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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 10/06/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SULMONA
Sentenza ex art. 281 quinquies
All'udienza del giorno 9 giugno 2025 dinanzi al G.ON. dott. ssa Daniela D'Ambrosio nell'aula n.2 alle ore 9:30 sono presenti l'Avv. BALDASSARRE ALESSANDRA per la parte e;
l'Avv. LORENZO SABATINI per la parte Parte_1 Parte_2 [...]
. Controparte_1
L'Avv. BALDASSARRE ALESSANDRA precisa le conclusioni per la parte ricorrente riportandosi a quelle dell'atto introduttivo nonché alle note conclusionali depositate chiedendone l'integrale accoglimento. L'Avv. LORENZO SABATINI precisa quindi le conclusioni per la parte resistente riportandosi a quelle della comparsa di costituzione nonché alle note conclusionali depositate chiedendo il rigetto della domanda per i motivi evidenziati;
precisa ulteriormente che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, i lavori appaltati alla non sono conclusi come relazionato dal perito Ing. nella CTU CP_1 Per_1 dep e ricorrente. L'Avv. BALDASSARRE rileva al contrario che esiste una dichiarazione di fine lavori depositata in atti nonché nel procedimento a parti invertite con RG 64/2025(Giudice Sarnelli) per la quale è stata richiesta l'acquisizione in questo giudizio degli atti, dichiarazione sottoscritta dall'odierno resistente e dall'Ing. Direttore dei lavori;
Pt_3 insiste nelle proprie richieste anche alla luce di tale circostanz L'Avv. SABATINI dal canto suo insiste nelle conclusioni e, con riferimento alla dichiarazione richiamata da controparte, dichiara di voler disconoscerne il contenuto, precisando che i lavori cui ivi si fa riferimento sono diversi ed ulteriori;
come confermato dall'allegato 5 della comparsa di costituzione il D.L. prende atto della sospensione dei lavori, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti. All'esito della discussione il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore GOP dott. ssa Daniela D'Ambrosio
In nome del Popolo Italiano, rientrata in aula alle ore 15,30 pronuncia, la seguente: SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 296 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 fra le parti:
(c.f. ) e (c.f.. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
( Email_1
RICORRENTI contro
- , (C.F. , nella qualità di titolare della ditta Controparte_1 C.F._3 individuale “ “ con sede legale in Raiano (AQ) alla Controparte_2
Via Caravaggio n. 73 (P.I. elettivamente domiciliata in Giulianova (TE) alla P.IVA_1 Via Dalmazia n. n. 15, presso e nello studio degli Avv.ti Lorenzo Sabatini che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Sara Poltrone ( ; Email_2
RESISTENTE Oggetto della controversia: RICORSO EX ARTT. 1168 – 1170 C.C. e 703 C.P.C. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. VISTA la domanda proposta e con la quale Parte_1 Parte_2 con ricorso ex art1168-1170 c o e notificato regolarmente, unitamente al provvedimento di fissazione udienza rivolgendosi all'intestato Tribunale, chiedevano di ottenere la immediata rimozione del fabbricato da cantiere collocato dal nella proprietà dei Controparte_1 ricorrenti, con reintegra di questi ultimi nel pieno possesso dell'intero terreno di loro proprietà o manutenzione del possesso medesimo.
2. Viste le CONCLUSIONI cui sono pervenuti i ricorrenti: “ordinare con decreto e inaudita altera parte, a l'immediata rimozione del fabbricato da Controparte_1 cantiere dallo stesso co ietà dei ricorrenti (nonché l'immediata riduzione in pristino delle opere che comportano lesione nel possesso dell'immobile, oltre all'esecuzione, a cura e a spese del resistente di ogni lavoro necessario al fine di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi), con reintegra dei ricorrenti nel pieno possesso dell'intero terreno di loro proprietà o manutenzione del possesso medesimo;
fissare l'udienza di comparizione delle parti con termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto al resistente;
Con riserva di chiedere nella sede competente, la condanna del resistente al risarcimento dei danni e con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
3. Vista la comparsa di costituzione e risposta della Ditta “ Controparte_2
”, con la quale l'omonimo legale rappresentante signor
[...]
ha chiesto il rigetto della domanda e nello specifico ha Controparte_1 dedotto: -di trovarsi nello status di detentore qualificato dell'area in questione in virtù del contratto d'appalto in essere con i ricorrenti per opere non ancora ultimate;
- la pretestuosità della risoluzione contrattuale avanzata dai ricorrenti avente ad oggetto gravi difetti delle opere eseguite;
-l'insussistenza dello spoglio a fondamento della domanda di cui al ricorso“non essendo intervenuta l'interversione di cui all'art. 1141 c.c.”.
4. Rilevato e valutato l'andamento della causa e considerato che, dopo la prima udienza di comparizione delle parti, nella quale veniva dal Giudice tentata la conciliazione anche alla luce della pendente azione giudiziaria intentata dai ricorrenti con ricorso per ATP per accertare la consistenza dei danni subìti derivanti dalla cattiva esecuzione del contratto di appalto ripassato tra le parti, il giudizio si è protratto con altre tre udienze finalizzate a concedere alle parti un termine per il raggiungimento di un accordo, in ragione della contemporanea pendenza di una procedura per ATP finalizzata all'accertamento dei vizi lamentati dai ricorrenti sulle opere eseguite dal le trattative per l'accordo hanno avuto esito negativo. CP_1
La domanda avan rrenti non può essere accolta e deve essere rigettata in quanto infondata.
RITENUTO che:
5. In questo giudizio il giudice è chiamato ad esaminare il ricorso ex artt. 1168 – 1170 c.c. e 703 c.p.c. valutando i fatti e le prove presentate dalle parti ricorrenti per stabilire se lo spoglio (o reintegrazione) sia effettivamente avvenuto e se sia stato violento o clandestino e, inoltre, se sia fondata la richiesta di essere reintegrati nel possesso del bene così sottratto.
6. Il giudice come nel caso di specie è chiamato cioè ad emettere un provvedimento che disponga o la reintegrazione nel possesso, con ordine di restituzione del bene al proprietario spogliato (in tal caso ritenendo fondata e giustificata la domanda possessoria, previo accertamento dell'avvenuto spoglio sussistendo i requisiti richiesti); ovvero a valutare la possibilità dell'adozione di un provvedimento negativo laddove ritenga non accertato lo spoglio o non giustificata la reintegrazione.
7. L'indagine cui è chiamato il Giudice non attiene dunque alla fase di merito del procedimento possessorio introdotto con ricorso dai ricorrenti;
l'oggetto del contendere è circoscritto alla verifica di cui sopra, volta specificatamente ed esclusivamente ad accertare a se alla data dello spoglio (collocata temporalmente in un'epoca nella quale non risulta esservi 'adozione di alcun una pronuncia giudiziale), i ricorrenti erano nel possesso dell'area.
8. Appaiono irrilevanti ai fini del decidere le vicende contrattuali tra le parti le quali hanno fatto riferimento agli accordi negoziali puntualmente richiamati da entrambi nei loro atti.
9. Per tutto quanto attiene gli aspetti inerenti i vizi dell'opera in contratto di appalto non è data infatti ai committenti un'azione per reintegrare il possesso ove le azioni a tutela del committente sono invece quelle previste per la garanzia per vizi e difformità dell'opera, come la loro eliminazione a spese dell'appaltatore, la riduzione del prezzo o, in casi specifici, la risoluzione del contratto.
10. L'azione per integrazione del possesso riguarda invece situazioni in cui il committente ha una pretesa di possesso su un bene e i vizi dell'opera non la pregiudicano. RILEVATO che:
11. nel caso che ci occupa è pacifico ed incontestato che le parti hanno stipulato un contratto di appalto in data 2 maggio 2022 per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia consistenti nelle opere di demolizione e ricostruzione dell'immobile di proprietà ; Parte_4
12. pacifico anche che quale titolare della omonima Ditta “ Controparte_1 [...]
” in ottemperanza delle disposizioni normative CP_2 Controparte_2
Dlgs 81/2008), in forza dei sottoscritti accordi contrattuali, ha provveduto all'allestimento di un'area di cantiere con collocazione di attrezzatura e installazione di cosiddetto “BOX da cantiere” qualificabile come prefabbricato movibile necessario per l'organizzazione dei mezzi necessari per la esecuzione delle opere appaltate;
13. esiste prova che sono intervenuti fatti sopravvenuti documentati puntualmente in sede di note scritte di precisazione delle conclusioni dalla resistente ( docc.ti. 1,2,3,4, 5, 6 e 7):è risultato che i hanno infatti spostato il box da Parte_4 cantiere e tutte le attrezzature dall'ubicazione CP_1 originaria, come risulta dal confronto delle fotografie prodotte in atti con le note conclusive della resistente con le foto dello stato dei luoghi allegate in uno con il ricorso introduttivo dai ricorrenti;
14. i lavori appaltati alla non sono stati conclusi;
CP_1
15. non vi è in atti alcuna dichiarazione di fine lavori;
16. allo stato della produzione documentale depositata i lavori risultano essere sospesi come anche dall'analisi dell'allegato 5 della comparsa di costituzione della resistente ove il D.L. prende atto della sospensione dei lavori;
RITENUTO quindi che: 17. nel caso oggetto di esame il contratto di appalto è efficace tra le parti non essendo stata fornita prova dell'avvenuta ultimazione delle opere nè alcuna pronuncia giudiziale a sciogliere il vincolo contrattuale (cfr Cass 7700/96);
18. il contratto in generale infatti, ai sensi dell'art.1372 c.c. ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto se non per mutuo consenso o nei casi espressamente previsti dalla legge;
19. la giurisprudenza della Suprema Corte si è espressa stabilendo che lo scioglimento del contratto per inadempimento consegue ad una pronuncia costitutiva che presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte e che viene operata alla stregua di un duplice criterio sia secondo un parametro oggettivo, sia con la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata (ordinanza del 9/7/2021, n. 19579);
20. il comportamento del è legittimo ed appare giustificato con Controparte_1 gli obblighi di legge assunti dall'appaltatrice nel rapporto obbligatorio sottoscritto;
21. l'appaltatrice può ben qualificarsi quale detentore Controparte_1 qualificato dell'opera e dell'attrezzatura ove è ubicato il box, non essendo intervenuta sentenza che disponga in senso contrario;
22. in punto di diritto è applicabile al caso concreto quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione che definisce l'appaltatore come un detentore autonomo qualificato, che esercita la detenzione dell'area su cui esegue l'opera nel suo interesse(Cass Civile Ord. Sez. 2 Num. 7663 Anno 2023);
23. l'appaltatore infatti può promuovere azione di reintegrazione anche contro il committente ( in forza del titolo contrattuale inizia un potere di fatto sull'immobile che ha una propria sfera di rilevanza giuridica, derivante dall'insopprimibile autonomia dell'appaltatore nell'organizzazione dei mezzi di produzione e dalla diretta assunzione del rischio imprenditoriale in relazione non solo al raggiungimento del risultato economico della sua attività ma anche alla responsabilità che assume in connessione con lo svolgimento dell'attività medesima -Cass. 21/08/1996 n. 7700; -Cass. 15/05/1998 n. 4908;-Cass. 21/08/1996, n. 7700; -Cass. 18/06/1992, n. 7520); 24. priva di rilevanza giuridica in questo giudizio la nota dei ricorrenti(datata 15/04/2024) che rappresenta solo una dichiarazione di intenti legata alla volontà di risoluzione del contratto con invito allo sgombero del cantiere da ogni attrezzatura nel termine fissato di dieci giorni;
25. privo altresì di utilità l'aspetto legato all' accertamento tecnico preventivo introdotto con ricorso innanzi codesto intestato Tribunale (RG n. 289/24) conclusosi con il deposito di una consulenza tecnica a firma del CTU e volta alla stima dei lavori per il ripristino della pavimentazione, nonchè di quelli in accollo eseguiti dall'appaltatore;
26. la richiesta dei proprietari del terreno intentata con il ricorso introduttivo non può essere qualificata in termini di spoglio, essendo giustificato il possesso da parte dell'Appaltatrice ; Controparte_1
27. non si è verificata perciò alcuna lesione del possesso dei ricorrenti.
RITENUTO infine che ulteriori accertamenti non sono consentiti nel presente procedimento. La domanda dei ricorrenti deve pertanto essere respinta, con condanna al pagamento delle spese di lite secondo la liquidazione di cui nel dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Sulmona in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso ex artt. 1168 – 1170 C.C. e 703 c.p.c. da Parte_1
e nei confronti quale titolare della
[...] Parte_2 Controparte_1 [...]
, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così provvede: Controparte_1 mulate di ricorrenti;
-condanna e alla rifusione in favore di Parte_1 Parte_2 CP_1
[...] CP_1 Controparte_2 di lite che liquida in complessivi € 1.700,00 oltre IVA e CPA e spese generali su diritti ed onorari come per legge per la fase sommaria. Così deciso in Sulmona, 9 giugno 2025
Il G.On.
f.to digit.Daniela D'Ambrosio
TRIBUNALE DI SULMONA
Sentenza ex art. 281 quinquies
All'udienza del giorno 9 giugno 2025 dinanzi al G.ON. dott. ssa Daniela D'Ambrosio nell'aula n.2 alle ore 9:30 sono presenti l'Avv. BALDASSARRE ALESSANDRA per la parte e;
l'Avv. LORENZO SABATINI per la parte Parte_1 Parte_2 [...]
. Controparte_1
L'Avv. BALDASSARRE ALESSANDRA precisa le conclusioni per la parte ricorrente riportandosi a quelle dell'atto introduttivo nonché alle note conclusionali depositate chiedendone l'integrale accoglimento. L'Avv. LORENZO SABATINI precisa quindi le conclusioni per la parte resistente riportandosi a quelle della comparsa di costituzione nonché alle note conclusionali depositate chiedendo il rigetto della domanda per i motivi evidenziati;
precisa ulteriormente che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, i lavori appaltati alla non sono conclusi come relazionato dal perito Ing. nella CTU CP_1 Per_1 dep e ricorrente. L'Avv. BALDASSARRE rileva al contrario che esiste una dichiarazione di fine lavori depositata in atti nonché nel procedimento a parti invertite con RG 64/2025(Giudice Sarnelli) per la quale è stata richiesta l'acquisizione in questo giudizio degli atti, dichiarazione sottoscritta dall'odierno resistente e dall'Ing. Direttore dei lavori;
Pt_3 insiste nelle proprie richieste anche alla luce di tale circostanz L'Avv. SABATINI dal canto suo insiste nelle conclusioni e, con riferimento alla dichiarazione richiamata da controparte, dichiara di voler disconoscerne il contenuto, precisando che i lavori cui ivi si fa riferimento sono diversi ed ulteriori;
come confermato dall'allegato 5 della comparsa di costituzione il D.L. prende atto della sospensione dei lavori, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti. All'esito della discussione il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore GOP dott. ssa Daniela D'Ambrosio
In nome del Popolo Italiano, rientrata in aula alle ore 15,30 pronuncia, la seguente: SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 296 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 fra le parti:
(c.f. ) e (c.f.. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
( Email_1
RICORRENTI contro
- , (C.F. , nella qualità di titolare della ditta Controparte_1 C.F._3 individuale “ “ con sede legale in Raiano (AQ) alla Controparte_2
Via Caravaggio n. 73 (P.I. elettivamente domiciliata in Giulianova (TE) alla P.IVA_1 Via Dalmazia n. n. 15, presso e nello studio degli Avv.ti Lorenzo Sabatini che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Sara Poltrone ( ; Email_2
RESISTENTE Oggetto della controversia: RICORSO EX ARTT. 1168 – 1170 C.C. e 703 C.P.C. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. VISTA la domanda proposta e con la quale Parte_1 Parte_2 con ricorso ex art1168-1170 c o e notificato regolarmente, unitamente al provvedimento di fissazione udienza rivolgendosi all'intestato Tribunale, chiedevano di ottenere la immediata rimozione del fabbricato da cantiere collocato dal nella proprietà dei Controparte_1 ricorrenti, con reintegra di questi ultimi nel pieno possesso dell'intero terreno di loro proprietà o manutenzione del possesso medesimo.
2. Viste le CONCLUSIONI cui sono pervenuti i ricorrenti: “ordinare con decreto e inaudita altera parte, a l'immediata rimozione del fabbricato da Controparte_1 cantiere dallo stesso co ietà dei ricorrenti (nonché l'immediata riduzione in pristino delle opere che comportano lesione nel possesso dell'immobile, oltre all'esecuzione, a cura e a spese del resistente di ogni lavoro necessario al fine di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi), con reintegra dei ricorrenti nel pieno possesso dell'intero terreno di loro proprietà o manutenzione del possesso medesimo;
fissare l'udienza di comparizione delle parti con termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto al resistente;
Con riserva di chiedere nella sede competente, la condanna del resistente al risarcimento dei danni e con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
3. Vista la comparsa di costituzione e risposta della Ditta “ Controparte_2
”, con la quale l'omonimo legale rappresentante signor
[...]
ha chiesto il rigetto della domanda e nello specifico ha Controparte_1 dedotto: -di trovarsi nello status di detentore qualificato dell'area in questione in virtù del contratto d'appalto in essere con i ricorrenti per opere non ancora ultimate;
- la pretestuosità della risoluzione contrattuale avanzata dai ricorrenti avente ad oggetto gravi difetti delle opere eseguite;
-l'insussistenza dello spoglio a fondamento della domanda di cui al ricorso“non essendo intervenuta l'interversione di cui all'art. 1141 c.c.”.
