Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/03/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. GIOVANNI SGAMBATI PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2112/2022 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 887/2022 del Tribunale di Arezzo e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Dioguardi e dall'avv. Laura
Golini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, via
Enrico Poggi, n. 1;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Advocat Loredana Controparte_1
Laganà di concerto con l'avv. Gabriele Romanello del foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Figline e Incisa
Valdarno, via del Ponterosso, n. 36;
APPELLATA
All'udienza del 4.6.2024 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
1
dell'appello ex adverso proposta, in parziale riforma della sentenza n. 887/2022,
pubblicata in data 12.9.2022 e non notificata, del Tribunale di Arezzo, ferma la
declaratoria di inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, ossia all'atto di
precetto ed all'atto di pignoramento presso terzi, in quanto tardivamente proposta:
in tesi, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ex adverso
proposta in quanto tardiva;
in ipotesi, respingere le domande tutte ex adverso
proposte in quanto inammissibili e, comunque, infondate, in fatto ed in diritto, e
quindi respingere l'opposizione proposta dall'esecutato sig. Controparte_1
avverso l'atto di precetto notificato il 07.08.2018 e l'atto di pignoramento presso
terzi notificato il 21.10.2018 al suddetto (ed il 01.10.2018 al terzo CP_1
pignorato . In ogni caso con vittoria Controparte_2
di spese e compensi del I grado, ivi compresa la fase cautelare e del II grado, con
ogni consequenziale pronuncia di condanna del sig. alla Controparte_1
restituzione in favore di delle spese di lite di I grado Parte_1
da questa per compulsum corrisposte>>.
Per <in via preliminare subordinata dichiarare l'inammissibilità CP_1
dell'appello ex art. 348 bis cod.proc.civ., conseguentemente confermando
integralmente la sentenza appellata n.887/2022, emessa in data 12.09.2022 e
deposita in cancelleria con contestuale pubblicazione in data 12.09.2022; - in ipotesi
di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari prima svolte, rigettare l'istanza
di sospensiva dell'esecutività della sentenza n.887/2022, poiché irritualmente
proposta e comunque infondata in quanto carente dei requisiti di cui all'art.283
cod.proc.civ.; -in via istruttoria, in ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni
preliminari prima svolte, rigettare le istanze istruttorie formulate da parte attrice
appellante, poiché inammissibili;
-nel merito, in ipotesi di mancato accoglimento
delle eccezioni preliminari prima svolte, in ogni caso rigettare l'appello poiché
infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza
appellata n.887/2022, emessa in data 12.09.2022 e deposita in cancelleria con
2 contestuale pubblicazione in data 12.09.2022. Con vittoria di spese e competenze
professionali del primo grado, del procedimento cautelare e del presente grado di
giudizio, oltre spese generali Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al
sottoscritto procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 cod.proc.civ. comma 1>>.
I FATTI DI CAUSA
Con sentenza pubblicata il 12.9.2022 il Tribunale di Arezzo,
dichiarata inammissibile, perché tardiva, l'opposizione agli atti esecutivi,
accoglieva, invece l'opposizione all'esecuzione proposta da CP_1
nei confronti di , ritenendo:
[...] Parte_1
- che avendo il nell'atto introduttivo, eccepito la nullità delle CP_1
notifiche dell'atto di costituzione in mora, del precetto e del pignoramento presso terzi, eseguite ex art. 143 cod. proc. civ., e concluso per la prescrizione del diritto di credito azionato in via esecutiva da
[...]
, l'opposizione all'esecuzione non poteva reputarsi Parte_1
domanda nuova né domanda inammissibile;
- che il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo n. 6741/05 del tribunale di
Firenze) era stato notificato il 24.12.2005 e reso esecutivo il 27.2.2006;
- che nel decennio successivo non erano rilevabili atti interruttivi intermedi,
stante la nullità delle notifiche dell'atto di costituzione in mora, del precetto e del pignoramento presso terzi, perché eseguite ex art. 143 cod. proc. civ.
