Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 728/2025
Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 728/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANGIA Parte_1 C.F._1
ENRICA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MANGIA
ENRICA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FATIGATO Controparte_1 P.IVA_1 MICHELE e dell'avv. FATIGATO MARIA ANTONIA ( ) PIAZZA C.F._2
SINISCALCO CECI, 11 71100 FOGGIA;
elettivamente domiciliato in CORSO CAIROLI, 37 71100 FOGGIA presso il difensore avv. FATIGATO MICHELE
RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 21 gennaio 2025, ha agito nei confronti di Parte_1 [...]
al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. CP_1 accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di presenza di cui all'art.43 del CCNL Poste – Servizi in appalto per il periodo decorrente dal 16/07/2018
2. Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede legale in Foggia via Salsola SN a corrispondere al ricorrente a titolo di indennità di presenza l'importo di € 1.097,65 oltre rivalutazione, interessi legali dalla data dalle singole scadenze alla data di avvio dell'azione giudiziale ed interessi maturati per il successivo periodo e sino al saldo ai sensi del 4° co. dell'art. 1284 c.c.;
3. Con sentenza immediatamente esecutiva e con vittoria di competenze professionali ex
D.M. 55/2014, oltre alle spese generali e rimborso contributo unificato”.
2. i è costituita con memoria con cui ha dato atto di aver effettuato Controparte_1
il pagamento a seguito della notifica del ricorso e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate. Ciò in considerazione della mancata ricezione di una diffida stragiudiziale – la quale avrebbe potuto evitare la causa - e del proprio atteggiamento collaborativo.
3. All'udienza odierna, le parti hanno dato atto della cessata materia del contendere. La parte ricorrente ha, tuttavia, rappresentato che non sono stati pagati rivalutazione e interessi. La convenuta ha esposto che ciò è dipeso dall'assenza di interlocuzione e richiesta da parte della difesa avversaria. Quanto alle spese, parte ricorrente ha chiesto la liquidazione dei compensi a suo favore;
la resistente ha insistito per la compensazione (v. verbale odierno).
4. Non essendovi accordo sulle spese, il giudizio viene quindi deciso a seguito di discussione orale, con redazione della contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c. di cui viene data lettura al termine della camera di consiglio.
***
5. Come è noto, “la cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso (...)[con] una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale ” (v., ad es., Cass. civ. n. 19160 del
13/9/2007).
6. Nel nostro caso, il riconoscimento del diritto del ricorrente è avvenuto solo successivamente al deposito del ricorso.
7. Dall'altro lato, l'atteggiamento collaborativo della convenuta ha evitato il protrarsi del giudizio. Non dirimente pare l'argomento dell'assenza della costituzione in mora stragiudiziale, non essendo essa prevista necessariamente fini del pagamento di differenze retributive.
8. Parimenti dovuti ai sensi dell'art. 429 comma 3, c.p.c. - norma speciale applicabile al rito lavoro rispetto all'art. 1284 comma 4 c.c., invocato in ricorso - sono la rivalutazione e gli interessi ex art. 1284 comma 1 c.c., da calcolarsi sulla somma di euro 1.097,65, dalle singole scadenze all'avvio dell'azione (v. conclusioni).
9. Tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, le spese vengono liquidate in € 325,00 (già compensate per la metà), oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere salvo che per il pagamento di rivalutazione e interessi ex art. 1284 comma 1 c.c., da calcolarsi sulla somma di euro 1.097,65, dalle singole scadenze all'avvio dell'azione;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente la metà delle spese di lite, che si liquidano in € 325,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 25 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli