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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2024, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 8761/24 V.G. R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.7.2024 da
1)
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Tagliamento 20, impiegata, titolo di studio diploma scuola superiore, codice fiscale cittadinanza italiana, ammessa al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato C.F._1
giusta delibera del 9/05/2024 (N. 2024/3019) difesa e rappresentata, in virtù di delega in calce al presente atto, dall'avv Alessandro Cassano (C.F – PEC C.F._2
pecavvocati.it del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo Email_1 Email_2 studio di quest'ultimo, a Corsico (MI), Via Alzaia Trieste 6
e
2)
, nato a [...], il [...], residente a [...]
Tagliamento 20, professione muratore, titolo di studio licenza media, codice fiscale
, cittadinanza italiana, difeso e rappresentato, dall'Avv. Francesca Lisbona (C.F. C.F._3
), come da procura allega, del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato C.F._4 presso lo studio di quest'ultima a Milano, Via F. Melzi d'Eril n. 7, pec
Email_3
pagina 1 di 3 con i seguenti figli: , nato a [...], il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...] C.F._5
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
25.07.2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso il padre ove manterrà la residenza anagrafica.
2) La madre potrà tenere con sé il figlio tutti i lunedì e venerdì pomeriggio prendendolo da scuola alle 17.30 e riaccompagnandolo a casa del padre alle ore 19.30. A settimane alternate, la
OR potrà tenere con sé prendendolo da scuola venerdì alle ore Parte_1 CP_1
17.30 e riaccompagnandolo a casa del padre domenica entro le ore 11.00. In ogni caso è fatto salvo ogni migliore accordo delle parti.
3) Al fine di garantire un preciso svolgimento del diritto di visita della madre, e per la buona organizzazione di tutti, la OR si impegna a comunicare eventuali week end in Parte_1
cui deve lavorare (uno al mese) entro il giorno 29 del mese, per gli incontri con il figlio nel mese successivo.
4) Una volta a settimana la madre potrà prelevare il bambino da casa del padre per portarlo a scuola.
5) Entrambi i genitori potranno partecipare congiuntamente ad eventi sportivi e/o scolastici del figlio anche se fuori dai rispettivi giorni di competenza.
6) La OR in considerazione della precarietà lavorativa e tento conto del Parte_1
collocamento prevalente del minore, verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 150,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie –escluso espressamente baby sitter a carico del padre nei giorni di propria competenza- secondo il protocollo del Tribunale di Milano che le parti dichiarano di aver letto e conoscere.
7) In ragione del collocamento del minore presso il padre, quest'ultimo percepirà l'assegno unico al
100%. A tal proposito la signora si impegna a provvedere al deposito della Parte_1 domanda di rinuncia presso l'Inps entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
pagina 2 di 3 8) I genitori si obbligano ad informarsi reciprocamente degli spostamenti del figlio e la OR
[...]
trasferirà entro 30 giorni dalla sottoscrizione del ricorso la propria residenza altrove. Pt_1
9) I genitori si impegnano a non frequentare persone che possano nuocere alla serenità del minore e in particolare la OR si impegna a non far frequentare a le persone che Parte_1 CP_1
hanno agevolato il precedente trasferimento della madre in Basilicata, o qualsivoglia altro individuo nocivo per il benessere del minore. In difetto il diritto al pernottamento verrà automaticamente revocato.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura
Così deciso in Milano, il 6.11.2024
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
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