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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/07/2025, n. 2968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2968 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
Verbale udienza ex art. 281 sexies c.p.c. All'udienza del 03/07/2025 davanti al giudice Dr. Filippo Lo Presti è comparsa
[...]
personalmente con l'Avv. RIZZOTTI DOMENICO e con l'Avv. Parte_1
Barca; per l'Avv. GALANTE FEDERICA, nessuno è comparso per Controparte_1
, già contumace. CP_2
Il giudice invita le parti alla discussione.
L'Avv. Rizzotti ribadisce la rinuncia alla domanda di rivendica, insiste nella domanda di pagamento di metà dei canoni di locazione relativi al contratto stipulato tra i convenuti e
[...]
. Sollecita altresì la definizione bonaria della vicenda, rappresentando di aver richiesto CP_3 le predette somme anche al Barca e precisando che esse andranno sottratte da quanto CP_3 conseguito da parte degli odierni convenuti laddove lo stesso adempia alle superiori richieste.
L'Avv. Galante precisa che le richieste articolate dall'attore sono poste a titolo di risarcimento e non a titolo di canone di locazione. Ribadisce l'eccezione preliminare di improcedibilità e chiede il rigetto della domanda.
L'Avv. Rizzotti replica precisando che l'azione è stata intrapresa a seguito dell'esito negativo delle richieste informative circa la persistenza del rapporto di locazione in virtù del quale, in seguito all'adesione da parte dell'attrice, persiste il diritto a percepire la metà dei canoni.
Il Giudice
Riserva la decisione all'esito della camera di consiglio.
Il Giudice, alle ore 16.30, all'esito della camera di consiglio del 03/07/2025, riaperto il verbale del procedimento n. 4675 del RG dell'anno 2023, pronuncia la sentenza - dando lettura - assenti le parti - del dispositivo e delle ragioni della decisione, e ne fa deposito in Cancelleria.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI PALERMO
Nella persona del Dott. Filippo Lo Presti, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 4675 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA
1 (c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Domenico RIZZOTTI del Foro di Messina, con studio in Palermo, Piazza Pallavicino n. 21, ove ha eletto domicilio in virtù di procura allegata telematicamente come in calce all'atto di citazione
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in viale della Controparte_1 C.F._2
Libertà n. 205, presso lo studio dell'Avvocato Federica Galante che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente con la comparsa di costituzione e risposta.
CONTRO
(c.f. ) CP_2 C.F._3 contumace
OGGETTO: azione di occupazione sine titulo e di risarcimento del danno.
DISPOSITIVO
Il tribunale di Palermo, definitivamente decidendo, preso atto della rinunzia alle domande di rilascio dell'immobile per occupazione sine titulo e di conseguente risarcimento del danno:
-dichiara inammissibile la domanda di pagamento dei canoni di locazione per la quota di ½ avanzata dall'attrice contro i convenuti;
-respinge la domanda risarcitoria di risarcimento del danno “per la mancata legittima opportunità di porre a frutto dette somme” nonché la domanda di risarcimento per mancata
“registrazione” del rinnovo tacito del contratto;
-condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore della convenuta costituita in euro 3.809,00, oltre C.P.A., IVA, rimborso forfettario Controparte_1 del 15% come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Galante Federica, dichiaratasi antistataria.
-Compensa le spese tra l'attrice e il convenuto contumace.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
~~~~~~~~~~~~~~
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha allegato di Parte_1 essere comproprietaria dell'appartamento sito in Palermo, via Giuseppe Cimbali n. 44, piano 6, interno 19, già concesso in locazione dall'altro comproprietario ai convenuti Controparte_3 in virtù di contratto triennale, con prima scadenza il 31 ottobre 2024.
2 Ha aggiunto che, nell'ambito di altro giudizio pendente con il comproprietario, era stato riconosciuto il suo diritto a conseguire dal locatore/comunista la metà dei canoni di locazione sino alla data di scadenza del contratto, in assenza di prova della sua rinnovazione.
