutto, osservarsi che la parte ricorrente non ha chiesto l'accertamento della risoluzione ex art. 1454 (a seguito di trasmissione della diffida ad adempiere), ma ha chiesto la pronuncia di una statuizione costitutiva ex art. 1453 c.c.
Giova, allora, rammentare che, in applicazione dei criteri di riparto dell'onere della prova vigenti in materia contrattuale, è onere del creditore provare i fatti costitutivi della pretesa, ed allegare l'inadempimento, mentre è onere del debitore provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della pretesa. Nel caso di specie, la parte ricorrente ha dato prova della stipula del contratto, producendo nn.
182, 190, 202 e 207 del 2024 (doc.
1-4 fasc. ricorrente) emesse dall'odierna convenuta. Ha, altresì, prodotto la diffida ad adempiere del 21.2.25 (doc. 7), cui ha fatto seguito una comunicazione del seguente tenore «A CAUSA DI UN PROBLEMA DELLA NOSTRA ORGANIZZAZIONE INTERNA, NON E'
STATO CONSEGNATO LA MERCE ENTRO DICEMBRE 2024
LE CHIEDIAMO SCUSA PER IL DISAGIO CREATO» proveniente dall'indirizzo pec che da registro inipec risulta associato alla parte odierna intimata. Email_1
A fronte dell'allegazione dell'inadempimento, la parte convenuta (contumace) non ha dato la prova di aver correttamente adempiuto alla prestazione ed anzi indice in senso contrario, oltre all'ammissione testé riportata, e alla circostanza che non appaia sollevata, in via stragiudiziale, l'eccezione di inadempimento in relazione al mancato pagamento del corrispettivo, è l'emissione in data 20.3.25 di note di credito in relazione alle fatture 182, 190, 202 e 207 del 2024 per l'intero importo delle stesse, pur non potendo inequivocamente interpretarsi, in difetto di una espressa indicazione, come risoluzione del contratto di compravendita per mutuo consenso.
Sussiste, pertanto, in primo luogo, l'interesse della parte ricorrente ad ottenere una pronuncia di risoluzione, e, altresì ricorrono gli estremi della risoluzione per inadempimento. Invero, l'inadempimento della convenuta è totale, onde certamente può ritenersi di non scarsa importanza, tenuto altresì conto dei tempi ordinariamente rapidi di fornitura di capi “pronto moda”, ordinariamente caratterizzati da una spiccata stagionalità.
pagina 3 di 4 Il contratto di compravendita tra le parti, in applicazione della generale disciplina dell'art. 1453 c.c. deve dunque dichiararsi risolto tra le parti, dal che consegue ex art. 1458 c.c., senza necessità di una espressa statuizione, che il corrispettivo non risulta dovuto.
2. In ragione della soccombenza, le spese di lite debbono porsi a carico della convenuta.
Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa, dei valori minimi per lo scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto della prossimità del valore all'estremo inferiore dello scaglione, della semplicità delle questioni e dell'assenza di istruttoria orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la risoluzione del contratto di compravendita di capi di abbigliamento stipulato tra i cui alle fatture nn 182, 190, Parte_1 Controparte_2
202 e 207 del 2024 emesse da quest'ultima;
2. condanna ON rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che si liquidano in € 788,20 per spese, € 4.217,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 30 maggio 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 590/2025, trattata nelle forme del rito semplificato di cognizione e promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. GERARDO CAVERA e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LUNA CHEN;
RICORRENTE contro
ON (CF ) Controparte_1 C.F._1
INTIMATA CONTUMACE
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 27/05/2025:
Il procuratore di ha concluso, nel merito, come da ricorso introduttivo, chiedendo, Parte_1 pertanto: «- accertare e dichiarare il grave inadempimento della ditta individuale « Controparte_2
, avente cod. fisc. , al contratto di compravendita di capi di
[...] C.F._1 abbigliamento concluso tra le parti e avente ad oggetto i beni indicati nelle fatture 182/2024, 190/2024,
202/2024 e 207/2024 (docc. 1-4), e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del suddetto contratto;
- conseguentemente, dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'attrice « alla ditta Parte_1
« con riferimento a quanto portato dalle fatture n. 182/2024, Controparte_2
190/2024, 202/2024 e 207/2024 (docc. 1-4). Con vittoria di spese di lite e onorari, oltre accessori di legge».
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/03/2025 ha chiesto dichiararsi la risoluzione per Parte_1 inadempimento dei contratti di compravendita di capi di abbigliamento stipulati con
[...] nel mese di settembre 2024, con conseguente dichiarazione che il Controparte_2 corrispettivo non era dovuto.
