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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2025, n. 6673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6673 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4183/2019
All'udienza collegiale del giorno 12/11/2025 ore 12:15
Presidente Dott. IO LI Relatore Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. RAPPAZZO ANTONIO avv. Lumicisi sost.
AVV. RAPPAZZO GIUSEPPE
Appellato/i
Controparte_1 Controparte_2
Avv. ZEROLI ANDREA avv. Magnoni sost.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR IO LI
EL ND
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. IO LI - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 12 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4183 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
C.F.: ) rappresentato e difeso, anche in Parte_1 C.F._1 via disgiuntiva tra loro, dall'Avv. IO Rappazzo (C.F.: – PEC: C.F._2
e dall'Avv. Giuseppe Rappazzo (C.F.: Email_1 C.F._3
– PEC: ed elettivamente domiciliato presso lo "Studio Email_2
Legale Rappazzo", Via XX Settembre n. 3, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
C.F. , quale società che ha incorporato Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 per effetto dell'atto di fusione per incorporazione a rogito del notaio notaio in Persona_1
Milano, del 19 aprile 2022, rep. n. 13415/7222, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Zeroli (C.F.:
– PEC: ed elettivamente domiciliata C.F._4 Email_3 presso il suo studio in Milano, Corso Monforte n. 13, giusta procura in atti;
- APPELLATA- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 18.06.2019 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n.
24249/2018, pubblicata in data 18.12.2018 resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 59/2012, promosso dall'odierno appellante nei confronti di Controparte_2
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione inoltrato il 23.12.2011 per la notificazione tramite il servizio postale, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma e Parte_1 Controparte_2 proponeva la domanda: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, visto l'art. 2033 cod. civ. Condannare la alla restituzione in favore del Sig. della somma Controparte_2 Parte_1 indebitamente versata pari ad €139.836,87, oltre interessi. Con le spese.” A sostegno della domanda, si esponeva che, in data 5.8.2009, aveva stipulato con una Parte_1 CP_3
“proposta irrevocabile d'acquisto con accollo leasing” di un'imbarcazione (documento n. 1) e aveva corrisposto a la complessiva somma di euro 139.836,87, con pagamenti eseguiti Controparte_2 in date 2.9.2009, 9.11.2009, 17.2.2010, 10.5.2010, 11.6.2010, 19.7.2010, 11.10.2010, 9.11.2010,
24.3.2011 e 26.9.2011 (documenti dal n. 2 al n. 13); che, con e-mail in data 5.10.2011, egli aveva proposto a di accettare l'allegato piano di pagamento del complessivo importo Controparte_2 di €109.519,40 a titolo di canoni scaduti nel rapporto contrattuale di leasing n. 05020269
(documento n. 14); che, con lettera del 12.10.2011, gli aveva comunicato di non Controparte_2 aver sottoposto ai propri organismi deliberativi il contratto preliminare di compravendita, stipulato da e e che il subentro del primo nel rapporto di locazione finanziaria era Parte_1 Parte_2 subordinato alla propria autorizzazione (documento n. 15); che, con lettera raccomandata ricevuta da il 28.10.2011, egli aveva richiesto invano la restituzione della somma di € Controparte_2
139.836,87 con interessi (documento n. 16). A norma dell'art. 168 bis, comma IV, c.p.c., la prima udienza era differita al 20.4.2012 e poi rinviata ex art. 181 c.p.c. all'udienza del 28.9.2012, nel corso della quale si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda Controparte_2 avversaria, di cui chiedeva il rigetto. In particolare, la società convenuta esponeva, in data
11.7.2007, aveva stipulato con il contratto di locazione finanziaria n.5012766, Controparte_4 avente a oggetto l'imbarcazione motore, di cui aveva acquistato la proprietà da (modello CP_3
Stealth 45R, codice dello scafo ITMPBL7M06G606), che l'aveva consegnata all'utilizzatore in pari data (documenti n. 3 e 4); che, in data 9.11.2007, il contratto di leasing era stato ceduto a CP_3
che era subentrata nel rapporto contrattuale in luogo di (documento n. 5)
[...] Controparte_4
e al contratto era stato attribuito il n. 5020269; che, con scrittura privata del 5.8.2009, CP_3 e si erano accordati per chiedere il subentro di quest'ultimo nel rapporto Parte_1 di locazione finanziaria (documento n. 1 di controparte) e non aveva autorizzato Controparte_2 questa cessione e, con lettera del 12.10.2011 aveva segnalato a l'inopponibilità a sé di tale Parte_1 accordo, in difetto della propria autorizzazione (documento n. 6); che le Parte_1 aveva versato, per conto dell'utilizzatrice alcuni canoni di locazione finanziaria CP_3 dell'ammontare complessivo di € 133.539,73, inferiore rispetto all'importo indicato dall'attore e risultante in base ad estratti conto (documento n. 8); che non aveva corrisposto numerosi CP_3 successivi canoni e il rapporto di leasing era stato risolto di diritto in base agli art. 22 e 23 del contratto, con lettera raccomandata ricevuta dalla destinataria il 30.7.2012 (documento n. 7). La società convenuta evidenziava che non aveva autorizzato la cessione del contratto di leasing a favore di che non si era perfezionata, in difetto del proprio “preventivo consenso Parte_1 scritto” previsto dall'art. 21 delle condizioni generali di contratto;
eccepiva l'infondatezza della domanda avversaria, in quanto l'attore aveva corrisposto la somma di € 133.539,73 per conto dell'utilizzatrice in relazione all'obbligazione di pagamento dei canoni assunta da CP_3 quest'ultima, sicché sussisteva la causa giustificativa del pagamento, effettuato a norma dell'art.1180 c.c., confermata dal piano di pagamento dei canoni scaduti proposto da il Parte_1
5.10.2011; aggiungeva che i pagamenti in questione trovavano giustificazione anche nella detenzione e utilizzazione del bene oggetto della locazione finanziaria da parte dell'attore. Controparte_2 proponeva la domanda: “Voglia l'Ill.mo Signor Giudice, disatteso ogni contrario assunto: In via definitiva e nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, con la conseguente assoluzione di da ogni pretesa Controparte_2 avanzata nei suoi confronti;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o domanda, eccezione e deduzione, respinge la domanda proposta da nei confronti di e condanna Parte_1 Controparte_2
l'attore a rifondere alla parte convenuta le spese processuali, che liquida in euro 10.530 (2.430 fase di studio, 1.600 fase introduttiva, 4.000 fase di trattazione e istruttoria, 2.500 fase decisoria), oltre
I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello adìta, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 24249/2018, resa dal Tribunale Civile di Roma, Sez. VIII, G.I. Dott.ssa Gaetano, nella causa civile inter partes iscritta al numero di R.G. 59/2012, non notificata e, per l'effetto, accogliere la domanda di restituzione della somma di € 139.836,87 così come formulata da Parte_1
[...] Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
[...]
§ 5. — L'appellata con comparsa di risposta depositata in data Controparte_2
26.10.2020, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Nel merito ha resistito all'impugnazione rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma
Corte adita, disatteso ogni contrario assunto: In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello avversario ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; Nel merito ed in via definitiva respingere l'impugnazione proposta dal Signor in quanto Parte_1 infondata per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
24249/2018 del Tribunale Civile di Roma. Con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — Deve innanzitutto dichiararsi superata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. poiché la causa è ormai in fase decisoria.
Deve osservarsi come la facoltà del giudice di emettere un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., ossia per assenza di una sua ragionevole probabilità di accoglimento, in base a quanto stabilito dall'art. 348 ter co. 1° c.p.c. va necessariamente esercitata in prima udienza, all'esito delle verifiche previste dall'art.350 co. 2 c.p.c., prima di dare ingresso alla trattazione. In caso di compimento di dette verifiche e di rinvio della causa ad altra data, come è avvenuto nel caso di specie, tale possibilità risulta dunque preclusa e non è più possibile definire la lite con un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità che, se adottata successivamente, sarebbe affetta da nullità per violazione della legge processuale (così Cass. n.10409/2020 e n.4696/2016)
§ 8. — L'appello si articola in due motivi.
§ 8.1. — Il primo motivo di appello è rubricato: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt.
