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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 404/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. Salvatore Grillo Presidente
2) dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
3) dott.ssa Laura Fazio Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 404 dell'anno 2023
T R A
, nata ad [...] il [...] (c.f.: e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), entrambi residenti in Parte_2 CodiceFiscale_2
76123 – Andria (BT) alla Via Traetta, 5, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Alfonso
CAMPANILE (c.f.: , che li rappresenta e difende come da mandato in calce CodiceFiscale_3
all'atto di appello;
APPELLANTI
E
DIBARI Avv. ( nato l'[...] a [...] e residente in Controparte_1 C.F._4
Trani alla Via Duchessa d'Andria n. 10/12, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristian Del Vento del
Foro di Trani ) presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Canosa C.F._5
di Puglia (BT) al Corso San Sabino n. 68, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione;
APPELLATO
Conclusioni delle parti: All'udienza collegiale del 29.01.2025 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, qui da intendersi richiamate. pagina 1 di 8 Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con sentenza n. 275/2023 emessa e depositata in data 17.02.2023 il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in accoglimento della domanda proposta dall'avv. Parte_3 nei confronti di e , ha : Parte_1 Parte_2
a) dichiarato lo scioglimento tra le parti della comunione relativa al fondo rustico ubicato in agro di
Andria alla Contrada “ ” dell'estensione di ettari 3, are 43 e centiare 84, nel catasto terreni Parte_4 del Comune di Andria, partita 68424, foglio 124, particella 301, ha.3.43.84, mandorleto, classe 2 successivamente frazionato in foglio 124, particella 771, ha.
1.63.27 e foglio 124, particella 770, ha.1.80.57;
b) approvato il progetto di divisione predisposto dal c.t.u. ing. e depositato in data Persona_1
12.02.2015;
c) disposto il sorteggio dei lotti individuati nel suddetto progetto di divisione fissando l'udienza del
18.07.2023 per tale adempimento, rigettando le ulteriori domande di parte attrice, con compensazione tra le parti per metà delle spese processuali e messa a carico delle parti per metà ciascuna delle spese di CTU.
Avverso detta sentenza con atto di citazione notificato il 22.03.2023 la e il hanno Pt_1 Pt_2 proposto appello innanzi a questa Corte sulla base dei seguenti motivi :
1. Contestazione delle conclusioni a cui è pervenuto il CTU nella predisposizione del progetto di divisione, risultando i due terreni per cui è causa oggetto di divisione tra i due appellanti giusto atto per TA del 24.05.2006 con conseguente erronea Per_2 individuazione dei diritti di comproprietà sugli stessi;
2. mancato vaglio critico da parte del Giudice a quo della CTU alla luce della contestazione di cui al punto che precede, formulata nella comparsa conclusionale, essendosi questi limitato a recepire le conclusioni del detto professionista;
3. erronea indicazione dei beni oggetto di divisione (non trattandosi di un unico fondo frazionato ma di due fondi distinti con conseguente nullità dell'intera CTU);
4. Irrazionale condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali, sia pure compensate per metà, alla luce della integrale compensazione delle spese disposta dalla Corte
d'Appello in sede di rinvio e dalla Cassazione;
5. Erronea qualificazione da parte del Giudice di Prime dell'eccezione di usucapione Pt_5 quale eccezione di merito non rilevabile d'ufficio, trattandosi di questione deducibile anche in grado di appello ed avendo gli appellati posseduto i fondi in modo pacifico ai sensi dell'art.
pagina 2 di 8 1159 e 1159 bis c.civ., tenuto conto dell'epoca di acquisto del fondo sin dal 1993 e della successiva divisione come confermato peraltro dallo stesso appellato.