In tale contesto, ha proseguito l'attrice, con la nota del 1° dicembre 2021 e con atto stragiudiziale del 24 gennaio 2022, aveva invitato gli originari conduttori a riferire a quale titolo continuassero ad abitare l'immobile, senza però ricevere alcuna risposta.
Pertanto, in seguito al procedimento di mediazione obbligatoria, ha chiesto “di condannare i signori - al risarcimento del danno in favore della sig.ra CP_1 CP_2 Parte_1
, per le ragioni sopra esposte, danno quantificabile in via provvisoria nella misura
[...] di euro 32.000, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, a far data 1 novembre 2014 e fino al saldo;
-condannare i convenuti al risarcimento del danno quantificabile in euro 5.000 in favore dell'odierna attrice, per la mancata legittima opportunità di porre a frutto dette somme, o nella diversa misura ritenuta di giustizia da valutarsi anche equitativamente.
-accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo dei convenuti dell'immobile sito in Palermo, via G. Cimbali n. 44, piano 6, interno 19, individuato al catasto al foglio n. 35, particella n.
2062, sub. 20, ordinare l'immediato rilascio dell'immobile, condannare al risarcimento del danno da occupazione quantificabile in euro 640 mensili a far data 1 novembre 2014 e fino alla data del rilascio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi a far data 1 novembre 2014 e fino al saldo.
Con vittoria di spese e compensi di difesa”.
Nella contumacia di si è costituita che ha, in via preliminare, CP_2 Controparte_1 eccepito il difetto di negoziazione assistita ex art-. 3 D.L. n. 132 del 2014 in relazione alle domande di pagamento, aggiungendo che dal verbale di mediazione non si “evince” l'oggetto per cui era stato dato impulso alla procedura, assumendo che in quella sede la Parte_1 spiegava domande soltanto risarcitorie, non assolvendo la condizione di procedibilità in relazione alle domande odierne.
Nel merito ha allegato che il contratto di locazione con il è stato tacitamente Controparte_3 rinnovato e ha perciò contestato di occupare sine titulo l'immobile. Ha aggiunto di aver sempre corrisposto il canone di locazione alla controparte negoziale e che la non aveva mai Parte_1 chiesto, neppure con le note stragiudiziali sopra richiamate, il pagamento della quota dei frutti civili a lei riferibile, essendosi limitata soltanto a chiedere riscontro in ordine alle modalità di pagamento e in relazione al rapporto locativo.
3 La convenuta, a margine di ciò ha in ogni caso sollevato eccezione di prescrizione quinquennale dei canoni locati scaduti e della domanda risarcitoria per mancata disponibilità del credito. Ha, infine, concluso chiedendo il rigetto della domanda.
Assegnati i termini di rito, con la memoria assertiva, l'attrice, preso atto delle difese di parte convenuta e perciò della persistenza del contratto di locazione, ha dichiarato di rinunciare espressamente ad “accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo dei convenuti dell'immobile sito in Palermo, via G. Cimbali n. 44, piano 6, interno 19, individuato al catasto al foglio n.
35, particella n. 2062, sub. 20, ordinare l'immediato rilascio dell'immobile, condannare al risarcimento del danno da occupazione quantificabile in euro 640 euro mensili a far data 1 novembre 2014 e fino alla data del rilascio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi a far data 1 novembre 2014 e fino al saldo”.
Ha insistito nella domanda risarcitoria connessa alla mancata comunicazione presso l
[...]
della rinnovazione tacita del contratto;
omissione a causa della quale, in “sinergia CP_4 con il Barca, procurando danno” nella misura in cui rendeva impossibile agire in via monitoria.
Con la memoria di cui al secondo termine dell'art. 171-ter c.p.c, la convenuta ha CP_1 insisto nell'eccezione pregiudiziale, segnalando il contenuto distonico della rappresentazione dell'attrice, la quale, infatti, per un verso, ha lamentato il danno da perdita dei frutti civili connessi alla locazione dell'immobile e, per altro verso, ha denunciato l'occupazione sine titulo del bene. La convenuta ha contestato inoltre che la mancata comunicazione fiscale di proroga del contratto abbia potuto incedere sugli effetti di validità del negozio, come invece accade per l'omessa originaria registrazione.
