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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/05/2025, n. 1990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1990 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 15.4.2025 dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8018/2023 R.G.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] e residente a [...]
Manzella 6/a, c.f. , rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Giuseppe C.F._1
A. Caltabiano, presso il cui studio in Catania Via Livorno n. 10 è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Catania, Controparte_1
via S. Maria La Grande n. 5, c.f. , rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. P.IVA_1
Filippa Morina, elettivamente domiciliata in Catania via S. Maria La Grande n. 5; Resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.7.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: a) di essere dipendente della , CP_2
quale dirigente medico a tempo indeterminato, in servizio presso il Presidio Ospedaliero di Acireale, con l'incarico di responsabile dell'Ambulatorio di OG incardinato nell'U.O.C. di OG di
Caltagirone-Acireale e con competenza specialistica nel settore di diagnosi e trattamento del pavimento pelvico nell'incontinenza urinaria;
b) che, in virtù della sua competenza il Direttore dell'U.O.C. di OG, dott. , ha proposto, con nota 16.5.2022 prot. 0729642, Persona_1 Parte_1
per il conferimento di un incarico posizione di alta professionalità denominato come “C”
[...]
per la , in riferimento a “Diagnosi e trattamenti (riabilitazione) Parte_2
del Pavimento Pelvico nell'incontinenza urinaria femminile e maschile”, affermando che la ricorrente
“Ha maturato elevatissima esperienza professionale negli anni con elevatissima competenza specialistica professionale nel management della diagnosi e trattamento del pavimento pelvico nell'incontinenza urinaria con utilizzo di apparecchiature con numerosa statistica”; c) che la proposta di incarico è stata formulata in relazione al regolamento aziendale allegato alla delibera n. 633 del
31.5.2019, prima della sottoscrizione del vigente CCNL 19.12.2019 e quindi in linea con il precedente
CCNL del 8.6.2000, e per effetto di una generale revisione degli incarichi per i dirigenti medici di tutta Con l' , con particolare riferimento alla tipologia c.d. C di alta responsabilità, per la quale è stato interpellato il Collegio di Direzione (deputato a coordinare tale attività anche a mezzo dei coordinatori di dipartimento che raggruppa più unità operative complesse) e, nel caso di specie, la U.O.C. afferente Con alla ricorrente di OG è stata inserita nel dipartimento di chirurgia;
d) che l' , con la delibera n.
120 del 31.1.2023, non recepisce l'incarico proposto per la ricorrente dal Direttore dell'U.O.C. di
OG e, a seguito di accesso agli atti, la ricorrente ha scoperto che ciò è avvenuto in quanto illegittimamente la proposta non è stata trasmessa dal Direttore del Dipartimento agli Organi Aziendali per la delibera, pur avendo questi proposto, con nota del 15.11.2022, tre incarichi per il Dipartimento di Chirurgia di “di altissima professionalità” tipo C, e poi, con nota del 30.12.2022, due incarichi “di altissima professionalità” tipo C, senza che la ricorrente figurasse nelle proposte;
e) che l'art. 19, comma 8, lett. c, CCNL 19.12.19 dispone che l'incarico sia conferito dal Direttore Generale su proposta
“del Direttore della struttura di appartenenza sentito il Direttore di Dipartimento o di Distretto per gli incarichi professionali”, senza che il Direttore di Dipartimento abbia potere di veto o decisionale sulla proposta di incarico;
f) che illegittimamente il Direttore Generale, pur avendo formale notizia della proposta di incarico per la ricorrente, non ha tenuto conto della disposizione di contrattazione collettiva inficiando l'atto per assoluta mancanza di motivazione;
g) che il Dipartimento di Chirurgia avrebbe potuto esprimere almeno tre incarichi di alta professionalità rispetto ai due poi perfezionati, Con per come attestato dal Direttore del Dipartimento nella nota 15.11.2022; h) che l avrebbe dovuto formalizzare l'incarico della ricorrente, sia perché avrebbe interesse a sostituire i numerosi dirigenti medici in pensione, sia perché ha in dotazione un'enorme disponibilità finanziaria per gli incarichi non utilizzata, a fronte di una proposta “primariale” sulla quale non vi è stato alcun rilievo.
Parte ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare l'illegittimità e la illiceità del comportamento dell' convenuta per non avere perfezionato il conferimento CP_1
dell'incarico di posizione di alta professionalità alla ricorrente, in conformità alla proposta di incarico contenuta nella nota 16.5.2022 prot. 0729642 (doc. 2), proveniente dal Direttore dell'U.O.C. di OG, quale unico soggetto competente in forza della contrattazione collettiva, con decorrenza 1.12.2019 come da parte motiva della delibera n. 120/2023 (doc. 8); -per l'effetto, anche in forza dell'art. 63 d. lgs. 165/2001, dichiarare illegittimi e privi di efficacia ovvero disapplicare eventuali atti ostativi al conferimento di incarico reclamato, in quanto in contrasto con la contrattazione collettiva, con l'art. 19
d. lsg. 165/2001 e con i principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 CC;
-accertata
l'assenza di motivi ostativi, ordinare all'Azienda convenuta il perfezionamento della procedura di conferimento di incarico reclamato dalla ricorrente come sopra indicato con decorrenza 1.12.2019 e quindi ordinare l'adozione del relativo atto deliberativo in conformità alla nota 16.5.2022 prot. 0729642
(doc. 2) e in parziale modifica e integrazione della delibera n. 120/2023 (doc. 8) nella parte in cui è stata esclusa la ricorrente;
-condannare l' convenuta a pagare le differenze retributive tra quanto CP_1
spettante come remunerazione corrispondente al conferimento dell'incarico di alta professionalità con decorrenza 1.12.2019 e quanto percepito come da busta paga allegata, tenuto conto che il regolamento aziendale prevede quale rateo mensile della retribuzione di posizione euro 925,15 per l'incarico di alta professionalità come quello dovuto alla ricorrente, nonché condannare la stessa azienda alle ulteriori differenze ex art. 83 CCNL 19.12.2019 come retribuzione di risultato e ulteriori voci accessorie dipendenti dall'incarico da alta professionali, maggiorate di interessi e rivalutazioni;
-in via subordinata condannare, se del caso in via equitativa, l'Azienda convenuta al risarcimento del danno per perdita di chance nella misura della differenza tra la remunerazione aggiuntiva spettante a seguito del conferimento dell'incarico reclamato e quanto effettivamente percepito dalla ricorrente e ciò per tutte le voci connesse, come la retribuzione di posizione, quella di risultato e quanto altro sarà stabilito dal
Decidente ovvero in quella altra misura risarcitoria che vorrà stabilire;
- condannare, infine, l' CP_2
al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa, oltre ad IVA e CPA, disponendo la
[...]
distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario”.
Costituitasi in giudizio, l ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente CP_2
alle spese processuali.
In particolare, la resistente ha contestato la dedotta illegittimità della procedura e ha osservato, per un verso, che la proposta, sottoscritta solo dal Direttore dell'UOC OG del PO di Caltagirone e carente della firma autorizzativa del Direttore del Dipartimento di Chirurgia, è stata trasmessa solo in data 9/12/2022, dopo la conclusione dei lavori del Collegio di Direzione avvenuta in data 15/11/2022,
e, per altro verso, come il conferimento dell'incarico non integra una posizione di diritto soggettivo del dirigente medico, in quanto l'Amministrazione sanitaria dispone di un ampio margine di apprezzamento discrezionale sul piano organizzativo e sulla scelta del dipendente cui conferirlo.
Istruita la causa a mezzo produzioni documentali, l'udienza del 15.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e, alla luce delle conclusioni formulate come in atti, la causa viene definita nei termini che seguono. Va osservato che il conferimento di incarichi al personale dirigente delle pubbliche amministrazioni, esula dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi e si iscrive nella categoria degli atti negoziali, assunti dall'Amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, a norma dell'art. 5 comma 2 d.lgs. n. 165/2001, il quale dispone che “nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art.2, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”.
Ciò premesso, parte ricorrente ha proposto domanda volta alla declaratoria del suo diritto a ricoprire l'incarico oggetto del giudizio e, in particolare, ad “ordinare all'Azienda convenuta il perfezionamento della procedura di conferimento di incarico reclamato dalla ricorrente come sopra indicato con decorrenza 1.12.2019 e quindi ordinare l'adozione del relativo atto deliberativo in conformità alla nota
16.5.2022 prot. 0729642 (doc. 2) e in parziale modifica e integrazione della delibera n. 120/2023 (doc.