senza che il creditore avesse dimostrato di aver usato la normale diligenza e compiuto le dovute indagini;
- così statuiva: <<1) dichiara inammissibile esclusivamente l'opposizione agli atti esecutivi – ossia all'atto di precetto e all'atto di pignoramento presso terzi – in quanto tardivamente proposta;
2) dichiara, viceversa,
tempestiva l'opposizione all'esecuzione – ossia il capo di domanda in cui si chiede di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato;
3) per l'effetto dichiara la nullità della notifica dell'atto di intimazione e costituzione in mora notificato, ex art. 143 c.p.c., in data
3 17.3.2015, dichiara, altresì intervenuta prescrizione del credito azionato;
4)
ogni altra domanda, eccezione e/o questione resta assorbita nella presente decisione;
5) condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite che si liquidano, quanto alla fase cautelare, in euro 500 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, Iva e Cap se dovute;
quanto alla presente fase di merito, in € 545 per spese ed € 7.625,00 per competenze professionali, oltre… con distrazione…>>.
Con citazione notificata il 18.11.2022 Parte_1
proponeva appello per i seguenti motivi:
1) con il primo motivo illustrava che l'opposizione proposta dal era interamente da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi CP_1
ed era pertanto da reputarsi tardiva, perché proposta ben oltre la scadenza del termine di decadenza decorrente dalla notificazione dell'atto di precetto
(del 7.8.2018) e del pignoramento (del 21.10.2018). Né tale opposizione era qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., in quanto nel ricorso introduttivo della fase cautelare: <la domanda di
declaratoria di pretesa prescrizione del diritto di credito è conseguente
all'accoglimento dell'eccezione (e della relativa domanda) di inesistenza/nullità
delle notifiche del precetto e dell'atto di pignoramento presso terzi, non avendo il
ricorrente richiesto l'accertamento della nullità e dell'inesistenza della CP_1
notifica dell'atto di diffida e costituzione in mora>>. Mentre solo con la citazione introduttiva del giudizio di merito il aveva eccepito anche la CP_1
nullità/inesistenza della notifica dell'atto di diffida e costituzione in mora.
Argomentava che pertanto l'eccezione di prescrizione, siccome proposta per la prima volta solo con la citazione di merito, era da qualificarsi come domanda nuova ed era pertanto inammissibile;
2) col secondo motivo censurava la sentenza impugnata per aver ritenuto che le notificazioni degli atti interruttivi della prescrizione e, in particolare, dell'atto di diffida e costituzione in mora, fossero nulle.
4 Rammentava che la notificazione del titolo esecutivo si era perfezionata per compiuta giacenza all'indirizzo del in Montevarchi, via Cennano, CP_1
n. 51, mantenuto sino al 4.9.2006 quando era stato cancellato per irreperibilità. Conseguentemente le successive notificazioni erano state eseguite ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., previo esperimento delle dovute indagini anagrafiche in esito alle quali il risultava sempre CP_1
irreperibile come poteva rilevarsi dai certificati di residenza storica del
Comune di Montevarchi del 22.1.2015, del 29.6.2018 e del 29.1.2019, che non contenevano alcuna indicazione del Comune in cui il poteva CP_1
essersi trasferito, per cui la condizione di ignoranza in merito alla sua residenza era incolpevole e non superabile da parte del creditore con l'ordinaria diligenza. Ciò in violazione del dovere dello stesso di CP_1
denunciare il trasferimento anche all'anagrafe del Comune di precedenza residenza (art. 2 l. 1228/1954 e art. 31 disp. att. cod. proc. civ.) e dell'Ufficiale
dell'anagrafe del Comune di immigrazione che non aveva trasmesso la dichiarazione di trasferimento al Comune di precedente iscrizione anagrafica (art. 18 d.P.R. 223/1989). Contestava che, al fine di adempiere all'onere delle dovute indagini anagrafiche, potesse Parte_1
consultare il sistema Anagrafe Nazionale Popolazione residente, istituito con il d.l. n. 179/2012, convertito in l. n. 221/2012, e questo perché a tale sistema, peraltro ancora oggi in corso di realizzazione, all'epoca, non avevano ancora aderito i Comuni di Montevarchi, Firenze, e Pt_2
. Ne derivava che, a dire dell'appellante, le notifiche erano Parte_3
valide ed il termine ordinario di prescrizione era stato utilmente interrotto,
per cui anche l'opposizione all'esecuzione, ove ritualmente proposta,
andava respinta.
Concludeva come in epigrafe per la dichiarazione di inammissibilità
e comunque per il rigetto dell'opposizione proposta dal col favore CP_1
delle spese.
5 Si costituiva eccependo, in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis cod. proc. civ.. Nel merito ne chiedeva il rigetto, evidenziando che il lasso di tempo intercorso tra la notificazione del decreto ingiuntivo (2006) e la notificazione dell'atto di diffida e messa in mora (2015) era talmente lungo che al fine di Parte_1
assolvere all'onere di diligenza richiesto, non poteva esimersi dall'eseguire ulteriori ricerche, chiedendo ad es. al medesimo Comune di Montevarchi,
invece dell'inutile certificato storico di residenza, se esso era CP_1
comparso come residente in altro Comune, nello specifico, nel Comune di
Firenze sin dal 2008, così da poter verificare i suoi successivi trasferimenti tutti, peraltro, tracciabili, tanto che la stessa li aveva Parte_1
analiticamente ricostruiti nella propria comparsa di costituzione di primo grado. Evidenziava che egli, al momento del trasferimento della residenza a Firenze, aveva debitamente compilato il modulo in cui veniva indicato il
Comune di provenienza al fine di consentire le necessarie comunicazioni amministrative, cosicché alcuna violazione era a lui imputabile. Constava
infine che la declaratoria di prescrizione costituisse domanda nuova e concludeva come in epigrafe per il rigetto dell'appello.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 4.6.2024,
svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod.
proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni, come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 cod. proc. civ., avendo l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 2017; v.
altresì Cass., ord. n. 13535 del 2018) adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di
6 gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Il passaggio alla fase decisoria preclude l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cod. proc. civ..
Ancora in via preliminare vi è da rilevare la nullità della sentenza impugnata per difetto di integrità del contraddittorio.
ha promosso l'azione esecutiva nei confronti del proprio Parte_1
debitore, nelle forme del pignoramento presso terzi, Controparte_1
debitamente notificato al debitor debitoris Controparte_3
il 4.10.2018.
[...]
Insegna la Suprema Corte che: <in tema di espropriazione presso terzi,
nei giudizi di opposizione esecutiva, si configura sempre il litisconsorzio necessario
fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato>> (v. Cass. 13533/2021)
precisando altresì che: <la non integrità del contraddittorio è rilevabile d'ufficio
anche per la prima volta in sede di legittimità e determina la cassazione con rinvio,
ai sensi degli artt. 383, terzo comma, e 354, cod. proc. civ. al giudice di primo grado
per provvedere all'integrazione del contraddittorio>> (conformi Cass.
39973/2021; Cass. 32445/2022).
Nel giudizio di primo grado è stata omessa la citazione di
[...]
la quale neppure è intervenuta in Controparte_3
causa e non ha conseguentemente mai rivestito la qualità di parte del processo, giacché il primo giudice non ha disposto l'integrazione del contraddittorio.
Ne consegue che, stante il vizio di integrità del contraddittorio, va dichiarata la nullità di tutti gli atti successivi alla notificazione dell'opposizione all'esecuzione, ivi compresa la sentenza impugnata, e le
7 parti vanno rimesse dinanzi al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354
cod. proc. civ. con i termini di legge per la riassunzione.
Si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spese del presente grado, trattandosi di nullità a rilievo ufficioso.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di con atto notificato in data 18.11.2022, avverso Controparte_1
la sentenza del Tribunale di Arezzo n. 887/2022, depositata in data
12.9.2022, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così
provvede:
1) dichiara la nullità di tutti gli atti del processo di primo grado successivi alla notificazione della citazione introduttiva, ivi compresa la sentenza impugnata e rimette le parti dinanzi al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato;
2) assegna i termini massimi di legge per la riassunzione;
3) compensa le spese del grado.
Firenze, 26.2.2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
Il Presidente
Giovanni Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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