Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 28/11/2025, n. 21538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21538 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21538/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05997/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5997 del 2025, proposto da DO EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Melucco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza 9 settembre 2024, n.16277, resa inter partes dal T.A.R. Lazio - sede di Roma, I sezione, a definizione del giudizio NRG. 7567/2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. LI IA RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte istante agisce in ottemperanza al fine di vedere eseguita la sentenza indicata in epigrafe, con la quale l’intestata Sezione, in accoglimento del ricorso NRG. 7567/2024 proposto ai sensi dell’articolo 116 del codice di rito, ha dichiarato l’illegittimità del diniego tacito frapposto dal Ministero della giustizia ed ha accertato il diritto del ricorrente all’accesso, con riferimento alla documentazione indicata in parte motiva.
In particolare, l’istante aveva agito per l’ostensione dei seguenti documenti:
a) corrispondenza intercorsa tra il Ministero e il CNF;
b) corrispondenza intercorsa tra il Ministero e Ente europeo destinatario delle candidature;
c) elenco dei nominativi, comprensivo dei documenti allegati, del questionario europeo compilato e dei curriculum vitae dei candidati che il Ministero ha trasmesso all’Ente europeo destinatario delle candidature, con la prova della effettiva trasmissione.
Tutta documentazione attinente all’interpello per la posizione di Direttore del Centro di Mediazione e Arbitrato del Tribunale Unificato Brevetti (cui l’istante ha partecipato inoltrando apposita domanda al proprio COA di appartenenza in data 30 gennaio 2024) e riscontrata solo parzialmente (con riferimento ai documenti sub a e b) dall’amministrazione.
Stante il carattere di definitività della pronuncia ed esposto che l’amministrazione non ha provveduto all’adempimento di quanto dovuto, parte istante ha chiesto che, in accoglimento della presente azione proposta ai sensi dell’art. 112 cpa, questo giudice amministrativo dichiari, in esecuzione della pronuncia di cui sopra, l’obbligo dell’amministrazione intimata di provvedere alla esecuzione della sentenza, adottando i dovuti atti, assegnando per l’effetto un congruo termine per adempiere, disponendo immediatamente che a tanto provveda, per il caso di perdurante inadempimento un commissario ad acta, con condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite.
L’istante ha anche chiesto al TAR provvedersi ai sensi dell’articolo ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.,
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria di pura forma.
Alla camera di consiglio del 26 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Deve invero rilevarsi che la sentenza azionata è esecutiva e che l’inadempimento dell’amministrazione è evincibile in forza della piana applicazione dei principi posti dalla nota sentenza SS.UU. n. 13533/2001 nonché dal comportamento del debitore che ha mancato di contestare in qualsivoglia modo la pretesa di parte ricorrente (comportamento valutabile anche ai sensi dell’art. 64 comma 4 cpa).
Ne consegue che, rispettate le formalità procedurali e provato l’inadempimento del debitore, deve ordinarsi al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, di provvedere, entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente decisione, a dare piena ed integrale esecuzione al titolo in epigrafe menzionato, adottando i dovuti atti necessari a soddisfare l’interesse dell’esponente.
Il Collegio riserva la nomina del commissario ad acta a successiva istanza di parte, laddove l’amministrazione perduri nell’inadempimento.
Quanto alla domanda proposta ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett.e) cpa, il Collegio reputa che sussistano le condizioni ostative previste dalla riferita disposizione, considerate anche le difficoltà legate alla complessità di raccogliere tutti i dati richiesti e di cui alla procedura de qua.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, a provvedere, entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente decisione, a dare piena ed integrale esecuzione al titolo in epigrafe menzionato.
Riserva all’esito la nomina del commissario ad acta.
Respinge l’istanza avanzata ai sensi dell’articolo dell’art. 114 comma 4 lett.e) cpa
Condanna il Ministero della Giustizia a rifondere le spese di lite in favore del ricorrente, che si quantificano in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO LI, Presidente
LI IA RO, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI IA RO | TO LI |
IL SEGRETARIO