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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 27/06/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 636/2022 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. ZIPOLI Parte_1 C.F._1 FRANCESCA, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore Parte ricorrente contro
), con il patrocinio dell'avv. SANTINI Controparte_1 P.IVA_1 CRISTIANO, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“accertato lo svolgimento da parte del Sig. dell'orario di lavoro come descritto Parte_1 in premessa, nella misura media di 60 ore settimanali, o quelle inferiori che risulteranno all'esito dell'istruttoria, condannare il datore di lavoro a corrispondere le differenze retributive lorde maturate dal lavoratore sin dall'inizio del rapporto, per una somma pari ad Euro 7.246,89 lordi, oltre interessi e rivalutazioni, ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa. Con vittoria di competenze e spese, anche per CTU e CTP, di cui al presente giudizio”. In particolare, il ricorrente ha dedotto di essere stato dipendente della società convenuta dal
17.6.2020 con contratto di lavoro a termine, inizialmente per la durata di un mese, poi prorogato sino al
31.12.2020, prestando attività presso il “Juè Bar”, all'inizio con qualifica di barman inquadrato al V livello CCNL Pubblici Esercizi e poi, dal momento della proroga, con riconoscimento del III livello.
Ha riferito di essere stato assunto formalmente in regime part time, con orario dal mercoledì al lunedì dalle 19.00 alle 23.00 e giorno di riposo il martedì, per 24 ore settimanali, ma di aver sempre svolto – dall'assunzione sino al 20 ottobre 2020 – un orario superiore, per almeno 10 ore al giorno, dalle 17.00 sino alle 3.00, per cinque o sei giorni a settimana (nelle settimane in cui lavorava sei giorni, ha dedotto che uno dei giorni sarebbe entrato a lavoro alle 20.00 anziché alle 17.00). Ha poi riferito che dal 20.10.2020, causa lockdown da Covid-19, il personale è stato collocato in Fondo Solidarietà, ma che nel mese di dicembre 2020 la datrice di lavoro aveva organizzato eventi al “Juè Bar”, senza tuttavia che il ricorrente fosse richiamato a lavoro, diversamente dai colleghi.
Costituitasi tempestivamente, la società convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso ovvero, in subordine, in caso di accertamento del diritto del ricorrente alle pretese differenze retributive, la quantificazione di una minor somma rispetto a quanto richiesto dal ricorrente.
La causa, istruita anche a mezzo di prove orali, è stata decisa all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Nel merito. Sul mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine alle pretese differenze retributive
Il ricorso deve essere rigettato per mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte ricorrente ai sensi dell'art. 2697 c.c. (cfr. in proposito Cass. civ., sez. L, 20 febbraio 2018, n. 4076;
Cass. civ., sez. L, 19 giugno 2018, n. 16150; Cass. civ., sez. L, 29 gennaio 2003, n. 1389: “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice. La valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato”).
ha sostenuto nel proprio atto introduttivo che, nonostante la formalizzazione di un T_ contratto di lavoro a tempo parziale (24 ore settimanali su sei giorni a settimana), egli avrebbe prestato la propria attività lavorativa per una media di 60 ore settimanali su sei giorni a settimana e di non essere stato retribuito dalla società datrice di lavoro per l'effettivo lavoro svolto.
Dall'istruttoria espletata sono tuttavia emerse circostanze contraddittorie, che non consentono a questo giudice di quantificare con l'esattezza e specificità necessarie per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso l'ammontare del superiore orario asseritamente lavorato dal prima T_ ancora, non si ritiene raggiunta la prova dell'an dell'azionata pretesa, in ragione della genericità e, talora, inattendibilità dei relata testimoniali acquisiti.
I testi intimati da parte ricorrente hanno in prevalenza riferito di non ricordare né quali fossero gli esatti orari di apertura e chiusura del locale ove il ricorrente prestava servizio come barman, né quali fossero gli orari nei quali il abbia lavorato, nel periodo per cui è causa (cfr. dichiarazioni T_ della teste verbale ud. 19.2.2024, pag. 1 ss.: “Io non mi ricordo che orario facesse il e Tes_1 T_ non mi ricordo se facesse un orario di lavoro come mi viene letto nel capitolo […] Di solito l'apertura del locale è circa alle 17 e la chiusura può variare tra la settimana , verso le ½:00 e il fine settimana anche verso le 3:00, però non mi ricordo bene che tipo di orari erano in vigore durante il Covid e se vi erano degli orari e chiusure ridotte. Mi ricordo poco e per cui non mi ricordo se il lo vedessi
T_ all'apertura e chiusura del locale […] io dei fatti in questione ricordo poco anche perché non posso ricordarmi di tutte le persone che sono passate dal locale e in che modo hanno lavorato”; dichiarazioni teste verbale ud. 23.5.2024, pag. 1 ss.: “io sono stata al locale un paio di volte nel Tes_2 Pt_2 periodo in cui ci lavorava il […] Per quanto io mi ricordo non so dire l'orario preciso in cui
T_ entrasse a lavoro ma se non mi sbaglio non sempre entrava alle 17 del pomeriggio ma a volte entrava anche alle 20:00. Ad giudice: Non so proprio dire quale fosse il suo orario di fine lavoro e a che ora smettesse di lavorare”; dichiarazioni del teste , verbale ud. 29.1.2025: “Io non mi ricordo gli Tes_3 orari di lavoro che facesse il . Non ricordo neppure i miei […] Non ricordo bene il suo orario
T_ di lavoro […] Ribadisco che non conosco l'orario che facesse il e non so dire neppure se
T_ lavorasse a tempo pieno o part time”).
Sebbene sia stato riferito che il locale osservasse, a condizioni 'normali', un orario di apertura dalle
17 a mezzanotte/una nei giorni feriali e sino alle due/tre di notte nel fine settimana, non vi è certezza che tale orario sia stato sempre osservato dal nel periodo di impiego del , posto che i Pt_2 T_ testi hanno riferito che gli orari variavano a seconda dell'affluenza dei clienti, a seconda delle serate
(cfr. dichiarazioni teste ) e, peraltro, da un certo momento in avanti, a causa delle restrizioni di Tes_3 orario dovute alle misure di contenimento della pandemia da Covid-19 (si vedano, ad es., le dichiarazioni del teste – il quale comunque nulla poteva riferire del periodo antecedente Tes_4 all'ottobre 2020, avendo lavorato solo in tale mese per la società convenuta -, di cui al verbale ud.
19.3.2024, pag. 3: “si entrava insieme alle 17:00 se non ricordo male e per quanto riguarda al chiusura quel mese di ottobre 2020 erano frequenti i D.LGS sulle chiusure dei locali per cui gli orari di chiusura erano variabili”); inoltre, il teste (di cui si ribadisce la capacità a rendere Tes_5 testimonianza, in quanto al momento dell'assunzione come teste egli non rivestiva alcuna carica nella società convenuta) ha evidenziato come i lavoratori entrassero scaglionati, taluni alle 17 (con orario di uscita anticipato dunque) e taluni alle 19 o alle 20 (con orario di uscita a chiusura del locale).
A nulla, infine, possono valere le dichiarazioni rese dal teste ll'udienza del 25 marzo 2025, Tes_6 non risultando il medesimo credibile: difatti, egli ha affermato di aver lavorato col ricorrente per tutto il periodo in cui ha lavorato al , nel periodo di ottobre, novembre e dicembre 2020. Ebbene, tale Pt_2 versione dei fatti risulta estrinsecamente inattendibile, essendo smentita dalle stesse prospettazioni difensive di cui al ricorso, ove il ha sostenuto di non aver prestato alcuna attività lavorativa T_ oltre il 20 ottobre 2020 perché il locale era stato chiuso per il lockdown, e di essere stato collocato in fondo di solidarietà Covid, circostanze, peraltro, documentalmente dimostrate dalle buste paga in atti. Tutto ciò considerato, non risulta che il ricorrente abbia soddisfatto il rigoroso onere probatorio sullo stesso gravante in ordine alla dimostrazione della spettanza delle pretese differenze retributive a titolo di svolgimento di un superiore orario di lavoro rispetto a quanto già retribuito dal datore di lavoro.
In definitiva, il ricorso va respinto.
Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri minimi dello scaglione di riferimento, quanto alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto di causa e della disponibilità manifestata da parte ricorrente ad accettare le proposte conciliative formulate dal giudice, ed in relazione ai parametri medi dello scaglione, quanto alla fase istruttoria, in ragione dell'elevato numero di udienze e testi escussi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) Rigetta integralmente il ricorso, per le ragioni di cui in motivazione;
2) Condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che si liquidano in complessivi € 3.281,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, ult. per., c.p.c.