In seguito a reiterati rinvii per infruttuosi tentativi di mediazione, la causa è stata chiamata per la discussione orale odierna in base all'istruttoria documentale.
All'esito della camera di consiglio, preso atto della rinuncia alla domanda di rilascio del bene per occupazione sine titulo e di condanna per il relativo risarcimento del danno, ritiene questo giudicante che la domanda proposta oggi dall'attrice per il pagamento delle metà di canoni di locazione sia inammissibile per tardività e che l'originaria domanda risarcitoria in misura di euro 5.000,00 per mancata “registrazione” (ovvero, comunicazione) della proroga del contratto sia infondata.
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di improcedibilità.
4 Come noto, sia l'azione reale di rivendica, sia l'azione personale di restituzione in relazione ad un contratto di locazione scaduto, sono sottoposte al procedimento di mediazione obbligatoria.
Nel caso di specie, l'attrice, pur presupponendo un precedente rapporto di locazione con i convenuti in virtù di contratto validamente stipulato dal comproprietario (cfr. Cass. Sez. U,
Sentenza n. 11135 del 04/07/2012), ha lamentato l'occupazione sine titulo evocando quanto stabilito di recente dalla Cassazione, nella massima composizione a SS.UU. (Sent. n.
33645/2022) in ordine al relativo risarcimento del danno ingiusto, come forma di tutela per la perdita delle facoltà di godimento del bene, necessariamente ancillare alla tutela reale contro lo spoglio.
Orbene, prescindendo dalla correttezza della qualificazione giuridica della domanda, non vi è dubbio, che sia la rivendica che la restituzione del bene in seguito alla cessazione della locazione sono sottoposte al procedimento di mediazione obbligatoria.
Agli atti è stato depositato il verbale negativo del procedimento di mediazione che dà atto della mancata comparizione della convenuta ritualmente invitata.
In tale contesto, è infondata l'eccezione di difetto di procedibilità sollevata dalla convenuta, sull'assunto della mancata corrispondenza tra l'oggetto della mediazione e la questione controversa oggetto di questo giudizio, in assenza della produzione dell'invito alla mediazione da Lei ricevuto. Parte_2
Stabilito ciò, risulta decisivo per il rigetto della domanda di pagamento della metà dei canoni di locazione il fatto che tale richiesta (necessitante l'integrazione del contraddittorio nei confronti di - cfr. ancora Cass. Sez. U, Sentenza n. 11135 del 04/07/2012) è Controparte_3 stata formulata per la prima volta nel corso dell'udienza di discussione odierna mentre invece andava al più tardi proposta con la prima memoria assertiva, destinata proprio alla precisazione delle domande o comunque alla loro modifica.
Quanto all'unica domanda non rinunciata dall'attrice, quella di risarcimento del danno per mancata “registrazione” della proroga del contratto di locazione, è appena il caso di considerare che, ferma restando la validità del contratto tacitamente rinnovato ove in precedente registrato
(al momento della stipula), la mancata informazione circa la prosecuzione del rapporto non risulta connessa ex art. 1223 c.c. ad un danno attuale per la comproprietaria non locataria che,
5 infatti, in virtù del rapporto di gestione improprio di affari altrui che la lega al locatore, mantiene il diritto alla rendicontazione dei frutti civili.
Le spese seguono la soccombenza, e tenuto conto della natura del procedimento, dell'oggetto della lite, del valore della questione controversa e dell'attività svolta, si liquidano in applicazione dei parametri minimi stabiliti dal D.M. n. 55 del 2004, in euro 3.809,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Galante Federica, dichiaratasi antistataria.
Compensa le spese di lite tra l'attrice e il convenuto contumace.
Così deciso a Sciacca il 03/07/2025
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor
Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
6
Verbale udienza ex art. 281 sexies c.p.c. All'udienza del 03/07/2025 davanti al giudice Dr. Filippo Lo Presti è comparsa
[...]
personalmente con l'Avv. RIZZOTTI DOMENICO e con l'Avv. Parte_1
Barca; per l'Avv. GALANTE FEDERICA, nessuno è comparso per Controparte_1
, già contumace. CP_2
Il giudice invita le parti alla discussione.
L'Avv. Rizzotti ribadisce la rinuncia alla domanda di rivendica, insiste nella domanda di pagamento di metà dei canoni di locazione relativi al contratto stipulato tra i convenuti e
[...]
. Sollecita altresì la definizione bonaria della vicenda, rappresentando di aver richiesto CP_3 le predette somme anche al Barca e precisando che esse andranno sottratte da quanto CP_3 conseguito da parte degli odierni convenuti laddove lo stesso adempia alle superiori richieste.
L'Avv. Galante precisa che le richieste articolate dall'attore sono poste a titolo di risarcimento e non a titolo di canone di locazione. Ribadisce l'eccezione preliminare di improcedibilità e chiede il rigetto della domanda.
L'Avv. Rizzotti replica precisando che l'azione è stata intrapresa a seguito dell'esito negativo delle richieste informative circa la persistenza del rapporto di locazione in virtù del quale, in seguito all'adesione da parte dell'attrice, persiste il diritto a percepire la metà dei canoni.
Il Giudice
Riserva la decisione all'esito della camera di consiglio.
Il Giudice, alle ore 16.30, all'esito della camera di consiglio del 03/07/2025, riaperto il verbale del procedimento n. 4675 del RG dell'anno 2023, pronuncia la sentenza - dando lettura - assenti le parti - del dispositivo e delle ragioni della decisione, e ne fa deposito in Cancelleria.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI PALERMO
Nella persona del Dott. Filippo Lo Presti, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 4675 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA
1 (c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Domenico RIZZOTTI del Foro di Messina, con studio in Palermo, Piazza Pallavicino n. 21, ove ha eletto domicilio in virtù di procura allegata telematicamente come in calce all'atto di citazione
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in viale della Controparte_1 C.F._2
Libertà n. 205, presso lo studio dell'Avvocato Federica Galante che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente con la comparsa di costituzione e risposta.
CONTRO
(c.f. ) CP_2 C.F._3 contumace
OGGETTO: azione di occupazione sine titulo e di risarcimento del danno.
DISPOSITIVO
Il tribunale di Palermo, definitivamente decidendo, preso atto della rinunzia alle domande di rilascio dell'immobile per occupazione sine titulo e di conseguente risarcimento del danno:
-dichiara inammissibile la domanda di pagamento dei canoni di locazione per la quota di ½ avanzata dall'attrice contro i convenuti;
-respinge la domanda risarcitoria di risarcimento del danno “per la mancata legittima opportunità di porre a frutto dette somme” nonché la domanda di risarcimento per mancata
“registrazione” del rinnovo tacito del contratto;
-condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore della convenuta costituita in euro 3.809,00, oltre C.P.A., IVA, rimborso forfettario Controparte_1 del 15% come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Galante Federica, dichiaratasi antistataria.
-Compensa le spese tra l'attrice e il convenuto contumace.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
~~~~~~~~~~~~~~
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha allegato di Parte_1 essere comproprietaria dell'appartamento sito in Palermo, via Giuseppe Cimbali n. 44, piano 6, interno 19, già concesso in locazione dall'altro comproprietario ai convenuti Controparte_3 in virtù di contratto triennale, con prima scadenza il 31 ottobre 2024.
2 Ha aggiunto che, nell'ambito di altro giudizio pendente con il comproprietario, era stato riconosciuto il suo diritto a conseguire dal locatore/comunista la metà dei canoni di locazione sino alla data di scadenza del contratto, in assenza di prova della sua rinnovazione.
In tale contesto, ha proseguito l'attrice, con la nota del 1° dicembre 2021 e con atto stragiudiziale del 24 gennaio 2022, aveva invitato gli originari conduttori a riferire a quale titolo continuassero ad abitare l'immobile, senza però ricevere alcuna risposta.
Pertanto, in seguito al procedimento di mediazione obbligatoria, ha chiesto “di condannare i signori - al risarcimento del danno in favore della sig.ra CP_1 CP_2 Parte_1
, per le ragioni sopra esposte, danno quantificabile in via provvisoria nella misura
[...] di euro 32.000, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, a far data 1 novembre 2014 e fino al saldo;
-condannare i convenuti al risarcimento del danno quantificabile in euro 5.000 in favore dell'odierna attrice, per la mancata legittima opportunità di porre a frutto dette somme, o nella diversa misura ritenuta di giustizia da valutarsi anche equitativamente.
-accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo dei convenuti dell'immobile sito in Palermo, via G. Cimbali n. 44, piano 6, interno 19, individuato al catasto al foglio n. 35, particella n.
2062, sub. 20, ordinare l'immediato rilascio dell'immobile, condannare al risarcimento del danno da occupazione quantificabile in euro 640 mensili a far data 1 novembre 2014 e fino alla data del rilascio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi a far data 1 novembre 2014 e fino al saldo.
Con vittoria di spese e compensi di difesa”.
Nella contumacia di si è costituita che ha, in via preliminare, CP_2 Controparte_1 eccepito il difetto di negoziazione assistita ex art-. 3 D.L. n. 132 del 2014 in relazione alle domande di pagamento, aggiungendo che dal verbale di mediazione non si “evince” l'oggetto per cui era stato dato impulso alla procedura, assumendo che in quella sede la Parte_1 spiegava domande soltanto risarcitorie, non assolvendo la condizione di procedibilità in relazione alle domande odierne.
Nel merito ha allegato che il contratto di locazione con il è stato tacitamente Controparte_3 rinnovato e ha perciò contestato di occupare sine titulo l'immobile. Ha aggiunto di aver sempre corrisposto il canone di locazione alla controparte negoziale e che la non aveva mai Parte_1 chiesto, neppure con le note stragiudiziali sopra richiamate, il pagamento della quota dei frutti civili a lei riferibile, essendosi limitata soltanto a chiedere riscontro in ordine alle modalità di pagamento e in relazione al rapporto locativo.
3 La convenuta, a margine di ciò ha in ogni caso sollevato eccezione di prescrizione quinquennale dei canoni locati scaduti e della domanda risarcitoria per mancata disponibilità del credito. Ha, infine, concluso chiedendo il rigetto della domanda.
Assegnati i termini di rito, con la memoria assertiva, l'attrice, preso atto delle difese di parte convenuta e perciò della persistenza del contratto di locazione, ha dichiarato di rinunciare espressamente ad “accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo dei convenuti dell'immobile sito in Palermo, via G. Cimbali n. 44, piano 6, interno 19, individuato al catasto al foglio n.
35, particella n. 2062, sub. 20, ordinare l'immediato rilascio dell'immobile, condannare al risarcimento del danno da occupazione quantificabile in euro 640 euro mensili a far data 1 novembre 2014 e fino alla data del rilascio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi a far data 1 novembre 2014 e fino al saldo”.
Ha insistito nella domanda risarcitoria connessa alla mancata comunicazione presso l
[...]
della rinnovazione tacita del contratto;
omissione a causa della quale, in “sinergia CP_4 con il Barca, procurando danno” nella misura in cui rendeva impossibile agire in via monitoria.
Con la memoria di cui al secondo termine dell'art. 171-ter c.p.c, la convenuta ha CP_1 insisto nell'eccezione pregiudiziale, segnalando il contenuto distonico della rappresentazione dell'attrice, la quale, infatti, per un verso, ha lamentato il danno da perdita dei frutti civili connessi alla locazione dell'immobile e, per altro verso, ha denunciato l'occupazione sine titulo del bene. La convenuta ha contestato inoltre che la mancata comunicazione fiscale di proroga del contratto abbia potuto incedere sugli effetti di validità del negozio, come invece accade per l'omessa originaria registrazione.
