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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 20/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 937/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente
Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore estensore Dott.ssa Paola Scarabotti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 937/2024 promossa da:
AVV. quale amministratore di sostegno di CP_1 CP_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MAZZEI
[...] C.F._1
ELISABETTA, presso il cui studio ha eletto domicilio a Piazza al Serchio (LU), via Roma n.
111, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ); CP_3 C.F._2
(C.F. ); Controparte_4 C.F._3
CONVENUTI con l'intervento di
PUBBLICO MINISTERO;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come precisate dal procuratore di parte ricorrente all'udienza del 20/12/2024, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, per il tramite del suo amministratore di sostegno Avv. Controparte_2 CP_1
e previa autorizzazione del Giudice tutelare, ha presentato ricorso chiedendo la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza n. 1182/2023 del 30.10.2023, pubblicata il 02.11.2023, emessa da questo Tribunale a conclusione del procedimento di separazione personale dei coniugi e , suoi genitori. Controparte_4 CP_3
In particolare, il ricorrente ha dedotto che: detta sentenza aveva stabilito a carico del padre un contributo per il mantenimento del figlio dell'importo di € 250,00 mensili, da corrispondere alla madre, con lo stesso al tempo convivente, mediante versamento sul libretto postale n°
48104239; tuttavia, oggi la madre non convive più con il figlio, essendo lo stesso collocato nella struttura residenziale “La Futura” di Lucca dal 5.12.2023, inserimento presso la quale è stato prorogato dall'Azienda USL Toscana Nord Ovest fino al 30.06.2024; inoltre questo
Tribunale, con sentenza resa il 06.03.2024 nel procedimento penale n. 3767/2021 R.G.N.R., ha applicato a la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di Controparte_2
due anni, con la prescrizione della permanenza presso la struttura;
pur essendo il libretto postale di cui sopra cointestato al beneficiario, l'amministratore di sostegno non può accedere alle somme versate dal padre a titolo di contributo al mantenimento, in quanto la carta libretto è in possesso della madre, così come il libretto cartaceo, non essendo pertanto possibile operare sul medesimo, con conseguente difficoltà di gestione per l'amministratore; peraltro la , CP_3 sin dall'inserimento del figlio in struttura, ovvero dal dicembre 2023, ha trattenuto tutte le somme regolarmente versate dal padre sul libretto postale a titolo di contributo al mantenimento del figlio, senza provvedere al pagamento della retta della struttura, che è a carico dell'Asl; la cessata convivenza tra madre e figlio costituisce un cambiamento della situazione familiare tale da giustificare la modifica delle modalità di versamento del contributo al mantenimento stabilito in sede di separazione. Pertanto, ha concluso chiedendo la diretta corresponsione del contributo al mantenimento da parte del padre, mediante il versamento mensile della somma di € 250,00 sul conto corrente a sé intestato.
All'udienza del 12.07.2024 nessuno è comparso per i convenuti;
parte ricorrente ha depositato la documentazione relativa alla notifica del ricorso insistendo per l'accoglimento e la causa è
pagina 2 di 4 stata rimessa al Collegio per la decisione. Con ordinanza del 18.07.2024 il Collegio, rilevato il mancato rispetto del termine di cui dall'art. 473-bis.14, comma 5, c.p.c. in ordine alla notifica nei confronti di ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice delegato, CP_3
disponendone la rinnovazione.
All'udienza del 20.12.2024 nessuno è comparso per i convenuti, nonostante il perfezionamento della notifica anche nei confronti della convenuta e la causa è stata rimessa al Collegio CP_3
per la decisione.
***
La domanda formulata con il ricorso merita accoglimento.
Si tratta, come detto, della richiesta, avanzata dal figlio maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, di vedersi corrispondere direttamente dal padre l'importo del contributo per il suo mantenimento, che nella sentenza di separazione era previsto a favore della madre, all'epoca convivente.
