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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 07/11/2024, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 664/2019 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), elettiv.te domiciliata in Via I Parte_1 CodiceFiscale_1
Settembre 37, Messina, presso lo studio degli Avv.ti Fabio Petrantoni e Giusi Di
Bella che la rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, per procura in atti, appellante, contro
(c.f. ), elettiv.te domiciliato in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Via Ghibellina 75, Messina, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Catalano che lo rappresenta e difende per procura in atti,
(c.f. ), elettiv.te domiciliato in Via Parte_2 CodiceFiscale_3
G.A. Cesareo 29, Messina, presso lo studio dell'Avv. Frida Simona Giuffrida che lo rappresenta e difende per procura in atti,
(c.f. ), elettiv.te domiciliata in Via CP_2 CodiceFiscale_4
San Domenico Savio is. 250, Messina, presso lo studio dell'Avv. salvatore
Burrascano che la rappresenta e difende per procura in atti, appellati, avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione (appello avverso la sentenza n. 1668/19 R.S. emessa dal Tribunale di Messina).
1 Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 12 ottobre 2019 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 1668/19 R.S. con la quale il Tribunale di
Messina aveva dichiarata aperta la successione di , A_ CP_3
e disposto lo scioglimento delle comunioni venutesi a
[...] Persona_2
creare in seguito alla apertura delle successioni di , A_ CP_3
e assegnando a : terreni siti in
[...] Persona_2 Controparte_1
Messina al fg 44 particelle 110,111 e 113 nonché le quote delle particelle 112 e
114 al medesimo fg 44 entrate in successione;
a : terreni siti in Parte_2
Messina al fg 44 particelle 115, 116 e 117; a : fabbricato sito in Parte_1
Messina via Celona n. 58 in NCEU al fg 42 particella 91 sub e il locale deposito al fg 42 particella 1291; a : terreni siti in Messina al fg. 44 CP_2
particella 118 e al fg 43 particella 57, condannando a Parte_1 corrispondere, a titolo di conguaglio, a la somma di € Controparte_1
6.991,50 oltre interessi legali dal passaggio in giudicato della sentenza al soddisfo, .. a corrispondere, a titolo di conguaglio, a Parte_1 Pt_2
la somma di € 2.363,00 oltre interessi legali dal passaggio in giudicato
[...]
della sentenza al soddisfo, .. a corrispondere, a titolo di CP_2 conguaglio, a la somma di € 8.618,50 oltre interessi legali dal Parte_2
passaggio in giudicato della sentenza al soddisfo, con compensazione integrale delle spese processuali tra le parti ed ordine al Conservatore dei Registri
Immobiliari territorialmente competente di procedere alla trascrizione della sentenza.
Con il primo motivo di appello , premesso di essersi costituita Parte_1
tardivamente nel giudizio di primo grado per non avere avuto notizia della notifica dell'atto di citazione, lamentava che erroneamente il giudice di prime cure non aveva accolto la sua istanza di rimessione in termini, privandola così della possibilità di esaminare la documentazione depositata dall'attore CP_1
, di formulare le proprie richieste istruttorie e, soprattutto, di partecipare
[...]
con un proprio consulente di parte alle operazioni peritali.
2 Con il secondo motivo di gravame si doleva della formazione Parte_1 di un'unica massa ereditaria indistinta comprendente sia i beni di A_
, zio delle odierne parti in causa, sia di e
[...] Controparte_3 Per_2
genitori degli stessi. Ciò aveva comportato la assegnazione all'appellante
[...]
di beni provenienti solo dalla eredità dei genitori con esclusione dei beni facenti parte del patrimonio dello zio . Chiedeva, quindi, che si procedesse alla Per_1
divisione separata delle due masse ereditarie con conseguente revisione delle quote formate in primo grado.
Con il terzo motivo la censurava la stima dei beni ereditari operata dal Pt_1
c.t.u., di cui contestava le conclusioni;
il consulente aveva valutato superficialmente i beni oggetto delle masse ereditarie, non aveva inserito nella divisione la quota pari a 12/60 (originariamente appartenente a A_
) delle partt. 112 e 114, aveva omesso di considerare la part. 1291 come
[...]
pertinenza della casa di Via Celona (part. 91).
