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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 18/11/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 2028/2025
VERBALE DI UDIENZA del 18 novembre 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente, l'avv. Stefano NO anche per delega dell'Avv.
PA NO;
Per CP_1 parte ricorrente, l'avv. Marco Gagliostro, per delega dell'Avv.
Quarta Rossella.
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa MA RI TR, nella causa iscritta al N.2028 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
Parte 1 (C.F. Codice Fiscale_1 ), rappresentata e difesa,
unitamente e disgiuntamente dall'Avv. PA NO (C.F.
[...] C.F. 2 ) e dall'Avv. Stefano NO (C.F. Codice Fiscale 3 ), giusta procura in atti;
ricorrente;
E
Controparte_2 in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, unitamente e congiuntamente dagli avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo
Adornato, RE Triolo, AL Grandizio, Quarta Rossella, in virtù di procura generale alle liti per a rogito del notaio dott. Persona 1 Notaio in
Tivoli, del 3 luglio 2014, Rep. 37521, Racc. 5762, in atti;
resistente
All'udienza del 18 novembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore 13,07, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: indebito INVCIV
Con ricorso depositato in data 17.06.2025, la ricorrente, conveniva in giudizio
1 CP_1 innanzi al Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro,
chiedendo che fosse accertata l'illegittimità del provvedimento del 20.11.2024, con il quale l' CP_2 la informava che la sua pensione Cat. INVCIV n. 044-
67007039318 era stata ricalcolata dal 1 gennaio 2022 sulla base della comunicazione dei redditi perl'anno 2022; veniva informata, altresì che per il periodo da gennaio 2023 a novembre 2024 sulla stessa prestazione 1 CP_1 aveva corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di € 10.155,36 Successivamente, la ricorrente presentava in data 23.01.2025, tramite il sottoscritto procuratore, ricorso al Comitato
Provinciale, senza esito. Pertanto, a sostegno della propria difesa deduceva che, poco comprensibili appaiono le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla comunicazione del 20.11.2024 indicazioni adeguate a porre in grado l'odierna parte ricorrente di verificare i presupposti dell'errata erogazione del trattamento assistenziale dedotta da parte dell'Ente; che, il provvedimento oggetto di causa manca di motivazione logica e specifica in merito alla richiesta di indebito. Invero dal tenore del provvedimento non è dato cogliere né quali sarebbero i motivi specifici addotti, ne su quali basi di calcolo l' CP_1 è pervenuto a formulare la richiesta di restituzione. Pertanto, concludeva chiedendo di " Accertare in accoglimento della domanda che si propone con il presente ricorso, che Parte 1 residente in [...], non è tenuta alla restituzione delle somme richieste dall' CP_1 con la comunicazione del 20.11.2024 e percepite sulla pensione Cat. INVCIV n° 044-670007039318; 2) Condannare, per l'effetto, l' CP_1 alla restituzione delle somme trattenute indebitamente e a tutte quelle che saranno trattenute successivamente, con interessi legali come per legge e con la condanna al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarre a favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano espressamente di aver anticipato le prime e di non aver avuto corrisposte le seconde."
Regolarmente citato in giudizio si costituiva l' CP_1 il quale, eccepiva, nel merito l'infondatezza del ricorso, in quanto l'obbligo di restituzione, gravante su parte ricorrente in merito ai ratei di indennità di accompagnamento riscossi, nasceva per il superamento dei limiti reddituali, mai contestato da controparte.
Quindi, per come indicato in ricorso, l'indebito si riferisce alle somme corrisposte a titolo di prestazione di invalidità civile per superamento dei limiti reddituali. Pertanto, concludeva chiedendo di"rigettare il ricorso avversario siccome infondato in fatto e in diritto. Vinte le spese".
La causa, istruita documentalmente, all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti è stata trattenuta in decisione.
"... La domanda merita accoglimento.
L'oggetto del giudizio concerne l'indebita percezione della indennità di accompagnamento, per superamento dei limiti reddituali.
Occorre premettere quanto segue.
Con comunicazione di Riliquidazione, datata 20.11.2024, 1 CP 1 informava parte ricorrente che la sua pensione Cat. INVCIV n. 044-67007039318 era stata ricalcolata dal 1 gennaio 2022 sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2022; veniva informata, altresì che per il periodo da gennaio 2023 a novembre 2024 sulla stessa prestazione l' CP_1 aveva corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di €
10.155,36, a causa del superamento dei limiti reddituali.
Quanto alla domanda relativa all'accertamento dell'illegittimità del preteso indebito, si osserva quanto segue. Nel caso oggetto del presente giudizio poiché la contestazione concerne l'indebita erogazione di somme relative alla percezione della pensione
INVCIV, ciò che viene in rilievo è un'ipotesi di indebito assistenziale e, al fine di stabilire se sussistono i presupposti per la ripetibilità della somma erogata dall' CP_2 , occorre individuare la disciplina applicabile in materia. In termini generali, giova rammentare che, nell'ambito della previdenza e dell'assistenza obbligatorie, si è affermato un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale norma di incondizionata ripetibilità dell'indebito sancita dall'art. 2033 c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione delle somme non dovute in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare un legittimo affidamento. Del resto, la sussistenza di un sottosistema in materia di indebito assistenziale e previdenziale che impone una disciplina derogatoria della ripetibilità incondizionata delle somme non dovute ex art. 2033 c.c è acclarato dalla Corte Costituzionale la quale, con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000, ha affermato che opera "in questa materia un principio di settore onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito
è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile". Con specifico riferimento al sottosistema dell'indebito assistenziale, che qui viene in rilievo, la Corte Costituzionale evidenzia che "il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti
- della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Ciò premesso, Occorre rammentare che il sottosistema dell'indebito assistenziale è tuttavia privo di una disciplina positiva specifica, inoltre, allo stesso non possono essere applicate le disposizioni che disciplinano l'indebito previdenziale, quali gli artt. 13 co. 1 L. 412/91 e art 52 L. 88/98. Le citate disposizioni, infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità sono volte a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico e non sono suscettibili di interpretazione analogica stante il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, (Cass. civ. sez. lav. n. 13915/2021; Cass. n. 31373 del 2019; Cass. n. 15550 e 15719 del
2019). Occorre, quindi, far riferimento ai principi vigenti in materia di indebito assistenziale come sono stati ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate ipotesi applicative, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito consegua, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura.
In particolare, in tema di indebito assistenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale di recente la Suprema Corte, con la sentenza n.13223 del 30.06.2020, è intervenuta statuendo che "In tema di indebito assistenziale,
in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere." Tale arresto si pone in linea con l'orientamento tracciato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 26036 del 15.10.2019 che, in materia d'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, stabilisce che "è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'
"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". Infine, si richiama la sentenza n. 28771 del 9.11.2018 della
Suprema Corte che ugualmente aveva affermato che l'indebito assistenziale, determinato dal venir meno in capo all'avente diritto dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'Ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. Ebbene, dovendo applicare i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità all'odierna controversia, poiché il provvedimento che accerta l'esistenza dell'indebito assistenziale (2015-2018) e verifica la mancanza dei presupposti per l'erogazione del beneficio in oggetto
è datato 18.11.2018, se ne deduce che solo da tale momento l' CP_2 potrà
legittimamente richiedere la ripetizione delle somme indebitamente erogate.
Inoltre, alla luce degli atti e dei documenti depositati, non si ritiene che sussista l'elemento soggettivo del dolo quale unico presupposto idoneo a giustificare la ripetibilità delle somme percepite anteriormente alla data di contestazione dell'indebito. Non essendo, quindi, configurabile alcun comprovato dolo omissivo dell'accipiens, ne deriva la piena applicazione del principio di diritto che prevede l'irripetibilità delle somme corrisposte prima dell'adozione del provvedimento di revoca e, quindi, nella specie l'irripetibilità di tutti i ratei di pensione in quanto erogati prima del provvedimento di revoca della prestazione.
A fronte di tali premesse, non può che concludersi per l'accoglimento del presente ricorso, nei termini dianzi esposti, relativamente all'accertamento della irripetibilità della somma di euro 10.155,36, richiesta a titolo di indebito assistenziale dall' CP_3 resistente
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, secondo i parametri definiti dal D.M.55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, considerando il valore della causa ridotte per mancanza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M
Il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
definitivamente pronunciando:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuta dalla ricorrente la somma di euro 10.155,36 richiesta con avviso di pagamento del 20.11.2024;
2. Condanna l' CP_1 al pagamento al pagamento delle spese di lite, in favore di parte ricorrente, che si liquidano in complessivi 1615,00, a titolo di compensi professionali, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre
I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato dichiaratosi anticipatario
Palmi 18 novembre 2025
II GOP
Dott.ssa MA RI TR
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 2028/2025
VERBALE DI UDIENZA del 18 novembre 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente, l'avv. Stefano NO anche per delega dell'Avv.
PA NO;
Per CP_1 parte ricorrente, l'avv. Marco Gagliostro, per delega dell'Avv.
Quarta Rossella.
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa MA RI TR, nella causa iscritta al N.2028 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
Parte 1 (C.F. Codice Fiscale_1 ), rappresentata e difesa,
unitamente e disgiuntamente dall'Avv. PA NO (C.F.
[...] C.F. 2 ) e dall'Avv. Stefano NO (C.F. Codice Fiscale 3 ), giusta procura in atti;
ricorrente;
E
Controparte_2 in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, unitamente e congiuntamente dagli avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo
Adornato, RE Triolo, AL Grandizio, Quarta Rossella, in virtù di procura generale alle liti per a rogito del notaio dott. Persona 1 Notaio in
Tivoli, del 3 luglio 2014, Rep. 37521, Racc. 5762, in atti;
resistente
All'udienza del 18 novembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore 13,07, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: indebito INVCIV
Con ricorso depositato in data 17.06.2025, la ricorrente, conveniva in giudizio
1 CP_1 innanzi al Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro,
chiedendo che fosse accertata l'illegittimità del provvedimento del 20.11.2024, con il quale l' CP_2 la informava che la sua pensione Cat. INVCIV n. 044-
67007039318 era stata ricalcolata dal 1 gennaio 2022 sulla base della comunicazione dei redditi perl'anno 2022; veniva informata, altresì che per il periodo da gennaio 2023 a novembre 2024 sulla stessa prestazione 1 CP_1 aveva corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di € 10.155,36 Successivamente, la ricorrente presentava in data 23.01.2025, tramite il sottoscritto procuratore, ricorso al Comitato
Provinciale, senza esito. Pertanto, a sostegno della propria difesa deduceva che, poco comprensibili appaiono le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla comunicazione del 20.11.2024 indicazioni adeguate a porre in grado l'odierna parte ricorrente di verificare i presupposti dell'errata erogazione del trattamento assistenziale dedotta da parte dell'Ente; che, il provvedimento oggetto di causa manca di motivazione logica e specifica in merito alla richiesta di indebito. Invero dal tenore del provvedimento non è dato cogliere né quali sarebbero i motivi specifici addotti, ne su quali basi di calcolo l' CP_1 è pervenuto a formulare la richiesta di restituzione. Pertanto, concludeva chiedendo di " Accertare in accoglimento della domanda che si propone con il presente ricorso, che Parte 1 residente in [...], non è tenuta alla restituzione delle somme richieste dall' CP_1 con la comunicazione del 20.11.2024 e percepite sulla pensione Cat. INVCIV n° 044-670007039318; 2) Condannare, per l'effetto, l' CP_1 alla restituzione delle somme trattenute indebitamente e a tutte quelle che saranno trattenute successivamente, con interessi legali come per legge e con la condanna al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarre a favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano espressamente di aver anticipato le prime e di non aver avuto corrisposte le seconde."
Regolarmente citato in giudizio si costituiva l' CP_1 il quale, eccepiva, nel merito l'infondatezza del ricorso, in quanto l'obbligo di restituzione, gravante su parte ricorrente in merito ai ratei di indennità di accompagnamento riscossi, nasceva per il superamento dei limiti reddituali, mai contestato da controparte.
Quindi, per come indicato in ricorso, l'indebito si riferisce alle somme corrisposte a titolo di prestazione di invalidità civile per superamento dei limiti reddituali. Pertanto, concludeva chiedendo di"rigettare il ricorso avversario siccome infondato in fatto e in diritto. Vinte le spese".
La causa, istruita documentalmente, all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti è stata trattenuta in decisione.
"... La domanda merita accoglimento.
L'oggetto del giudizio concerne l'indebita percezione della indennità di accompagnamento, per superamento dei limiti reddituali.
Occorre premettere quanto segue.
Con comunicazione di Riliquidazione, datata 20.11.2024, 1 CP 1 informava parte ricorrente che la sua pensione Cat. INVCIV n. 044-67007039318 era stata ricalcolata dal 1 gennaio 2022 sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2022; veniva informata, altresì che per il periodo da gennaio 2023 a novembre 2024 sulla stessa prestazione l' CP_1 aveva corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di €
10.155,36, a causa del superamento dei limiti reddituali.
Quanto alla domanda relativa all'accertamento dell'illegittimità del preteso indebito, si osserva quanto segue. Nel caso oggetto del presente giudizio poiché la contestazione concerne l'indebita erogazione di somme relative alla percezione della pensione
INVCIV, ciò che viene in rilievo è un'ipotesi di indebito assistenziale e, al fine di stabilire se sussistono i presupposti per la ripetibilità della somma erogata dall' CP_2 , occorre individuare la disciplina applicabile in materia. In termini generali, giova rammentare che, nell'ambito della previdenza e dell'assistenza obbligatorie, si è affermato un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale norma di incondizionata ripetibilità dell'indebito sancita dall'art. 2033 c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione delle somme non dovute in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare un legittimo affidamento. Del resto, la sussistenza di un sottosistema in materia di indebito assistenziale e previdenziale che impone una disciplina derogatoria della ripetibilità incondizionata delle somme non dovute ex art. 2033 c.c è acclarato dalla Corte Costituzionale la quale, con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000, ha affermato che opera "in questa materia un principio di settore onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito
è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile". Con specifico riferimento al sottosistema dell'indebito assistenziale, che qui viene in rilievo, la Corte Costituzionale evidenzia che "il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti
- della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Ciò premesso, Occorre rammentare che il sottosistema dell'indebito assistenziale è tuttavia privo di una disciplina positiva specifica, inoltre, allo stesso non possono essere applicate le disposizioni che disciplinano l'indebito previdenziale, quali gli artt. 13 co. 1 L. 412/91 e art 52 L. 88/98. Le citate disposizioni, infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità sono volte a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico e non sono suscettibili di interpretazione analogica stante il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, (Cass. civ. sez. lav. n. 13915/2021; Cass. n. 31373 del 2019; Cass. n. 15550 e 15719 del
2019). Occorre, quindi, far riferimento ai principi vigenti in materia di indebito assistenziale come sono stati ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate ipotesi applicative, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito consegua, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura.
In particolare, in tema di indebito assistenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale di recente la Suprema Corte, con la sentenza n.13223 del 30.06.2020, è intervenuta statuendo che "In tema di indebito assistenziale,
in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere." Tale arresto si pone in linea con l'orientamento tracciato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 26036 del 15.10.2019 che, in materia d'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, stabilisce che "è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'
"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". Infine, si richiama la sentenza n. 28771 del 9.11.2018 della
Suprema Corte che ugualmente aveva affermato che l'indebito assistenziale, determinato dal venir meno in capo all'avente diritto dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'Ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. Ebbene, dovendo applicare i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità all'odierna controversia, poiché il provvedimento che accerta l'esistenza dell'indebito assistenziale (2015-2018) e verifica la mancanza dei presupposti per l'erogazione del beneficio in oggetto
è datato 18.11.2018, se ne deduce che solo da tale momento l' CP_2 potrà
legittimamente richiedere la ripetizione delle somme indebitamente erogate.
Inoltre, alla luce degli atti e dei documenti depositati, non si ritiene che sussista l'elemento soggettivo del dolo quale unico presupposto idoneo a giustificare la ripetibilità delle somme percepite anteriormente alla data di contestazione dell'indebito. Non essendo, quindi, configurabile alcun comprovato dolo omissivo dell'accipiens, ne deriva la piena applicazione del principio di diritto che prevede l'irripetibilità delle somme corrisposte prima dell'adozione del provvedimento di revoca e, quindi, nella specie l'irripetibilità di tutti i ratei di pensione in quanto erogati prima del provvedimento di revoca della prestazione.
A fronte di tali premesse, non può che concludersi per l'accoglimento del presente ricorso, nei termini dianzi esposti, relativamente all'accertamento della irripetibilità della somma di euro 10.155,36, richiesta a titolo di indebito assistenziale dall' CP_3 resistente
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, secondo i parametri definiti dal D.M.55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, considerando il valore della causa ridotte per mancanza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M
Il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
definitivamente pronunciando:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuta dalla ricorrente la somma di euro 10.155,36 richiesta con avviso di pagamento del 20.11.2024;
2. Condanna l' CP_1 al pagamento al pagamento delle spese di lite, in favore di parte ricorrente, che si liquidano in complessivi 1615,00, a titolo di compensi professionali, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre
I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato dichiaratosi anticipatario
Palmi 18 novembre 2025
II GOP
Dott.ssa MA RI TR