4. Rilevato e valutato l'andamento della causa e considerato che, dopo la prima udienza di comparizione delle parti, nella quale veniva dal Giudice tentata la conciliazione anche alla luce della pendente azione giudiziaria intentata dai ricorrenti con ricorso per ATP per accertare la consistenza dei danni subìti derivanti dalla cattiva esecuzione del contratto di appalto ripassato tra le parti, il giudizio si è protratto con altre tre udienze finalizzate a concedere alle parti un termine per il raggiungimento di un accordo, in ragione della contemporanea pendenza di una procedura per ATP finalizzata all'accertamento dei vizi lamentati dai ricorrenti sulle opere eseguite dal le trattative per l'accordo hanno avuto esito negativo. CP_1
La domanda avan rrenti non può essere accolta e deve essere rigettata in quanto infondata.
RITENUTO che:
5. In questo giudizio il giudice è chiamato ad esaminare il ricorso ex artt. 1168 – 1170 c.c. e 703 c.p.c. valutando i fatti e le prove presentate dalle parti ricorrenti per stabilire se lo spoglio (o reintegrazione) sia effettivamente avvenuto e se sia stato violento o clandestino e, inoltre, se sia fondata la richiesta di essere reintegrati nel possesso del bene così sottratto.
6. Il giudice come nel caso di specie è chiamato cioè ad emettere un provvedimento che disponga o la reintegrazione nel possesso, con ordine di restituzione del bene al proprietario spogliato (in tal caso ritenendo fondata e giustificata la domanda possessoria, previo accertamento dell'avvenuto spoglio sussistendo i requisiti richiesti); ovvero a valutare la possibilità dell'adozione di un provvedimento negativo laddove ritenga non accertato lo spoglio o non giustificata la reintegrazione.
7. L'indagine cui è chiamato il Giudice non attiene dunque alla fase di merito del procedimento possessorio introdotto con ricorso dai ricorrenti;
l'oggetto del contendere è circoscritto alla verifica di cui sopra, volta specificatamente ed esclusivamente ad accertare a se alla data dello spoglio (collocata temporalmente in un'epoca nella quale non risulta esservi 'adozione di alcun una pronuncia giudiziale), i ricorrenti erano nel possesso dell'area.
8. Appaiono irrilevanti ai fini del decidere le vicende contrattuali tra le parti le quali hanno fatto riferimento agli accordi negoziali puntualmente richiamati da entrambi nei loro atti.
9. Per tutto quanto attiene gli aspetti inerenti i vizi dell'opera in contratto di appalto non è data infatti ai committenti un'azione per reintegrare il possesso ove le azioni a tutela del committente sono invece quelle previste per la garanzia per vizi e difformità dell'opera, come la loro eliminazione a spese dell'appaltatore, la riduzione del prezzo o, in casi specifici, la risoluzione del contratto.
10. L'azione per integrazione del possesso riguarda invece situazioni in cui il committente ha una pretesa di possesso su un bene e i vizi dell'opera non la pregiudicano. RILEVATO che:
11. nel caso che ci occupa è pacifico ed incontestato che le parti hanno stipulato un contratto di appalto in data 2 maggio 2022 per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia consistenti nelle opere di demolizione e ricostruzione dell'immobile di proprietà ; Parte_4
12. pacifico anche che quale titolare della omonima Ditta “ Controparte_1 [...]