Con il quarto motivo l'appellante lamentava la formazione non corretta delle quote da parte del Tribunale che si era affidato alle erronee stime e valutazioni operate dal c.t.u., ancorché oggetto di puntuali rilievi da parte di tutti i condividenti. Chiedeva, quindi, disporsi la rinnovazione delle operazioni peritali nonché, in riforma della sentenza impugnata, l'assegnazione in proprio favore anche di beni provenienti dalla successione di . A_
Con autonome comparse si costituivano e , CP_2 CP_1 Parte_2
contestando la fondatezza delle doglianze svolte dall'appellante e chiedendo il rigetto dell'appello.
Disposta c.t.u. nel corso del giudizio, l'appellante dichiarava di CP_2
rinunciare al primo motivo di appello avendo potuto in sede di gravame svolgere compiutamente le proprie difese e partecipare alle operazioni peritali. Nel merito contestava le conclusioni rassegnate dal c.t.u. nominato in grado di appello.
Gli appellati insistevano nella conferma della sentenza di primo grado, svolgendo in subordine rilievi alla c.t.u. svolta nel presente grado di giudizio.
L'appellante ha dichiarato di rinunciare al primo motivo di appello avendo la
Corte disposto una nuova c.t.u. con conseguente possibilità per di Parte_1
partecipare alle operazioni peritali e svolgere le proprie deduzioni.
3 Il secondo motivo di appello è fondato.
La S.C. ha chiarito che, quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi, non si realizza un'unica comunione, ma tante comunioni quante sono i titoli di provenienza dei beni, corrispondendo, quindi, alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un'entità patrimoniale a sé stante. Pertanto, in caso di divisione del complesso, si hanno, in sostanza, tante divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni condividente fa valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse.
Nell'ambito di ciascuna massa, inoltre, debbono trovare soluzione i problemi particolari relativi alla formazione dei lotti e alla comoda divisione dei beni immobili che vi sono inclusi (Cass. Civ. Sez. 2, 30 ottobre 2018 n. 27645). È possibile procedere a un'unica divisione invece che a tante divisioni quante sono le masse solo con il consenso di tutti i condividenti, che deve trovare titolo in uno specifico negozio - che ove, riguardante beni immobili, deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" - con il quale si attui il conferimento delle singole comunioni in una comunione unica e, in sua mancanza, la parte che non si sia opposta alla domanda di divisione sin dal primo grado può sollevare la questione in grado di appello (Cass. Civ. Sez. 2, 7 giugno 2019 n. 15494).
Alla luce di tali principi, il c.t.u. nominato nel presente grado di giudizio ha individuato due masse ereditarie, una relativa alla successione di A_
, l'altra relativa ai genitori delle odierne parti in causa, procedendo poi
[...]
alla determinazione di quattro quote ereditarie da attribuire ai germani Pt_1
comprendenti beni provenienti da entrambe le comunioni ereditarie.
L'accoglimento del secondo motivo e l'espletamento di una nuova c.t.u. in fase di appello rende superfluo l'esame degli altri motivi di gravame.
All'esito della disposta c.t.u., può procedersi all'assegnazione delle seguenti quote tenuto conto delle preferenze espresse da alcuni condividenti e non apparendo necessario fissare l'udienza per la discussione del progetto di divisione ex art. 789 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, 30 maggio 2017 n. 13621: “Nel procedimento per lo scioglimento di una comunione, non occorre una formale osservanza delle disposizioni previste dall'art. 789 c.p.c. - ovvero la predisposizione di un progetto di divisione da parte del giudice istruttore, il suo
4 deposito in cancelleria e la fissazione dell'udienza di discussione dello stesso - essendo sufficiente che il medesimo giudice istruttore faccia proprio, sia pure implicitamente, il progetto approntato e depositato dal c.t.u., così come non è necessaria la fissazione dell'apposita udienza di discussione del progetto quando le parti abbiano già escluso, con il loro comportamento processuale, la possibilità di una chiusura del procedimento mediante accettazione consensuale della proposta divisione, in tal modo giustificandosi la diretta rimessione del giudizio alla fase decisoria”).
Le parti hanno contestato le conclusioni della c.t.u. espletata nel presente grado di giudizio;
in particolare l'appellante ha rilevato che il c.t.u. non aveva fatto riferimento al piano particellare di esproprio relativo al Ponte sullo Stretto che interesserebbe alcuni dei terreni oggetto di causa, ed in particolare all'indicazione del valore di stima dei beni. Ha inoltre lamentato la mancata qualificazione della part. 1291 come pertinenza dell'appartamento (part. 91), atteso il collegamento con il cortile (part. 985), rilevando l'errata determinazione del valore di detti beni.
ha evidenziato che le partt. 111, 113, 115, 116 e 117 sono CP_2
coltivate mentre le partt. 118 e 456 sono incolte e la part. 57 è inaccessibile.
ha, infine, proposto una determinazione delle quote Controparte_1
differente rispetto a quella elaborata dal c.t.u., tenendo conto delle preferenze espresse dai condividenti e della situazione di fatto già esistente, considerando cioè la circostanza che alcuni beni si trovano già nel possesso di alcune delle parti in causa.
Il c.t.u. ha esaustivamente risposto ai rilievi svolti dalle parti in causa;
al momento non vi è alcuna indicazione delle indennità di stima previste per i terreni oggetto del piano particellare di esproprio relativo al Ponte sullo Stretto;
in ogni caso, come già evidenziato dal c.t.u. nominato nel primo grado di giudizio,
l'indennità di esproprio è parametrata al valore venale del bene sicché non appare condivisibile la contestazione sul punto svolta dall'appellante.
L'altra contestazione, relativa all'inserimento del deposito (part. 1291) in una quota non comprendente l'immobile di cui alla part. 91, può essere superata modificando le quote come previste dal c.t.u. ed includendo nella quota 1)
(comprendente gli immobili indicati in catasto al fg. 42 partt. 91 sub. 1 e part. 5 985) anche la part. 1291. Anche il rilievo relativo alla stima dei terreni può essere superato, tenuto conto che il c.t.u. ha motivato la differente stima operata nei confronti della part. 118, divisa in due dalla stradella interpoderale, rispetto agli altri terreni;
in ogni caso si osserva che gli appellati avevano comunque chiesto la conferma delle attribuzioni operate dalla sentenza impugnata, fondata sulle valutazioni del c.t.u. nominato in primo grado secondo cui il valore venale di tutti i terreni era stato stimato in 20,00 € /mq.
Prima di procedere all'assegnazione delle singole quote alle parti in causa si precisa che, conformemente alla stima dei beni (facenti parte dei compendi ereditari) operata dal c.t.u. e che questa Corte condivide, il valore attuale dei beni provenienti dalla successione di ammonta ad € 123.350,00 e A_
quello dei beni relativi alla successione di e ad Controparte_3 Persona_2
€ 171.645,60 (sul punto si segnala un errore nella indicazione degli importi da parte del c.t.u. pari ad 1 euro); a ciascuna parte del giudizio, pertanto, spetta una quota comprendente beni di valore pari ad € 73.748,90.
La Corte, tenuto conto delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nominato ing.
, all'esito di attento ed accurato esame dei luoghi e puntuali indagini di Per_3
mercato, avuto riguardo allo stato di fatto (attuale detenzione dell'immobile di cui alla part. 91 da parte dell'appellante ) ed alle preferenze espresse Parte_1
da alcuni dei condividenti ( ha chiesto l'assegnazione delle Controparte_1
partt. 110, 113, 114, 118b e di una porzione della part. 111, Parte_2
l'assegnazione delle partt. 115, 116 e 117), dispone l'assegnazione dei seguenti beni alle parti in causa: ad i beni indicati in catasto al fg. 42, partt. 91 sub. 1 e 985 Parte_1
(valore € 47.470,00), fg. 42 part. 1291 (€ 6.585,60), provenienti dalla successione dei genitori e fg. 44 part. 118a (€ 20.700,00), Controparte_3 Persona_2
proveniente dalla successione di , per un valore complessivo A_ di € 74.755,60, con obbligo del pagamento di un conguaglio pari ad € 1.006,70;
a i beni indicati in catasto al fg. 44 partt. 115, 116, 456 e quota Parte_2
pari ad 1/5 della part. 114 (valore € 38.950,00 provenienti dalla successione
– , fg. 44 part. 117 (valore € 31.250,00 proveniente dalla Pt_1 Per_2
6 successione ), per un valore complessivo di € 70.200,00, con A_
diritto a ricevere un conguaglio pari ad € 3.548,90;
a i beni indicati in catasto al fg. 44 partt. 110, 113 (valore € Controparte_1
44.000,00 provenienti dalla successione – , fg. 44 part. 118b Pt_1 Per_2
(valore € 20.700,00 proveniente dalla successione ), per un A_ valore complessivo di € 64.700,00, con diritto a ricevere un conguaglio pari ad €
9.048,90;
a i beni indicati in catasto al fg. 44 part. 111 e quota pari ad 1/5 CP_2 della part. 112 (valore € 34.640,00 provenienti dalla successione – Pt_1 [...]
