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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/01/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6099/2023 R.G., avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to VIVOLO CARMELA;
RICORRENTE
E
, nata il 07/02/1978 in SAN US NO (NA) (C.F. Controparte_1
, residente in [...], C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to PASTORE ALBERTO;
RESISTENTE
1 CON
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 16 novembre 2023, rappresentava di aver Parte_1 contratto in data 25.06.1998 matrimonio concordatario in Cimitile (NA) con Controparte_1
Per_ dal quale sono nati i due figli (23.12.1999) e (11.6.2004), entrambe maggiorenni. ER
Chiedeva, relativamente ai provvedimenti economici assunti, di disporre un collocamento paritario alternato per maggiorenne ma non autosufficiente, e di assegnare la casa ER coniugale al ricorrente.
2. La resistente, ritualmente citata in giudizio, si costituiva, richiedendo anch'essa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo il mantenimento della figlia ER
l'assegnazione della casa coniugale e la conferma delle ulteriori condizioni di separazione, nonché il riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore.
3. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti il 29.4.2024, il Giudice adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, confermando le condizioni di separazione, e rinviava, ritenendo la causa matura per la decisione, all'udienza del 20.1.2025, sostituendo la stessa mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) STATO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Le parti, infatti, concordano nel dichiarare la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi a decorrere dalla data di comparizione in sede di separazione.
2 Va dunque accolta la relativa domanda.
2) MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI
Per_ Dall'unione sono nate due figlie, entrambi maggiorenni, (23.12.1999) e ER
(11.06.2004).
Con riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni, risulta doveroso evidenziare che l'art. 337septies c.c. prevede, in tema di “disposizioni in favore del figlio maggiorenne”, che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Ed invero, in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio ritiene di aderire, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne, l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio non cessa al raggiungimento della maggiore età ma al momento in cui venga provata l'autosufficienza economica, intesa quale possesso di un'idonea capacità di inserirsi nel mondo del lavoro o di costruzione del proprio nucleo familiare (cfr. Cass. civ., 27904/2021;
Cass. civ., 4219/2021; Cass. civ. 21752/2020).
L'obbligo in capo ai genitori di continuare a provvedere al mantenimento dei figli, infatti, non può protrarsi sine die ma incontra un limite logico e naturale quando i figli siano stati messi nella condizione di reperire un lavoro idoneo per sopperire alle proprie esigenze di vita o quando abbiano ottenuto un titolo sufficiente per esercitare attività lucrativa o, in ogni caso, laddove abbiano ormai raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sé stessi, ovvero abbiano raggiunto piena autonomia avendo ormai creato un proprio nucleo familiare (cfr. Cass. n. 12477 del 2004).
Invero, l'obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente (Cass., n. 23318 del 2021).
La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile.
La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa. Tuttavia, anche in questa ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore
3 di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori. Inoltre, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta, ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (Cass., n. 19696 del 2019).
In definitiva, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., n. 29779 del 2020).
I giudici di legittimità hanno, inoltre, chiarito che l'autosufficienza economica del figlio deve ritenersi raggiunta in caso di svolgimento di una regolare attività lavorativa, sia pure con contratti a termine e guadagni contenuti (Cass., n. 13354 del 2017). Del resto, l'obbligo di mantenere i figli maggiorenni termina quando costoro si inseriscono nel mondo del lavoro, in conformità al titolo di studio e al livello economico della famiglia, dimostrando adeguata capacità lavorativa (Cass., n.
7168 del 2016). Per_ Nel caso di specie, risulta pacifico ed incontestato tra le parti che la figlia risulta autosufficiente e, pertanto, nulla deve essere disposto in suo favore.
Altrettanto, risulta incontestato il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia studentessa presso la facoltà di Economia, rispetto alla quale il ricorrente ER chiede disporsi un collocamento paritario.
Tuttavia, in considerazione della maggiore età della figlia, nulla può disporre il Tribunale in merito alla sua collocazione, potendo soltanto, in considerazione della mancata indipendenza economica, disporre l'ammontare del contributo al mantenimento.
Essendo la figlia pacificamente collocata presso la madre, appare congruo quantificare l'ammontare del mantenimento in € 200,00, come richiesto dallo stesso ricorrente e come già disposto in sede di separazione.
Non può disporsi nulla in ordine al versamento diretto, non essendosi la figlia ER personalmente costituita nel presente giudizio.
Con riferimento alle spese straordinarie, si ritiene congruo confermare le statuizioni già vigenti e disporre che ciascuno dei genitori provveda al 50% delle spese straordinarie, ove documentate,
4 giustificate o urgenti, come individuate dal Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di Nola.
3) ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
In considerazione della non autosufficienza della figlia pacificamente convivente con ER la madre, va confermata la statuizione relativa all'assegnazione della casa familiare sita in Cimitile
(NA), alla via Monsignor Cece n. 49, a (cfr. Cass. civ. 13 dicembre 2018, n. Controparte_1
32231; Trib. Torino 25 maggio 2018).
4) ASSEGNO DIVORZILE
In materia di assegno divorzile, giova premettere che nella disciplina dettata dall'art. 5 l. 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 10 l. 6 marzo 1987 n. 74, ai fini dell'attribuzione dell'assegno di divorzio, occorra, in primo luogo, verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza, al momento della decisione, dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
La determinazione di questo assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. I, 21.02.2008, n. 4424; Cass. civ.,
Sez. I, n. 1758 del 28.01.2008), attesa la diversità di discipline sostanziali, di natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti correlati a diversificate situazioni, nonché alla diversità delle decisioni giudiziali, in quanto l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde da obblighi di mantenimento e di alimenti, che, viceversa, operano nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione costituisce un indice di riferimento idoneo a fornire un utile elemento di valutazione (cfr. Cass.,
Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ., Sez. I, n. 9976 del 5.5.2011).
Occorre doverosamente rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, a mutamento del pregresso orientamento, la funzione mista perequativa, compensativa e assistenziale dell'assegno divorzile, in quanto “ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio
e all'età dell'avente diritto” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287).
5 Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno ha, dunque, “natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà” (Sempre dalla pronuncia a Sezioni Unite del 2018).
Dunque, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, il Tribunale è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa e pregiudiziale in ordine a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno, considerando che non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi giustifica la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo.
È necessario a tal fine indagare il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale. Risulta, tuttavia, innegabile che nel caso in cui emerga che uno dei coniugi non abbia mai lavorato e si sia dedicato in modo preponderante alla conduzione della famiglia e alla crescita ed educazione dei figli, ne consegue – in via presuntiva pressoché automatica – che detta impostazione familiare sia concordata/condivisa dalle parti e abbia nei fatti permesso la realizzazione dell'altro coniuge e in questo modo contribuito al miglioramento della situazione economico patrimoniale.
La funzione specifica dell'assegno divorzile, in base alla prospettazione fornita dalle Sezioni Unite
e cui questo Tribunale ritiene di aderire, è compensativo-perequativa, consistendo, in altri termini, nel riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge, economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, dovendosi necessariamente indagare il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute. In specie, “il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi – che costituisce solo una precondizione fattuale per
l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5 comma 6, I. n. 898 del 1970 – essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali” (cfr. Cass. Civ. 11832/2023).
Tuttavia, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, non si può ignorare che “la funzione assistenziale dell'assegno resta imprescindibile, in ragione dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari e potrebbe anche essere considerata prevalente sulle altre” (cfr. Cass. civ.
6 11832/2023; Cass. n. 21926 del 30.08.2019; Cass. n. 5055 del 24.02.2021) e ciò impone di accertare sempre in via preliminare se le risorse di cui dispone l'istante siano effettivamente sufficienti a consentirle una vita dignitosa in autonomia, cosa diversa dal mantenimento del tenore di vita matrimoniale, e segnatamente se i suoi mezzi siano sufficienti alla soddisfazione delle primarie esigenze di vita e abitative o se si trova nella oggettiva impossibilità di procurarseli.
La giurisprudenza di legittimità ha poi ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza n. 3661 del 13 febbraio 2020, che “se la solidarietà post-coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali professionali, che
l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale”, andando, quindi, ad affermare il dovere per l'ex coniuge di sfruttare la propria capacità lavorativa, cercando un'occupazione e censurando le ipotesi di mancata attivazione per la ricerca di un'occupazione fin dal momento della separazione, con la specificazione che non rilevano soltanto le concrete occasioni di ottenere un lavoro ma che è sufficiente la capacità di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le potenzialità professionali e reddituali.
Tanto premesso, nel caso in esame, il Collegio ritiene di non poter riconoscere l'assegno divorzile non essendo stato assolto l'onus probandi da parte della richiedente.
In particolare, come sino ad ora illustrato, la valutazione pregiudiziale a qualsiasi altra che il
Tribunale è tenuto a fare ai fini del riconoscimento nell'an debeatur dell'assegno divorzile è la valutazione comparativa tra le situazioni reddituali e patrimoniali degli ex coniugi, onde accertare un divario rilevante, sensibile e significativo tra gli stessi.
Ebbene, nel caso in esame, non può non rilevarsi che, mentre il ha compiutamente Pt_1 allegato la propria documentazione reddituale e patrimoniale, la non ha provveduto a CP_1 depositare alcuna della documentazione richiesta in caso di domande concernenti un contributo economico, come richiesto dall'art. 473bis.12 c.p.c., comportamento questo liberamente valutabile ai sensi dell'art. 473bis.18 c.p.c.
Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile,
l'ex coniuge deve produrre tutta la documentazione, soprattutto fiscale, necessaria a dimostrare l'inadeguatezza dei suoi redditi, atteso che l'assenza di dimostrazione circa la sua condizione economico-reddituale preclude in radice al giudice di merito di valutare l'esistenza di una sproporzione economico-reddituale tra gli ex coniugi mancando uno dei due termini di raffronto” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 28.02.2022, n. 6529).
Ne consegue che, in mancanza di qualsivoglia documentazione in ordine alle condizioni economiche e reddituale della resistente, non può che rigettarsi la domanda di riconoscimento
7 dell'assegno divorzile, non potendosi procedere alla valutazione nei termini precedentemente descritti in quanto non risulta accertabile alcun divario tra la condizione economica del e Pt_1 la condizione economica della , limitandosi quest'ultima a depositare il verbale INPS CP_1 del 2022 con cui le è stata riconosciuta l'invalidità e l'inabilità al lavoro e a dichiarare in udienza di percepire la pensione di invalidità per € 300,00 mensili.
5) SPESE
Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia ed il contegno processuale delle parti, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
➢ Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cimitile (NA) in data
25.06.1998 da , nato il [...] in [...] Parte_1
(NA) (C.F. ), e , nata il 07/02/1978 in SAN C.F._1 Controparte_1
US NO (NA) (C.F. , trascritto nei registri C.F._2 degli atti di matrimonio del Comune di Cimitile al n. 10 parte II, Serie A, anno 1998;
➢ Determina in € 200,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat, l'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne da versarsi entro il 5 di ogni mese a ER
oltre la partecipazione al 50% delle spese straordinarie;
Controparte_1
➢ Assegna la casa coniugale sita in a Giugliano Emilia Cimitile (NA), alla via Monsignor
Cece n. 49;
➢ Rigetta la domanda di assegno divorzile spiegata dalla resistente;
➢ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cimitile per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
➢ Compensa integralmente le spese.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6099/2023 R.G., avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to VIVOLO CARMELA;
RICORRENTE
E
, nata il 07/02/1978 in SAN US NO (NA) (C.F. Controparte_1
, residente in [...], C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to PASTORE ALBERTO;
RESISTENTE
1 CON
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 16 novembre 2023, rappresentava di aver Parte_1 contratto in data 25.06.1998 matrimonio concordatario in Cimitile (NA) con Controparte_1
Per_ dal quale sono nati i due figli (23.12.1999) e (11.6.2004), entrambe maggiorenni. ER
Chiedeva, relativamente ai provvedimenti economici assunti, di disporre un collocamento paritario alternato per maggiorenne ma non autosufficiente, e di assegnare la casa ER coniugale al ricorrente.
2. La resistente, ritualmente citata in giudizio, si costituiva, richiedendo anch'essa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo il mantenimento della figlia ER
l'assegnazione della casa coniugale e la conferma delle ulteriori condizioni di separazione, nonché il riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore.
3. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti il 29.4.2024, il Giudice adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, confermando le condizioni di separazione, e rinviava, ritenendo la causa matura per la decisione, all'udienza del 20.1.2025, sostituendo la stessa mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) STATO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Le parti, infatti, concordano nel dichiarare la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi a decorrere dalla data di comparizione in sede di separazione.
2 Va dunque accolta la relativa domanda.
2) MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI
Per_ Dall'unione sono nate due figlie, entrambi maggiorenni, (23.12.1999) e ER
(11.06.2004).
Con riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni, risulta doveroso evidenziare che l'art. 337septies c.c. prevede, in tema di “disposizioni in favore del figlio maggiorenne”, che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Ed invero, in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio ritiene di aderire, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne, l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio non cessa al raggiungimento della maggiore età ma al momento in cui venga provata l'autosufficienza economica, intesa quale possesso di un'idonea capacità di inserirsi nel mondo del lavoro o di costruzione del proprio nucleo familiare (cfr. Cass. civ., 27904/2021;
Cass. civ., 4219/2021; Cass. civ. 21752/2020).