8) nella parte in cui è stata esclusa la ricorrente”.
Al riguardo, va osservato che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che nei rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione la qualifica dirigenziale esprime non già una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, ma l'idoneità professionale del dipendente a svolgere concretamente l'incarico dirigenziale conferito a termine (v. fra le tante Cass. 22-12-2004 n. 23760, Cass. 20-2-2007 n. 3929, Cass.
26/11/2008 n. 28274 Cass. 15-2-2010 n. 3451; Cass. 30/08/2010 n. 21088).
Sussiste, pertanto, una scissione tra instaurazione del rapporto di lavoro dirigenziale e conferimento dell'incarico da cui la giurisprudenza ormai pacifica ha desunto l'insussistenza di un diritto soggettivo del dirigente pubblico al conferimento di un incarico dirigenziale (Cass. 12 febbraio 2007 n. 3003; Cass.
22 febbraio 2006, n. 3880; Cass. 6 aprile 2005 n. 7131).
Gli atti inerenti al conferimento degli incarichi dirigenziali sono esclusi dalla categoria degli atti amministrativi e vanno ascritti a quella degli atti negoziali, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, art. 2 comma
1, art. 5 comma 2 e art. 63 comma 1, con la conseguenza che essi sono sottratti al regime e alle regole proprie degli atti amministrativi (come dettate in particolare dalla L. n. 241/1990), dovendosi fare applicazione delle norme del codice civile in tema di esercizio dei poteri del privato datore di lavoro
(vedi per tutte, Cass. 20 marzo 2004, n. 5659).
Sul punto giova richiamare le regole in materia di limiti interni dei poteri attribuiti al privato datore di lavoro, i quali si delineano in relazione a previsioni, normative o contrattuali, che sanciscono le prescrizioni dell'esercizio del potere discrezionale, sul piano sostanziale o su quello procedimentale, precetti questi suscettibili di essere integrati e precisati dalle clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.).
Ne consegue pertanto che nell'ambito del rapporto di lavoro privatizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il giudice ordinario può sottoporre al suo sindacato i poteri esercitati dall'amministrazione nella veste di datrice di lavoro, sotto il profilo dell'osservanza delle regole di correttezza e buona fede, siccome regole applicabili anche all'attività di diritto privato alla stregua dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. venendo in rilievo, altresì, le norme contenute nel D.lgs. n. 165/2001, art. 19 comma 1, disposizioni che obbligano l'amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima ivi indicati e necessariamente, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede, “procedimentalizzano” l'esercizio del potere di conferimento degli incarichi (v. Cass. S.U. 26- 6-2002 n. 932, Cass. S.U. 25/11/2003 n. 18017, Cass. S.U.
23-1-2004 n. 1252, cfr. anche Cass. 30/09/2009 n. 20979).
Tuttavia, pur in presenza di predeterminazione dei criteri di valutazione, siffatta predeterminazione non comporta attività vincolata e non discrezionale, atteso che la previsione di elementi su cui fondare la selezione non implica un automatismo della scelta, ma solo una scelta vincolata a determinati criteri la cui valutazione è pur sempre rimessa al datore di lavoro alla quale non può sostituirsi il giudice, salvo che non si tratti – e non è il caso di specie – di attività vincolata e non discrezionale (v. Cass. 30/09/2009
n. 20979; Cass. 28274/2008).
Va osservato, in particolare, che le procedure volte al conferimento di incarichi di dirigenza medica regolate dal d.lgs. 502/1992 sono prive del carattere della concorsualità (individuabile nella selettività
a mezzo di confronto comparativo fra le capacità e/o il curriculum dei candidati affidato a valutazioni tecnico-discrezionali di apposita commissione), giacché si connotano per una scelta essenzialmente fiduciaria da parte del vertice manageriale dell'Azienda nell'ambito di una platea di aspiranti potenzialmente idonei in cui non vengono valutati comparativamente i candidati né viene redatta una graduatoria di merito, ma ci si limita a scrutinarne l'astratta capacità di ricoprire il posto.