2033, 1180 c.c.”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “In base ai documenti prodotti in giudizio e richiamati nell'espositiva che precede risulta il pagamento della complessiva somma di € 133.539,87 effettuato da a favore di a titolo di canoni del contratto Parte_1 Controparte_2 di locazione finanziaria anzidetto, che è stato indicato nella causale di ciascun accredito bancario
(documento n. 8 di parte convenuta) ed è irrilevante il riferimento al “Subentro contratto n. CP_3
5020269” ivi contenuto, in quanto, per la cognizione della domanda proposta a norma dell'art. 2033
c.c., è necessaria la prova dell'assenza di alcuna causa giustificativa del pagamento, che qui è stato effettuato in relazione al contratto di locazione finanziaria intercorso tra e CP_3 CP_2
La domanda di cui all'atto di citazione non è qualificabile come ripetizione d'indebito a norma
[...] dell'art. 2033 c.c., in quanto non ha a oggetto la restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente in origine o di cui sia sopravvenuta l'inesistenza, ancorché parziale (Cass., Sez. L, ordinanza n. 18266 del 11.7.2018, C.E.D. Corte di cassazione, Rv. 649965 - 01). L'esistenza del contratto di locazione finanziaria a cui sono riferiti i versamenti effettuati da Parte_1
a favore di a titolo di canoni dovuti dalla società utilizzatrice,
[...] Controparte_2 CP_3
non è controversa, risulta documentata e non è stata contrastata dall'attore, mediante la
[...] produzione di alcun atto o documento entro i termini assegnati a norma dell'art. 183, comma VI,
c.p.c. e va ravvisata l'estinzione dell'obbligazione per adempimento del terzo, il quale lo ha effettuato in nome proprio e spontaneamente, a norma dell'art. 1180 c.c.”.
Deduce l'appellante: “E' noto che l'indebito oggettivo presupponga la mancanza di un obbligo, cioè di un dovere giuridico di eseguire la prestazione. In particolare, i presupposti per la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. vengono tradizionalmente individuati nella prestazione e nel suo carattere non dovuto. La prestazione, nel caso in esame, consiste nell'effettuato pagamento della somma di € 139.836,87 come attestato dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado. Tale pagamento, come risulta chiaramente dalla nota di del 12.10.2011, è CP_2 certamente non dovuto a causa della mancata realizzazione della causa solvendi programmata con la Non è richiesto, nel caso di specie, l'errore del solvens, e comunque questo può CP_3 ritenersi sussistente, attesa l'erronea convinzione di di essere tenuto ad una Parte_1 prestazione in vista della causa solvendi in realtà insussistente. Come è noto, l'esperienza giurisprudenziale formatasi sull'interpretazione dell'art 2033 c.c. colloca la mancanza di causa debendi indifferentemente al momento del pagamento ovvero in una data ad esso successiva (Cass.
22.6.2007 n.14585; Cass. 23.2.2006 n.3994). Sul piano dei principi generali che sostengono il nostro ordinamento giuridico, il pagamento dell'indebito viene considerato quale fonte di obbligazione, rientrando fra quegli atti e quei fatti diversi dal contratto e dall'illecito idonei a produrre obbligazioni ai sensi dell'art 1173 c.c. L'indebito oggettivo - per il quale non è configurabile come condizione l'errore del solvens - ricorre, nel caso qui prospettato, in quanto viene dedotta la prestazione pecuniaria eseguita da con l'animo di adempiere nei confronti Parte_1 di ad una obbligazione che non esisteva a suo carico, e che comunque è venuta a CP_2 mancare successivamente per la inopinata dichiarazione di contenuta nella sua nota CP_2 del 12.10.2011. L'inesistenza del debito di nei confronti di è Parte_1 CP_2 il risultato conforme al mancato perfezionamento dell'accordo di subentro nel contratto di leasing, vale a dire, in termini più precisi, nella inesistenza di un contratto tra e Parte_1
. In definitiva, si è ingiustamente arricchita delle somme versate, anche se CP_2 CP_2 la ripetizione dell'indebito prescinde dall'esistenza di un ingiustificato arricchimento”. Il motivo è infondato.
Invero è pacifico che tra l'appellante e l'utilizzatrice dell'imbarcazione era stata CP_3 stipulata, in data 05.08.2009, una “proposta irrevocabile d'acquisto con accollo leasing” (allegato 1) in base alla quale lo avrebbe acquistato l'imbarcazione subentrando nel diritto di leasing. Parte_1
Si legge nella missiva del 03.08.2012 inviata dalla ad UBI Banca che “l'imbarcazione CP_3
Stealth oggetto di leasing n. 5020269, non è in possesso della scrivente società. Infatti il bene, come a Lei ben noto, lo si ribadisce, e come risulta anche per tabulas, è tuttora posseduto dall'avv. Parte_1 che ha siglato con voi anche un accordo finalizzato all'estinzione del leasing ed al passaggio di proprietà a suo favore”.
Dunque lo a seguito della stipula della suddetta scrittura, era nel possesso Parte_1 dell'imbarcazione ed ha effettuato i pagamenti per conto dell'utilizzatrice in vista della CP_3 cessione dell'imbarcazione.