L'obbligo in capo ai genitori di continuare a provvedere al mantenimento dei figli, infatti, non può protrarsi sine die ma incontra un limite logico e naturale quando i figli siano stati messi nella condizione di reperire un lavoro idoneo per sopperire alle proprie esigenze di vita o quando abbiano ottenuto un titolo sufficiente per esercitare attività lucrativa o, in ogni caso, laddove abbiano ormai raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sé stessi, ovvero abbiano raggiunto piena autonomia avendo ormai creato un proprio nucleo familiare (cfr. Cass. n. 12477 del 2004).
Invero, l'obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente (Cass., n. 23318 del 2021).
La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile.
La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa. Tuttavia, anche in questa ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore
3 di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori. Inoltre, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta, ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (Cass., n. 19696 del 2019).
In definitiva, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., n. 29779 del 2020).
I giudici di legittimità hanno, inoltre, chiarito che l'autosufficienza economica del figlio deve ritenersi raggiunta in caso di svolgimento di una regolare attività lavorativa, sia pure con contratti a termine e guadagni contenuti (Cass., n. 13354 del 2017). Del resto, l'obbligo di mantenere i figli maggiorenni termina quando costoro si inseriscono nel mondo del lavoro, in conformità al titolo di studio e al livello economico della famiglia, dimostrando adeguata capacità lavorativa (Cass., n.
7168 del 2016). Per_ Nel caso di specie, risulta pacifico ed incontestato tra le parti che la figlia risulta autosufficiente e, pertanto, nulla deve essere disposto in suo favore.
Altrettanto, risulta incontestato il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia studentessa presso la facoltà di Economia, rispetto alla quale il ricorrente ER chiede disporsi un collocamento paritario.
Tuttavia, in considerazione della maggiore età della figlia, nulla può disporre il Tribunale in merito alla sua collocazione, potendo soltanto, in considerazione della mancata indipendenza economica, disporre l'ammontare del contributo al mantenimento.
Essendo la figlia pacificamente collocata presso la madre, appare congruo quantificare l'ammontare del mantenimento in € 200,00, come richiesto dallo stesso ricorrente e come già disposto in sede di separazione.
Non può disporsi nulla in ordine al versamento diretto, non essendosi la figlia ER personalmente costituita nel presente giudizio.
Con riferimento alle spese straordinarie, si ritiene congruo confermare le statuizioni già vigenti e disporre che ciascuno dei genitori provveda al 50% delle spese straordinarie, ove documentate,
4 giustificate o urgenti, come individuate dal Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di Nola.
3) ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
In considerazione della non autosufficienza della figlia pacificamente convivente con ER la madre, va confermata la statuizione relativa all'assegnazione della casa familiare sita in Cimitile
(NA), alla via Monsignor Cece n. 49, a (cfr. Cass. civ. 13 dicembre 2018, n. Controparte_1
32231; Trib. Torino 25 maggio 2018).
4) ASSEGNO DIVORZILE
In materia di assegno divorzile, giova premettere che nella disciplina dettata dall'art. 5 l. 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 10 l. 6 marzo 1987 n. 74, ai fini dell'attribuzione dell'assegno di divorzio, occorra, in primo luogo, verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza, al momento della decisione, dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
La determinazione di questo assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. I, 21.02.2008, n. 4424; Cass. civ.,
Sez. I, n. 1758 del 28.01.2008), attesa la diversità di discipline sostanziali, di natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti correlati a diversificate situazioni, nonché alla diversità delle decisioni giudiziali, in quanto l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde da obblighi di mantenimento e di alimenti, che, viceversa, operano nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione costituisce un indice di riferimento idoneo a fornire un utile elemento di valutazione (cfr. Cass.,
Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ., Sez. I, n. 9976 del 5.5.2011).
Occorre doverosamente rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, a mutamento del pregresso orientamento, la funzione mista perequativa, compensativa e assistenziale dell'assegno divorzile, in quanto “ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio
e all'età dell'avente diritto” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287).
5 Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno ha, dunque, “natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà” (Sempre dalla pronuncia a Sezioni Unite del 2018).
Dunque, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, il Tribunale è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa e pregiudiziale in ordine a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno, considerando che non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi giustifica la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo.
È necessario a tal fine indagare il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale. Risulta, tuttavia, innegabile che nel caso in cui emerga che uno dei coniugi non abbia mai lavorato e si sia dedicato in modo preponderante alla conduzione della famiglia e alla crescita ed educazione dei figli, ne consegue – in via presuntiva pressoché automatica – che detta impostazione familiare sia concordata/condivisa dalle parti e abbia nei fatti permesso la realizzazione dell'altro coniuge e in questo modo contribuito al miglioramento della situazione economico patrimoniale.