Hanno, in conclusione, richiesto all'adita Corte d'Appello, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, di riformare l'impugnato provvedimento, accertare e dichiarare quale eccezione riconvenzionale l'intervenuto acquisto della proprietà dei fondi per usucapione ex artt. 1158-1159-1159 bis c.civ. per il possesso pacifico ed ultraventennale degli stessi e, in via subordinata, dichiarare la nullità della CTU per erronea identificazione dei beni, disponendone la rinnovazione, compensando le spese di lite del giudizio di primo grado, oltre vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio l'appellato, evidenziando :
1) l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione degli artt. 342, comma 1 e 121, comma 1 cpc, vista la non sinteticità dei motivi di doglianza formulati;
2) l'inammissibilità dell'eccezione di usucapione, trattandosi di eccezione di merito non rilevabile d'ufficio e risultando ormai passata in giudicato la sentenza che ha statuito sulla domanda di rivendica come formulata dal dichiarato titolare dei diritti dominicali per ½ sui fondi per cui è Pt_3 causa;
3) la corretta identificazione del bene, implicita nel contenuto della comparsa conclusionale degli appellanti, i quali si sono limitati a richiedere la rinnovazione della CTU e non il rigetto della domanda avversa, risultando peraltro il bene correttamente identificato dall'appellato nell'atto introduttivo del giudizio di rivendica;
4) correttamente il CTU non ha tenuto in considerazione l'atto di divisione del 24.05.2006, inopponibile all'appellato, richiedendo, in caso contrario, integrazione della CTU;
5) le spese di lite sono state correttamente compensate dal Giudice di prime Cure, poiché la parte appellante, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato il diritto di comproprietà dell'appellato sui fondi per cui è causa, ha sollevato all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'08.07.2022 eccezione di usucapione.
Instaurato il contraddittorio, rigettata l'istanza di sospensione ex art. 283 cpc formulata dagli appellanti, la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 29.01.2025, previa concessione di termini per note.
*****
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 comma 1 e 121 comma 1 cpc dovuto alla assunta non sinteticità dei motivi articolati dagli appellanti, posto che nell'atto di impugnazione costoro hanno correttamente esposto tutta la complessiva vicenda pagina 3 di 8 processuale per cui è causa - iniziata nel lontano 2007 - dando conto della precedente sentenza non definitiva n. 91/11 del Tribunale di Trani – sez. dist. oggetto di successiva impugnazione di CP_2 cui si darà conto in prosieguo.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Primo motivo di appello : nullità della CTU poiché i due terreni per cui è causa risultano non solo materialmente divisi a seguito di frazionamento - e nella specie la p.lla 301 scissa nelle p.lle 770 e 771 - ma anche oggetto di divisione tra i due appellati in virtù dell'atto per TA del 24.05.2006 a Per_2 seguito del quale il primo terreno è divenuto di esclusiva proprietà del e il secondo di esclusiva Pt_2 proprietà della in uno al mancato vaglio critico di tale circostanza da parte del Giudice di Pt_1
Prime Cure.
La censura non appare fondata.
Sul punto – e come peraltro puntualmente precisato dagli stessi appellanti nelle pagg. da 5 a 14 dell'atto di impugnazione e nei provvedimenti ivi richiamati – va evidenziato che :
a) nel corso del giudizio è intervenuta tra le parti una prima sentenza non definitiva (n. 91/2011 in doc. 2 fasc. appellato) che, nel pronunciarsi in ordine alla domanda di rivendica articolata dal nei confronti della e del , ha dichiarato il primo comproprietario della Pt_3 Pt_1 Pt_2 quota ideale di ½ della particella n. 301 successivamente frazionata in quelle nn. 770 e 771, risolvendo il conflitto tra titoli sorto tra le parti in causa (accettazione di eredità con beneficio di inventario a seguito della morte del padre per il e decreto di trasferimento a seguito Pt_3 di vendita all'asta fallimentare in favore del dante causa degli appellati), disponendo con separata ordinanza in merito al prosieguo del giudizio;
b) la Corte d'Appello di Bari con sentenza n. 2154/14 depositata il 30.12.2014 (doc. 3 fasc. appellato) ha accolto l'appello, riformando integralmente l'impugnata sentenza, condannando il al pagamento delle spese processuali;
Pt_3
c) A seguito di ricorso per Cassazione proposto dal la Suprema Corte con ordinanza n. Pt_3
29907/2018 depositata il 20.11.2018 (doc. 4 fasc. appellato) ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d'Appello di Bari in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità;
d) Riassunta la causa da parte del la Corte d'Appello di Bari con sentenza n. 1279/2021 del Pt_3
29.06.2021 (doc. 6 fasc. appellato) ha dichiarato l'appellato comproprietario al 50% dei fondi per cui è causa, a lui pervenuti in virtù di successione legittima del defunto padre
[...]