Si legge infatti nella proposta d'acquisto che il prezzo pattuito con la per l'acquisto CP_3 della già menzionata imbarcazione, veniva corrisposto quanto ad € 11.559,62, alla sottoscrizione della proposta, mentre il residuo prezzo di € 259.090,44 doveva essere versato “a mezzo della cessione
(subentro) del contratto di leasing relativo all'imbarcazione”.
Le parti precisavano tuttavia che “Con il protrarsi del tempo le rate successive al 1/08/2009 saranno imputate all'acquirente”.
In adempimento di tale proposta l'appellante ha versato i canoni di cui oggi chiede la restituzione.
Infatti, nelle causali dei versamenti effettuati, veniva specificato che i pagamenti venivano effettuati per “subentro contr. n. 5020269”. CP_3
Dunque non vi è dubbio che i canoni venivano pagati dallo per conto della Parte_1 CP_3 in virtù degli accordi stipulati con quest'ultima.
In difetto di pagamento delle rate il leasing si sarebbe risolto (come poi in effetti è avvenuto) senza possibilità di subentro nel contratto.
Correttamente, pertanto il Tribunale ha ritenuto che tali pagamenti costituissero un adempimento di terzo ex articolo 1180 cc. effettuato in rappresentanza del debitore che infatti veniva indicato nella causale del versamento (contratto di leasing n. 5020269).
Sussiste quindi una causa giustificativa delle somme corrisposte che impedisce l'accoglimento della domanda di ripetizione.
§ 8.2. — Il secondo motivo di è rubricato: “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2036 c.c.
Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.”.
Deduce l'appellante: “Anche il giudice non avesse ritenuto di trovarsi di fronte ad un'ipotesi di indebito oggettivo, egli avrebbe comunque avuto tutti gli elementi per disporre la restituzione, a favore dell'odierno appellante, di quanto indebitamente versato, pur in presenza di un rapporto contrattuale fra la e la Come è noto, in base a quanto stabilito dall'art. Controparte_2 CP_3
2036 c.c., chi ha pagato un debito altrui in base ad un errore scusabile è legittimato a ripetere quanto versato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito”.
In particolare, nel caso di specie l'esistenza dell'errore scusabile è stata provata fin dall'atto di citazione. Ivi si legge infatti: “Come è noto, i presupposti per la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. vengono tradizionalmente individuati nella prestazione e nel suo carattere non dovuto. (…)
Non è richiesto l'errore del solvens, e, comunque, nel nostro caso, esso può ritenersi sussistente attesa la erronea convinzione di di essere tenuto ad una prestazione in vista Parte_1 della causa solvendi in realtà insussistente”. La scusabilità dell'errore è poi attestata dai documenti prodotti con lo stesso atto di citazione, in particolare il contratto preliminare di vendita stipulato con la indubbiamente idoneo a far sorgere nello la convinzione di adempiere ad CP_3 Parte_1 un'obbligazione propria. La presenza dell'errore è infine testimoniata dal prospetto di pagamento proposto alla e dalla corrispondenza intercorsa fra questa e lo che CP_2 Parte_1 testimoniano chiaramente la convinzione di quest'ultimo di adempiere ad un'obbligazione propria”.
Il motivo è infondato.
Deve innanzitutto rilevarsi che tale ricostruzione è in contraddizione con quanto affermato nel primo motivo di appello sull'inesistenza di alcun obbligo in capo allo di pagare i canoni del Parte_1 leasing con conseguente rappresentazione di un indebito oggettivo.
Con il secondo motivo viene prospettata invece la sussistenza di un indebito soggettivo o ex persona che si configura quando taluno paghi un debito altrui, credendosi debitore in base ad errore scusabile.
L'indebito soggettivo postula la prova dell'errore a carico del solvens tenuto a dimostrare, al fine di potere ripetere l'indebito, di aver pagato, non solo in base ad un errore, ma ad un errore scusabile.
Tale errore non è configurabile nella fattispecie in esame in cui lo era perfettamente Parte_1
Contr a conoscenza del contratto di leasing intercorrente tra la la ed ha effettuato i pagamenti, CP_3 per conto di quest'ultima, al fine di poter subentrare nel contratto.
La domanda di ripetizione d'indebito non può pertanto essere accolta.
§ 9. — In conclusione l'appello deve essere respinto.
§ 10. — La peculiarità della fattispecie consente la compensazione delle spese del grado.
§ 11. — L'appellante è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. Controparte_2
24249/2018, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. spese del grado compensate;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico di Parte_1
Così deciso in Roma il 12 novembre 2025.
Il Presidente estensore
IO LI
Sezione VI civile
R.G. 4183/2019
All'udienza collegiale del giorno 12/11/2025 ore 12:15
Presidente Dott. IO LI Relatore Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. RAPPAZZO ANTONIO avv. Lumicisi sost.
AVV. RAPPAZZO GIUSEPPE
Appellato/i
Controparte_1 Controparte_2
Avv. ZEROLI ANDREA avv. Magnoni sost.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR IO LI
EL ND
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. IO LI - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 12 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4183 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
C.F.: ) rappresentato e difeso, anche in Parte_1 C.F._1 via disgiuntiva tra loro, dall'Avv. IO Rappazzo (C.F.: – PEC: C.F._2
e dall'Avv. Giuseppe Rappazzo (C.F.: Email_1 C.F._3
– PEC: ed elettivamente domiciliato presso lo "Studio Email_2
Legale Rappazzo", Via XX Settembre n. 3, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
C.F. , quale società che ha incorporato Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 per effetto dell'atto di fusione per incorporazione a rogito del notaio notaio in Persona_1
Milano, del 19 aprile 2022, rep. n. 13415/7222, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Zeroli (C.F.:
– PEC: ed elettivamente domiciliata C.F._4 Email_3 presso il suo studio in Milano, Corso Monforte n. 13, giusta procura in atti;
- APPELLATA- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 18.06.2019 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n.
24249/2018, pubblicata in data 18.12.2018 resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 59/2012, promosso dall'odierno appellante nei confronti di Controparte_2
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione inoltrato il 23.12.2011 per la notificazione tramite il servizio postale, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma e Parte_1 Controparte_2 proponeva la domanda: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, visto l'art. 2033 cod. civ. Condannare la alla restituzione in favore del Sig. della somma Controparte_2 Parte_1 indebitamente versata pari ad €139.836,87, oltre interessi. Con le spese.” A sostegno della domanda, si esponeva che, in data 5.8.2009, aveva stipulato con una Parte_1 CP_3
“proposta irrevocabile d'acquisto con accollo leasing” di un'imbarcazione (documento n. 1) e aveva corrisposto a la complessiva somma di euro 139.836,87, con pagamenti eseguiti Controparte_2 in date 2.9.2009, 9.11.2009, 17.2.2010, 10.5.2010, 11.6.2010, 19.7.2010, 11.10.2010, 9.11.2010,
24.3.2011 e 26.9.2011 (documenti dal n. 2 al n. 13); che, con e-mail in data 5.10.2011, egli aveva proposto a di accettare l'allegato piano di pagamento del complessivo importo Controparte_2 di €109.519,40 a titolo di canoni scaduti nel rapporto contrattuale di leasing n. 05020269
(documento n. 14); che, con lettera del 12.10.2011, gli aveva comunicato di non Controparte_2 aver sottoposto ai propri organismi deliberativi il contratto preliminare di compravendita, stipulato da e e che il subentro del primo nel rapporto di locazione finanziaria era Parte_1 Parte_2 subordinato alla propria autorizzazione (documento n. 15); che, con lettera raccomandata ricevuta da il 28.10.2011, egli aveva richiesto invano la restituzione della somma di € Controparte_2
139.836,87 con interessi (documento n. 16). A norma dell'art. 168 bis, comma IV, c.p.c., la prima udienza era differita al 20.4.2012 e poi rinviata ex art. 181 c.p.c. all'udienza del 28.9.2012, nel corso della quale si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda Controparte_2 avversaria, di cui chiedeva il rigetto. In particolare, la società convenuta esponeva, in data
11.7.2007, aveva stipulato con il contratto di locazione finanziaria n.5012766, Controparte_4 avente a oggetto l'imbarcazione motore, di cui aveva acquistato la proprietà da (modello CP_3
Stealth 45R, codice dello scafo ITMPBL7M06G606), che l'aveva consegnata all'utilizzatore in pari data (documenti n. 3 e 4); che, in data 9.11.2007, il contratto di leasing era stato ceduto a CP_3
che era subentrata nel rapporto contrattuale in luogo di (documento n. 5)
[...] Controparte_4