Pistoia, 27 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 636/2022 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. ZIPOLI Parte_1 C.F._1 FRANCESCA, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore Parte ricorrente contro
), con il patrocinio dell'avv. SANTINI Controparte_1 P.IVA_1 CRISTIANO, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“accertato lo svolgimento da parte del Sig. dell'orario di lavoro come descritto Parte_1 in premessa, nella misura media di 60 ore settimanali, o quelle inferiori che risulteranno all'esito dell'istruttoria, condannare il datore di lavoro a corrispondere le differenze retributive lorde maturate dal lavoratore sin dall'inizio del rapporto, per una somma pari ad Euro 7.246,89 lordi, oltre interessi e rivalutazioni, ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa. Con vittoria di competenze e spese, anche per CTU e CTP, di cui al presente giudizio”. In particolare, il ricorrente ha dedotto di essere stato dipendente della società convenuta dal
17.6.2020 con contratto di lavoro a termine, inizialmente per la durata di un mese, poi prorogato sino al
31.12.2020, prestando attività presso il “Juè Bar”, all'inizio con qualifica di barman inquadrato al V livello CCNL Pubblici Esercizi e poi, dal momento della proroga, con riconoscimento del III livello.
Ha riferito di essere stato assunto formalmente in regime part time, con orario dal mercoledì al lunedì dalle 19.00 alle 23.00 e giorno di riposo il martedì, per 24 ore settimanali, ma di aver sempre svolto – dall'assunzione sino al 20 ottobre 2020 – un orario superiore, per almeno 10 ore al giorno, dalle 17.00 sino alle 3.00, per cinque o sei giorni a settimana (nelle settimane in cui lavorava sei giorni, ha dedotto che uno dei giorni sarebbe entrato a lavoro alle 20.00 anziché alle 17.00). Ha poi riferito che dal 20.10.2020, causa lockdown da Covid-19, il personale è stato collocato in Fondo Solidarietà, ma che nel mese di dicembre 2020 la datrice di lavoro aveva organizzato eventi al “Juè Bar”, senza tuttavia che il ricorrente fosse richiamato a lavoro, diversamente dai colleghi.
Costituitasi tempestivamente, la società convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso ovvero, in subordine, in caso di accertamento del diritto del ricorrente alle pretese differenze retributive, la quantificazione di una minor somma rispetto a quanto richiesto dal ricorrente.
La causa, istruita anche a mezzo di prove orali, è stata decisa all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Nel merito. Sul mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine alle pretese differenze retributive
Il ricorso deve essere rigettato per mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte ricorrente ai sensi dell'art. 2697 c.c. (cfr. in proposito Cass. civ., sez. L, 20 febbraio 2018, n. 4076;
Cass. civ., sez. L, 19 giugno 2018, n. 16150; Cass. civ., sez. L, 29 gennaio 2003, n. 1389: “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice. La valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato”).
ha sostenuto nel proprio atto introduttivo che, nonostante la formalizzazione di un T_ contratto di lavoro a tempo parziale (24 ore settimanali su sei giorni a settimana), egli avrebbe prestato la propria attività lavorativa per una media di 60 ore settimanali su sei giorni a settimana e di non essere stato retribuito dalla società datrice di lavoro per l'effettivo lavoro svolto.
Dall'istruttoria espletata sono tuttavia emerse circostanze contraddittorie, che non consentono a questo giudice di quantificare con l'esattezza e specificità necessarie per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso l'ammontare del superiore orario asseritamente lavorato dal prima T_ ancora, non si ritiene raggiunta la prova dell'an dell'azionata pretesa, in ragione della genericità e, talora, inattendibilità dei relata testimoniali acquisiti.