In seguito a reiterati rinvii per infruttuosi tentativi di mediazione, la causa è stata chiamata per la discussione orale odierna in base all'istruttoria documentale.
All'esito della camera di consiglio, preso atto della rinuncia alla domanda di rilascio del bene per occupazione sine titulo e di condanna per il relativo risarcimento del danno, ritiene questo giudicante che la domanda proposta oggi dall'attrice per il pagamento delle metà di canoni di locazione sia inammissibile per tardività e che l'originaria domanda risarcitoria in misura di euro 5.000,00 per mancata “registrazione” (ovvero, comunicazione) della proroga del contratto sia infondata.
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di improcedibilità.
4 Come noto, sia l'azione reale di rivendica, sia l'azione personale di restituzione in relazione ad un contratto di locazione scaduto, sono sottoposte al procedimento di mediazione obbligatoria.
Nel caso di specie, l'attrice, pur presupponendo un precedente rapporto di locazione con i convenuti in virtù di contratto validamente stipulato dal comproprietario (cfr. Cass. Sez. U,
Sentenza n. 11135 del 04/07/2012), ha lamentato l'occupazione sine titulo evocando quanto stabilito di recente dalla Cassazione, nella massima composizione a SS.UU. (Sent. n.
33645/2022) in ordine al relativo risarcimento del danno ingiusto, come forma di tutela per la perdita delle facoltà di godimento del bene, necessariamente ancillare alla tutela reale contro lo spoglio.
Orbene, prescindendo dalla correttezza della qualificazione giuridica della domanda, non vi è dubbio, che sia la rivendica che la restituzione del bene in seguito alla cessazione della locazione sono sottoposte al procedimento di mediazione obbligatoria.
Agli atti è stato depositato il verbale negativo del procedimento di mediazione che dà atto della mancata comparizione della convenuta ritualmente invitata.
In tale contesto, è infondata l'eccezione di difetto di procedibilità sollevata dalla convenuta, sull'assunto della mancata corrispondenza tra l'oggetto della mediazione e la questione controversa oggetto di questo giudizio, in assenza della produzione dell'invito alla mediazione da Lei ricevuto. Parte_2
Stabilito ciò, risulta decisivo per il rigetto della domanda di pagamento della metà dei canoni di locazione il fatto che tale richiesta (necessitante l'integrazione del contraddittorio nei confronti di - cfr. ancora Cass. Sez. U, Sentenza n. 11135 del 04/07/2012) è Controparte_3 stata formulata per la prima volta nel corso dell'udienza di discussione odierna mentre invece andava al più tardi proposta con la prima memoria assertiva, destinata proprio alla precisazione delle domande o comunque alla loro modifica.
Quanto all'unica domanda non rinunciata dall'attrice, quella di risarcimento del danno per mancata “registrazione” della proroga del contratto di locazione, è appena il caso di considerare che, ferma restando la validità del contratto tacitamente rinnovato ove in precedente registrato
(al momento della stipula), la mancata informazione circa la prosecuzione del rapporto non risulta connessa ex art. 1223 c.c. ad un danno attuale per la comproprietaria non locataria che,
5 infatti, in virtù del rapporto di gestione improprio di affari altrui che la lega al locatore, mantiene il diritto alla rendicontazione dei frutti civili.
Le spese seguono la soccombenza, e tenuto conto della natura del procedimento, dell'oggetto della lite, del valore della questione controversa e dell'attività svolta, si liquidano in applicazione dei parametri minimi stabiliti dal D.M. n. 55 del 2004, in euro 3.809,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Galante Federica, dichiaratasi antistataria.
Compensa le spese di lite tra l'attrice e il convenuto contumace.
Così deciso a Sciacca il 03/07/2025
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor
Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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