con compensazione delle spese della fase di appello, di legittimità e di rinvio;
Per_3
e) Impugnata detta statuizione quanto alle spese processuali da parte del la Corte di Pt_3
Cassazione (vedi fascicolo di parte degli appellanti) ha dichiarato inammissibile il ricorso con ordinanza del 14.07.2022, condannando l'appellato alle spese processuali;
pagina 4 di 8 f) Nelle more del giudizio di riassunzione in appello il Tribunale di Trani con ordinanza del
27.06.2019 (doc. 5 fasc. appellato) ha sospeso il giudizio in attesa della definizione della questione relativa all'accertamento della proprietà, in quanto avente carattere pregiudiziale e questo è stato riassunto con ricorso del 15.07.2021 e deciso con la sentenza qui impugnata.
Alla luce di quanto chiarito in premessa è evidente che, in virtù delle statuizioni rese in sede di impugnazione come descritte ai punti a-b-c-d che precedono, risulta ormai accertato con pronuncia passata in giudicato il diritto di comproprietà nella misura di ½ del sul fondo per cui è causa, Pt_3 nella specie sul terreno sito in Andria, fg. 124, p.lla 301 poi frazionato nel 2003 nelle p.lle 770 e 771, in quanto a lui pervenuto in virtù di successione legittima del padre , comune dante causa Per_3 delle parti.
In particolare, la Corte d'Appello ha risolto il conflitto tra titoli sorto tra il (accettazione dell' Pt_3 eredità paterna con beneficio di inventario del 25.10.1979 debitamente trascritta come da doc. 1 pagg.
17-23 del fascicolo di primo grado dell'appellato) e gli appellati (decreto di trasferimento dell'intera proprietà del cespite del 24.05.1993 in favore del loro dante causa proveniente dal CP_3 concordato preventivo di doc.
2.7 fasc. primo grado di parte Controparte_4 appellante), verificando che costoro non hanno acquisito (quali successori mortis causa dell'aggiudicatario ) l'intera proprietà del cespite ma la minor quota di ½, spettando la CP_3 residua metà al “in quanto la trascrizione dell'accettazione dell'eredità da parte dell'avv. è Pt_3 Pt_3 avvenuta (nel 1979) precedentemente alla trascrizione dell'acquisto dall'erede apparente (il decreto di trasferimento dell'immobile risale al 1993)”.
Sempre la Corte ha poi ritenuto priva di effetti la successiva rinuncia all'eredità da parte del del Pt_3
12.05.1988 che avrebbe consentito alla di divenire piena proprietaria del fondo per CP_4 conseguente accrescimento ex art. 522 c.civ., così mettendo a disposizione l'intera proprietà del bene alla procedura di concordato preventivo , cespite aggiudicato dal Controparte_4 dante causa degli appellati (par.
3.3 della sentenza).
Tale statuizione – che fa risalire l'acquisto dei diritti dell'appellato sul cespite per cui è causa al 1979, epoca in cui è intervenuta l'accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità paterna – risulta ormai passata in giudicato, sicchè il successivo frazionamento del terreno nel 2003 e la divisione delle due porzioni così formate (p.lle 770 e 771) tra la e il giusto atto per TA del Pt_1 Pt_2 Per_2
24.05.2006 risulta senza effetto nei confronti del in quanto effettuata sull'erroneo presupposto Pt_3 che i terreni siano pervenuti in piena proprietà al loro dante causa , sicchè di tale atto di CP_3 divisione correttamente il CTU e il Giudice a quo non hanno tenuto conto ai fini di causa.
