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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/04/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud. aus.rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1539/22 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 22.05.24 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
, in persona del sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Alessandra Puccio appellante
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Balsamo Controparte_1
appellata
Conclusioni:
Per l'appellante: “in riforma dell'impugnata sentenza, in via principale, rigettare la domanda della sig.ra , siccome inammissibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto per i Controparte_1
motivi indicati nel paragrafo A) del presente atto di appello, con vittoria delle spese di lite relativamente ad ambedue i gradi di giudizio;
in via subordinata, per la remota e denegata ipotesi in cui venisse confermato da codesta ecc.ma Corte un qualche profilo di responsabilità dell'ente scrivente, ai sensi degli artt. 2051 e/o 2043 c.c., dichiarare un concorso di colpa nella verificazione del sinistro con inversione dell'incidenza dei fattori causali per come motivato nel paragrafo B) del corrente atto di gravame, considerando così per l'effetto pari al 70% (o in ogni caso superiore al
50%, o al peggio di uguale grado) di quella riconducibile all'episodio di vertigini patito dall'attrice
(eventualmente da valutarsi in uno alla generale condotta negligente di quest'ultima) e pari all'inferiore 30% di quella riconducibile all'asserita pericolosità della cosa di proprietà dell'ente comunale appellante, con compensazione integrale delle spese di lite, relativamente ad ambedue i gradi di giudizio in ragione della sostanziale prevalente soccombenza dell'attrice”.
Per l'appellata: “rigettare integralmente l'appello avversario e confermare la sentenza, ex adverso impugnata, con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c.”
Svolgimento del processo
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Catanzaro, il Controparte_1 [...]
esponendo che: in data 13.05.12, intorno alle 11.00/11.30 circa, mentre percorreva a piedi Parte_1
il marciapiede di Viale Mazzini, in , inciampava in una grata in ferro, posta sullo stesso, che Pt_1
circonda per tre lati un albero di alto fusto;
a seguito della rovinosa caduta riportava la "frattura pluriframmentaria epifisi distale radio ed ulna destri e ferita lacero contusa labbro inferiore”.
Chiedeva, pertanto, che previo accertamento e dichiarazione di responsabilità, ai sensi degli artt. 2043
e 2051 c.c., il convenuto venisse condannato al risarcimento dei danni subìti, che quantificava in complessivi €. 24.194,25, oltre accessori.
Si costituiva in giudizio il che contestava la domanda chiedendone il rigetto Parte_1
o, in via subordinata, il riconoscimento del concorso colposo della CP_1
Il giudizio, istruito con prova testi e c.t.u., veniva trattenuto in decisione, ex art. 281 sexies c.p.c.
Con sentenza n. 433/22, pubblicata il 24.03.22, il Tribunale di Catanzaro accoglieva parzialmente la domanda e condannava il a pagare, in favore dell'attrice, la Parte_1 complessiva somma di €. 12.929,70, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e delle spese mediche, oltre accessori;
compensava per un terzo le spese di lite e condannava il convenuto a pagare i rimanenti due terzi.
Avverso la suddetta pronuncia, il interponeva gravame affidandolo ai Parte_1
motivi che di seguito saranno esposti.
Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma della sentenza appellata.
Con ordinanza del 14.02.23, la Corte rigettava l'istanza di inibitoria e rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.05.24.
A detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta il 28.05.24.
Entrambe le parti provvedevano al deposito della sola comparsa conclusionale. RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con un primo motivo l'appellante chiede la rivisitazione della sentenza laddove il
Tribunale così afferma: “ad ulteriore conferma della correttezza della decisione, questo Giudice richiama (circostanza incontestata) la dichiarazione resa da parte convenuta al personale medico dell'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio e riportata in anamnesi “riferisce episodio di vertigine per artrosi cervicale” che lo induce a ritenere che la vicenda vada ricondotta alla figura giuridica del concorso causale essendosi l'evento verificato per il concorso di diversi fattori umani e, segnatamente, la condotta del responsabile e la concomitante condotta del danneggiato stesso. Al riguardo, infatti, allo stato degli atti, lo stato di salute di parte attrice non può che inquadrarsi in un comportamento imprudente che pertanto ha concorso al verificarsi dell'evento, agevolando il danno…La superiore valutazione da parte del giudicante, dunque, è quella che la condotta del danneggiato non appare idonea ad interrompere il nesso causale, ma al contempo induce a ritenere addebitabile una percentuale di responsabilità in capo allo stesso”.
