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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/11/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 1402/2023
Udienza del 04/11/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1402/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Saverio Viscomi
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Antonio Gareri
- RESISTENTE –
avente ad oggetto: lavoro subordinato - segretaria/contabile/impiegata amministrativa - differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa. Pagina 1 di 7 R.G. LAV. N. 1402/2023
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 23/06/2023, Parte_2 ha convenuto in giudizio la Controparte_1
esponendo:
[...]
- che in data 15/04/2019 veniva assunta presso la resistente con le mansioni di segretaria/contabile/impiegata CP_1 amministrativa, in quanto si occupava della fatturazione, delle vendite, degli ordinativi della merce, dei rapporti con i fornitori e della contabilizzazione dei pagamenti;
- che svolgeva la propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:30, senza essere mai regolarizzata e percependo una retribuzione mensile di € 300,00;
- che in data 14/02/2022 il rapporto di lavoro veniva interrotto;
- che, per le mansioni svolte, avrebbe dovuto essere inquadrata nel Livello 3 del CCNL Settore Terziario -
Confcommercio (qualifica di “impiegata”);
- che aveva sempre percepito una retribuzione di molto inferiore a quella prevista dal CCNL di categoria, non aveva mai goduto di ferie, non aveva mai percepito la tredicesima mensilità
e, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, non aveva ricevuto la liquidazione del TFR;
- che, pertanto, accredita, per il periodo lavorativo dal
15/04/2019 al 14/02/2022, le differenze mensili tra la retribuzione percepita e quella dovuta, ovvero: € 2.787,69 per l'anno 2019, € 4.754,96 per l'anno 2020, € 4.891,45 per l'anno
2021, € 810,86 per l'anno 2022, oltre ad € 1.587,73 per ferie non godute ed € 1.638,24 a titolo di TFR (come da relazione di calcolo delle differenze retributive allegata al ricorso, redatta dal consulente di parte Dott. ); Persona_1
- che l'importo totale dovuto può essere, quindi, determinato in € 16.470,93. Pagina 2 di 7 R.G. LAV. N. 1402/2023
1.1. Tanto premesso, la ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
1. accertare e dichiarare che ella ha prestato l'attività lavorativa di segretaria/contabile/impiegata amministrativa presso la per il periodo dal 15/04/2019 al Controparte_1
14/02/2022;
2. accertare e dichiarare che ella vanta il diritto alla corresponsione delle differenze retributive, per il periodo lavorativo di cui sopra, per complessivi € 13.244,96, nonché €
1.587,73 per ferie non godute ed € 1.638,24 a titolo di TFR;
3. per l'effetto condannare la Controparte_1 al pagamento, in suo favore, della complessiva
[...] somma di € 16.470,93, ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
2. Si è costituita la Controparte_1 che ha concluso per il rigetto delle avverse richieste.
La resistente ha dedotto che la ricorrente è soggetto estraneo alla compagine lavorativa della non Controparte_1 corrispondendo al vero che la stessa abbia svolto prestazioni di lavoratrice subordinata dal 15 aprile 2019 al 14 febbraio 2022.
La ricorrente svolgerebbe, invece, a dire della resistente, attività di lavoro autonomo, essendo stata, dal 2019 al 2022, per quanto a sua conoscenza, “collaboratrice (si ritiene libera professionista oppure praticante ragioniera), con lo studio del Dr.
Nicola Fera commercialista (con studio in Chiaravalle Centrale), incaricato alla tenuta della contabilità anche della Controparte_1
e dei conseguenti incombenti fiscali”.
3. Il ricorso non può essere accolto.
4. Come è noto, ogni attività umana può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo.
L'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi
Pagina 3 di 7 R.G. LAV. N. 1402/2023
di rapporto è costituito dalla subordinazione (art. 2094 cod. civ.), intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa (ex plurimis: Cass., Sez. Lav., n.
13858/2009; da ultimo, Cass., Sez. Lav., n. 11539/2020).
4.1. Anche più recentemente, la Suprema Corte ha ribadito che «costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato il vincolo di soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro – il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative – la cui esistenza deve essere concretamente apprezzata, con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, con accertamento in fatto in esito a valutazione delle risultanze processuali insindacabile, se congruamente argomentato e immune da vizi logici e giuridici, in sede di legittimità […]» e che «ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore, il quale, per assurgere a indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale (compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale), ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale (Cass. 16 novembre 2018, n. 29646). Peraltro, in caso di prestazioni di
Pagina 4 di 7 R.G. LAV. N. 1402/2023
natura intellettuale o professionale, l'assoggettamento del lavoratore a tali direttive si presenta in forma attenuata, in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto;
sicché, occorre fare riferimento a criteri complementari
e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale: con valutazione di fatto rimessa al giudice del merito, insindacabile, se immune da vizi giuridici e adeguatamente argomentata, in sede di legittimità, essendo ivi censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti, da applicare al caso concreto (Cass. 25 febbraio 2019, n. 5436)» (Cass., Sez. Lav., ord. n. 26138/2024).
4.2. Il ricorso si presenta, però, del tutto carente sotto il profilo allegatorio in ordine agli indici rivelatori della subordinazione
(sottoposizione al potere direttivo, seppur in forma eventualmente più attenuata, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro ed inserimento nell'organizzazione aziendale), non essendovi alcun riferimento ad essi.
4.3. La giurisprudenza di legittimità ripartisce, d'altronde, espressamente l'onere probatorio (ex art. 2697 cod. civ.) avendo chiarito che «grava sul lavoratore, il quale intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, l'onere di fornire la dimostrazione degli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata» (così, Cass. n. 11937/2009).
4.4. Ed anche sotto il profilo probatorio il ricorso non assolve all'onere incombente sul lavoratore (ovvero di provare la subordinazione).
I due capitoli di prova testimoniale si limitano, infatti, a dedurre che la ricorrente (a) “prestava la sua attività lavorativa
Pagina 5 di 7 R.G. LAV. N. 1402/2023
con la mansione di segretaria e/o impiegata amministrativa presso la con sede in Chiaravalle Centrale dal Controparte_1
15/04/2019 al 14/02/2022” e che (b) “la medesima svolgeva tale attività dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:30 occupandosi della fatturazione della merce, delle vendite dei prodotti, degli ordinativi della merce, dei rapporti con i fornitori
e della contabilizzazione dei pagamenti”.
In primo luogo, si deve rilevare la natura valutativa del primo capitolo di prova nella parte in cui rimette al teste il giudizio sulla
“mansione di segretaria e/o impiegata” (e, quindi, sulla stessa qualificazione e sulla natura subordinata del rapporto, anziché sugli indici rivelatori che hanno natura esclusivamente fattuale) svolta dalla ricorrente, spettando unicamente al giudice il compito di procedere a tale qualificazione prettamente giuridica
(e ciò proprio sulla scorta degli indici fattuali, rivelatori della subordinazione, su cui il teste dovrebbe invece deporre, ma che
- come già detto - non sono stati neppure dedotti in ricorso).
In ogni caso, si deve poi osservare che la eventuale mera presenza, di fatto, presso gli Uffici della Società resistente, in determinati orari, quand'anche provata, non sarebbe affatto sufficiente ed idonea a dimostrare la natura subordinata del rapporto (non essendovi - come detto - nel ricorso riferimento alcuno agli indici rivelatori della subordinazione), non potendosi ragionevolmente escludere che l'attività contabile venisse svolta dalla ricorrente autonomamente (oppure per conto di uno studio professionale/commerciale, come dedotto da parte resistente).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
5.1. Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c., avanzata da parte resistente, non essendovi sufficienti elementi per ritenere che la ricorrente abbia agito con dolo o
Pagina 6 di 7 R.G. LAV. N. 1402/2023
colpa grave.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento Parte_2 delle spese di lite che si liquidano nella somma di €
1.500,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n.
55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Francesco Antonio Gareri.
