Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 08/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2487/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2487 R. G. dell'anno 2024 tra nata a [...] il [...], C.F.: rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Lorena FUSÈ, (c.f.: ), ed elettivamente domiciliata presso C.F._2
il suo studio in Arona (NO), C.so Liberazione, 35, come da procura in atti nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Michela Giovanna CORNACCHIA, (c.f.: C.F._3
), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in OM (NO), C.F._4
via IV Novembre, 9, come da procura in atti
- ricorrenti -
e
P.M.,
- intervenuto - avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni
Per le parti congiuntamente: “voglia il tribunale adito
(NO) in data 30.06.2001 tra nato a [...] il Controparte_1
10.07.1975, C.F.: e , nata a [...] il [...], C.F.: C.F._3 Parte_1
trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 12, C.F._1
anno 2001, parte II, serie A;
2) disporre l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1
prevalente della minore presso la madre, presso la quale manterrà la residenza anagrafica. Nulla disporre sul punto per i figli e in quanto maggiorenni. Il padre Persona_2 Persona_3
avrà diritto di visita e di frequentazione della figlia minorenne secondo il seguente schema: - un giorno a settimana, preferibilmente il mercoledì, dalle ore 18.00 sino a dopo cena quando la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre, oltre week end alternati dal venerdì sera alle 18.00 sino alla domenica sera alle 22.00; - i giorni di Natale e Santo NO saranno alternati tra i genitori di anno in anno e, parimenti, le giornate del 31.12, 01.01 (con un genitore) e 06.01 (con altro genitore); - alternate saranno anche la giornata di Pasqua (con un genitore) e Lunedì dell'AN
(con altro genitore) in ragione di anno;
- sempre alternate le ulteriori festività durante l'anno; - durante il periodo delle vacanze estive il padre avrà diritto di trascorrere con la figlia almeno 15 giorni, anche non consecutivi, e tale periodo dovrà essere comunicato entro il 31.05 di ogni anno a fini organizzativi. Resta inteso che diversi orari e periodi di visita differenti potranno essere in ogni momento concordati tra i genitori, sempre nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia;
3) disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
a titolo di concorso nel mantenimento dei tre figli, tutti residenti con la madre, l'importo mensile complessivo di € 2.700,00 (€ 900,00 a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) quanto alle spese straordinarie per i figli, disporre che il sig. sostenga integralmente al CP_1
100%, previo accordo con la sig.ra le seguenti spese: - Spese scolastiche che non Parte_1
richiedono il preventivo accordo: a. tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici anche dopo il primo anno fuori corso;
b. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno scolastico richiesto dalla scuola;
c. assicurazione scolastica e fondo cassa richiesto dalla scuola;
d. gite scolastiche senza pernottamento;
e. spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno); - Spese scolastiche/sportive che richiedono il preventivo accordo: f. Gite scolastiche con pernottamento;
g. corsi di recupero e lezioni private;
h. corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; i. corso di attività sportiva e pertinente abbigliamento/ attrezzature uno all'anno. Tutte le altre spese previste nel Protocollo di BA, a cui le parti fanno espresso riferimento, saranno invece sopportate nella misura del 70% da parte del padre e della quota del 30% dalla madre, spese che a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, consistono in quelle mediche non coperte dal S.S.N., in quelle straordinarie non previste al punto 4 precedente, nei costi per assicurazione, bollo e rate di finanziamenti dei veicoli e/o moto in uso ai figli anche se intestati ad un solo genitore;
5) disporre che il sig. corrisponda alla moglie, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile CP_1 di € 1.300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Oleggio Castello (NO), via Monviso, 2/C, alla sig.ra che la abiterà con i figli, fino alla cessione a favore di quest'ultima, a mezzo Parte_1 rogito, dell'immobile sito in Arona (NO), c.so Liberazione, 35, meglio specificato nel prosieguo
(punto 8);
7) disporre che il sig. fino a quando la sig.ra non rilascerà la casa coniugale, CP_1 Parte_1
provveda al pagamento delle utenze, della rata del mutuo e della relativa assicurazione;
8) nell'ambito della regolamentazione degli accordi, il sig. nato a [...]
OM il 10.07.1975, C.F.: , si obbliga irrevocabilmente a trasferire, C.F._3
mediante atto notarile da stipularsi entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza, alla moglie , nata a [...] il [...], C.F.: la quale si Parte_1 C.F._1
obbliga in modo irrevocabile ad accettare tale cessione, la piena proprietà della seguente unità immobiliare ubicata nel fabbricato denominato “Condominio Espero A”, sita in Arona (NO), c.so
Liberazione, 35: - appartamento ad uso civile abitazione posto al quarto piano (quinto fuori terra) composto da ingresso, cucina, soggiorno, tre camere, due ripostigli, due bagni, disimpegno, due balconi e con annessa cantina al piano seminterrato, censito al Catasto Fabbricati di Arona come segue: foglio 18 (diciotto) – mappale 1028 (milleventotto) subalterno 18 (diciotto) – Corso della
Liberazione, 35 – piani 4-S1 – zona censuaria 1 – categoria A/2 – classe 3 – vani 7,5 – Superficie
Catastale Totale mq. 135 – Totale escluse aree scoperte mq.129 – rendita catastale euro 813,42.
Confini da nord in senso orario: dell'appartamento: spazi comuni, proprietà o aventi Parte_2
causa, Corso Liberazione, Via Roma, appartamento di proprietà o aventi causa;
della CP_2
cantina: proprietà o aventi causa, Corso Liberazione, cantina di proprietà Parte_2
“Immobiliare del Verbano s.r.l.” o aventi causa e spazi comuni. Per una migliore identificazione della porzione immobiliare che verrà ceduta, le parti fanno espresso riferimento alla planimetria che si allega come doc.
3. Gli immobili in oggetto saranno trasferiti nello stato di fatto e di manutenzione in cui si trovano unitamente alla proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni dello stabile in cui è ubicato, nonché unitamente ad ogni altro inerente diritto, ragione, accessione, pertinenza, servitù attiva o passiva, apparente o non apparente, spettante a qualsiasi titolo alla parte cedente.
L'unità è intestata al Catasto Fabbricati alla parte cedente, alla quale la medesima è pervenuta in virtù di atto a rogito Notaio rep. 2772 – racc. 17594, del 24.06.2024. L'appartamento Persona_4
è stato dichiarato abitabile dal Comune di Arona in data 6 luglio 1966 con provvedimento n. 631. Ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale in materia di prestazione energetica, si allega come doc. 4 l'attestato di prestazione energetica dell'appartamento. Il rogito sarà esente dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ex art. 19 L. n. 74/1987;
9) il sig. nelle more del trasferimento, si impegna a proprie spese a ristrutturare il suddetto CP_1 appartamento conferendo, in prima persona, l'incarico alle ditte appaltatrici per la realizzazione dei lavori che, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, avranno ad oggetto il rifacimento degli impianti idraulico – sanitario ed elettrico, la sostituzione dei serramenti, delle tapparelle e dei cassonetti, la demolizione e il rifacimento dei tavolati interni, il rifacimento degli intonaci con imbiancatura successiva, la sostituzione delle porte, il rifacimento dei bagni completi di sanitari, la sostituzione dei pavimenti, nuovi radiatori, la realizzazione di controsoffitto;
10)il sig. si obbliga, altresì, a trasferire l'appartamento di cui sopra completo di arredi per ogni CP_1 singola stanza, rendendola pronta all'uso da parte della Sig.ra e dei tre figli conviventi Parte_1
con la stessa;
11) ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Comignago (NO) di provvedere alle annotazioni e trascrizioni di legge in relazione alla emananda sentenza;
12) le spese del presente giudizio verranno sostenute dalle parti in eguale misura.”
Per il P.M.: “accoglimento della domanda attrice”.
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso in data 06.11.2024, e Parte_1 Controparte_1 chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di cessazione degli effetti civili tra loro contratto in Comignago (NO) il 30.06.2001.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, richiesti chiarimenti in ordine al domicilio del marito dal momento che il medesimo risultava ancora residente nella casa coniugale, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Giudice Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero che concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 30.06.2001 nel Comune di
Comignago (NO) e si sono separati consensualmente in data 03.04.2023 con omologa dell'intestato tribunale in pari data e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, alla prole, a ogni altro aspetto.
Si dà atto che nell'ambito della regolamentazione degli accordi, si Controparte_1
obbliga irrevocabilmente a trasferire, mediante atto notarile da stipularsi entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza, alla moglie , la quale si obbliga in modo Parte_1
irrevocabile ad accettare tale cessione, la piena proprietà della seguente unità immobiliare ubicata nel fabbricato denominato “Condominio Espero A”, sita in Arona (NO), c.so Liberazione, 35; il CP_1
fino a quando la non rilascerà la casa coniugale, provvederà al pagamento delle utenze, Parte_1
della rata del mutuo e della relativa assicurazione.