I testi intimati da parte ricorrente hanno in prevalenza riferito di non ricordare né quali fossero gli esatti orari di apertura e chiusura del locale ove il ricorrente prestava servizio come barman, né quali fossero gli orari nei quali il abbia lavorato, nel periodo per cui è causa (cfr. dichiarazioni T_ della teste verbale ud. 19.2.2024, pag. 1 ss.: “Io non mi ricordo che orario facesse il e Tes_1 T_ non mi ricordo se facesse un orario di lavoro come mi viene letto nel capitolo […] Di solito l'apertura del locale è circa alle 17 e la chiusura può variare tra la settimana , verso le ½:00 e il fine settimana anche verso le 3:00, però non mi ricordo bene che tipo di orari erano in vigore durante il Covid e se vi erano degli orari e chiusure ridotte. Mi ricordo poco e per cui non mi ricordo se il lo vedessi
T_ all'apertura e chiusura del locale […] io dei fatti in questione ricordo poco anche perché non posso ricordarmi di tutte le persone che sono passate dal locale e in che modo hanno lavorato”; dichiarazioni teste verbale ud. 23.5.2024, pag. 1 ss.: “io sono stata al locale un paio di volte nel Tes_2 Pt_2 periodo in cui ci lavorava il […] Per quanto io mi ricordo non so dire l'orario preciso in cui
T_ entrasse a lavoro ma se non mi sbaglio non sempre entrava alle 17 del pomeriggio ma a volte entrava anche alle 20:00. Ad giudice: Non so proprio dire quale fosse il suo orario di fine lavoro e a che ora smettesse di lavorare”; dichiarazioni del teste , verbale ud. 29.1.2025: “Io non mi ricordo gli Tes_3 orari di lavoro che facesse il . Non ricordo neppure i miei […] Non ricordo bene il suo orario
T_ di lavoro […] Ribadisco che non conosco l'orario che facesse il e non so dire neppure se
T_ lavorasse a tempo pieno o part time”).
Sebbene sia stato riferito che il locale osservasse, a condizioni 'normali', un orario di apertura dalle
17 a mezzanotte/una nei giorni feriali e sino alle due/tre di notte nel fine settimana, non vi è certezza che tale orario sia stato sempre osservato dal nel periodo di impiego del , posto che i Pt_2 T_ testi hanno riferito che gli orari variavano a seconda dell'affluenza dei clienti, a seconda delle serate
(cfr. dichiarazioni teste ) e, peraltro, da un certo momento in avanti, a causa delle restrizioni di Tes_3 orario dovute alle misure di contenimento della pandemia da Covid-19 (si vedano, ad es., le dichiarazioni del teste – il quale comunque nulla poteva riferire del periodo antecedente Tes_4 all'ottobre 2020, avendo lavorato solo in tale mese per la società convenuta -, di cui al verbale ud.
19.3.2024, pag. 3: “si entrava insieme alle 17:00 se non ricordo male e per quanto riguarda al chiusura quel mese di ottobre 2020 erano frequenti i D.LGS sulle chiusure dei locali per cui gli orari di chiusura erano variabili”); inoltre, il teste (di cui si ribadisce la capacità a rendere Tes_5 testimonianza, in quanto al momento dell'assunzione come teste egli non rivestiva alcuna carica nella società convenuta) ha evidenziato come i lavoratori entrassero scaglionati, taluni alle 17 (con orario di uscita anticipato dunque) e taluni alle 19 o alle 20 (con orario di uscita a chiusura del locale).
A nulla, infine, possono valere le dichiarazioni rese dal teste ll'udienza del 25 marzo 2025, Tes_6 non risultando il medesimo credibile: difatti, egli ha affermato di aver lavorato col ricorrente per tutto il periodo in cui ha lavorato al , nel periodo di ottobre, novembre e dicembre 2020. Ebbene, tale Pt_2 versione dei fatti risulta estrinsecamente inattendibile, essendo smentita dalle stesse prospettazioni difensive di cui al ricorso, ove il ha sostenuto di non aver prestato alcuna attività lavorativa T_ oltre il 20 ottobre 2020 perché il locale era stato chiuso per il lockdown, e di essere stato collocato in fondo di solidarietà Covid, circostanze, peraltro, documentalmente dimostrate dalle buste paga in atti. Tutto ciò considerato, non risulta che il ricorrente abbia soddisfatto il rigoroso onere probatorio sullo stesso gravante in ordine alla dimostrazione della spettanza delle pretese differenze retributive a titolo di svolgimento di un superiore orario di lavoro rispetto a quanto già retribuito dal datore di lavoro.
In definitiva, il ricorso va respinto.
Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri minimi dello scaglione di riferimento, quanto alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto di causa e della disponibilità manifestata da parte ricorrente ad accettare le proposte conciliative formulate dal giudice, ed in relazione ai parametri medi dello scaglione, quanto alla fase istruttoria, in ragione dell'elevato numero di udienze e testi escussi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) Rigetta integralmente il ricorso, per le ragioni di cui in motivazione;
2) Condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che si liquidano in complessivi € 3.281,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, ult. per., c.p.c.
Pistoia, 27 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.