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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 24396/2024
Il Giudice Rossella Masi all'esito dell'udienza del 15.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. LUCA MARAGLINO
ricorrente contro
Controparte_1
( , rappresentato e difeso dall'Avv. DANIELA MARIA P.IVA_1
GIUSEPPINA ADIMARI resistente
OGGETTO: requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art.1 della legge n. 18/80 e per il riconoscimento dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 l. 104/92;
Conclusioni : come nei rispettivi atti introduttivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In via preliminare
Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso, depositato in data
24.06.2024, successivamente alla dichiarazione di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico (come da relazione depositata in data 09.06.2024) del 10.06.2024 (all'esito della quale il giudice ha dichiarato chiusa la fase dell'accertamento tecnico preventivo) risulta tempestivamente proposto.
Non si prospetta condivisibile il rilievo operato dall'istituto in merito alla inammissibilità del ricorso, in quanto asseritamente privo di adeguata specificazione dei motivi di contestazione, motivi che invece sono stati sufficientemente delineati nel contesto dell'atto introduttivo, in relazione alle risultanze di precedenti accertamenti clinici ed alle modalità di valutazione del complessivo quadro patologico della ricorrente da parte del consulente tecnico.
2. Nel merito
Nel merito, la domanda è infondata.
Va al riguardo osservato che il Ctu medico-legale nominato ha accertato che la parte ricorrente, invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti medio gravi (67%-99%) a svolgere i compiti e le funzioni propri dell'età, a decorrere dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa, non è affetta da un complesso di infermità idoneo ad integrare il requisito medico per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art.1 della legge n. 18/80 e per il riconoscimento dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 l. 104/92.
Le condivisibili argomentazioni del C.T.U. possono essere richiamate in tale sede e poste a base della valutazione giudiziale, considerato anche che nessuna puntuale osservazione critica è stata formulata dalle parti nell'ambito del sub-procedimento di cui agli artt. 194 e 195 c.p.c., né successivamente.
In carenza dei requisiti medico legali, la domanda deve essere respinta.
Pag. 2 di 4
3. Le spese processuali
Con riguardo alle spese di lite, si osserva che l'art. 152 disp. att. prevede l'irripetibilità delle spese di lite in favore di quanti versino in determinate condizioni di reddito (con riferimento al reddito imponibile ai fini IRPEF relativo all'anno precedente quello della pronuncia) in relazione alle quali l'interessato “…con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente…” (art. 42 co.11 legge 269/2003).
Nella fattispecie, la parte ricorrente ha adempiuto correttamente a tale onere e, ricorrendo le condizioni sopra indicate, le spese processuali sono irripetibili.
Come precisato dalla Suprema Corte “… le spese di consulenza tecnica di ufficio non possono gravare sul ricorrente che si trovi nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., salvo che la sua pretesa sia manifestamente infondata e temeraria…” (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 16515 del 05/08/2016 : la S.C. ha in tal caso cassato il decreto di omologa del tribunale che, nell'insussistenza del requisito sanitario, aveva onerato il ricorrente - avente i requisiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. - delle spese della consulenza tecnica di ufficio, e, decidendo nel merito, le ha poste a carico dell' ); pertanto, le spese di consulenza tecnica, liquidate in CP_2
separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' CP_2
Pag. 3 di 4 Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle istanze, deduzioni ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili;
- pone le spese di consulenza tecnica, liquidate in separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_2
16.01.2025 Il Giudice
Rossella Masi
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo – Dott.ssa Mariacarla
Marini Misterioso)
Pag. 4 di 4
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 24396/2024
Il Giudice Rossella Masi all'esito dell'udienza del 15.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. LUCA MARAGLINO
ricorrente contro
Controparte_1
( , rappresentato e difeso dall'Avv. DANIELA MARIA P.IVA_1
GIUSEPPINA ADIMARI resistente
OGGETTO: requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art.1 della legge n. 18/80 e per il riconoscimento dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 l. 104/92;
Conclusioni : come nei rispettivi atti introduttivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In via preliminare
Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso, depositato in data
24.06.2024, successivamente alla dichiarazione di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico (come da relazione depositata in data 09.06.2024) del 10.06.2024 (all'esito della quale il giudice ha dichiarato chiusa la fase dell'accertamento tecnico preventivo) risulta tempestivamente proposto.
Non si prospetta condivisibile il rilievo operato dall'istituto in merito alla inammissibilità del ricorso, in quanto asseritamente privo di adeguata specificazione dei motivi di contestazione, motivi che invece sono stati sufficientemente delineati nel contesto dell'atto introduttivo, in relazione alle risultanze di precedenti accertamenti clinici ed alle modalità di valutazione del complessivo quadro patologico della ricorrente da parte del consulente tecnico.
2. Nel merito
Nel merito, la domanda è infondata.
Va al riguardo osservato che il Ctu medico-legale nominato ha accertato che la parte ricorrente, invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti medio gravi (67%-99%) a svolgere i compiti e le funzioni propri dell'età, a decorrere dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa, non è affetta da un complesso di infermità idoneo ad integrare il requisito medico per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art.1 della legge n. 18/80 e per il riconoscimento dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 l. 104/92.
Le condivisibili argomentazioni del C.T.U. possono essere richiamate in tale sede e poste a base della valutazione giudiziale, considerato anche che nessuna puntuale osservazione critica è stata formulata dalle parti nell'ambito del sub-procedimento di cui agli artt. 194 e 195 c.p.c., né successivamente.
In carenza dei requisiti medico legali, la domanda deve essere respinta.
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3. Le spese processuali
Con riguardo alle spese di lite, si osserva che l'art. 152 disp. att. prevede l'irripetibilità delle spese di lite in favore di quanti versino in determinate condizioni di reddito (con riferimento al reddito imponibile ai fini IRPEF relativo all'anno precedente quello della pronuncia) in relazione alle quali l'interessato “…con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente…” (art. 42 co.11 legge 269/2003).
Nella fattispecie, la parte ricorrente ha adempiuto correttamente a tale onere e, ricorrendo le condizioni sopra indicate, le spese processuali sono irripetibili.
Come precisato dalla Suprema Corte “… le spese di consulenza tecnica di ufficio non possono gravare sul ricorrente che si trovi nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., salvo che la sua pretesa sia manifestamente infondata e temeraria…” (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 16515 del 05/08/2016 : la S.C. ha in tal caso cassato il decreto di omologa del tribunale che, nell'insussistenza del requisito sanitario, aveva onerato il ricorrente - avente i requisiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. - delle spese della consulenza tecnica di ufficio, e, decidendo nel merito, le ha poste a carico dell' ); pertanto, le spese di consulenza tecnica, liquidate in CP_2
separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' CP_2
Pag. 3 di 4 Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle istanze, deduzioni ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili;
- pone le spese di consulenza tecnica, liquidate in separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_2
16.01.2025 Il Giudice
Rossella Masi
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo – Dott.ssa Mariacarla
Marini Misterioso)
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