Sentenza breve 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza breve 12/03/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00058/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00018/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 18 del 2025, proposto da
Infrastrutture Wireless TAne s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Tudor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Evelina Stefani, Marialuisa Cattoni e Danilo Cabras, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura Provinciale in Trento, piazza Dante n. 15;
Provincia Autonoma di Trento - Unità di Missione Strategica Digitalizzazione e Reti, non costituita in giudizio;
nei confronti
Comune di Ala, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 come da ultimo sostituito dall’art. 1 comma 1, del d.lgs. 15 maggio 2023, n. 64, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;
per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari,
- del provvedimento di diniego assunto dalla Provincia Autonoma di Trento prot. n. 13366 dd. 5.12.2024, avente ad oggetto “ Nuova struttura Ala, Fraz. ZO, via del Porto 4, c/o Centrale CO - C.C. ZO p.ed. 373. Diniego di autorizzazione unica ”, comunicato a mezzo pec in data 5.12.2024,
nonché, per quanto di ragione
- dei pareri negativi espressi dal Comune di Ala nelle sedute della Conferenza di Servizi indetta nel procedimento in esame di cui ai verbali di data 23.8.2024 e 3.10.2024;
- dei pareri negativi espressi dal Comune di Ala con la nota prot. PAT/RFP330- 30/07/2024-0590264, con la nota prot. n. PAT/RFP330-03/10/2024-0745430 e con la nota prot. PAT/RFP330-11/10/2024-0770421;
- del provvedimento dd. 4.9.2023 di rigetto/archiviazione dell’istanza di data 8.2.2022 prot. n. A116-0002256-08/02/2022-A per l’installazione nuova srb codice IN: i364 tn - fs-Serravalle, codice tim: tdc5 – Serravalle all’Adige, codice OD 2tn4105c – fs-Serravalle ssi - in p.ed. 269 c.c. ZO, via del Porto 4 presso centrale CO;
- del parere della Commissione edilizia del Comune di Ala reso nella seduta n. 5 del 24.5.2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva della Provincia autonoma di Trento;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Ala;
Viste le ulteriori memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 55, 60 e 74 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 il consigliere Antonia Tassinari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierna ricorrente Infrastrutture Wireless TAne s.p.a. (d’ora in poi IN), che opera nel settore delle infrastrutture per le comunicazioni elettroniche dedicate all’ospitalità di apparati di trasmissione radio per le telecomunicazioni radiomobili ed è titolare di autorizzazione generale per l’installazione e la fornitura di una rete pubblica di comunicazione elettronica ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259, ha presentato alla Provincia Autonoma di Trento, in data 6 ottobre 2021 congiuntamente agli operatori telefonici TI s.p.a. (in seguito TI) e OD TA s.p.a. (nel prosieguo OD), istanza al fine di ottenere il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di stazioni radio base su una nuova struttura di IN nel territorio del Comune di Ala, via del Porto, 4, sulla p.ed. 269 C.C. ZO (1364TN-FS SERRAVALLE), secondo il progetto allegato. Tale autorizzazione è stata rilasciata ai sensi degli articoli 6 e 6 bis del d.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg., con provvedimento del dirigente dell’Agenzia provinciale protezione ambiente n. 895 del 13 dicembre 2021 nonostante il Sindaco del Comune di Ala nel corso della conferenza di servizi avesse “ evidenziato la netta contrarietà dell’Amministrazione comunale, sottolineando che le problematicità evidenziate andranno affrontate e valutate in sede di autorizzazione edilizia comunale ”. Il sito prescelto risulta localizzato nella parte nord dell'abitato di ZO, frazione del Comune di Ala, all’interno del tessuto urbano consolidato posto in prossimità di alcune villette monofamilari ricadendo all’interno del Piano regolatore generale di Ala tra le “ Aree residenziali consolidate ”. Nel progetto presentato si specifica che l’infrastruttura prevede l’installazione di un palo di 24 m con ballatoio sommitale fino all'altezza di 27,30 m all’interno di un’area recintata e che sul ballatoio di progetto il gestore TI installerà n. 3 antenne, n.1 parabola e n.9 moduli, mentre il gestore OD installerà n. 4 antenne, n.1 parabola e n.9 moduli. In sede di esame della domanda dell’8 febbraio 2022 di rilascio del titolo edilizio, dopo la comunicazione da parte del Comune di Ala in data 30 maggio 2022 alle società istanti del preavviso di diniego atteso il parere negativo espresso dalla Commissione Edilizia Comunale (CEC) cui hanno fatto seguito le osservazioni di IN, l’Amministrazione il 18 luglio 2022 ha proposto una localizzazione alternativa, indicando un’area di proprietà del Servizio bacini montani della Provincia autonoma di Trento, identificata dalla p.f. 965/14 C.C. ZO. La CEC si era espressa nel modo seguente “ L’intervento in esame è relativo alla costruzione di un impianto di telefonia mobile da realizzarsi nel Comune di Ala, all'interno di un'area residenziale consolidata dell'abitato di ZO, costituito da un palo metallico di 24,00 m, con un ballatoio sommitale, che potrà ospitare antenne e apparati fino all'altezza di 27,30 m. e dalla relativa strumentazione accessoria, ospitati su una platea in c.a. di circa mq. 25,00 provvista di recinzione dell'altezza di 2,00 m. Il sito interessato ai lavori è localizzato nella parte nord dell'abitato di ZO, frazione del Comune di Ala, all’interno del tessuto urbano consolidato posto in prossimità di alcune villette monofamilari, in uno dei pochi areali rimasti liberi ed attorniato da numerosi edifici aventi destinazione residenziale. Considerato che si tratta di un ambito problematico ai fini della realizzazione di una struttura completamente fuori scala rispetto al circondario, in quanto la stessa andrebbe ad innescare una serie di criticità di ordine paesaggistico e insediativo dovute principalmente alla completa esposizione visiva dal circondario di un elemento impattante e distonico senza nessuna relazione con il tessuto residenziale, interferendo negativamente con la fitta rete di interrelazioni umane presenti nel contesto, ed ancor più in assenza di documentazione (fotoinserimento) che consenta di prefigurare e valutare meglio l'intervento sotto il profilo paesaggistico, la Commissione Edilizia Comunale esprime parere negativo unanime. Pur prendendo atto che l’amministrazione comunale non ha individuato nel proprio regolamento edilizio i siti sensibili di interesse socio sanitario o storico-artistico di cui all’art. 2, comma 1 del DPP 25-100/leg./2012, all’esterno dei quali la collocazione degli impianti sarebbe preferibile, la Commissione ritiene opportuno verificare se, in coerenza con quanto disposto dall’art. 3, comma 1,lettera a), punti 1 e 2 del precitato DPP, sia possibile una diversa collocazione dell’impianto, preferibilmente all'interno di siti comuni con altre strutture attraverso il coordinamento e la cooperazione tra i gestori, o, in alternativa, all’interno di aree o su edifici di proprietà pubblica ”
2. Nonostante il confronto e l’istruttoria in corso per l’individuazione di un nuovo sito (p.f. 965/14), in data 10 gennaio 2023 IN ha preannunciato l’inizio lavori, poi formalmente comunicato in data 5 giugno 2024, con riferimento al vecchio sito (p.ed. 269) e ciò, dichiaratamente, sul presupposto della formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 82 commi 1 e 2 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15.
3. In data 3 luglio 2023 IN, TI e OD, aderendo alla localizzazione alternativa proposta dal Comune, hanno inoltrato istanza congiunta di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 2 quinquies della legge provinciale 28 aprile 1997 n. 9, recante “ Misure di semplificazione dei procedimenti autorizzatori per gli impianti di telecomunicazione e la radiodiffusione e disposizioni sulla localizzazione di impianti di radiodiffusione ” e degli artt. 6 e 6 bis del d.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25- 100/Leg. avente ad oggetto “ Richiesta nuovo impianto e struttura (AU) - p.f. 965/14 C.C. ZO - via del Porto 4, Loc. ZO (655753 E, 5075316 N) - Comune di Ala ”. L’autorizzazione unica, introdotta dall’art. 2 quinquies della l.p. n. 9 del 1997, aggiunto dall’art. 7 della l.p. 27 gennaio 2022, n. 1 e modificato dall’art. 49 della l.p. 4 agosto 2022, n. 10, comprende e sostituisce l'autorizzazione relativa alle emissioni elettromagnetiche nonché tutti i titoli abilitativi e ogni atto di assenso comunque denominati e prevede nell’ambito del procedimento per il suo rilascio lo svolgimento della conferenza di servizi. L’autorizzazione unica per il progetto sulla p.f. 965/14 è stata rilasciata il 3 agosto 2023 e conseguentemente il Comune di Ala, con provvedimento del 4 settembre 2023, si è determinato per l’archiviazione dell’istanza volta al rilascio del permesso di costruire per il progetto sulla p.ed. 269. In data 10 novembre 2023 gli istanti hanno anche presentato comunicazione di inizio per i lavori relativi all’autorizzazione unica per la realizzazione del nuovo impianto e struttura sito in p.f. 965/14. In data 5 giugno 2024, avendo presentato comunicazione di inizio lavori relativa alla richiesta di permesso di costruire dell’8 febbraio 2022, IN, CO e OD hanno rinunciato alla dichiarazione di inizio lavori di data 10 novembre 2023. Peraltro se in relazione all’istanza relativa al primo sito, ad avviso della ricorrente si sarebbe anche formato il silenzio assenso, in relazione al secondo sito, è invece successivamente emerso che non sarebbe stato possibile procedere con l’inizio effettivo dei lavori, in quanto la particella fondiaria 965/14 C.C. ZO di proprietà provinciale (Servizio bacini montani) risulta(va) fondo intercluso e non risulta(va)no essere state concesse servitù di passaggio a favore di IN per l’accesso al fondo (cfr. nota di IN al Comune di Ala del 28 maggio 2024).