e al contratto era stato attribuito il n. 5020269; che, con scrittura privata del 5.8.2009, CP_3 e si erano accordati per chiedere il subentro di quest'ultimo nel rapporto Parte_1 di locazione finanziaria (documento n. 1 di controparte) e non aveva autorizzato Controparte_2 questa cessione e, con lettera del 12.10.2011 aveva segnalato a l'inopponibilità a sé di tale Parte_1 accordo, in difetto della propria autorizzazione (documento n. 6); che le Parte_1 aveva versato, per conto dell'utilizzatrice alcuni canoni di locazione finanziaria CP_3 dell'ammontare complessivo di € 133.539,73, inferiore rispetto all'importo indicato dall'attore e risultante in base ad estratti conto (documento n. 8); che non aveva corrisposto numerosi CP_3 successivi canoni e il rapporto di leasing era stato risolto di diritto in base agli art. 22 e 23 del contratto, con lettera raccomandata ricevuta dalla destinataria il 30.7.2012 (documento n. 7). La società convenuta evidenziava che non aveva autorizzato la cessione del contratto di leasing a favore di che non si era perfezionata, in difetto del proprio “preventivo consenso Parte_1 scritto” previsto dall'art. 21 delle condizioni generali di contratto;
eccepiva l'infondatezza della domanda avversaria, in quanto l'attore aveva corrisposto la somma di € 133.539,73 per conto dell'utilizzatrice in relazione all'obbligazione di pagamento dei canoni assunta da CP_3 quest'ultima, sicché sussisteva la causa giustificativa del pagamento, effettuato a norma dell'art.1180 c.c., confermata dal piano di pagamento dei canoni scaduti proposto da il Parte_1
5.10.2011; aggiungeva che i pagamenti in questione trovavano giustificazione anche nella detenzione e utilizzazione del bene oggetto della locazione finanziaria da parte dell'attore. Controparte_2 proponeva la domanda: “Voglia l'Ill.mo Signor Giudice, disatteso ogni contrario assunto: In via definitiva e nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, con la conseguente assoluzione di da ogni pretesa Controparte_2 avanzata nei suoi confronti;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o domanda, eccezione e deduzione, respinge la domanda proposta da nei confronti di e condanna Parte_1 Controparte_2
l'attore a rifondere alla parte convenuta le spese processuali, che liquida in euro 10.530 (2.430 fase di studio, 1.600 fase introduttiva, 4.000 fase di trattazione e istruttoria, 2.500 fase decisoria), oltre
I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello adìta, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 24249/2018, resa dal Tribunale Civile di Roma, Sez. VIII, G.I. Dott.ssa Gaetano, nella causa civile inter partes iscritta al numero di R.G. 59/2012, non notificata e, per l'effetto, accogliere la domanda di restituzione della somma di € 139.836,87 così come formulata da Parte_1
[...] Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
[...]
§ 5. — L'appellata con comparsa di risposta depositata in data Controparte_2
26.10.2020, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Nel merito ha resistito all'impugnazione rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma
Corte adita, disatteso ogni contrario assunto: In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello avversario ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; Nel merito ed in via definitiva respingere l'impugnazione proposta dal Signor in quanto Parte_1 infondata per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
24249/2018 del Tribunale Civile di Roma. Con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — Deve innanzitutto dichiararsi superata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. poiché la causa è ormai in fase decisoria.
Deve osservarsi come la facoltà del giudice di emettere un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., ossia per assenza di una sua ragionevole probabilità di accoglimento, in base a quanto stabilito dall'art. 348 ter co. 1° c.p.c. va necessariamente esercitata in prima udienza, all'esito delle verifiche previste dall'art.350 co. 2 c.p.c., prima di dare ingresso alla trattazione. In caso di compimento di dette verifiche e di rinvio della causa ad altra data, come è avvenuto nel caso di specie, tale possibilità risulta dunque preclusa e non è più possibile definire la lite con un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità che, se adottata successivamente, sarebbe affetta da nullità per violazione della legge processuale (così Cass. n.10409/2020 e n.4696/2016)
§ 8. — L'appello si articola in due motivi.
§ 8.1. — Il primo motivo di appello è rubricato: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt.
2033, 1180 c.c.”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “In base ai documenti prodotti in giudizio e richiamati nell'espositiva che precede risulta il pagamento della complessiva somma di € 133.539,87 effettuato da a favore di a titolo di canoni del contratto Parte_1 Controparte_2 di locazione finanziaria anzidetto, che è stato indicato nella causale di ciascun accredito bancario
(documento n. 8 di parte convenuta) ed è irrilevante il riferimento al “Subentro contratto n. CP_3
5020269” ivi contenuto, in quanto, per la cognizione della domanda proposta a norma dell'art. 2033
c.c., è necessaria la prova dell'assenza di alcuna causa giustificativa del pagamento, che qui è stato effettuato in relazione al contratto di locazione finanziaria intercorso tra e CP_3 CP_2
La domanda di cui all'atto di citazione non è qualificabile come ripetizione d'indebito a norma
[...] dell'art. 2033 c.c., in quanto non ha a oggetto la restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente in origine o di cui sia sopravvenuta l'inesistenza, ancorché parziale (Cass., Sez. L, ordinanza n. 18266 del 11.7.2018, C.E.D. Corte di cassazione, Rv. 649965 - 01). L'esistenza del contratto di locazione finanziaria a cui sono riferiti i versamenti effettuati da Parte_1
a favore di a titolo di canoni dovuti dalla società utilizzatrice,
[...] Controparte_2 CP_3
non è controversa, risulta documentata e non è stata contrastata dall'attore, mediante la
[...] produzione di alcun atto o documento entro i termini assegnati a norma dell'art. 183, comma VI,
c.p.c. e va ravvisata l'estinzione dell'obbligazione per adempimento del terzo, il quale lo ha effettuato in nome proprio e spontaneamente, a norma dell'art. 1180 c.c.”.
Deduce l'appellante: “E' noto che l'indebito oggettivo presupponga la mancanza di un obbligo, cioè di un dovere giuridico di eseguire la prestazione. In particolare, i presupposti per la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. vengono tradizionalmente individuati nella prestazione e nel suo carattere non dovuto. La prestazione, nel caso in esame, consiste nell'effettuato pagamento della somma di € 139.836,87 come attestato dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado. Tale pagamento, come risulta chiaramente dalla nota di del 12.10.2011, è CP_2 certamente non dovuto a causa della mancata realizzazione della causa solvendi programmata con la Non è richiesto, nel caso di specie, l'errore del solvens, e comunque questo può CP_3 ritenersi sussistente, attesa l'erronea convinzione di di essere tenuto ad una Parte_1 prestazione in vista della causa solvendi in realtà insussistente. Come è noto, l'esperienza giurisprudenziale formatasi sull'interpretazione dell'art 2033 c.c. colloca la mancanza di causa debendi indifferentemente al momento del pagamento ovvero in una data ad esso successiva (Cass.
22.6.2007 n.14585; Cass. 23.2.2006 n.3994). Sul piano dei principi generali che sostengono il nostro ordinamento giuridico, il pagamento dell'indebito viene considerato quale fonte di obbligazione, rientrando fra quegli atti e quei fatti diversi dal contratto e dall'illecito idonei a produrre obbligazioni ai sensi dell'art 1173 c.c. L'indebito oggettivo - per il quale non è configurabile come condizione l'errore del solvens - ricorre, nel caso qui prospettato, in quanto viene dedotta la prestazione pecuniaria eseguita da con l'animo di adempiere nei confronti Parte_1 di ad una obbligazione che non esisteva a suo carico, e che comunque è venuta a CP_2 mancare successivamente per la inopinata dichiarazione di contenuta nella sua nota CP_2 del 12.10.2011. L'inesistenza del debito di nei confronti di è Parte_1 CP_2 il risultato conforme al mancato perfezionamento dell'accordo di subentro nel contratto di leasing, vale a dire, in termini più precisi, nella inesistenza di un contratto tra e Parte_1
. In definitiva, si è ingiustamente arricchita delle somme versate, anche se CP_2 CP_2 la ripetizione dell'indebito prescinde dall'esistenza di un ingiustificato arricchimento”. Il motivo è infondato.
Invero è pacifico che tra l'appellante e l'utilizzatrice dell'imbarcazione era stata CP_3 stipulata, in data 05.08.2009, una “proposta irrevocabile d'acquisto con accollo leasing” (allegato 1) in base alla quale lo avrebbe acquistato l'imbarcazione subentrando nel diritto di leasing. Parte_1
Si legge nella missiva del 03.08.2012 inviata dalla ad UBI Banca che “l'imbarcazione CP_3
Stealth oggetto di leasing n. 5020269, non è in possesso della scrivente società. Infatti il bene, come a Lei ben noto, lo si ribadisce, e come risulta anche per tabulas, è tuttora posseduto dall'avv. Parte_1 che ha siglato con voi anche un accordo finalizzato all'estinzione del leasing ed al passaggio di proprietà a suo favore”.
Dunque lo a seguito della stipula della suddetta scrittura, era nel possesso Parte_1 dell'imbarcazione ed ha effettuato i pagamenti per conto dell'utilizzatrice in vista della CP_3 cessione dell'imbarcazione.
Si legge infatti nella proposta d'acquisto che il prezzo pattuito con la per l'acquisto CP_3 della già menzionata imbarcazione, veniva corrisposto quanto ad € 11.559,62, alla sottoscrizione della proposta, mentre il residuo prezzo di € 259.090,44 doveva essere versato “a mezzo della cessione
(subentro) del contratto di leasing relativo all'imbarcazione”.
Le parti precisavano tuttavia che “Con il protrarsi del tempo le rate successive al 1/08/2009 saranno imputate all'acquirente”.
In adempimento di tale proposta l'appellante ha versato i canoni di cui oggi chiede la restituzione.
Infatti, nelle causali dei versamenti effettuati, veniva specificato che i pagamenti venivano effettuati per “subentro contr. n. 5020269”. CP_3
Dunque non vi è dubbio che i canoni venivano pagati dallo per conto della Parte_1 CP_3 in virtù degli accordi stipulati con quest'ultima.
In difetto di pagamento delle rate il leasing si sarebbe risolto (come poi in effetti è avvenuto) senza possibilità di subentro nel contratto.
Correttamente, pertanto il Tribunale ha ritenuto che tali pagamenti costituissero un adempimento di terzo ex articolo 1180 cc. effettuato in rappresentanza del debitore che infatti veniva indicato nella causale del versamento (contratto di leasing n. 5020269).
Sussiste quindi una causa giustificativa delle somme corrisposte che impedisce l'accoglimento della domanda di ripetizione.
§ 8.2. — Il secondo motivo di è rubricato: “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2036 c.c.
Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.”.
Deduce l'appellante: “Anche il giudice non avesse ritenuto di trovarsi di fronte ad un'ipotesi di indebito oggettivo, egli avrebbe comunque avuto tutti gli elementi per disporre la restituzione, a favore dell'odierno appellante, di quanto indebitamente versato, pur in presenza di un rapporto contrattuale fra la e la Come è noto, in base a quanto stabilito dall'art. Controparte_2 CP_3
2036 c.c., chi ha pagato un debito altrui in base ad un errore scusabile è legittimato a ripetere quanto versato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito”.
In particolare, nel caso di specie l'esistenza dell'errore scusabile è stata provata fin dall'atto di citazione. Ivi si legge infatti: “Come è noto, i presupposti per la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. vengono tradizionalmente individuati nella prestazione e nel suo carattere non dovuto. (…)
Non è richiesto l'errore del solvens, e, comunque, nel nostro caso, esso può ritenersi sussistente attesa la erronea convinzione di di essere tenuto ad una prestazione in vista Parte_1 della causa solvendi in realtà insussistente”. La scusabilità dell'errore è poi attestata dai documenti prodotti con lo stesso atto di citazione, in particolare il contratto preliminare di vendita stipulato con la indubbiamente idoneo a far sorgere nello la convinzione di adempiere ad CP_3 Parte_1 un'obbligazione propria. La presenza dell'errore è infine testimoniata dal prospetto di pagamento proposto alla e dalla corrispondenza intercorsa fra questa e lo che CP_2 Parte_1 testimoniano chiaramente la convinzione di quest'ultimo di adempiere ad un'obbligazione propria”.
Il motivo è infondato.
Deve innanzitutto rilevarsi che tale ricostruzione è in contraddizione con quanto affermato nel primo motivo di appello sull'inesistenza di alcun obbligo in capo allo di pagare i canoni del Parte_1 leasing con conseguente rappresentazione di un indebito oggettivo.
Con il secondo motivo viene prospettata invece la sussistenza di un indebito soggettivo o ex persona che si configura quando taluno paghi un debito altrui, credendosi debitore in base ad errore scusabile.
L'indebito soggettivo postula la prova dell'errore a carico del solvens tenuto a dimostrare, al fine di potere ripetere l'indebito, di aver pagato, non solo in base ad un errore, ma ad un errore scusabile.
Tale errore non è configurabile nella fattispecie in esame in cui lo era perfettamente Parte_1
Contr a conoscenza del contratto di leasing intercorrente tra la la ed ha effettuato i pagamenti, CP_3 per conto di quest'ultima, al fine di poter subentrare nel contratto.
La domanda di ripetizione d'indebito non può pertanto essere accolta.
§ 9. — In conclusione l'appello deve essere respinto.
§ 10. — La peculiarità della fattispecie consente la compensazione delle spese del grado.
§ 11. — L'appellante è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. Controparte_2
24249/2018, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. spese del grado compensate;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico di Parte_1
Così deciso in Roma il 12 novembre 2025.
Il Presidente estensore
IO LI