Ebbene, il giudicante, nonostante il richiamo alle deposizioni testimoniali, rese in giudizio, non avrebbe specificato gli elementi identificativi della situazione di pericolo - rappresentata dall'allegata insidia non visibile ed imprevedibile - dai quali desumere la responsabilità dell'ente comunale.
Ritiene, infatti, l'appellante che la circostanza, incontestata, del malore occorso alla CP_1
rappresenti un fatto che assurge a causa esclusiva della caduta o, comunque, a caso fortuito con conseguente effetto liberatorio e non dunque una mera concausa nella produzione del danno.
Invero, dalla documentazione clinica, in atti, ed in particolare dal verbale di Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro emerge che l'attrice riferiva ai sanitari del
P.S. “episodio di vertigine per artrosi cervicale”, riconducendo, espressamente, il fatto dell'inciampo per strada, in via esclusiva, a detto malore.
Le suddette dichiarazioni, contenute nel referto medico, che ha valore di piena prova fino a querela di falso, essendo redatto da un pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 2700 c.c., contrasterebbero con la ricostruzione dei fatti esposti in citazione ed inoltre non sarebbero state smentite dai testi o dalla c.t.u. (che si è limitata ad indagare sulle conseguenze della caduta, senza esaminare in modo completo il predetto verbale di P.S.).
Dunque, la caduta si sarebbe verificata per caso fortuito e, comunque, di certo per un malore della con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'amministrazione comunale. CP_1
Inoltre, nessuno dei testi, cui le foto sono state esibite, ha confermato ed individuato con precisione la situazione di pericolo allegata, ovvero la circostanza che la grata fosse rialzata rispetto al marciapiede. L'unico teste ( che avrebbe assistito all'occorso - pur confermando la circostanza Tes_1 che l'attrice inciampava nella grata in ferro - non ricorda se al momento del sinistro la grata in questione fosse in effetti rialzata, ovvero quale fosse tra quelle raffigurate nelle foto mostrate;
né ha escluso che all'origine dell'episodio dell'inciampo, o messa in fallo del piede dell'attrice, vi sia stato l'accusato malore.
In sostanza, le suddette risultanze istruttorie, già di per sé imprecise e generiche, oltre a non provare analiticamente la dinamica del sinistro, non escluderebbero una condotta, negligente e disattenta della stessa danneggiata, sufficiente da sola a determinare l'evento e, soprattutto, in generale, la circostanza del malore, ovvero il caso fortuito, quale fatto estraneo alla sfera di custodia dell'ente avente impulso causale autonomo dell'evento dannoso e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità nell'ambito della verificazione del sinistro.
Peraltro, sarebbe pacifico che, in alcuni casi, la res svolga solo il ruolo di occasione dell'evento che in realtà è provocato da una causa estranea alla stessa e che ben può essere rappresentato dallo stesso comportamento del danneggiato;
in tali casi si verificherebbe il c.d. fortuito incidentale che è idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno.
Dunque, ribadisce il ricorrerebbero tutti gli elementi per poter affermare che Pt_1
l'episodio di vertigine sia l'unico fattore ad avere determinato causalmente l'evento dannoso della caduta (cd. caduta da vertigine), trattandosi di un fenomeno/sintomo patologico che notoriamente non consente alla persona che lo subisce di mantenere il proprio equilibrio corporeo, soprattutto in costanza di una elevata età anagrafica.
Pertanto, sia nel caso in cui la grata all'origine dell'evento dannoso fosse stata effettivamente rialzata - circostanza, in alcun modo confermata dalle risultanze istruttorie - sia nel caso in cui non lo fosse stata, il malore avrebbe, comunque, comportato autonomamente la rovinosa caduta a terra della senza trascurare di considerare che, in assenza dell'episodio di vertigine, la stessa ben CP_1
avrebbe potuto evitare la presunta insidia, laddove esistente.
Invero, anche a prescindere dalla circostanza del malore patito dalla danneggiata, secondo l'appellante rileverebbero, nel caso di specie, i seguenti aspetti: la sicura conoscenza da parte dell'attrice del luogo del sinistro (la è residente in [...]
Mazzini); la visibilità del percorso, stante l'orario diurno della caduta (ore 11,00-11,30); nonché lo stato dei luoghi, caratterizzato da un marciapiede non omogeneo, né tanto meno lineare, in quanto costituito da pavimentazione alternata a grate di protezione degli alberi, che deve indurre il pedone ad una maggiore attenzione, considerato che la presenza di alberi e delle rispettive radici comporta naturalmente il sollevamento e la deformazione del marciapiede medesimo. Dunque, l'allegato rialzo della grata ben poteva essere prevedibile e, soprattutto, immediatamente percepibile, usando la normale diligenza;
quella diligenza che ogni utente della strada deve usare per ottemperare al principio di autoresponsabilità, ovvero a quel principio che consente al soggetto di salvaguardare la propria incolumità.
2.- Con un secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata, laddove il Tribunale ha riconosciuto un concorso colposo, nella sola misura del 30%, anziché, più correttamente, ritenere prevalente il grado di responsabilità, in considerazione della condotta negligente ed imprudente tenuta dalla danneggiata.
Pertanto, il chiede la modifica della sentenza di primo grado, in caso di mancato Pt_1
accoglimento del primo motivo di gravame, in favore di una pronuncia che inverta l'incidenza dei fattori causali, considerando così per l'effetto pari al 70% (o in ogni caso superiore al 50%, o di uguale grado) quella riconducibile all'episodio di vertigini patito dall'attrice (eventualmente da valutarsi unitamente alla sua condotta negligente) e pari all'inferiore 30%, quella riconducibile all'asserita pericolosità della res.
3.- L'appello è fondato nei termini che seguono.
Ritiene, infatti, la Corte che il giudice di prime cure non abbia, adeguatamente ed attentamente, valutato il materiale probatorio e gli elementi di fatto acquisiti al giudizio ed abbia, altresì, erroneamente applicato i principi giurisprudenziali in materia di responsabilità da cose in custodia e di riparto dell'onere probatorio.
E' pacifico, infatti, che nella presente fattispecie - ricondotta nell'alveo di cui all'art. 2051
c.c. - l'onere probatorio, gravante sull'attore, si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza
(ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o pericolosa o che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi propri della responsabilità, ex art. 2043 c.c., (ex multis,
Cass. n. 39965/21, n. 25214/14; n. 10687/01).
Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (ex multis, Cass. n. 18518/24) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Con specifico riguardo all'incidenza della condotta della vittima nel dinamismo del danno, è necessario rilevare che, recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ormai superato quell'indirizzo secondo il quale “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 e 2, c.c.), richiedendosi, per
l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (Cass. 2020, n.
26524/20; in senso conforme anche Cass. n. 4035/21)” (cfr. Cass. civ., 24 gennaio 2024, n. 2376).
Questo (più recente) indirizzo giurisprudenziale ha affermato il principio dell'ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo;
in particolar modo, ha chiarito che il fatto del danneggiato rileva causalmente se è connotato da colpa: “il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto), “intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la colpa e
l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (Cass. n. 14228/23).In particolare, la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice di merito, potrà, comunque, assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che “nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tener conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass.n. 14228/23, cit.), secondo quello che è
“l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte”, peraltro “ribadito e definitivamente
“suggellato” anche dal suo massimo consesso” (il riferimento è Cass. Sez. Un. n. 20943/22)” (Cass.
n. 2376/24).