Così deciso in Catanzaro, in data 4 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 04/11/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1402/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Saverio Viscomi
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Antonio Gareri
- RESISTENTE –
avente ad oggetto: lavoro subordinato - segretaria/contabile/impiegata amministrativa - differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa. Pagina 1 di 7 R.G. LAV. N. 1402/2023
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 23/06/2023, Parte_2 ha convenuto in giudizio la Controparte_1
esponendo:
[...]
- che in data 15/04/2019 veniva assunta presso la resistente con le mansioni di segretaria/contabile/impiegata CP_1 amministrativa, in quanto si occupava della fatturazione, delle vendite, degli ordinativi della merce, dei rapporti con i fornitori e della contabilizzazione dei pagamenti;
- che svolgeva la propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:30, senza essere mai regolarizzata e percependo una retribuzione mensile di € 300,00;
- che in data 14/02/2022 il rapporto di lavoro veniva interrotto;
- che, per le mansioni svolte, avrebbe dovuto essere inquadrata nel Livello 3 del CCNL Settore Terziario -
Confcommercio (qualifica di “impiegata”);
- che aveva sempre percepito una retribuzione di molto inferiore a quella prevista dal CCNL di categoria, non aveva mai goduto di ferie, non aveva mai percepito la tredicesima mensilità
e, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, non aveva ricevuto la liquidazione del TFR;
- che, pertanto, accredita, per il periodo lavorativo dal
15/04/2019 al 14/02/2022, le differenze mensili tra la retribuzione percepita e quella dovuta, ovvero: € 2.787,69 per l'anno 2019, € 4.754,96 per l'anno 2020, € 4.891,45 per l'anno
2021, € 810,86 per l'anno 2022, oltre ad € 1.587,73 per ferie non godute ed € 1.638,24 a titolo di TFR (come da relazione di calcolo delle differenze retributive allegata al ricorso, redatta dal consulente di parte Dott. ); Persona_1
- che l'importo totale dovuto può essere, quindi, determinato in € 16.470,93. Pagina 2 di 7 R.G. LAV. N. 1402/2023
1.1. Tanto premesso, la ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
1. accertare e dichiarare che ella ha prestato l'attività lavorativa di segretaria/contabile/impiegata amministrativa presso la per il periodo dal 15/04/2019 al Controparte_1
14/02/2022;
2. accertare e dichiarare che ella vanta il diritto alla corresponsione delle differenze retributive, per il periodo lavorativo di cui sopra, per complessivi € 13.244,96, nonché €
1.587,73 per ferie non godute ed € 1.638,24 a titolo di TFR;
3. per l'effetto condannare la Controparte_1 al pagamento, in suo favore, della complessiva
[...] somma di € 16.470,93, ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
2. Si è costituita la Controparte_1 che ha concluso per il rigetto delle avverse richieste.
La resistente ha dedotto che la ricorrente è soggetto estraneo alla compagine lavorativa della non Controparte_1 corrispondendo al vero che la stessa abbia svolto prestazioni di lavoratrice subordinata dal 15 aprile 2019 al 14 febbraio 2022.
La ricorrente svolgerebbe, invece, a dire della resistente, attività di lavoro autonomo, essendo stata, dal 2019 al 2022, per quanto a sua conoscenza, “collaboratrice (si ritiene libera professionista oppure praticante ragioniera), con lo studio del Dr.
Nicola Fera commercialista (con studio in Chiaravalle Centrale), incaricato alla tenuta della contabilità anche della Controparte_1
e dei conseguenti incombenti fiscali”.
3. Il ricorso non può essere accolto.
4. Come è noto, ogni attività umana può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo.
L'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi
Pagina 3 di 7 R.G. LAV. N. 1402/2023
di rapporto è costituito dalla subordinazione (art. 2094 cod. civ.), intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa (ex plurimis: Cass., Sez. Lav., n.
13858/2009; da ultimo, Cass., Sez. Lav., n. 11539/2020).