Ebbene, la documentazione depositata attesta il verificarsi di un rilevante mutamento della situazione familiare, ossia la cessazione della convivenza con il genitore percettore dell'assegno, tale da legittimare la pretesa. Costituisce, infatti, un fatto pacifico che il ricorrente, disoccupato e sottoposto ad amministrazione di sostegno in quanto affetto da disabilità intellettiva con disturbo isterico della personalità aggravato dall'abuso di alcool e benzodiazepine (doc. 3), non sia più convivente con la madre vivendo lo stesso CP_3
nella struttura “La Futura” di Lucca, nella quale ha fatto ingresso il 05.12.2023, ossia dopo la sentenza di separazione (doc. 4).
Nessuna richiesta di modifica è avanzata in punto di quantum.
Pertanto, deve stabilirsi la modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione, disponendo la diretta corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte di
[...]
in favore del figlio , nella misura di € 250,00 Controparte_4 Controparte_2
mensili, da versare entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente n° 182430 intestato al ricorrente, acceso presso banca BVLG Credito Cooperativo, a far data dalla notifica del ricorso nei confronti di entrambe le parti convenute.
pagina 3 di 4 Le spese processuali, data la natura costitutiva della sentenza e la mancata opposizione dei convenuti, si dichiarano integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- A parziale modifica delle condizioni di separazione di cui alla sentenza n. 1182/2023
del 30.10.2023 di questo Tribunale, pubblicata il 02.11.2023, dispone la diretta corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte di Controparte_4
a favore del figlio nella misura attualmente
[...] Controparte_2
prevista di € 250,00 mensili, con rivalutazione Istat, da versare entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente n° 182430 intestato al ricorrente, acceso presso banca
BVLG Credito Cooperativo, con decorrenza a far data dalla notifica del ricorso nei confronti di entrambe le parti convenute;
- Compensa le spese processuali.
Così deciso a Lucca, nella camera di consiglio del 18/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott.ssa Anna Martelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente
Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore estensore Dott.ssa Paola Scarabotti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 937/2024 promossa da:
AVV. quale amministratore di sostegno di CP_1 CP_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MAZZEI
[...] C.F._1
ELISABETTA, presso il cui studio ha eletto domicilio a Piazza al Serchio (LU), via Roma n.
111, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ); CP_3 C.F._2
(C.F. ); Controparte_4 C.F._3
CONVENUTI con l'intervento di
PUBBLICO MINISTERO;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come precisate dal procuratore di parte ricorrente all'udienza del 20/12/2024, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, per il tramite del suo amministratore di sostegno Avv. Controparte_2 CP_1
e previa autorizzazione del Giudice tutelare, ha presentato ricorso chiedendo la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza n. 1182/2023 del 30.10.2023, pubblicata il 02.11.2023, emessa da questo Tribunale a conclusione del procedimento di separazione personale dei coniugi e , suoi genitori. Controparte_4 CP_3
In particolare, il ricorrente ha dedotto che: detta sentenza aveva stabilito a carico del padre un contributo per il mantenimento del figlio dell'importo di € 250,00 mensili, da corrispondere alla madre, con lo stesso al tempo convivente, mediante versamento sul libretto postale n°
48104239; tuttavia, oggi la madre non convive più con il figlio, essendo lo stesso collocato nella struttura residenziale “La Futura” di Lucca dal 5.12.2023, inserimento presso la quale è stato prorogato dall'Azienda USL Toscana Nord Ovest fino al 30.06.2024; inoltre questo
Tribunale, con sentenza resa il 06.03.2024 nel procedimento penale n. 3767/2021 R.G.N.R., ha applicato a la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di Controparte_2
due anni, con la prescrizione della permanenza presso la struttura;
pur essendo il libretto postale di cui sopra cointestato al beneficiario, l'amministratore di sostegno non può accedere alle somme versate dal padre a titolo di contributo al mantenimento, in quanto la carta libretto è in possesso della madre, così come il libretto cartaceo, non essendo pertanto possibile operare sul medesimo, con conseguente difficoltà di gestione per l'amministratore; peraltro la , CP_3 sin dall'inserimento del figlio in struttura, ovvero dal dicembre 2023, ha trattenuto tutte le somme regolarmente versate dal padre sul libretto postale a titolo di contributo al mantenimento del figlio, senza provvedere al pagamento della retta della struttura, che è a carico dell'Asl; la cessata convivenza tra madre e figlio costituisce un cambiamento della situazione familiare tale da giustificare la modifica delle modalità di versamento del contributo al mantenimento stabilito in sede di separazione. Pertanto, ha concluso chiedendo la diretta corresponsione del contributo al mantenimento da parte del padre, mediante il versamento mensile della somma di € 250,00 sul conto corrente a sé intestato.
All'udienza del 12.07.2024 nessuno è comparso per i convenuti;
parte ricorrente ha depositato la documentazione relativa alla notifica del ricorso insistendo per l'accoglimento e la causa è
pagina 2 di 4 stata rimessa al Collegio per la decisione. Con ordinanza del 18.07.2024 il Collegio, rilevato il mancato rispetto del termine di cui dall'art. 473-bis.14, comma 5, c.p.c. in ordine alla notifica nei confronti di ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice delegato, CP_3
disponendone la rinnovazione.
All'udienza del 20.12.2024 nessuno è comparso per i convenuti, nonostante il perfezionamento della notifica anche nei confronti della convenuta e la causa è stata rimessa al Collegio CP_3
per la decisione.
***
La domanda formulata con il ricorso merita accoglimento.
Si tratta, come detto, della richiesta, avanzata dal figlio maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, di vedersi corrispondere direttamente dal padre l'importo del contributo per il suo mantenimento, che nella sentenza di separazione era previsto a favore della madre, all'epoca convivente.
Ebbene, la documentazione depositata attesta il verificarsi di un rilevante mutamento della situazione familiare, ossia la cessazione della convivenza con il genitore percettore dell'assegno, tale da legittimare la pretesa. Costituisce, infatti, un fatto pacifico che il ricorrente, disoccupato e sottoposto ad amministrazione di sostegno in quanto affetto da disabilità intellettiva con disturbo isterico della personalità aggravato dall'abuso di alcool e benzodiazepine (doc. 3), non sia più convivente con la madre vivendo lo stesso CP_3
nella struttura “La Futura” di Lucca, nella quale ha fatto ingresso il 05.12.2023, ossia dopo la sentenza di separazione (doc. 4).
Nessuna richiesta di modifica è avanzata in punto di quantum.
Pertanto, deve stabilirsi la modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione, disponendo la diretta corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte di
[...]
in favore del figlio , nella misura di € 250,00 Controparte_4 Controparte_2
mensili, da versare entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente n° 182430 intestato al ricorrente, acceso presso banca BVLG Credito Cooperativo, a far data dalla notifica del ricorso nei confronti di entrambe le parti convenute.
pagina 3 di 4 Le spese processuali, data la natura costitutiva della sentenza e la mancata opposizione dei convenuti, si dichiarano integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- A parziale modifica delle condizioni di separazione di cui alla sentenza n. 1182/2023
del 30.10.2023 di questo Tribunale, pubblicata il 02.11.2023, dispone la diretta corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte di Controparte_4
a favore del figlio nella misura attualmente
[...] Controparte_2
prevista di € 250,00 mensili, con rivalutazione Istat, da versare entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente n° 182430 intestato al ricorrente, acceso presso banca
BVLG Credito Cooperativo, con decorrenza a far data dalla notifica del ricorso nei confronti di entrambe le parti convenute;
- Compensa le spese processuali.
Così deciso a Lucca, nella camera di consiglio del 18/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott.ssa Anna Martelli
pagina 4 di 4