La funzione specifica dell'assegno divorzile, in base alla prospettazione fornita dalle Sezioni Unite
e cui questo Tribunale ritiene di aderire, è compensativo-perequativa, consistendo, in altri termini, nel riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge, economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, dovendosi necessariamente indagare il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute. In specie, “il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi – che costituisce solo una precondizione fattuale per
l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5 comma 6, I. n. 898 del 1970 – essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali” (cfr. Cass. Civ. 11832/2023).
Tuttavia, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, non si può ignorare che “la funzione assistenziale dell'assegno resta imprescindibile, in ragione dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari e potrebbe anche essere considerata prevalente sulle altre” (cfr. Cass. civ.
6 11832/2023; Cass. n. 21926 del 30.08.2019; Cass. n. 5055 del 24.02.2021) e ciò impone di accertare sempre in via preliminare se le risorse di cui dispone l'istante siano effettivamente sufficienti a consentirle una vita dignitosa in autonomia, cosa diversa dal mantenimento del tenore di vita matrimoniale, e segnatamente se i suoi mezzi siano sufficienti alla soddisfazione delle primarie esigenze di vita e abitative o se si trova nella oggettiva impossibilità di procurarseli.
La giurisprudenza di legittimità ha poi ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza n. 3661 del 13 febbraio 2020, che “se la solidarietà post-coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali professionali, che
l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale”, andando, quindi, ad affermare il dovere per l'ex coniuge di sfruttare la propria capacità lavorativa, cercando un'occupazione e censurando le ipotesi di mancata attivazione per la ricerca di un'occupazione fin dal momento della separazione, con la specificazione che non rilevano soltanto le concrete occasioni di ottenere un lavoro ma che è sufficiente la capacità di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le potenzialità professionali e reddituali.
Tanto premesso, nel caso in esame, il Collegio ritiene di non poter riconoscere l'assegno divorzile non essendo stato assolto l'onus probandi da parte della richiedente.
In particolare, come sino ad ora illustrato, la valutazione pregiudiziale a qualsiasi altra che il
Tribunale è tenuto a fare ai fini del riconoscimento nell'an debeatur dell'assegno divorzile è la valutazione comparativa tra le situazioni reddituali e patrimoniali degli ex coniugi, onde accertare un divario rilevante, sensibile e significativo tra gli stessi.
Ebbene, nel caso in esame, non può non rilevarsi che, mentre il ha compiutamente Pt_1 allegato la propria documentazione reddituale e patrimoniale, la non ha provveduto a CP_1 depositare alcuna della documentazione richiesta in caso di domande concernenti un contributo economico, come richiesto dall'art. 473bis.12 c.p.c., comportamento questo liberamente valutabile ai sensi dell'art. 473bis.18 c.p.c.
Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile,
l'ex coniuge deve produrre tutta la documentazione, soprattutto fiscale, necessaria a dimostrare l'inadeguatezza dei suoi redditi, atteso che l'assenza di dimostrazione circa la sua condizione economico-reddituale preclude in radice al giudice di merito di valutare l'esistenza di una sproporzione economico-reddituale tra gli ex coniugi mancando uno dei due termini di raffronto” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 28.02.2022, n. 6529).
Ne consegue che, in mancanza di qualsivoglia documentazione in ordine alle condizioni economiche e reddituale della resistente, non può che rigettarsi la domanda di riconoscimento
7 dell'assegno divorzile, non potendosi procedere alla valutazione nei termini precedentemente descritti in quanto non risulta accertabile alcun divario tra la condizione economica del e Pt_1 la condizione economica della , limitandosi quest'ultima a depositare il verbale INPS CP_1 del 2022 con cui le è stata riconosciuta l'invalidità e l'inabilità al lavoro e a dichiarare in udienza di percepire la pensione di invalidità per € 300,00 mensili.
5) SPESE
Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia ed il contegno processuale delle parti, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
➢ Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cimitile (NA) in data
25.06.1998 da , nato il [...] in [...] Parte_1
(NA) (C.F. ), e , nata il 07/02/1978 in SAN C.F._1 Controparte_1
US NO (NA) (C.F. , trascritto nei registri C.F._2 degli atti di matrimonio del Comune di Cimitile al n. 10 parte II, Serie A, anno 1998;
➢ Determina in € 200,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat, l'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne da versarsi entro il 5 di ogni mese a ER
oltre la partecipazione al 50% delle spese straordinarie;
Controparte_1
➢ Assegna la casa coniugale sita in a Giugliano Emilia Cimitile (NA), alla via Monsignor
Cece n. 49;
➢ Rigetta la domanda di assegno divorzile spiegata dalla resistente;
➢ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cimitile per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
➢ Compensa integralmente le spese.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
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