Secondo motivo di appello : erronea indicazione del bene oggetto di divisione.
La censura è infondata.
pagina 5 di 8 Il passaggio in giudicato della pronuncia della Corte d'Appello in sede di rinvio e l'inopponibilità del successivo atto di divisione del 2006 fa sì che ciascuno dei due terreni per cui è causa sia in comproprietà tra tutte e tre le odierne parti in causa e nella specie per la quota di ½ in favore del e per ¼ ciascuno (ossia la residua metà da ripartirsi in parti uguali tra i due eredi Pt_3 dell'aggiudicatario) in favore degli appellanti.
Il cespite per cui è causa risulta poi correttamente identificato da parte del CTU (pag. 10 consulenza) e del Giudice di Prime Cure, avendo costoro fatto riferimento al “fondo rustico ubicato in agro di Andria alla Contrada ” dell'estensione di ettari 3, are 43 e centiare 84, nel catasto terreni del Comune di Pt_4 Pt_4
Andria, partita 68424, foglio 124, particella 301, ha.3.43.84, mandorleto, classe 2; successivamente frazionato in: a) foglio 124, particella 771, ha.1.63.27; b) foglio 124, particella 770, ha.1.80.57”, limitandosi costoro a dare conto dell'originaria identificazione catastale del bene in unico terreno e del suo successivo frazionamento in due distinte porzioni.
Terzo e quarto motivo di impugnazione : contestazione della sentenza nella parte in cui ha compensato per metà le spese processuali, invece di disporre la loro integrale compensazione, alla luce anche di quanto disposto dalla Corte d'Appello di Bari in sede di rinvio (sentenza n. 1279/2021) e dalla Corte di Cassazione con la successiva ordinanza n. 14.07.2022) e valida proposizione dell'eccezione di usucapione, ritenuta inammissibile da parte del Giudice a quo.
I motivi possono essere congiuntamente esaminati nei termini che seguono.
Innanzitutto il Giudice a quo ha correttamente ritenuto inammissibile l'eccezione di usucapione, sollevata per la prima volta all'udienza di precisazione delle conclusioni del 08.07.2022, trattandosi di eccezione riconvenzionale paralizzatrice della domanda principale che va proposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata ex art. 166 cpc (cfr. Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 27 giugno 2023 n. 18322).
A ciò va aggiunto che la pronuncia di accertamento del diritto di comproprietà del sui cespiti Pt_3 per cui è causa è ormai passata in giudicato a seguito della sentenza della Corte d'Appello del 2021
(non impugnata dagli appellanti), pronuncia che copre il dedotto e il deducibile, estendendosi quindi
“a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia ed incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi
e modificativi, ancorché non dedotti” (Cass. 1259/2024).
Inoltre, anche alla luce di quanto precede, corretta appare la pronuncia impugnata nella parte in cui ha compensato per la metà tra le parti le spese processuali sia pure con le precisazioni che seguono.
E' qui sufficiente osservare che, sebbene il Giudice di abbia disposto la compensazione per Parte_6 metà delle spese processuali in ragione del rigetto di alcune delle domande proposte dall'appellato pagina 6 di 8 (rimozione di opere insistenti sui fondi e pagamento di indennità per l'occupazione appropriativa del bene da parte degli appellanti), sotto altro aspetto – e condividendosi sul punto quanto evidenziato dall'appellato alle pagg. 14 e 15 della comparsa di costituzione in appello – la pronuncia risulta comunque corretta nonostante la peculiare vicenda processuale sottoposta all'attenzione dell'AG in punto di risoluzione del conflitto tra titoli sorto tra le parti.