4.1. Anche più recentemente, la Suprema Corte ha ribadito che «costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato il vincolo di soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro – il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative – la cui esistenza deve essere concretamente apprezzata, con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, con accertamento in fatto in esito a valutazione delle risultanze processuali insindacabile, se congruamente argomentato e immune da vizi logici e giuridici, in sede di legittimità […]» e che «ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore, il quale, per assurgere a indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale (compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale), ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale (Cass. 16 novembre 2018, n. 29646). Peraltro, in caso di prestazioni di
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natura intellettuale o professionale, l'assoggettamento del lavoratore a tali direttive si presenta in forma attenuata, in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto;
sicché, occorre fare riferimento a criteri complementari
e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale: con valutazione di fatto rimessa al giudice del merito, insindacabile, se immune da vizi giuridici e adeguatamente argomentata, in sede di legittimità, essendo ivi censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti, da applicare al caso concreto (Cass. 25 febbraio 2019, n. 5436)» (Cass., Sez. Lav., ord. n. 26138/2024).
4.2. Il ricorso si presenta, però, del tutto carente sotto il profilo allegatorio in ordine agli indici rivelatori della subordinazione
(sottoposizione al potere direttivo, seppur in forma eventualmente più attenuata, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro ed inserimento nell'organizzazione aziendale), non essendovi alcun riferimento ad essi.
4.3. La giurisprudenza di legittimità ripartisce, d'altronde, espressamente l'onere probatorio (ex art. 2697 cod. civ.) avendo chiarito che «grava sul lavoratore, il quale intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, l'onere di fornire la dimostrazione degli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata» (così, Cass. n. 11937/2009).
4.4. Ed anche sotto il profilo probatorio il ricorso non assolve all'onere incombente sul lavoratore (ovvero di provare la subordinazione).
I due capitoli di prova testimoniale si limitano, infatti, a dedurre che la ricorrente (a) “prestava la sua attività lavorativa
Pagina 5 di 7 R.G. LAV. N. 1402/2023
con la mansione di segretaria e/o impiegata amministrativa presso la con sede in Chiaravalle Centrale dal Controparte_1
15/04/2019 al 14/02/2022” e che (b) “la medesima svolgeva tale attività dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:30 occupandosi della fatturazione della merce, delle vendite dei prodotti, degli ordinativi della merce, dei rapporti con i fornitori
e della contabilizzazione dei pagamenti”.
In primo luogo, si deve rilevare la natura valutativa del primo capitolo di prova nella parte in cui rimette al teste il giudizio sulla
“mansione di segretaria e/o impiegata” (e, quindi, sulla stessa qualificazione e sulla natura subordinata del rapporto, anziché sugli indici rivelatori che hanno natura esclusivamente fattuale) svolta dalla ricorrente, spettando unicamente al giudice il compito di procedere a tale qualificazione prettamente giuridica
(e ciò proprio sulla scorta degli indici fattuali, rivelatori della subordinazione, su cui il teste dovrebbe invece deporre, ma che
- come già detto - non sono stati neppure dedotti in ricorso).
In ogni caso, si deve poi osservare che la eventuale mera presenza, di fatto, presso gli Uffici della Società resistente, in determinati orari, quand'anche provata, non sarebbe affatto sufficiente ed idonea a dimostrare la natura subordinata del rapporto (non essendovi - come detto - nel ricorso riferimento alcuno agli indici rivelatori della subordinazione), non potendosi ragionevolmente escludere che l'attività contabile venisse svolta dalla ricorrente autonomamente (oppure per conto di uno studio professionale/commerciale, come dedotto da parte resistente).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
5.1. Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c., avanzata da parte resistente, non essendovi sufficienti elementi per ritenere che la ricorrente abbia agito con dolo o
Pagina 6 di 7 R.G. LAV. N. 1402/2023
colpa grave.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento Parte_2 delle spese di lite che si liquidano nella somma di €
1.500,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n.
55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Francesco Antonio Gareri.
Così deciso in Catanzaro, in data 4 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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