A fondamento della propria pretesa ha allegato e dedotto:
- di avere trasmesso, nel mese di settembre 2024, un ordine per l'acquisto di diversi capi di abbigliamento, fornitura cospicua ma comunque coerente con quelle precedentemente ricevute dalla convenuta;
- che la convenuta aveva accettato l'ordine, garantendo la consegna della merce entro il mese di dicembre 2024;
- di avere richiesto, con l'approssimarsi della scadenza, conferma della data esatta di consegna, senza tuttavia ricevere alcuna risposta;
- che anche recandosi presso la sede della convenuta non si erano ottenute indicazioni utili, essendosi il titolare mostrato evasivo e rinviando a chiarimenti futuri;
- di avere ricevuto, in data 6 febbraio 2025, notificazione di un atto di pignoramento presso terzi in danno della convenuta, per un rilevante importo, da parte dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione;
- di essersi immediatamente allarmata per l'entità del debito, temendo che la convenuta non fosse in grado di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali;
- che tale timore si era concretizzato all'approssimarsi del periodo natalizio, quando il titolare della convenuta risultava irreperibile;
- che la merce, la cui consegna era prevista entro dicembre 2024, non era mai pervenuta, e che i solleciti inviati per tutto il mese di gennaio 2025 si erano rivelati infruttuosi;
- di aver trasmesso una diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici che aveva ricevuto riscontro soltanto in data 24 febbraio 2025, con cui la convenuta aveva ammesso di non avere adempiuto alla consegna per problemi interni alla propria organizzazione;
- che nel suddetto riscontro non era stato fatto alcun riferimento alla possibilità di una futura consegna, che l'esponente sarebbe stata ancora disponibile a valutare, se effettuata in tempi brevi;
- che risultava evidente il grave inadempimento della convenuta rispetto al contratto stipulato, come da sua stessa ammissione;
- che sussistevano, pertanto, i presupposti per la dichiarazione di risoluzione per inadempimento;
pagina 2 di 4 Regolarmente notificato il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, non costituendosi in giudizio la on provvedimento dato a verbale all'udienza Controparte_2 del 20.5.25 ne è stata dichiarata la contumacia.
La parte ricorrente, debitamente autorizzata in udienza, ha prodotto note di credito in relazione alle forniture per cui è causa con atto depositato il 20.5.25.
Indi, precisate le conclusioni all'udienza del 27/05/2025, ha avuto luogo la discussione della causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
* * *
1. La domanda è fondata e meritevole, pertanto di accoglimento.
Deve, anzitutto, osservarsi che la parte ricorrente non ha chiesto l'accertamento della risoluzione ex art. 1454 (a seguito di trasmissione della diffida ad adempiere), ma ha chiesto la pronuncia di una statuizione costitutiva ex art. 1453 c.c.
Giova, allora, rammentare che, in applicazione dei criteri di riparto dell'onere della prova vigenti in materia contrattuale, è onere del creditore provare i fatti costitutivi della pretesa, ed allegare l'inadempimento, mentre è onere del debitore provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della pretesa. Nel caso di specie, la parte ricorrente ha dato prova della stipula del contratto, producendo nn.
182, 190, 202 e 207 del 2024 (doc.
1-4 fasc. ricorrente) emesse dall'odierna convenuta. Ha, altresì, prodotto la diffida ad adempiere del 21.2.25 (doc. 7), cui ha fatto seguito una comunicazione del seguente tenore «A CAUSA DI UN PROBLEMA DELLA NOSTRA ORGANIZZAZIONE INTERNA, NON E'
STATO CONSEGNATO LA MERCE ENTRO DICEMBRE 2024
LE CHIEDIAMO SCUSA PER IL DISAGIO CREATO» proveniente dall'indirizzo pec che da registro inipec risulta associato alla parte odierna intimata. Email_1
A fronte dell'allegazione dell'inadempimento, la parte convenuta (contumace) non ha dato la prova di aver correttamente adempiuto alla prestazione ed anzi indice in senso contrario, oltre all'ammissione testé riportata, e alla circostanza che non appaia sollevata, in via stragiudiziale, l'eccezione di inadempimento in relazione al mancato pagamento del corrispettivo, è l'emissione in data 20.3.25 di note di credito in relazione alle fatture 182, 190, 202 e 207 del 2024 per l'intero importo delle stesse, pur non potendo inequivocamente interpretarsi, in difetto di una espressa indicazione, come risoluzione del contratto di compravendita per mutuo consenso.
Sussiste, pertanto, in primo luogo, l'interesse della parte ricorrente ad ottenere una pronuncia di risoluzione, e, altresì ricorrono gli estremi della risoluzione per inadempimento. Invero, l'inadempimento della convenuta è totale, onde certamente può ritenersi di non scarsa importanza, tenuto altresì conto dei tempi ordinariamente rapidi di fornitura di capi “pronto moda”, ordinariamente caratterizzati da una spiccata stagionalità.
pagina 3 di 4 Il contratto di compravendita tra le parti, in applicazione della generale disciplina dell'art. 1453 c.c. deve dunque dichiararsi risolto tra le parti, dal che consegue ex art. 1458 c.c., senza necessità di una espressa statuizione, che il corrispettivo non risulta dovuto.
2. In ragione della soccombenza, le spese di lite debbono porsi a carico della convenuta.
Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa, dei valori minimi per lo scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto della prossimità del valore all'estremo inferiore dello scaglione, della semplicità delle questioni e dell'assenza di istruttoria orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la risoluzione del contratto di compravendita di capi di abbigliamento stipulato tra i cui alle fatture nn 182, 190, Parte_1 Controparte_2
202 e 207 del 2024 emesse da quest'ultima;
2. condanna ON rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che si liquidano in € 788,20 per spese, € 4.217,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 30 maggio 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 4 di 4