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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/11/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 1686 2018
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
con l'avv. PALAZZOLO ANDREA e SIMEONI MARIA FRANCESCA;
attore contro
(c.f. ), con l'avv. GRANDE DONATO;
CP_1 P.IVA_2
convenuto avente ad oggetto: Somministrazione emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso monitorio, la società ha richiesto l'emissione di decreto CP_1
ingiuntivo nei confronti della per il pagamento della somma Controparte_2
complessiva di € 111.179,09, di cui € 97.567,93 a titolo di sorte capitale derivante da forniture pregresse oggetto di una transazione, ed € 13.611,16 per ulteriori forniture successive, oltre interessi moratori e spese legali. Il Tribunale di Ragusa ha accolto la domanda emettendo il decreto ingiuntivo n. 182/2018 in data 17 gennaio 2018, notificato il 7 marzo 2018, con concessione della provvisoria esecuzione per l'intero importo richiesto, essendo il ricorso monitorio corredato da cambiali insolute.
Avverso tale decreto ha proposto opposizione deducendo Controparte_2
l'inesistenza, o comunque l'erronea quantificazione, del credito azionato.
L'opponente ha ricostruito l'evoluzione del rapporto contrattuale con CP_1
evidenziando come, a seguito di una transazione del 21 luglio 2016, poi novata il
27 aprile 2017, fosse stato definito un piano di rientro per l'importo complessivo di
€ 117.081,51, comprensivo di capitale e interessi, da corrispondersi in rate mensili fino al 30 aprile 2018, e di aver corrisposto due rate per complessivi € 19.513,58 nonché l'ulteriore somma di € 88.537,74 in data 15 febbraio 2018, coincidente con il saldo risultante dall'estratto conto della stessa del 18 dicembre 2017. CP_1
Pertanto, il residuo debito sarebbe pari ad appena € 1.791,02 (90.328,76 indicata nell'estratto conto – 88.537,74 oggetto del bonifico).
Ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta, ha contestato integralmente le CP_1
deduzioni dell'opponente, sostenendo la piena legittimità della propria pretesa. Ha ricostruito il rapporto contrattuale di somministrazione di servizi di lavanolo, evidenziando la costante morosità di e la stipula della transazione del CP_2
21 luglio 2016 per il saldo di € 117.081,51, comprensivo di capitale e interessi. Ha affermato che l'opponente ha corrisposto solo € 108.051,32, residuando un debito di € 9.030,19, e che le ulteriori fatture del 2017 per € 13.611,16 non sono state pagate.
Infatti, l'estratto conto prodotto da controparte non includeva gli interessi convenzionali e dunque, alla data del bonifico effettuato dall'opponente (15 febbraio 2018), il proprio credito complessivo ammontava ad € 120.018,23.
Pertanto, a seguito di tale bonifico, residuerebbe un credito di € 31.480,49 per capitale, oltre ulteriori interessi moratori.
***
Essendo pacifico che l'importo ingiunto non è integralmente dovuto per avere l'opposta ricevuto un pagamento successivamente alla notifica del decreto, questo va revocato.
In ordine al quantum ancora dovuto, va rilevato che parte opposta ha fornito specifici conteggi (cfr. comparsa di risposta e allegati 3 e 4), da cui emerge la maturazione di interessi e quindi l'incremento dell'importo complessivamente, in ragione dei ritardi con cui furono effettuati i pagamenti pattuiti nelle transazioni;
nonché l'imputazione dei pagamenti effettuati prima a spese e interessi, e poi al capitale.
A fronte di tali puntuali allegazioni, che non appaiono erronee fondandosi sulla corretta (e comunque non contestata) applicazione del saggio d'interesse moratorio legale, l'opponente non ha svolto alcuna specifica contestazione (cfr. verbale di prima udienza e prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.).
Né alcuna contestazione ha ricevuto la pretesa relativa alle forniture effettuate successivamente agli atti di transazione.
Non può quindi che concludersi per la correttezza di tali conteggi, con conseguente condanna dell'opponente a pagare l'importo di € 31.480,49 per capitale residuo, su cui quindi maturano gli ulteriori interessi moratori al saggio legale dalla data dell'ultimo pagamento (ossia dal 15.2.2018).
Le spese seguono la soccombenza. Si liquida solo la fase dell'opposizione perché alle spese di quella monitoria è già stato imputato il pagamento del 15.2.2018
(successivo alla notificazione).
Non si ravvisano i presupposti della condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale: - revoca il proprio decreto ingiuntivo n. 182/2018;
- condanna a pagare a la somma di € 31.480,49 Controparte_2 CP_1
oltre interessi legali di mora dal 15.2.2018 al saldo;
- condanna a rifondere a le spese di lite, Controparte_2 CP_1
liquidate in € 5000 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%.
Ragusa, 07/11/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 1686 2018
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
con l'avv. PALAZZOLO ANDREA e SIMEONI MARIA FRANCESCA;
attore contro
(c.f. ), con l'avv. GRANDE DONATO;
CP_1 P.IVA_2
convenuto avente ad oggetto: Somministrazione emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso monitorio, la società ha richiesto l'emissione di decreto CP_1
ingiuntivo nei confronti della per il pagamento della somma Controparte_2
complessiva di € 111.179,09, di cui € 97.567,93 a titolo di sorte capitale derivante da forniture pregresse oggetto di una transazione, ed € 13.611,16 per ulteriori forniture successive, oltre interessi moratori e spese legali. Il Tribunale di Ragusa ha accolto la domanda emettendo il decreto ingiuntivo n. 182/2018 in data 17 gennaio 2018, notificato il 7 marzo 2018, con concessione della provvisoria esecuzione per l'intero importo richiesto, essendo il ricorso monitorio corredato da cambiali insolute.
Avverso tale decreto ha proposto opposizione deducendo Controparte_2
l'inesistenza, o comunque l'erronea quantificazione, del credito azionato.
L'opponente ha ricostruito l'evoluzione del rapporto contrattuale con CP_1
evidenziando come, a seguito di una transazione del 21 luglio 2016, poi novata il
27 aprile 2017, fosse stato definito un piano di rientro per l'importo complessivo di
€ 117.081,51, comprensivo di capitale e interessi, da corrispondersi in rate mensili fino al 30 aprile 2018, e di aver corrisposto due rate per complessivi € 19.513,58 nonché l'ulteriore somma di € 88.537,74 in data 15 febbraio 2018, coincidente con il saldo risultante dall'estratto conto della stessa del 18 dicembre 2017. CP_1
Pertanto, il residuo debito sarebbe pari ad appena € 1.791,02 (90.328,76 indicata nell'estratto conto – 88.537,74 oggetto del bonifico).
Ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta, ha contestato integralmente le CP_1
deduzioni dell'opponente, sostenendo la piena legittimità della propria pretesa. Ha ricostruito il rapporto contrattuale di somministrazione di servizi di lavanolo, evidenziando la costante morosità di e la stipula della transazione del CP_2
21 luglio 2016 per il saldo di € 117.081,51, comprensivo di capitale e interessi. Ha affermato che l'opponente ha corrisposto solo € 108.051,32, residuando un debito di € 9.030,19, e che le ulteriori fatture del 2017 per € 13.611,16 non sono state pagate.
Infatti, l'estratto conto prodotto da controparte non includeva gli interessi convenzionali e dunque, alla data del bonifico effettuato dall'opponente (15 febbraio 2018), il proprio credito complessivo ammontava ad € 120.018,23.
Pertanto, a seguito di tale bonifico, residuerebbe un credito di € 31.480,49 per capitale, oltre ulteriori interessi moratori.
***
Essendo pacifico che l'importo ingiunto non è integralmente dovuto per avere l'opposta ricevuto un pagamento successivamente alla notifica del decreto, questo va revocato.
In ordine al quantum ancora dovuto, va rilevato che parte opposta ha fornito specifici conteggi (cfr. comparsa di risposta e allegati 3 e 4), da cui emerge la maturazione di interessi e quindi l'incremento dell'importo complessivamente, in ragione dei ritardi con cui furono effettuati i pagamenti pattuiti nelle transazioni;
nonché l'imputazione dei pagamenti effettuati prima a spese e interessi, e poi al capitale.
A fronte di tali puntuali allegazioni, che non appaiono erronee fondandosi sulla corretta (e comunque non contestata) applicazione del saggio d'interesse moratorio legale, l'opponente non ha svolto alcuna specifica contestazione (cfr. verbale di prima udienza e prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.).
Né alcuna contestazione ha ricevuto la pretesa relativa alle forniture effettuate successivamente agli atti di transazione.
Non può quindi che concludersi per la correttezza di tali conteggi, con conseguente condanna dell'opponente a pagare l'importo di € 31.480,49 per capitale residuo, su cui quindi maturano gli ulteriori interessi moratori al saggio legale dalla data dell'ultimo pagamento (ossia dal 15.2.2018).
Le spese seguono la soccombenza. Si liquida solo la fase dell'opposizione perché alle spese di quella monitoria è già stato imputato il pagamento del 15.2.2018
(successivo alla notificazione).
Non si ravvisano i presupposti della condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale: - revoca il proprio decreto ingiuntivo n. 182/2018;
- condanna a pagare a la somma di € 31.480,49 Controparte_2 CP_1
oltre interessi legali di mora dal 15.2.2018 al saldo;
- condanna a rifondere a le spese di lite, Controparte_2 CP_1
liquidate in € 5000 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%.
Ragusa, 07/11/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)