Pertanto, è alla luce di detti principi che devono essere scrutinati i fatti di causa.
Ebbene, in primis, va rilevato che la non ha provato l'evento dannoso, né la sua CP_1
derivazione causale dalla res.
Dal compendio probatorio, invero, non appare possibile risalire alla dinamica dell'occorso, non comprendendosi se, e in quale misura, la grata in questione abbia avuto un'efficacia causale nella rovinosa caduta.
Quanto alle deposizioni testimoniali, ha riferito di aver visto la Tes_1 CP_1
inciampare nella grata, raffigurata nella foto esibitale in visione, in quanto si trovava sullo stesso marciapiede, sebbene in direzione opposta;
l'altro teste, ha dichiarato di aver Testimone_2
scorto la danneggiata a terra, vicino alla grata raffigurata nella foto prodotta, specificando di non ricordare se detta grata fosse sollevata o meno dal marciapiede.
Quanto alla documentazione fotografica in atti, essa non è idonea, da sola, a comprovare il nesso di causalità, atteso che la stessa si appalesa utile, unicamente, a rappresentare l'astratta potenzialità dannosa della res, ma non già a dimostrare, nella fattispecie concreta, se e come la danneggiata sia entrata in contatto con la stessa;
tuttavia, è possibile apprezzare le notevoli dimensioni della grata in questione posta su un marciapiede caratterizzato da sconnessioni ed irregolartità.
Infine, dalla documentazione sanitaria prodotta ed in particolare dal verbale di P.S. dell'Ospedale di Catanzaro, si evince che la il giorno dell'occorso, ha subito un malore;
si CP_1
legge, infatti, nella sezione “anamnesi”: “riferisce episodio di vertigine per artrosi cervicale;
riferisce di essere inciampata per strada”.
Ebbene, alla luce delle risultanze istruttorie - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale - appare più che verosimile che la caduta della sia avvenuta a causa dell'improvviso malore CP_1
“episodio di vertigine per artrosi cervicale” che le ha fatto perdere l'equilibrio e rovinare al suolo, vicino alla grata in questione.
L'appellata ha contestato tale dinamica ribadendo di essere caduta a causa della grata in ferro poiché l'anamnesi, raccolta in sede di verbale di P.S., si riferirebbe alla sua storia clinica e non al momento dell'occorso.
Tuttavia, è evidente che la ha riferito ai sanitari la causa della caduta a terra CP_1 riconducendola, espressamente, all'improvviso malore (episodio di vertigine).
Tale assunto è confermato, ulteriormente, dall'anamnesi familiare, fisiologica e patologica - riportata nella relazione peritale - ove si legge: “notizie raccolte irrilevanti ai fini dell'attuale indagine peritale. In particolare, non riferite malattie, infortuni, traumi o lesioni pregresse degne di nota” ed ancora, nelle conclusioni, il c.t.u. afferma: “non sono emersi precedenti morbosi interessanti la salute della perizianda”.
Dunque, il malore si è, chiaramente, manifestato, per la prima volta, il giorno dell'occorso, atteso che non risultano riferiti ulteriori episodi similari da parte della danneggiata.
Il Tribunale, pur tenendo conto della predetta circostanza, tuttavia, erroneamente, non l'ha ritenuta unico fattore causale della caduta, bensì quale concausa dell'evento dannoso.
Giova rammentare, al riguardo, il principio costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, “in materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "con-causale" di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio "semplificato", tale da condurre ipso facto ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del quantum risarcitorio» (ex multis, Cass. n. 5727/23; n.15991/11; n. 8995/15).
Dunque, la - contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice - non ha assolto CP_1 all'onere probatorio richiesto e, dunque, alla dimostrazione del nesso di causalità tra la res e l'evento dannoso, presupposto indefettibile della responsabilità di cose in custodia.
In ogni caso, qualora si volesse dare per verificata la caduta, nei termini prospettati dalla
- ossia a causa della grata rialzata - occorre rilevare che dalle foto prodotte emerge una CP_1
situazione dei luoghi caratterizzata dalla presenza di un marciapiede con sconnessioni e asperità dovute alla presenza delle radici degli alberi da fusto;
d'altra parte, è necessario comprendere come si atteggia, nel caso di specie, la condotta della danneggiata entrata in contatto con la cosa.
Secondo l'appellante, difatti, la fattispecie in esame non presenta le condizioni di carattere oggettivo e soggettivo per poter qualificare lo stato dei luoghi come insidia o trabocchetto e, pertanto, una condotta più attenta della danneggiata avrebbe evitato l'evento lesivo.
Tale assunto è indubbiamente condivisibile, con le precisazioni che seguono.
E' opportuno premettere che, secondo pacifica giurisprudenza, i concetti d'insidia e trabocchetto, richiamati dalla difesa dell'appellante, non sono più pertinenti con la responsabilità da cose in custodia, essendo stata essa qualificata come oggettiva, ma sono utilizzati solo per giustificare la responsabilità colposa dell'ente proprietario della strada, ex art 2043 c.c.
Oggetto di valutazione rimane, dunque, la sola condotta imprudente della la quale CP_1
- contrariamente a quanto statuito dal primo giudice - deve essere ritenuta come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, senza che rilevino, in alcun modo, i caratteri dell'imprevedibilità o abnormità della stessa. Infatti, l'occorso, secondo la prospettazione attorea, si sarebbe verificato alle ore 11,00/11.30 circa, e quindi, in orario diurno;
inoltre, i rilievi fotografici allegati evidenziano la presenza di una grata di non modeste dimensioni e, dunque, perfettamente visibile ed evitabile con la dovuta diligenza.
Pertanto, qualora la danneggiata avesse improntato il proprio comportamento alla normale cautela correlata con la situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto agevolmente scorgerla e altrettanto agevolmente evitarla, senza alcun disagio, data l'ampiezza della stessa, le sue caratteristiche, l'assenza di ostacoli alla visuale.
Non può, infine, essere trascurata l'ulteriore circostanza circa la presumibile perfetta conoscenza da parte della danneggiata dello stato dei luoghi, essendo nata e residente in una strada limitrofa a quella ove si è verificato il sinistro.
La caduta e le conseguenti lesioni riportate, dunque, non sono in alcun modo ascrivibili al fatto della cosa (e, dunque, imputabili a responsabilità del custode), ai sensi dell'art. 2051 c.c., ma devono essere causalmente ricondotte, in via esclusiva, al comportamento incauto ed imprudente dell'appellata, con esclusione di altri fattori causali.
L'appello è dunque accolto e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, la domanda risarcitoria proposta è rigettata.
Poiché i principi giurisprudenziali richiamati da questa Corte ai fini della decisione, si sono consolidati in epoca successiva alla pronuncia di primo grado, si stima di giustizia compensare in ragione di ½ le spese di lite dei due gradi di giudizio, ponendo il restante ½ a carico dell'attrice soccombente.
Esse si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra €.
5.201 ed €. 26.000 sulla base dei parametri medi, di cui ai DD.MM. 55/14 e 147/22, per tutte le fasi, previa distrazione.
Stante il tenore della decisione (accoglimento dell'appello) deve darsi atto che non sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal , nei confronti di , avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
433/22, pubblicata il 24.03.22, emessa dal Tribunale di Catanzaro, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta;
- compensa in ragione di ½ le spese di lite dei due gradi di giudizio e condanna Controparte_1 al pagamento, in favore del , della restante metà che si liquida in €. 2.538,00 per Parte_1
compensi, per il primo grado, ed €. 204,75 per spese ed €. 2.904,00, per compensi, quanto all'appello, il tutto, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.02.2025
Il Giud. Aus. Est. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppa Alecci) (Dott.ssa Carmela Ruberto)