In relazione al conferimento dell'incarico di secondo livello del ruolo sanitario, la Suprema Corte
(esprimendo principi generalmente validi in materia di conferimento degli incarichi di dirigenza medica) ha precisato che tale procedura “non ha carattere concorsuale, essendo demandato ad apposita commissione solo il compito di predisporre un elenco di candidati idonei da sottoporre al direttore generale, il cui atto di conferimento ha natura negoziale di diritto privato che si fonda su una scelta di carattere essenzialmente fiduciario, affidata alla sua responsabilità manageriale. Ne consegue l'inapplicabilità della l. n. 241 del 1990 e l'insussistenza di alcun obbligo motivazionale da parte del direttore generale, la cui scelta è sindacabile solo sotto il profilo dell'osservanza delle regole di correttezza e buona fede che consente di valutare l'atto rispetto ai principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 cost. Le conseguenze dell'inosservanza di tali regole sono unicamente risarcitorie, in quanto, trattandosi di scelta fiduciaria e discrezionale, e non di attività vincolata, ai sensi dell'art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001, il giudice ordinario non può emettere una pronuncia costitutiva del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato” (v. Cass. sez. lav., 26/3/2014 n.7107; analogamente
Cass. sez. lav., 4/8/2020, n.16666).
In linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di incarichi di dirigenza medica (v.
Cass. 27743/2022), apparendo la soluzione interpretativa richiamata coerente con i principi in materia, può dunque rilevarsi che la domanda di attribuzione dell'incarico oggetto del giudizio, incontra l'ostacolo rappresentato dall'insussistenza di un potere sostitutivo del giudice, non ricorrendo nella specie un caso di attività vincolata e non discrezionale.
Pertanto, quale che sia la tipologia dei vizi e delle questioni addotte rispetto alla fase di selezione e a quella di scelta del soggetto incaricato, questi devono essere affrontati in coerenza con la presupposta natura non concorsuale e privatistica dell'affidamento dell'incarico, rispetto al quale non esiste un diritto al conferimento dello stesso.
In definitiva, il sindacato giurisdizionale è limitato al controllo sull'osservanza delle procedure previste, ovvero della previa pubblicità del posto da ricoprire, dell'esistenza di un procedimento di valutazione di idoneità da parte dell'amministrazione, della individuazione del nominativo prescelto tra i candidati, del rispetto dei criteri di massima contenuti nell'art. 19, comma 1 d.lgs. n. 165/2001 anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede, applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che obbligano la P.A. a valutazioni comparative, alla adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e a esternare le ragioni giustificatrici delle scelte.
La violazione di tali obblighi è suscettibile di produrre danno risarcibile senza che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta che resta comunque rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro (sia pure con il vincolo del rispetto di determinati elementi sui quali la selezione deve fondarsi) al quale non può sostituirsi il giudice.
Infatti, in base agli artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., la PA è tenuta ad adottare adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle proprie scelte, sicché laddove tale regola non sia rispettata, è configurabile un inadempimento contrattuale della PA, suscettibile, dinanzi al giudice ordinario, di produrre danno risarcibile (Cass. SU 23.9.2013, n. 21671; Cass. 14.4.2008, n.
9814; Cass. 12.10.2010, n. 21088).
Poiché gli atti inerenti al conferimento degli incarichi dirigenziali sono da ascrivere alla categoria degli atti negoziali (e non a quella degli atti amministrativi in senso proprio), ad essi si applicano le norme del codice civile in tema di esercizio dei poteri del privato datore di lavoro, con la conseguenza che le situazioni soggettive del dipendente interessato possono definirsi in termini di “interessi legittimi”, ma di diritto privato, come tali, pur sempre rientranti nella categoria dei diritti di cui all'art. 2907 c.c. e quindi suscettibili di tutela anche in forma risarcitoria, non potendo, di regola, aversi un intervento sostitutivo del giudice ordinario, salvo i casi di attività vincolata e non discrezionale (cfr. fra le altre:
Cass. 24 settembre 2015, n. 18972; Cass. 14 aprile 2015, n. 7495; Cass. 22 giugno 2007, n. 14624; Cass.