4. IN, in data 19 luglio 2024, ha allora presentato domanda per ottenere l’autorizzazione unica relativamente al progetto di un nuovo impianto e struttura sulla p.ed. 373, particella ricavata per frazionamento dalla p.ed. 269 di cui al progetto iniziale e acquisita in proprietà dalla ricorrente. Il relativo progetto si riferisce a un palo poligonale di altezza pari a 24m+4m di pennone con scala di risalita e con struttura impiantistica più snella rispetto all’originario progetto attesa l’eliminazione del ballatoio sommitale. Il Comune di Ala con nota del 29 luglio 2024 ha rilevato “ che l’opera richiesta è della stessa tipologia (un’antenna radio) e nella stessa posizione della precedente richiesta già oggetto di diniego definitivo mai impugnato. Inoltre l’antenna oggetto della nuova domanda è 4 metri più alta della precedente, e quindi ancora più impattante e in contrasto con i motivi indicati nel parere negativo dalla prima richiesta. Avendo l’amministrazione di Ala già emesso un provvedimento di diniego non impugnato, questo di per se costituisce un ostacolo alla ripresentazione di una nuova istanza per il medesimo sito, essendo pacifico in giurisprudenza che ‘non vi è un obbligo di provvedere qualora l’Amministrazione abbia già in precedenza provveduto sulla medesima richiesta’, che tale può essere ritenuta anche quando ‘la nuova richiesta sia solo formalmente tale, mentre nella sostanza risulti identica - con riferimento ai suoi presupposti di fatto e di diritto - a quella già delibata dall'Amministrazione con il precedente provvedimento negativo’ (così, tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 5 luglio 2021, n.7923; v. anche T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 11 dicembre 2023,n. 18704). L’amministrazione comunale non può quindi che essere a maggior ragione contraria alla realizzazione di quest’opera, posizionata nello stesso punto della precedente, e ancor più impattante vista la maggiore altezza. Contestualmente, non essendo interesse di questa amministrazione ostacolare la realizzazione di questo tipo di infrastrutture, ma al contrario consentire la loro realizzazione in siti meno impattanti, anche per evitare eventuali contestazioni da parte dei residenti, con conseguenti possibili ricorsi giudiziari e ulteriore spostamento dei tempi di realizzazione dell’opera, si chiede che i proponenti si attivino per ottenere l’accessibilità del sito attualmente autorizzato, per il quale hanno già comunicato l’inizio lavori. In subordine a questo, l’amministrazione comunale di Ala è disponibile a valutare assieme ai proponenti un sito alternativo, che potesse avere le caratteristiche richieste dal punto di vista funzionale, ma che risulti in una posizione accettabile dal punto di vista dell’impatto visivo. ”. In data 23 agosto 2024 è stata convocata dalla Provincia Autonoma di Trento e si è svolta la prima seduta della conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione unica per gli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiodiffusione ai sensi degli artt. 2-quinquies e 2-septies della l.p. n. 9 del 1997 e dell’art. 6-bis del d.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg. Alla seduta hanno partecipato anche il sindaco del Comune di Ala nonché rappresentanti della proponente IN questi ultimi invitati alla riunione come previsto dal comma 4 dell’art. 2-septies della l.p. n. 9 del 1997. Nella circostanza il Sindaco ha concluso che “ l’amministrazione aveva già dato il diniego per la realizzazione dell’opera nella localizzazione in esame, vale a dire un’area urbana costituita da villette di massimo due piani. L’amministrazione è consapevole che l’opera serve a fornire un servizio essenziale a tutta la comunità, vanno però soddisfatte anche le esigenze dei residenti e l’aspetto paesaggistico, considerato il notevole impatto del traliccio. Suggerisce di rivalutare il sito alternativo, già autorizzato, a cui il proponente ha nel frattempo rinunciato. Le difficoltà incontrate sul diritto di passaggio potrebbero essere aggirate seguendo un percorso alternativo. Il comune ha infatti sensibilizzato i proprietari del terreno per rivedere le posizioni assunte. Il sig. Nicola Passamani spiega che i proprietari delle abitazioni adiacenti hanno già espresso la volontà di presentare ricorso qualora l’intervento oggi in esame alla Conferenza venisse realizzata. Chiede piuttosto di andare avanti sul sito già autorizzato, mediando per risolvere le difficoltà di accesso. Il Sindaco ribadisce il parere paesaggistico negativo già espresso nel 2022 dalla commissione edilizia, a maggior ragione viste le prescrizioni di verniciatura a contrasto imposte dal Nucleo elicotteri della Provincia. ” Tutte le altre Amministrazioni presenti si sono espresse positivamente ivi compreso in particolare il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia che ha pure rilevato che “ l’area oggetto dell’intervento è collocata all’esterno delle aree soggette a tutela ambientale così come individuate dal Piano Urbanistico Provinciale e precisate dal Piano Regolatore Comunale vigente. In virtù di tale considerazione il Servizio non è chiamato a rilasciare autorizzazione paesaggistica ai sensi di quanto normato all’art. 64 comma 5 della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15. ” e che anche i criteri generali di localizzazione diversi da quelli relativi ai siti sensibili ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 e dall’art. 6 bis comma 1 del decreto del Presidente della Provincia 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg. “ risultano, nella sostanza, rispettati ”. Ciò fermo restando, il Servizio provinciale ha aggiunto di ritenere “ che l’installazione della nuova struttura nella localizzazione ad oggi proposta costituisca comunque un elemento incongruo nel contesto in cui si inserisce e detrattivo della qualità urbana e paesaggistica dell’area ” per cui ha rappresentato di preferire la collocazione alternativa individuata dal Comune. Il rappresentante di IN, dopo avere assicurato che sarebbero state attuate le prescrizioni relative al colore dell’infrastruttura e ciò per l’inserimento armonico degli impianti nel contesto territoriale come segnalato dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, ha evidenziato le ragioni per le quali sussisteva l’interesse (pubblico) alla realizzazione dell’impianto affermando che le “ necessità di copertura sono ormai legate anche e soprattutto al traffico dati, che impone una capillarità decisamente maggiore rispetto al passato; questo per garantire anche copertura all’interno. Inoltre, le necessità strutturali imposte dal peso dei nuovi apparati non consente l’utilizzo delle strutture eventualmente già presenti in zona (su sedime ferroviario), come confermato dall’ing. Michela Tomasi (rappresentante INWIT – ndr). In merito al sito autorizzato, si evidenzia l’impossibilità di collegarlo anche tramite la strada di accesso che passa dalle ex distillerie Cipriani, sia per vincoli di proprietà che per l’effettivo spazio disponibile e per la difficoltà che avrebbe il gestore a raggiungere il sito con la fibra ottica. Si evidenzia anche una questione di rispetto delle tempistiche di realizzazione da parte del proponente nei confronti dei richiedenti (gestori telefonici) ”. Il Presidente della Conferenza di servizi ha aggiornato ad una data successiva la seduta della medesima per ottenere da IN nel dettaglio le esigenze di copertura della zona alla base della richiesta di autorizzazione e dal Comune la verifica definitiva e formale (es. con acquisizione dell’impegno a consentire il passaggio da parte dei proprietari dei fondi interessati) della disponibilità delle vie di accesso al terreno alternativo già autorizzato. Inoltre “ Laddove ci fossero ulteriori alternative chiare, valutate e perseguibili, si chiede al Comune di intervenire in tal senso ”. Nella seduta in data 3 ottobre 2024, preso atto da parte dei presenti dell’impossibilità di accedere all’area di proprietà del Servizio Bacini Montani per la contrarietà a consentire il passaggio da parte dei proprietari dei terreni limitrofi “ a valle ” e del fatto che i costi per la realizzazione della fibra ottica seguendo il percorso “ da monte “ non giustificherebbero economicamente l’intervento, il Comune di Ala “ confermando ancora una volta il parere negativo già espresso dal 2022 ” si è opposto al nuovo impianto sulla p.ed. 373 proponendo un’ulteriore localizzazione presso un’area ecologica di proprietà dell’Ente nelle vicinanze del campo sportivo ricadente sulla p.f. 192/11. In particolare il Sindaco del Comune di Ala ha evidenziato che il sedime dell’area di proprietà del Servizio Bacini Montani era stato eroso dal torrente, mentre il rappresentante di IN ha precisato che nel 2021 la società aveva fatto richiesta formale proprio per la zona del campo sportivo senza ricevere riscontro alcuno dal Comune nonostante una serie di solleciti. Previo preavviso di rigetto in data 29 ottobre 2024 - motivato con richiamo al dissenso del Comune e della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio che aveva evidenziato come “ l’installazione della nuova struttura nella localizzazione ad oggi proposta costituisca comunque un elemento incongruo nel contesto in cui si inserisce e detrattivo della qualità urbana e paesaggistica dell’area ” preferendo la localizzazione alternativa proposta dal Comune - la Provincia Autonoma di Trento con provvedimento del 5 dicembre 2024 ha negato l’autorizzazione unica richiesta da IN il 19 luglio 2024. Il diniego si basa sui presupposti che seguono: “ - considerata la presenza di una localizzazione alternativa proposta dal Comune, con caratteristiche tali da soddisfare i requisiti di copertura, nonché di accessibilità, connettività e alimentazione elettrica, nonché di piena e celere disponibilità dell’area, già oggetto di sopralluogo congiunto anche con il proponente, ritenuta idonea e in grado di consentire un adeguato bilanciamento degli interessi pubblici rappresentati dai soggetti a vario titolo coinvolti; - preso atto della accertata indisponibilità del proponente a valutare la localizzazione alternativa proposta sotto i profili puntuali di fattibilità complessiva ed idoneità radioelettrica, sia a seguito del sopralluogo congiunto che a seguito di sollecitazione da parte della conferenza di servizi ”.
5. Con il ricorso in esame il provvedimento del 5 dicembre 2024 con cui la Provincia ha negato l’autorizzazione unica viene impugnato in principalità unitamente agli altri atti in epigrafe indicati per i motivi che seguono:
I. Violazione di legge: art. 2-septies legge della Provincia Autonoma di Trento 28 aprile 1997, n. 9. Eccesso di potere per erronea applicazione e interpretazione del Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg. Eccesso di potere per carenza assoluta della motivazione, dei presupposti e dell’istruttoria.
Il dissenso espresso dal Comune di Ala nell’ambito del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica all’installazione di una stazione radio base sulla p.ed. 373 C.C. ZO non è idoneo ad impedire la formazione del silenzio assenso ai sensi e per gli effetti dell’art. 2-septies, comma 5, della legge provinciale n. 9 del 1997, sia perché il Comune non è un’amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-territoriale, sia perché il dissenso espresso comunque non è stato congruamente motivato limitandosi a richiamare il parere negativo reso sulla progettazione del 2021. In ragione di ciò, il diniego definitivo adottato dalla PAT è intervenuto nel momento in cui si era già formato il silenzio assenso sull’istanza presentata dalla società ricorrente. Infatti “ il procedimento amministrativo, tenuto conto delle interruzioni e sospensioni dei termini ai sensi della disciplina vigente, si è concluso entro 82 giorni ”
II. Violazione di legge: art. 8, comma 1, lett. f), legge della Provincia Autonoma di Trento 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio); artt. 1 e 2 legge della Provincia Autonoma di Trento 28 aprile 1997, n. 9. Difetto assoluto di attribuzione e incompetenza assoluta. Eccesso di potere per erronea applicazione ed interpretazione dell’art. 6-ter Decreto del Presidente della Provincia 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg. Eccesso di potere per violazione della deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 459/2023. Eccesso di potere per carenza di presupposti e istruttoria nonché per erroneità e manifesta illogicità della motivazione.
