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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 20/03/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Sara Lanzetta giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2090/2024 del R.G.A.C. riunita al n. 2210/2024
R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 19/3/2025, vertente tra
, nato a [...] il [...], c.f. , difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Ernesto Cassone, e , nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, difesa dall'avv. Ines Abu Samra, CodiceFiscale_2 con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 5/8/2024 il signor , premesso di aver sposato la signora Parte_1
il 15/9/2019 a Vallerotonda (FR) secondo il rito concordatario e di aver Controparte_1 avuto da costei il figlio (nato l'[...]), ha chiesto che il Collegio dichiari la Per_1 separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni indicate nell'atto.
***
Con ricorso del 3/9/2024 anche la signora ha chiesto la separazione Controparte_1 giudiziale e la regolamentazione delle questioni connesse. Il fascicolo, iscritto al n.
2210/2024 del R.G.A.C., è stato riunito a quella pendente, avente n. 2090/2024.
***
Nel corso della trattazione i signori e hanno dichiarato di aver Parte_1 CP_1 raggiunto un'intesa volta alla definizione della controversia alle condizioni indicate in una scrittura privata depositata il 17/3/2025.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1 Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2090/2024 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Vallerotonda (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Vallerotonda (FR) dell'anno 2019, al numero 5, parte II, serie
C;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in corso Parte_1 Controparte_1 di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 19/3/2025 il Presidente est. Virgilio Notari
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Sara Lanzetta giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2090/2024 del R.G.A.C. riunita al n. 2210/2024
R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 19/3/2025, vertente tra
, nato a [...] il [...], c.f. , difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Ernesto Cassone, e , nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, difesa dall'avv. Ines Abu Samra, CodiceFiscale_2 con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 5/8/2024 il signor , premesso di aver sposato la signora Parte_1
il 15/9/2019 a Vallerotonda (FR) secondo il rito concordatario e di aver Controparte_1 avuto da costei il figlio (nato l'[...]), ha chiesto che il Collegio dichiari la Per_1 separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni indicate nell'atto.
***
Con ricorso del 3/9/2024 anche la signora ha chiesto la separazione Controparte_1 giudiziale e la regolamentazione delle questioni connesse. Il fascicolo, iscritto al n.
2210/2024 del R.G.A.C., è stato riunito a quella pendente, avente n. 2090/2024.
***
Nel corso della trattazione i signori e hanno dichiarato di aver Parte_1 CP_1 raggiunto un'intesa volta alla definizione della controversia alle condizioni indicate in una scrittura privata depositata il 17/3/2025.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1 Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2090/2024 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Vallerotonda (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Vallerotonda (FR) dell'anno 2019, al numero 5, parte II, serie
C;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in corso Parte_1 Controparte_1 di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 19/3/2025 il Presidente est. Virgilio Notari
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