22 dicembre 2004, n. 23760; Cass. SU 19 ottobre 1998, n. 10370).
È stato ribadito che “In tema di impiego pubblico privatizzato, come questa Corte ha già affermato, gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali cui devono applicarsi i criteri generali di correttezza e buona fede, alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che obbligano la P.A. a valutazioni comparative motivate, senza alcun automatismo della scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro, cui corrisponde una posizione soggettiva di interesse legittimo degli aspiranti all'incarico, tutelabile ai sensi dell'art.
2907 c.c., anche in forma risarcitoria;
ne consegue che, ove la P.A. non abbia fornito elementi circa i criteri e le motivazioni della selezione, l'illegittimità della stessa richiederà una nuova valutazione, sempre ad opera del datore di lavoro, senza possibilità di un intervento sostitutivo del giudice, salvo i casi di attività vincolata e non discrezionale (Cass., n. 18972 del 2015), che non ricorrono nella specie.
Costituisce ulteriore specificazione di tale principio la suddetta posizione soggettiva di interesse legittimo di diritto privato è suscettibile di tutela giurisdizionale, anche in forma risarcitoria, a condizione che l'interessato ne alleghi e provi la lesione, nonché il danno subito in dipendenza dell'inadempimento degli obblighi gravanti sull'amministrazione, senza che la pretesa risarcitoria possa fondarsi sulla lesione del diritto al conferimento dell'incarico, che non sussiste prima della stipula del contratto con la P.A.” (Cass., n. 7495 del 2015)” (Cass. civile sez. lav., 15/01/2020, n.712).
Alla luce della predetta esegesi giurisprudenziale deve pertanto concludersi che la violazione da parte dell'Amministrazione, nell'esame dei profili professionali dei partecipanti, dei doveri imposti dalla disciplina codicistica non può giustificare un annullamento dell'atto di conferimento dell'incarico ad altro aspirante ed il conferimento dell'incarico al ricorrente ingiustamente pretermesso. Tanto premesso, nel caso in esame, essendo precluso al giudice di sostituirsi al datore di lavoro attribuendo l'incarico oggetto del giudizio, ne discende che la domanda volta ad accertare e dichiarare il suo diritto al conferimento dell'incarico non può trovare accoglimento.
Ciò posto, occorre verificare se il mancato conferimento alla ricorrente dell'incarico di alta professionalità denominato “C” per la U.O.C. di OG , in riferimento a Parte_2
“Diagnosi e trattamenti (riabilitazione) del Pavimento Pelvico nell'incontinenza urinaria femminile e maschile”, determini una violazione dei principi buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.) e di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.
La ricorrente allega e documenta che le proprie domande si basano sulla proposta di incarico dirigenziale prot. n. 0729642 del 16.5.2022, con cui il dott. , Direttore dell'UOC Persona_1
OG del P.O. “Gravina” – Caltagirone, ha dichiarato che “Ha maturato Parte_1
elevatissima esperienza professionale negli anni con elevatissima competenza specialistica professionale nel management della diagnosi e trattamento del pavimento pelvico nell'incontinenza urinaria con utilizzo di apparecchiature con numerosa statistica”. Con A tale proposta non risulta che l' abbia dato alcun seguito, né che il diniego di fatto del conferimento dell'incarico sia stato in alcun modo motivato.
I rilievi formulati dalla resistente nella memoria di costituzione nel presente giudizio, per un verso, si risolvono semmai in una motivazione postuma, inidonea a sanare ex post il vizio procedurale, e, per altro verso, appaiono irrilevanti ed infondati. Con Sotto quest'ultimo aspetto, l' ha rilevato che la proposta di incarico sottoscritta dal Direttore dell'UOC OG del PO di Caltagirone è “carente della firma autorizzativa del Direttore del
Dipartimento di Chirurgia” ed “è stata trasmessa solo in data 9/12/2022 […] successivamente alla conclusione dei lavori del Collegio di Direzione avvenuta in data 15/11/2022”.