Il parere negativo reso dal Comune di Ala in conferenza di servizi, che richiama il parere reso dalla Commissione edilizia in relazione al primo progetto presentato da IN, si riferisce all’interferenza della realizzanda stazione radio base con le esigenze insediative e residenziali della comunità. Il parere negativo comunale e il diniego dell’autorizzazione unica, espresso in relazione al suddetto unico parere negativo nonché al mancato accordo in ordine all’individuazione di un ulteriore sito alternativo proposto dal Comune, risultano censurabili poiché si riferiscono a criticità in sostanza derivanti dall’insussistenza di sintonia e coerenza con il tessuto residenziale circostante. Tuttavia l’area individuata per la localizzazione dell’impianto è priva di vincoli paesaggistici/ambientali e nella specie risultano altresì osservati i criteri e gli indirizzi direttivi per l’inserimento armonico degli impianti di telecomunicazioni nel contesto urbanistico, paesaggistico ed ambientale di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 459 del 2023. Qualora l’istanza presenti tutti i requisiti di legge e sia conforme alla regolazione urbanistico-edilizia applicabile, l’autorizzazione unica non può essere negata in base a giudizi di assoluta discrezionalità o arbitrio sul progetto presentato. Né il diniego può trovar fondamento sul mancato accordo circa l’individuazione del sito alternativo il quale può operare solo nei casi previsti all’art. 6-ter del d.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg, nella specie insussistenti non vertendosi nell’ipotesi di un sito sensibile o di una non conformità ai criteri generali di localizzazione, diversi da quelli relativi ai siti sensibili, come previsto dalla citata disposizione.
III. Eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità, buon andamento, non aggravamento del procedimento e del risultato. Eccesso di potere per violazione del principio di leale collaborazione. Eccesso di potere per sviamento. Eccesso di potere per violazione art. 6-ter Decreto del Presidente della Provincia 20 dicembre 2012, n. 25- 100/Leg. Violazione di legge: art. 2, comma 1 e 4, legge della Provincia Autonoma di Trento 30 novembre 1992, n. 23; art. 1, comma 1, legge della Provincia Autonoma di Trento 28 aprile 1997, n. 9.
Mentre gli interessi di carattere paesaggistico e ambientale sono stati oggetto di valutazione positiva da parte delle amministrazioni competenti in connessione all’ambito di tutela dell’area oggetto d’intervento, non altrettanto è avvenuto per le esigenze dei soggetti concessionari connesse alla necessità di fornire al cittadino un adeguato servizio. Negare l’autorizzazione perché non si è trovato accordo sull’individuazione di un ulteriore sito alternativo, nonostante la conformità del progetto, è illegittimo e privo di qualsiasi giustificazione sia sotto il profilo normativo, sia sotto il profilo dell’esercizio discrezionale (debordato nell’arbitrio), della funzione amministrativa.
6. Il Comune di Ala, costituitosi in giudizio per resistere al ricorso, ha innanzitutto sostenuto l’infondatezza del primo motivo ritenendo il Comune una amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-territoriale ai sensi dell’art. 2-septies, comma 5, della legge provinciale n. 9 del 1997 in relazione ai compiti attribuiti alla CEC dall’art. 9 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15. Ad avviso della difesa comunale inoltre il dissenso espresso sarebbe congruamente motivato essendosi inoltre il Comune adoperato per l’individuazione di un sito alternativo. Quanto al contrasto dell’installazione di una stazione radio base con il contesto residenziale di cui al secondo e al terzo motivo, il Comune ha rilevato che si tratta di una questione afferente la propria discrezionalità tecnico/amministrativa sottratta al sindacato del giudice.
7. Si è costituita in giudizio anche la Provincia Autonoma di Trento replicando alle censure proposte e concludendo per il rigetto dell’istanza cautelare e la reiezione del ricorso. Secondo la Provincia l’autorizzazione non si sarebbe formata per silenzio assenso in quanto, al di là del fatto che il Comune di Ala sia o meno una “ amministrazione preposta alla tutela dell’ambiente e della salute, alla tutela paesaggistico-ambientale o dei beni culturali ”, la complessità della situazione e la lunga serie di adempimenti procedimentali cui l’Amministrazione provinciale è stata costretta a dare corso successivamente alla richiesta di autorizzazione di data 19 luglio 2024, non giustifica l’applicazione di un istituto per sua natura volto a semplificare e rendere più spediti i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini, superando gli effetti negativi derivanti dall’inerzia della pubblica amministrazione. Inoltre l’art. 4 bis del decreto del Presidente della Provincia 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg., prevede che la realizzazione degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiodiffusione deve avvenire in modo da assicurare l'inserimento armonico nel contesto urbanistico e la presenza dell’ente comunale interessato alla Conferenza di servizi è a ciò finalizzata. Sono, poi, ampiamente descritte nel provvedimento impugnato le criticità di ordine paesaggistico e insediativo e l’impatto con il tessuto residenziale così come la mancanza di armonicità dell’inserimento nel contesto territoriale; si tratta di valutazioni che in quanto di rilevanza paesaggistica, in relazione agli impianti di telecomunicazioni, competono tutte al Comune. A dire della Provincia il sito alternativo proposto attualmente adibito ad isola ecologica situato nei pressi del campo da calcio di ZO e, segnatamente, sulla p.f. 192/11 di proprietà del Comune dal 2022, risulterebbe libero da vincoli e servitù e sarebbe idoneo sia dal punto di vista della copertura che sul piano del minor impatto visivo.
8. In prossimità dell’udienza camerale IN ha ribadito le proprie tesi in particolare rimarcando l’assenza di qualsivoglia vincolo di tutela dell’area individuata per allocarvi l’impianto infrastrutturale nonchè il rispetto del progetto dei criteri ed indirizzi direttivi posti dalla Provincia Autonoma di Trento per l’inserimento armonico degli impianti di telecomunicazioni nel contesto urbanistico, paesaggistico ed ambientale. IN ha infine rappresentato che, rispetto all’ultimo sito alternativo proposto, il posizionamento dell’impianto sulla p.ed. 373 è più baricentrico e presenterebbe conseguentemente vantaggi in termini di ottimizzazione della potenza emessa, dell’interferenza e del servizio.
9. Alla camera di consiglio del 6 marzo 2025, fissata per l’esame della domanda cautelare, avvisate le parti della possibile definizione della controversia con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I) In via preliminare, come da avviso a verbale cui non è seguita alcuna opposizione, il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, a norma dell’art. 60 c.p.a., ricorrendone tutti i presupposti.
Il ricorso, anche tenuto conto degli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza amministrativa di secondo grado rispetto ad analoghe controversie, deve essere accolto in relazione alla fondatezza di quanto censurato con il primo motivo che ha carattere assorbente rispetto ai restanti motivi i quali d’altra parte per lo più sviluppano il primo con riferimento ai profili motivazionali del parere negativo reso dal Comune di Ala.
II) Vale in primo luogo rilevare che l’espressa assimilazione normativa ad ogni effetto fra le stazioni radio base e le opere di urbanizzazione primaria sancita dall’art. 86, comma 3, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e del pari dall’art. 2, comma 1, della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 nonché il “ carattere di pubblica utilità ” riconosciuto agli impianti suddetti, postulano in generale la possibilità che gli stessi siano ubicati in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche (residenziale, verde, agricola, ecc.). In particolare, “ dall’assimilazione degli impianti de quibus alle opere di urbanizzazione primaria e, dunque, dalla loro compatibilità con qualsiasi destinazione urbanistica e, in ultima analisi, con ogni zona del territorio comunale, si è desunto il principio della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni (Cons. Stato, sez. VI, 3 agosto 2017, n. 3891), essenziale per garantire la copertura dell’intero territorio (comunale e, per sommatoria, nazionale). ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 novembre 2024 n. 9159; Cons. Stato, sez. VI, 19 aprile 2024, n. 3540; Cons. Stato, sez. VI, 6 febbraio 2024, n. 1200). Nondimeno va peraltro evidenziato che il comma 4 del predetto art. 86 fa espressamente salve “ le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali ”, così come ex art. 1 commi 1 e 2 bis della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 la Provincia autonoma di Trento “ tutela gli interessi di carattere paesaggistico e storico ambientale ” quanto agli impianti di telecomunicazione ivi compresi quelli per la telefonia mobile, altresì applicando ex art. 3 comma 1 del d.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg i puntuali criteri generali di localizzazione ivi indicati tra cui l’individuazione dei cosiddetti “ siti sensibili ” proprio “ al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio ”. A propria volta la giurisprudenza a quest’ultimo riguardo ha precisato che “ al cospetto di rilevanti interessi di natura pubblica, come nel caso della tutela dei beni ambientali e culturali, la realizzazione dell’opera di pubblica utilità può risultare cedevole ” (in questo senso Cons. Stato, sez. VI, 19 febbraio 2018, n. 1058, richiamata da Consiglio di Stato, sez. I, parere 17 gennaio 2022 n. 94).
III) Tanto premesso deve allora essere in primo luogo particolarmente sottolineato che l’area prescelta da IN per la localizzazione della stazione radio base, come riconosciuto dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia nell’ambito della conferenza dei servizi, “ è collocata all’esterno delle aree soggette a tutela ambientale così come individuate dal Piano Urbanistico Provinciale e precisate dal Piano Regolatore Comunale vigente. In virtù di tale considerazione il Servizio non è chiamato a rilasciare autorizzazione paesaggistica ai sensi di quanto normato all’art. 64 comma 5 della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15. ” (cfr. seduta del 23 agosto 2024). Infatti l’intervento proposto riguarda la p.ed. 373 ricavata per frazionamento dalla p.ed. 269 e acquisita in proprietà dalla ricorrente che ricade tra le “ Aree residenziali consolidate ” del Piano regolatore generale del Comune di Ala dunque “ all’interno del tessuto urbano consolidato nella parte a nord dell’abitato di ZO. Il contesto pianeggiante a carattere residenziale è contraddistinto perlopiù da una serie di villette monofamiliari e plurifamiliari di ridotta dimensione con aree pertinenziali a verde ”. È inoltre appena il caso di rilevare che se l’intervento non ricade in area soggetta a tutela paesaggistico-ambientale ai sensi del PRG tanto meno riguarda " siti sensibili di interesse socio-sanitario " o " siti sensibili di interesse storico-architettonico " individuabili dal comune territorialmente competente ex art. 2 comma 1 lettere h) e i) del d.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg, che tuttavia non sono stati individuati dall’Amministrazione comunale non assumendo perciò rilevanza ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera b) del citato d.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg. Quanto agli ulteriori criteri generali di localizzazione di cui all’art. 3 comma 1 del d.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg diversi da quelli relativi ai “ siti sensibili ” vale evidenziare che essi risultano soddisfatti, come ancora una volta confermato dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia (cfr. seduta del 23 agosto 2024) chiamato a pronunciarsi nell’ambito della Conferenza di servizi, anche con riguardo alla verifica del rispetto dei criteri medesimi secondo quanto previsto dall’art. 6 bis comma 1 del più volte citato d.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg. In proposito deve altresì essere aggiunto che, come emerge dal verbale della seduta della Conferenza dei servizi del 23 agosto 2024, IN non solo si è resa disponibile ad ospitare sulla stazione radio base realizzanda oltre OD e TI anche altri gestori di telecomunicazioni, ma ha pure accolto favorevolmente le osservazioni circa la colorazione dell’impianto e la verniciatura a contrasto, espresse dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia e per ragioni di sicurezza dal Nucleo elicotteri. Ne consegue che anche l’inserimento armonico degli impianti nel contesto urbanistico, paesaggistico ed ambientale postulato dall’art. 4 bis del citato d.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg risulta attuato in coerenza con i criteri e gli indirizzi direttivi stabiliti dalla Giunta Provinciale con la deliberazione n. 459 del 17 marzo 2023. D’altra parte l’originario progetto del 2021- che aveva ottenuto l’autorizzazione con provvedimento del dirigente dell’Agenzia provinciale protezione ambiente n. 895 del 13 dicembre 2021- si riferiva ad un’infrastruttura consistente in un palo di 24 m con ballatoio sommitale fino all'altezza di 27, 30 m laddove l’impianto odiernamente proposto riguarda un palo di altezza complessivamente pari a 28 m tuttavia privo del ballatoio sommitale. Non va inoltre sottaciuto che IN, replicando a taluni rilievi del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia, ha precisato nell’ambito della Conferenza dei servizi che le necessità di copertura sono legate anche e soprattutto al traffico dati, che impone una capillarità decisamente maggiore rispetto al passato e che le necessità strutturali imposte dal peso dei nuovi apparati non consentono l’utilizzo delle strutture eventualmente già presenti in zona (ad esempio dell’antenna interposta tra la SS 12 e la ferrovia e posta ad una distanza di circa 600 m in linea d’aria da quella proposta).
IV) Tenuto conto del quadro normativo e fattuale dianzi delineato, il dissenso espresso dal Comune circa la localizzazione dell’impianto sulla p.ed. 373 da cui è sostanzialmente derivato il diniego dell’autorizzazione unica di cui all’impugnato provvedimento del 5 dicembre 2024 della Provincia Autonoma di Trento, avrebbe comportato una ben più robusta motivazione. Ciò, a fortiori , soprattutto al fine di impedire l’accoglimento per EN , ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 septies comma 5 della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9, della domanda di autorizzazione unica avanzata da IN. Posto che è rimasto incontestato il fatto che il procedimento di diniego di autorizzazione unica, come si evince dal provvedimento del 5 dicembre 2024, si sia concluso in 82 giorni, dunque oltre il termine di sessanta giorni decorso il quale, alla stregua della disposizione richiamata, l’autorizzazione unica si perfeziona per silenzio assenso, occorre allora aver riguardo alla sussistenza degli ulteriori presupposti cui è subordinato il perfezionamento suddetto. In sostanza è necessario accertare che il dissenso sia “ congruamente motivato ” nel senso testualmente predicato dall’art. 2 septies comma 5 della l.p. n. 9 del 1997 e che il Comune si configuri quale amministrazione preposta alla tutela dell’ambiente e paesaggistico-territoriale. A prescindere da quest’ultima connotazione dell’Ente, la posizione espressa dal Comune per relationem rispetto al risalente parere della CEC, così come nell’ambito della conferenza dei servizi del 23 agosto e del 3 ottobre 2024 e pure con la nota del 29 luglio 2024, non denota affatto le ragioni per cui, a fronte dell’interesse di natura pubblica all’installazione della stazione radio base in un’area che non sconta alcun vincolo di tipo paesaggistico-ambientale, debba invece essere privilegiato l’interesse di natura privatistica dei residenti limitrofi affinchè in prossimità delle loro abitazioni non venga realizzata una struttura fuori scala quanto all’altezza ed impattante visivamente rispetto agli edifici residenziali medesimi. Infatti il dissenso “ congruamente motivato ” richiesto dall’art. 2 septies comma 5 della l.p. n. 9 del 1997 non può che risolversi nel bilanciamento da operarsi tra interessi pubblici e privati coinvolti tenendo conto che, per le loro caratteristiche, le tipologie di infrastrutture in questione hanno comunque un impatto sul paesaggio, ma sono in ogni caso necessarie per garantire il servizio pubblico di telecomunicazione. Questo Tribunale ha già avuto modo di precisare, per quanto qui di interesse, che “ In questa specifica materia in cui si fronteggiano degli interessi pubblici antagonisti - quello volto ad assicurare una capillare e completa copertura del servizio telefonico, con voce e dati, e quello della salvaguardia del valore paesaggistico dei luoghi - la tutela di tali interessi deve essere assicurata mediante un approccio sistemico e non frazionato, perché altrimenti si verificherebbe l’illimitata espansione di uno degli interessi in conflitto che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche ed interessi protetti (cfr. Corte Costituzionale, 9 maggio 2013, n. 85) ” (T.R.G.A., Trento, 19 giugno 2024, n. 97). In altri termini nel contesto dato “ la mera visibilità non può costituire, ex se considerata in questa materia, ragione giustificatrice, sul piano della compiutezza valutativa, del c.d. impatto deleterio né può esonerare da un’effettiva valutazione di siti alternativi e opere mitigatorie, sicché l’amministrazione è tenuta ad identificare, nell’ambito della propria discrezionalità tecnica e in rapporto alla sottesa disciplina pianificatoria comunale e provinciale (oltre che con gli altri interessi che vengono in rilievo), gli effettivi elementi di contrasto con il dato pianificatorio e con quello primario e valutare gli elementi idonei a sincronizzare, in ultimo, la decisione con una vera e propria regola di proporzionalità ” (Cons. Stato, sez. VI, 9 febbraio 2024, n. 1329). Viceversa nella fattispecie le esigenze, di carattere pubblicistico, di sviluppo, diffusione ed ammodernamento della rete di telecomunicazioni con le connesse garanzie per gli utenti di accesso ai servizi digitali sono state pretermesse senza evidenziare un motivo congruo che deponesse per tale scelta atteso che il Comune si è limitato a rilevare “ una serie di criticità di ordine paesaggistico e insediativo dovute principalmente alla completa esposizione visiva dal circondario di un elemento impattante e distonico senza nessuna relazione con il tessuto residenziale, interferendo negativamente con la fitta rete di interrelazioni umane presenti nel contesto ” proponendo un primo (rivelatosi successivamente impraticabile) e pure un secondo sito alternativo evidentemente ritenuto caratterizzato da minori criticità in quanto idoneo ad “ evitare eventuali contestazioni da parte dei residenti, con conseguenti possibili ricorsi giudiziari e ulteriore spostamento dei tempi di realizzazione dell’opera ”. In sostanza il contemperamento asseritamente attuato, lungi dal giustificare il giudizio di prevalenza dell’interesse dei residenti, risulta affidato alla mera proposizione di un sito alternativo. Tuttavia, a norma dell’art. 6 ter del d.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg, la valutazione di eventuali localizzazioni alternative assume rilievo nelle ipotesi, non caratterizzanti come si è già detto il caso di specie, in cui “ la domanda di autorizzazione unica riguarda nuove strutture destinate a ospitare impianti fissi per le telecomunicazioni da collocare in siti sensibili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1), o che non sono conformi ai criteri generali di localizzazione, diversi da quelli relativi ai siti sensibili, previsti dal medesimo articolo 3 ”. Per cui, tra l’altro, in ogni caso anche l’indisponibilità del proponente ad accettare la localizzazione alternativa proposta non comporta il rigetto della domanda di autorizzazione ex comma 2 lettera c) dell’art. 6 ter del d.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg. Tutto quanto precede, si ribadisce, fermo restando il fatto che le incompatibilità sotto il profilo paesaggistico addotte dal Comune non trovano riscontro nel quadro normativo e fattuale che connota la fattispecie in esame. Rispetto a quest’ultima, del resto, assume inevitabilmente peso anche l’acquisita proprietà da parte di IN della p.ed. 373 C.C. ZO a fronte della necessità che si prospetterebbe della concessione in locazione e della corresponsione del relativo canone quanto all’area ricadente sulla p.f. 192/11 in alternativa proposta da ultimo dal Comune proprietario. In altri termini IN intende realizzare la struttura su un’area di cui è divenuta proprietaria per cui la proprietà pubblica dell’area alternativa infine proposta non assume la consistenza che pretenderebbero le Amministrazioni resistenti quale criterio di localizzazione cui necessariamente conformarsi (ex art. 3, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Provincia 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg, infatti, la collocazione deve avvenire “ preferibilmente ” in area pubblica).
V) Si deve pertanto concludere per la fondatezza in via assorbente e nei limiti che precedono del primo motivo di ricorso laddove deduce l’inidoneità in quanto non congruamente motivato del dissenso espresso dal Comune di Ala ad impedire la formazione per EN dell’autorizzazione unica. Il diniego al riguardo adottato dalla Provincia il 5 dicembre 2024 è perciò intervenuto tardivamente e risulta irrimediabilmente inefficace. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della determinazione di diniego del 5 dicembre 2024 in principalità impugnata e del dissenso espresso dal Comune di Ala di cui ai verbali della conferenza di servizi del 23 agosto e del 3 ottobre 2024 e alla documentazione ivi richiamata.
Nonostante l’esito del giudizio, la non uniformità degli orientamenti giurisprudenziali su alcuni profili della controversia, giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determinazione di diniego prot. n. 13366 del 5 dicembre 2024 e il dissenso espresso dal Comune di Ala di cui ai verbali della conferenza di servizi del 23 agosto e del 3 ottobre 2024 e alla documentazione ivi richiamata, nel senso precisato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Antonia Tassinari, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonia Tassinari | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO