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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/11/2025, n. 3273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3273 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6793/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6793/2025 promossa da:
, nata a [...], Romania il 14/12/1988, residente a [...]
PP ZI n. 15 rappresentata e difesa dall'Avv. Carraro Lamberto del Foro di Bologna con studio in Bologna, Via Arienti n.26;
RICORRENTE contro
, nato a [...], il [...], Controparte_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 11/11/2025, sulle conclusioni del procuratore di parte ricorrente di cui al relativo verbale, la causa era rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e pertanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 l. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. pagina 1 di 2 Nel caso di specie che la prosecuzione della convivenza sia divenuta insopportabile risulta anche dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice delegato è fallito.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale a causa delle insanabili divergenze tra la ricorrente e il resistente.
Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato, prevista dall'art. 473 bis.
22 comma 4°, va dichiarata la separazione personale tra i coniugi.
Copia autentica della presente sentenza deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu contratto, per le previste annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
La causa deve proseguire per tutte le altre questioni controverse, che costituiranno oggetto della pronuncia definitiva.
La regolazione delle spese è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
1. pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nata a [...], Romania il Parte_1
14/12/1988 e , nato a [...], il [...], già uniti Controparte_1 in matrimonio il 21/08/2010 a LUPENI (ROMANIA) trascritto nel registro degli atti del
Comune di CASTENASO (BO) (atto n.8, Serie C P.II, anno 2025);
2. manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
3. spese al definitivo.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione 1^ Civile del Tribunale, il giorno
26.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6793/2025 promossa da:
, nata a [...], Romania il 14/12/1988, residente a [...]
PP ZI n. 15 rappresentata e difesa dall'Avv. Carraro Lamberto del Foro di Bologna con studio in Bologna, Via Arienti n.26;
RICORRENTE contro
, nato a [...], il [...], Controparte_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 11/11/2025, sulle conclusioni del procuratore di parte ricorrente di cui al relativo verbale, la causa era rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e pertanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 l. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. pagina 1 di 2 Nel caso di specie che la prosecuzione della convivenza sia divenuta insopportabile risulta anche dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice delegato è fallito.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale a causa delle insanabili divergenze tra la ricorrente e il resistente.
Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato, prevista dall'art. 473 bis.
22 comma 4°, va dichiarata la separazione personale tra i coniugi.
Copia autentica della presente sentenza deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu contratto, per le previste annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
La causa deve proseguire per tutte le altre questioni controverse, che costituiranno oggetto della pronuncia definitiva.
La regolazione delle spese è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
1. pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nata a [...], Romania il Parte_1
14/12/1988 e , nato a [...], il [...], già uniti Controparte_1 in matrimonio il 21/08/2010 a LUPENI (ROMANIA) trascritto nel registro degli atti del
Comune di CASTENASO (BO) (atto n.8, Serie C P.II, anno 2025);
2. manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
3. spese al definitivo.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione 1^ Civile del Tribunale, il giorno
26.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 2 di 2