In primo luogo, va osservato che l'art. 19 comma 8 lett. c) CCNL 19.12.2019 stabilisce che “Gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale dell'Azienda o Ente su proposta […] c) del Direttore della struttura di appartenenza sentito il Direttore di Dipartimento o di Distretto per gli incarichi professionali”. Da ciò consegue che non è prevista alcuna autorizzazione del Direttore del Dipartimento di Chirurgia, il quale va meramente sentito e, nella fattispecie, non risulta aver espresso alcun parere negativo.
In secondo luogo, la circostanza per cui la proposta sia pervenuta soltanto il 9.12.2022, dopo la conclusione, in data 15.11.2022, dei lavori del Collegio di Direzione, non evidenzia alcun profilo di inammissibilità, tenuto conto che non risulta neppure dedotta la sussistenza di un termine di Con decadenza, peraltro implicitamente negata dallo stesso comportamento concludente dell' , che, come si evince dalla deliberazione n. 932 del 16.6.2023, prodotta da parte ricorrente, ha proceduto a conferire altri incarichi di alta professionalità dopo la data di conclusione dei lavori del Collegio di
Direzione. Con Da ciò consegue che la condotta dell' non è stata conforme ai principi di buona fede e correttezza, nonché di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., per cui, non potendo disporre per le ragioni già espresse la condanna dell'Amministrazione al conferimento dell'incarico alla ricorrente, sussiste l'obbligo in capo all' resistente di valutare la proposta di incarico in esame, CP_1
provvedendo sulla stessa con osservanza dell'obbligo di motivazione e nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti e segnatamente degli artt. 18 e 19 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019, non risultando né allegata né documentata l'eventuale cessazione medio tempore del rapporto di lavoro tra le parti. Con Non potendosi condannare l' a conferire l'incarico alla ricorrente e dipendendo l'eventuale conferimento dal provvedimento che l'Amministrazione adotterà a seguito del compiuto espletamento della procedura, sono allo stato assorbite le domande di risarcimento del danno. Infatti, dall'eventuale riconoscimento ab origine della titolarità dell'incarico in esame discenderebbe il diritto di parte ricorrente a conseguire, anche a titolo risarcitorio, le indennità previste per l'incarico.
Infatti, come evidenziato anche dalla giurisprudenza amministrativa, “La domanda di risarcimento danni formulata nei giudizi nei quali è dichiarata l'illegittimità di un provvedimento amministrativo per vizi procedimentali, che impongono pertanto il rinnovato esercizio del potere, comporta che la richiesta di risarcimento del danno sia suscettibile di valutazione solo all'esito della nuova manifestazione di volontà dell'Amministrazione, ove persistano in capo all'Amministrazione stessa significativi margini di discrezionalità in sede di riesercizio del potere. Invero l'annullamento degli atti conseguente ad un vizio formale o procedimentale non contiene alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita sotteso al giudizio instaurato da parte ricorrente;
detto annullamento, infatti, non elimina né riduce il potere della Stazione Appaltante di rideterminarsi, lasciando alla stessa l'ampia discrezionalità tipica dei procedimenti di cui è causa, con il solo limite negativo del riesercizio del potere nelle stesse caratterizzazioni di cui si è accertata l'illegittimità” (cfr. ex multis C.d.S. 3674/2016 e C.d.S. 1037/2017).
Stante l'accoglimento parziale del ricorso, le spese di lite possono compensarsi in ragione della metà e la restante parte va posta a carico dell'Asp convenuta poiché responsabile dell'inadempimento riscontrato e liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_1
valutare la proposta, avanzata con nota prot. 0729642 del 16.5.2022, per il conferimento a Parte_1
di un incarico posizione di alta professionalità denominato come “C” per la U.O.C. di
[...]
OG , in riferimento a “Diagnosi e trattamenti (riabilitazione) del Pavimento Parte_2
Pelvico nell'incontinenza urinaria femminile e maschile”, provvedendo sulla stessa con osservanza dell'obbligo di motivazione e nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti e segnatamente degli artt. 18 e 19 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019; rigetta per il resto il ricorso;
condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_1
rifondere, in favore di parte ricorrente e con distrazione al difensore ex art. 93 c.p.c., la metà delle spese di lite che si liquidano, nell'intero, in complessivi € 3.690,00 per compensi ed € 259,00 per spese, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA;
compensa le spese per la restante metà del predetto importo.
Catania, 9.5.2025.
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi