Art. 12.
Il capo dell'Archivio, in caso di assenza o di legittimo impedimento, puo' delegare tutte o alcune delle sue funzioni ad un impiegato dell'ufficio, con l'approvazione del presidente del Tribunale.
Ove l'assenza o l'impedimento si prolunghino oltre sei mesi, provvedera' il Ministro per la grazia e giustizia alla nomina di un reggente.
Qualora la persona delegata o il reggente non sia un funzionario di gruppo A spettera' al presidente del Tribunale di designare il notaro del luogo che dovra' autenticare le copie in forma esecutiva e procedere alle operazioni di apertura, pubblicazione e restituzione di testamenti olografi e segreti.
Il capo dell'Archivio, in caso di assenza o di legittimo impedimento, puo' delegare tutte o alcune delle sue funzioni ad un impiegato dell'ufficio, con l'approvazione del presidente del Tribunale.
Ove l'assenza o l'impedimento si prolunghino oltre sei mesi, provvedera' il Ministro per la grazia e giustizia alla nomina di un reggente.
Qualora la persona delegata o il reggente non sia un funzionario di gruppo A spettera' al presidente del Tribunale di designare il notaro del luogo che dovra' autenticare le copie in forma esecutiva e procedere alle operazioni di apertura, pubblicazione e restituzione di testamenti olografi e segreti.