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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/09/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2236/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta n. 2236/2024 V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 19/07/2025 promossa congiuntamente da
(codice fiscale Parte_1 C.F._1
e
(codice fiscale , entrambi Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio degli avvocati BENINATO ANGELA
e COSTA EMILIO che li rappresentano e difendono giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero in sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 300/2024 pubblicata in data 23/12/2024 questo Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi in epigrafe in accoglimento del ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data pagina 1 di 3 07/06/2024 con cui i predetti hanno cumulativamente chiesto la pronunzia di separazione personale e di scioglimento del matrimonio. Con separata ordinanza emessa in data 23/12/2024 si è disposto per la trattazione della domanda di divorzio. La causa è stata infine rimessa all'udienza del
10/07/2025 sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed indi rimessa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda dei coniugi (visto del
03/02/2025)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data
18/06/2015 a Portopalo di Capo Passero (SR), atto iscritto nello stesso Comune (al n. 2, Parte I, Anno 2015, Ufficio 1);
2. confermare il provvedimento della separazione alle condizioni di cui al ricorso che di seguito si ritrascrivono: 1)affidare i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà la residenza abituale presso la casa familiare posta in Portopalo di Capo Passero
pagina 2 di 3 Via Roma 44 con collocamento prevalente presso la madre e i nonni paterni. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle esigenze dei figli;
2) Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento dei minori, atteso che ciascun genitore provvederà direttamente a soddisfare le esigenze dei figli, per il tempo in cui li avrà con sé; 3) regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire: il padre potrà avere con sé i figli ogni qualvolta ne sentirà la necessità. I minori trascorreranno le festività nel rispetto del criterio dell'alternanza”
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici ed il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e , celebrato in Portopalo di Capo Passero
[...] Parte_2 con rito civile, in data in data 18/06/2015, atto iscritto nello stesso Comune
(al n. 2, Parte I, Anno 2015, Ufficio 1) alle condizioni di cui in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di Portopalo di Capo Passero di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato
Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria
Giurisdizione del Tribunale, il 4.9.25.
Il Giudice relatore Il Presidente
Gilberto Orazio Rapisarda Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta n. 2236/2024 V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 19/07/2025 promossa congiuntamente da
(codice fiscale Parte_1 C.F._1
e
(codice fiscale , entrambi Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio degli avvocati BENINATO ANGELA
e COSTA EMILIO che li rappresentano e difendono giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero in sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 300/2024 pubblicata in data 23/12/2024 questo Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi in epigrafe in accoglimento del ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data pagina 1 di 3 07/06/2024 con cui i predetti hanno cumulativamente chiesto la pronunzia di separazione personale e di scioglimento del matrimonio. Con separata ordinanza emessa in data 23/12/2024 si è disposto per la trattazione della domanda di divorzio. La causa è stata infine rimessa all'udienza del
10/07/2025 sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed indi rimessa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda dei coniugi (visto del
03/02/2025)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data
18/06/2015 a Portopalo di Capo Passero (SR), atto iscritto nello stesso Comune (al n. 2, Parte I, Anno 2015, Ufficio 1);
2. confermare il provvedimento della separazione alle condizioni di cui al ricorso che di seguito si ritrascrivono: 1)affidare i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà la residenza abituale presso la casa familiare posta in Portopalo di Capo Passero
pagina 2 di 3 Via Roma 44 con collocamento prevalente presso la madre e i nonni paterni. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle esigenze dei figli;
2) Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento dei minori, atteso che ciascun genitore provvederà direttamente a soddisfare le esigenze dei figli, per il tempo in cui li avrà con sé; 3) regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire: il padre potrà avere con sé i figli ogni qualvolta ne sentirà la necessità. I minori trascorreranno le festività nel rispetto del criterio dell'alternanza”
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici ed il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e , celebrato in Portopalo di Capo Passero
[...] Parte_2 con rito civile, in data in data 18/06/2015, atto iscritto nello stesso Comune
(al n. 2, Parte I, Anno 2015, Ufficio 1) alle condizioni di cui in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di Portopalo di Capo Passero di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato
Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria
Giurisdizione del Tribunale, il 4.9.25.
Il Giudice relatore Il Presidente
Gilberto Orazio Rapisarda Veronica Milone
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