Si dà, altresì, atto, che il nelle more del trasferimento, si impegna a proprie spese a ristrutturare CP_1 il suddetto appartamento conferendo, in prima persona, l'incarico alle ditte appaltatrici per la realizzazione dei lavori che, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, avranno ad oggetto il rifacimento degli impianti idraulico – sanitario ed elettrico, la sostituzione dei serramenti, delle tapparelle e dei cassonetti, la demolizione e il rifacimento dei tavolati interni, il rifacimento degli intonaci con imbiancatura successiva, la sostituzione delle porte, il rifacimento dei bagni completi di sanitari, la sostituzione dei pavimenti, nuovi radiatori, la realizzazione di controsoffitto;
il si CP_1 obbliga, altresì, a trasferire l'appartamento di cui sopra completo di arredi per ogni singola stanza, rendendola pronta all'uso da parte della e dei tre figli conviventi con la stessa. Parte_1
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge e al superiore interesse della figlia minore , stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi Persona_1
istanze.
PQM
il Tribunale di BA, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Comignago (NO) il 30.06.2001, trascritto nei registri dello stato civile Controparte_1
del medesimo Comune al n. 12 parte II anno 2001; assegna la casa coniugale sita in Oleggio Castello (NO), via Monviso, 2/C, in uso alla che Parte_1 la abiterà con i figli, fino alla cessione a favore di quest'ultima da parte del a mezzo rogito, CP_1 dell'immobile sito in Arona (NO), c.so Liberazione, 35; affida ad entrambi i genitori in via condivisa la figlia minorenne, con collocazione Persona_1
prevalente presso la madre;
dà facoltà al padre di vedere la figlia secondo il seguente schema:
- un giorno a settimana, preferibilmente il mercoledì, dalle ore 18.00 sino a dopo cena quando la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre, oltre week end alternati dal venerdì sera alle 18.00 sino alla domenica sera alle 22.00;
- i giorni di Natale e Santo NO saranno alternati tra i genitori di anno in anno e, parimenti, le giornate del 31.12, 01.01 (con un genitore) e 06.01 (con altro genitore);
- alternate saranno anche la giornata di Pasqua (con un genitore) e Lunedì dell'AN (con altro genitore) in ragione di anno;
- sempre alternate le ulteriori festività durante l'anno;
- durante il periodo delle vacanze estive il padre avrà diritto di trascorrere con la figlia almeno 15 giorni, anche non consecutivi, e tale periodo dovrà essere comunicato entro il 31.05 di ogni anno a fini organizzativi. Resta inteso che diversi orari e periodi di visita differenti potranno essere in ogni momento concordati tra i genitori, sempre nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a Controparte_1 Parte_1
titolo di concorso di mantenimento dei tre figli, tutti i residenti con la madre, l'importo complessivo di € 2.700,00 (euro 900,00 per figlio), rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
pone a carico del padre l'obbligo del pagamento del 100% delle spese straordinarie per i figli, riguardo:
a. tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici anche dopo il primo anno fuori corso;
b. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno scolastico richiesto dalla scuola;
c. assicurazione scolastica e fondo cassa richiesto dalla scuola;
d. gite scolastiche senza pernottamento;
e. spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno);
f. gite scolastiche con pernottamento;
g. corsi di recupero e lezioni private;
h. corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
i. corso di attività sportiva e pertinente abbigliamento/ attrezzature uno all'anno; pone a carico del padre l'obbligo di provvedere al 70% delle spese previste dal Protocollo di BA
(mediche non coperte dal S.S.N., in quelle straordinarie non previste in precedenza, nei costi per assicurazione, bollo e rate di finanziamenti dei veicoli e/o moto in uso ai figli anche se intestati ad un solo genitore); pone a carico della madre l'obbligo di provvedere al 30% delle spese previste dal Protocollo di
BA (mediche non coperte dal S.S.N., in quelle straordinarie non previste in precedenza, nei costi per assicurazione, bollo e rate di finanziamenti dei veicoli e/o moto in uso ai figli anche se intestati ad un solo genitore); pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , Controparte_1 Parte_1
a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 1.300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in BA il 07.01.2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco