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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 15111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15111 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda di separazione iscritta al R.G.53490/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
Avv. Simona Verdat
nei confronti di
C.F. CP_1 C.F._2
Avv. Fabiana Loparco
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
letto il verbale di udienza del 14.10.25 e le condizioni come depositate in data 15.10.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio separativo alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “1. I coniugi vivranno separati, con obbligo al rispetto reciproco, fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza;
2. Nulla pronunciarsi sulla casa familiare in quanto i coniugi godono di autonome abitazioni ed in particolare la sig.ra continuerà a risiedere in Roma (RM), alla via alla via Anagni 75, ed il sig. CP_1 Parte_1
, continuerà a risiedere in Roma alla via dei Lillà 6. Allo stato attuale le parti, per scelta tra
[...] loro condivisa, già vivono separate di fatto.
3. I sigg. e CP_1 Parte_1 espressamente rinunciano alle domande formulate in tutti i propri atti nel presente giudizio ed accettano le reciproche rinunce.
4. Le parti dichiarano di provvedere ciascuno al proprio personale mantenimento;
5. Il sig. si impegna a versare alla sig.ra , a titolo di Parte_1 CP_1 rimborso delle spese sostenute, l'importo omnicomprensivo di € 4.000,00 (quattromila/00 ), a titolo di rimborso spese. L'importo verrà corrisposto in 10 rate mensili di € 400,00 ciascuna, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese a far data dal 20 ottobre 2025, a mezzo bonifico bancario su IBAN
Postepay Evolution [...] intestato alla sig.ra . Il mancato CP_1 rispetto dei termini rateali farà decadere il sig. dal beneficio del rateizzo, con conseguente Pt_1 diritto della sig.ra di richiedere l'integrale pagamento dell'importo. In merito a tale clausola, CP_1 le parti ne precisano il valore meramente negoziale;
6. I coniugi chiedono dichiararsi la separazione personale tra loro alle condizioni concordate e la trasmissione del provvedimento all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione nei pubblici registri;
7. Le parti dichiarano di rinunciare alla domanda divorzile proposta nel presente giudizio;
9. Le parti chiedono di compensare le spese del giudizio ed i procuratori costituiti rinunciano reciprocamente al vincolo della solidarietà”; ritenuto che l'esito del giudizio giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi , nato a [...] l'[...] Parte_1
e , nata a [...] il [...], coniugati in Napoli il 3.10.2016, alle CP_1 condizioni come integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, atto n. 184, parte II, serie
C, sez. A;
3) compensa le spese.
Così deciso in Roma il 16.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda di separazione iscritta al R.G.53490/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
Avv. Simona Verdat
nei confronti di
C.F. CP_1 C.F._2
Avv. Fabiana Loparco
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
letto il verbale di udienza del 14.10.25 e le condizioni come depositate in data 15.10.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio separativo alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “1. I coniugi vivranno separati, con obbligo al rispetto reciproco, fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza;
2. Nulla pronunciarsi sulla casa familiare in quanto i coniugi godono di autonome abitazioni ed in particolare la sig.ra continuerà a risiedere in Roma (RM), alla via alla via Anagni 75, ed il sig. CP_1 Parte_1
, continuerà a risiedere in Roma alla via dei Lillà 6. Allo stato attuale le parti, per scelta tra
[...] loro condivisa, già vivono separate di fatto.
3. I sigg. e CP_1 Parte_1 espressamente rinunciano alle domande formulate in tutti i propri atti nel presente giudizio ed accettano le reciproche rinunce.
4. Le parti dichiarano di provvedere ciascuno al proprio personale mantenimento;
5. Il sig. si impegna a versare alla sig.ra , a titolo di Parte_1 CP_1 rimborso delle spese sostenute, l'importo omnicomprensivo di € 4.000,00 (quattromila/00 ), a titolo di rimborso spese. L'importo verrà corrisposto in 10 rate mensili di € 400,00 ciascuna, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese a far data dal 20 ottobre 2025, a mezzo bonifico bancario su IBAN
Postepay Evolution [...] intestato alla sig.ra . Il mancato CP_1 rispetto dei termini rateali farà decadere il sig. dal beneficio del rateizzo, con conseguente Pt_1 diritto della sig.ra di richiedere l'integrale pagamento dell'importo. In merito a tale clausola, CP_1 le parti ne precisano il valore meramente negoziale;
6. I coniugi chiedono dichiararsi la separazione personale tra loro alle condizioni concordate e la trasmissione del provvedimento all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione nei pubblici registri;
7. Le parti dichiarano di rinunciare alla domanda divorzile proposta nel presente giudizio;
9. Le parti chiedono di compensare le spese del giudizio ed i procuratori costituiti rinunciano reciprocamente al vincolo della solidarietà”; ritenuto che l'esito del giudizio giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi , nato a [...] l'[...] Parte_1
e , nata a [...] il [...], coniugati in Napoli il 3.10.2016, alle CP_1 condizioni come integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, atto n. 184, parte II, serie
C, sez. A;
3) compensa le spese.
Così deciso in Roma il 16.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi