Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 28/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 992 del 2024 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF - nato a Parte_1 C.F._1
LAMEZIA TERME (CZ) in data 11/09/1974, ivi residente in [...] e sig.ra Parte_2
- CF - nata in LAMEZIA TERME (CZ) ed in data 30/03/1972, ivi residente in [...]
ANGELICO, n. 12, entrambi rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Renzo
ANDRICCIOLA – CF - e Maria ZAFFINA - CF - giusta procura C.F._3 C.F._4 speciale in calce al ricorso congiunto ed elettivamente domiciliati presso il loro Studio in Lamezia Terme, alla
Via C. Treves, 17;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 16 gennaio 2025”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 28/12/2024 - che i ricorrenti, in data 21/09/2006, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario in Lamezia Terme (CZ), con atto iscritto al n. 93, Parte II, Serie A, Uff. A, anno 2006, optando per il regime della comunione legale dei beni;
che, dalla predetta unione, nasceva in data del 18.06.2007, allo stato – dunque – ancora Persona_1 minorenne ed il nucleo familiare fissava la propria residenza in Lamezia Terme, alla Via Beato Angelico, 12; che, a causa di successive incompatibilità caratteriali, era di seguito venuta meno l'unione affettiva e sentimentale, tanto che il SI. aveva già trasferito altrove la propria residenza. Pt_1
Tanto premesso, chiedevano la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto dalla data della presente;
2. l'abitazione sita in Lamezia Terme, alla Via Beato Angelico 12, ove il nucleo familiare, anteriormente al presente giudizio, aveva fissato il centro della propria vita in comune e dei propri interessi, di proprietà esclusiva del SI , rimane assegnata alla SI.r , affinché vi coabiti con la Parte_1 Parte_2 Per Per figlia ancora minore . Al raggiungimento della maggiore età da parte di , il proprietario, fin da ora, assume l'obbligazione di trasferirglielo per donazione, rimanendo garante dei costi per gli interventi di manutenzione straordinaria che potranno riguardarlo.
3. I coniugi, in possesso di adeguati redditi propri personali, fanno reciproca rinuncia al vicendevole mantenimento, mentre il SI corrisponderà mensilmente, al fine di concorrere a quello Parte_1 della figlia minore, l'importo di euro 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente, al netto di quelle per le quali non è richiesto alcun consenso;
4. La tassazione gravante sull'immobile verrà sopportata, fino al raggiungimento della indipendenza economica Per da parte della figlia da entrambi i coniugi, nella misura del 50%, Rimangono a carico esclusivo della assegnataria le spese connesse alle utenze a servizio dell'immobile e quelle di ordinaria manutenzione;
5. I coniugi danno atto di aver già sostituito, con atto pubblico, il precedente regime di comunione legale con quello della separazione dei beni e di aver regolato, con separato atto scritto, le reciproche condizioni patrimoniali. Per quel che rileva in questa sede, la SI.ra ribadisce l'impegno, già assunto e Pt_2 formalizzato, a rinunciare a qualsiasi provento derivante dall'attività professionale/imprenditoriale del marito, specie nel caso di sua eventuale liquidazione, in considerazione della natura esclusivamente personale degli apporti conferiti alla Società di cui è l.r., nonostante il suo avvio risalga all'epoca del matrimonio, in costanza di comunione legale. Da par suo, il SI , oltre a validare l'impegno a tenere indenne la SI.r Pt_1 Pt_2 da ogni e qualsiasi vicenda dovesse afferire la gestione societaria, si impegna a destinare il 50% del patrimonio Per societario, in caso di sua liquidazione, alla figli;
6. L'esercizio del diritto di visita nei confronti della figlia minore, da parte del genitore, avverrà liberamente, in Per tutte le occasioni e secondo le modalità condivise anche da;
i genitori si impegnano ad assumere concordemente le decisioni di maggiore importanza che la riguarderanno;
7. al di là delle pattuizioni superiormente illustrate, i coniugi dichiarano di aver regolato ogni altra pendenza e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente;
8. non essendo intenzionati a riconciliarsi, i Ricorrenti rinunciano sin da ora a comparire personalmente dinanzi al Tribunale intestato e chiedono che il procedimento si svolga nelle forme della trattazione scritta.
Tutto quanto premesso, i ricorrenti – come sopra rappresentati e difesi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473-bis. – ricorrevano consensualmente al Presidente del Tribunale adito, affinché dichiarasse la separazione consensuale ai patti e alle condizioni superiormente esplicate, da porre a base del verbale di conciliazione.
Tanto premesso, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 992 del 2024 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig. sig.
[...]
- CF - e sig.ra - CF - Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Renzo ANDRICCIOLA – CF 3
- e Maria ZAFFINA - CF - giusta procura speciale in calce al ricorso C.F._3 C.F._4 congiunto ed elettivamente domiciliati presso il loro Studio in Lamezia Terme, alla Via C. Treves, 17, il
Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 30 dicembre 2024, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 28/01/2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che le parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data
16 gennaio 2025, le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure n forma figurata, la loro ferma volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 30 dicembre 2024.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non conciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, ormai risalente nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, specie se – come nel caso in esame – ancora minorenni e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Sussistono comunque giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale della controversia. 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 992 del 2024 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF - nato a LAMEZIA TERME (CZ) in [...] Parte_1 C.F._1
11/09/1974, ivi residente in [...] e sig.ra - CF Parte_2 C.F._2
- nata in LAMEZIA TERME (CZ) ed in data 30/03/1972, ivi residente in [...], entrambi rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Renzo ANDRICCIOLA – CF
- e Maria ZAFFINA - CF - giusta procura speciale in calce al ricorso C.F._3 C.F._4 congiunto ed elettivamente domiciliati presso il loro Studio in Lamezia Terme, alla Via C. Treves, 17;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig. Parte_1
- CF - nato a [...] in data [...] e sig.ra - C.F._1 Parte_2
CF - nata in LAMEZIA TERME (CZ) ed in data 30/03/1972, entrambi rappresentati e C.F._2 difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Renzo ANDRICCIOLA – CF - e C.F._3
Maria ZAFFINA - CF - giusta procura speciale in calce al ricorso congiunto ed C.F._4 elettivamente domiciliati presso il loro Studio in Lamezia Terme, alla Via C. Treves, 17, alle seguenti e concordate condizioni:
1. i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto dalla data della presente;
2. l'abitazione sita in Lamezia Terme, alla Via Beato Angelico 12 ove il nucleo familiare, anteriormente al presente giudizio, aveva fissato il centro della propria vita in comune e dei propri interessi, di proprietà esclusiva del SI , rimane assegnata alla SI.r , affinché vi coabiti con la Parte_1 Parte_2 Per Per figlia ancora minore . Al raggiungimento della maggiore età da parte di , il proprietario, fin da ora, assume l'obbligazione di trasferirglielo per donazione, rimanendo garante dei costi per gli interventi di manutenzione straordinaria che potranno riguardarlo.
3. I coniugi, in possesso di adeguati redditi propri personali, fanno reciproca rinuncia al vicendevole mantenimento, mentre il SI corrisponderà mensilmente, al fine di concorrere a quello Parte_1 della figlia minore, l'importo di euro 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente, al netto di quelle per le quali non è richiesto alcun consenso;
4. La tassazione gravante sull'immobile verrà sopportata, fino al raggiungimento della indipendenza economica Per da parte della figlia da entrambi i coniugi, nella misura del 50%, Rimangono a carico esclusivo della assegnataria le spese connesse alle utenze a servizio dell'immobile e quelle di ordinaria manutenzione;
5. I coniugi danno atto di aver già sostituito, con atto pubblico, il precedente regime di comunione legale con quello della separazione dei beni e di aver regolato, con separato atto scritto, le reciproche condizioni 5
patrimoniali. Per quel che rileva in questa sede, la SI.ra ribadisce l'impegno, già assunto e Pt_2 formalizzato, a rinunciare a qualsiasi provento derivante dall'attività professionale/imprenditoriale del marito, specie nel caso di sua eventuale liquidazione, in considerazione della natura esclusivamente personale degli apporti conferiti alla Società di cui è l.r., nonostante il suo avvio risalga all'epoca del matrimonio, in costanza di comunione legale. Da par suo, il SI , oltre a validare l'impegno a tenere indenne la SI.r Pt_1 Pt_2 da ogni e qualsiasi vicenda dovesse afferire la gestione societaria, si impegna a destinare il 50% del patrimonio Per societario, in caso di sua liquidazione, alla figli;
6. L'esercizio del diritto di visita nei confronti della figlia minore, da parte del genitore, avverrà liberamente, in Per tutte le occasioni e secondo le modalità condivise anche da;
i genitori si impegnano ad assumere concordemente le decisioni di maggiore importanza che la riguarderanno;
7. al di là delle pattuizioni superiormente illustrate, i coniugi dichiarano di aver regolato ogni altra pendenza e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LAMEZIA TERME – atto n. 93, parte II, serie A, uff. A), anno 2006 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)