, fg. 43 part. 57 (valore € 50.700,00 proveniente dalla successione Per_2
), per un valore complessivo di € 85.340,00, con obbligo di A_ pagare un conguaglio pari ad € 11.591,10.
A carico di tutte le parti in solido devono porsi le spese del frazionamento della part. 118 proveniente dalla successione di . A_
Sugli importi determinati a titolo di conguagli sono dovuti gli interessi in misura legale dalla data della presente sentenza al saldo;
come affermato dalla
S.C., in tema di scioglimento giudiziale della comunione, qualora sia assegnato ad un condividente un bene di valore superiore alla sua quota, ma i conguagli da versare agli altri comunisti siano rideterminati, in riforma della pronuncia di primo grado, dalla sentenza di appello, gli interessi corrispettivi sulle somme liquidate decorrono soltanto dalla data di quest'ultima pronuncia, che pone nel nulla quella di primo grado ex art. 336 c.p.c. e segna la nascita del relativo credito
(Cass. Civ. Sez. 2, 26 marzo 2019 n. 8400).
Tenuto conto della rinuncia al primo motivo di appello, dell'accoglimento del secondo motivo, dell'istruttoria svolta in questo grado e della posizione processuale assunta dalle parti in causa, ritiene la Corte che sussistano le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti, ivi comprese le spese di c.t.u. da porre a carico solidale di tutte le parti in ragione di ¼ ciascuno.
P.Q.M.
7 La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1668/19 R.S. emessa dal
Tribunale di Messina, così provvede: accoglie parzialmente l'appello proposto da e, in parziale Parte_1
modifica della sentenza impugnata, dispone l'assegnazione:
a) ad dei beni indicati in catasto al fg. 42, partt. 91 sub. 1 e Parte_1
985, fg. 42 part. 1291, provenienti dalla successione dei genitori CP_3
e fg. 44 part. 118a, proveniente dalla successione di
[...] Persona_2
, per un valore complessivo di € 74.755,60; A_
b) a i beni indicati in catasto al fg. 44 partt. 115, 116, 456 e Parte_2
quota pari ad 1/5 della part. 114, provenienti dalla successione – Pt_1 [...]
fg. 44 part. 117, proveniente dalla successione di , per Per_2 A_ un valore complessivo di € 70.200,00;
c) a i beni indicati in catasto al fg. 44 partt. 110, 113, Controparte_1
provenienti dalla successione – fg. 44 part. 118b, proveniente Pt_1 Per_2 dalla successione di , per un valore complessivo di € A_
64.700,00;
d) a i beni indicati in catasto al fg. 44 part. 111 e quota pari ad CP_2
1/5 della part. 112, provenienti dalla successione – fg. 43 part. Pt_1 Per_2
57, proveniente dalla successione di , per un valore A_ complessivo di € 85.340,00; condanna a corrispondere, a titolo di conguaglio, l'importo di Parte_1
€ 1.006,70 a favore di , oltre interessi in misura legale dalla data Parte_2
della presente sentenza al saldo;
condanna a corrispondere, a titolo di conguaglio, l'importo di € CP_2
11.591,10, così ripartito: € 9.048,90 a favore di ed € 2.542,20 Controparte_1
a favore di , oltre interessi in misura legale dalla data della presente Parte_2
sentenza al saldo;
pone a carico di tutte le parti in solido le spese del frazionamento della part. 118 proveniente dalla successione di , in ragione di ¼ A_
ciascuno; conferma per il resto la sentenza impugnata;
8 compensa interamente le spese tra le parti di entrambi i gradi di giudizio;
pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese di c.t.u.
Messina, 31 ottobre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott. Giuseppe Minutoli)
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