Art. 10.
Il contributo da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, ai sensi dell' art. 27, lettera a) del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38 , viene fissato, per l'esercizio finanziaria 1948-49, in L. 12.617.780.000. ((4)) -------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 27 ottobre 1949, n. 809 ha disposto (con l'art. 1) che " Il contributo a favore dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali, di cui all' art. 10 della legge 30 ottobre 1948, n. 1271 , e' aumentato di L. 120.930.000 per provvedere alle maggiori spese dipendenti dai miglioramenti economici al personale statale in servizio ed in quiescenza disposti dalle leggi 12 aprile 1949, n. 149 e 29 aprile 1949, n. 221 ".
Il contributo da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, ai sensi dell' art. 27, lettera a) del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38 , viene fissato, per l'esercizio finanziaria 1948-49, in L. 12.617.780.000. ((4)) -------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 27 ottobre 1949, n. 809 ha disposto (con l'art. 1) che " Il contributo a favore dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali, di cui all' art. 10 della legge 30 ottobre 1948, n. 1271 , e' aumentato di L. 120.930.000 per provvedere alle maggiori spese dipendenti dai miglioramenti economici al personale statale in servizio ed in quiescenza disposti dalle leggi 12 aprile 1949, n. 149 e 29 aprile 1949, n. 221 ".