” in ottemperanza delle disposizioni normative CP_2 Controparte_2
Dlgs 81/2008), in forza dei sottoscritti accordi contrattuali, ha provveduto all'allestimento di un'area di cantiere con collocazione di attrezzatura e installazione di cosiddetto “BOX da cantiere” qualificabile come prefabbricato movibile necessario per l'organizzazione dei mezzi necessari per la esecuzione delle opere appaltate;
13. esiste prova che sono intervenuti fatti sopravvenuti documentati puntualmente in sede di note scritte di precisazione delle conclusioni dalla resistente ( docc.ti. 1,2,3,4, 5, 6 e 7):è risultato che i hanno infatti spostato il box da Parte_4 cantiere e tutte le attrezzature dall'ubicazione CP_1 originaria, come risulta dal confronto delle fotografie prodotte in atti con le note conclusive della resistente con le foto dello stato dei luoghi allegate in uno con il ricorso introduttivo dai ricorrenti;
14. i lavori appaltati alla non sono stati conclusi;
CP_1
15. non vi è in atti alcuna dichiarazione di fine lavori;
16. allo stato della produzione documentale depositata i lavori risultano essere sospesi come anche dall'analisi dell'allegato 5 della comparsa di costituzione della resistente ove il D.L. prende atto della sospensione dei lavori;
RITENUTO quindi che: 17. nel caso oggetto di esame il contratto di appalto è efficace tra le parti non essendo stata fornita prova dell'avvenuta ultimazione delle opere nè alcuna pronuncia giudiziale a sciogliere il vincolo contrattuale (cfr Cass 7700/96);
18. il contratto in generale infatti, ai sensi dell'art.1372 c.c. ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto se non per mutuo consenso o nei casi espressamente previsti dalla legge;
19. la giurisprudenza della Suprema Corte si è espressa stabilendo che lo scioglimento del contratto per inadempimento consegue ad una pronuncia costitutiva che presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte e che viene operata alla stregua di un duplice criterio sia secondo un parametro oggettivo, sia con la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata (ordinanza del 9/7/2021, n. 19579);
20. il comportamento del è legittimo ed appare giustificato con Controparte_1 gli obblighi di legge assunti dall'appaltatrice nel rapporto obbligatorio sottoscritto;
21. l'appaltatrice può ben qualificarsi quale detentore Controparte_1 qualificato dell'opera e dell'attrezzatura ove è ubicato il box, non essendo intervenuta sentenza che disponga in senso contrario;
22. in punto di diritto è applicabile al caso concreto quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione che definisce l'appaltatore come un detentore autonomo qualificato, che esercita la detenzione dell'area su cui esegue l'opera nel suo interesse(Cass Civile Ord. Sez. 2 Num. 7663 Anno 2023);
23. l'appaltatore infatti può promuovere azione di reintegrazione anche contro il committente ( in forza del titolo contrattuale inizia un potere di fatto sull'immobile che ha una propria sfera di rilevanza giuridica, derivante dall'insopprimibile autonomia dell'appaltatore nell'organizzazione dei mezzi di produzione e dalla diretta assunzione del rischio imprenditoriale in relazione non solo al raggiungimento del risultato economico della sua attività ma anche alla responsabilità che assume in connessione con lo svolgimento dell'attività medesima -Cass. 21/08/1996 n. 7700; -Cass. 15/05/1998 n. 4908;-Cass. 21/08/1996, n. 7700; -Cass. 18/06/1992, n. 7520); 24. priva di rilevanza giuridica in questo giudizio la nota dei ricorrenti(datata 15/04/2024) che rappresenta solo una dichiarazione di intenti legata alla volontà di risoluzione del contratto con invito allo sgombero del cantiere da ogni attrezzatura nel termine fissato di dieci giorni;
25. privo altresì di utilità l'aspetto legato all' accertamento tecnico preventivo introdotto con ricorso innanzi codesto intestato Tribunale (RG n. 289/24) conclusosi con il deposito di una consulenza tecnica a firma del CTU e volta alla stima dei lavori per il ripristino della pavimentazione, nonchè di quelli in accollo eseguiti dall'appaltatore;
26. la richiesta dei proprietari del terreno intentata con il ricorso introduttivo non può essere qualificata in termini di spoglio, essendo giustificato il possesso da parte dell'Appaltatrice ; Controparte_1
27. non si è verificata perciò alcuna lesione del possesso dei ricorrenti.
RITENUTO infine che ulteriori accertamenti non sono consentiti nel presente procedimento. La domanda dei ricorrenti deve pertanto essere respinta, con condanna al pagamento delle spese di lite secondo la liquidazione di cui nel dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Sulmona in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso ex artt. 1168 – 1170 C.C. e 703 c.p.c. da Parte_1
e nei confronti quale titolare della
[...] Parte_2 Controparte_1 [...]
, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così provvede: Controparte_1 mulate di ricorrenti;
-condanna e alla rifusione in favore di Parte_1 Parte_2 CP_1
[...] CP_1 Controparte_2 di lite che liquida in complessivi € 1.700,00 oltre IVA e CPA e spese generali su diritti ed onorari come per legge per la fase sommaria. Così deciso in Sulmona, 9 giugno 2025
Il G.On.
f.to digit.Daniela D'Ambrosio