Trattandosi di giudizio volto anche allo scioglimento della comunione, deve, infatti, farsi applicazione anche del principio per cui le spese del giudizio di divisione seguono la soccombenza qualora siano frutto dell'ingiustificato comportamento della parte che abbia addotto eccessive pretese o inutili resistenze (cfr. Cassazione n. 22903/2013, n. 3083/2006 e n. 7059/2002), consistenti nel caso di specie nel comportamento processuale della parte appellante la quale, nonostante il passaggio in giudicato della statuizione relativa all'accertamento dei diritti di comproprietà del sui fondi per cui è causa, ha Pt_3 nel successivo prosieguo del giudizio di primo grado continuato ad ostacolare lo scioglimento della comunione, sollevando all'udienza di precisazione delle conclusioni tardiva ed inammissibile eccezione di usucapione e contestando i diritti di comproprietà sui cespiti, poiché ha evidenziato per la prima volta solo in comparsa conclusionale l'intervenuta stipula dell'atto di divisione per TA
al fine di ottenere quantomeno la rinnovazione della CTU già espletata. Per_2
In virtù di tutto quanto precede l'appello va rigettato.
Al rigetto dell'appello segue, secondo l'ordinario criterio ex art. 91 c.p.c., la condanna degli appellanti a rimborsare all'appellato le spese di questo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, tenendo conto dei valori medi previsti dalle tabelle allegate al DM 147/2022 sulla base del valore indeterminato a bassa complessità dell'appello.
Gli appellanti dovranno, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione Civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 22.03.2023 da e avverso Parte_1 Parte_2 la sentenza n. 275/2023 emessa e depositata in data 17.02.2023 il Tribunale di Trani, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) condanna gli appellanti a rimborsare in favore dell'appellato le spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 9.991,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori come per legge;
pagina 7 di 8 3) dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
Così decisa in Bari, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, addì 05.02.2025
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Laura Fazio
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. Salvatore Grillo Presidente
2) dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
3) dott.ssa Laura Fazio Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 404 dell'anno 2023
T R A
, nata ad [...] il [...] (c.f.: e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), entrambi residenti in Parte_2 CodiceFiscale_2
76123 – Andria (BT) alla Via Traetta, 5, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Alfonso
CAMPANILE (c.f.: , che li rappresenta e difende come da mandato in calce CodiceFiscale_3
all'atto di appello;
APPELLANTI
E
DIBARI Avv. ( nato l'[...] a [...] e residente in Controparte_1 C.F._4
Trani alla Via Duchessa d'Andria n. 10/12, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristian Del Vento del
Foro di Trani ) presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Canosa C.F._5
di Puglia (BT) al Corso San Sabino n. 68, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione;
APPELLATO
Conclusioni delle parti: All'udienza collegiale del 29.01.2025 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, qui da intendersi richiamate. pagina 1 di 8 Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con sentenza n. 275/2023 emessa e depositata in data 17.02.2023 il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in accoglimento della domanda proposta dall'avv. Parte_3 nei confronti di e , ha : Parte_1 Parte_2
a) dichiarato lo scioglimento tra le parti della comunione relativa al fondo rustico ubicato in agro di
Andria alla Contrada “ ” dell'estensione di ettari 3, are 43 e centiare 84, nel catasto terreni Parte_4 del Comune di Andria, partita 68424, foglio 124, particella 301, ha.3.43.84, mandorleto, classe 2 successivamente frazionato in foglio 124, particella 771, ha.
1.63.27 e foglio 124, particella 770, ha.1.80.57;
b) approvato il progetto di divisione predisposto dal c.t.u. ing. e depositato in data Persona_1
12.02.2015;
c) disposto il sorteggio dei lotti individuati nel suddetto progetto di divisione fissando l'udienza del
18.07.2023 per tale adempimento, rigettando le ulteriori domande di parte attrice, con compensazione tra le parti per metà delle spese processuali e messa a carico delle parti per metà ciascuna delle spese di CTU.
Avverso detta sentenza con atto di citazione notificato il 22.03.2023 la e il hanno Pt_1 Pt_2 proposto appello innanzi a questa Corte sulla base dei seguenti motivi :
1. Contestazione delle conclusioni a cui è pervenuto il CTU nella predisposizione del progetto di divisione, risultando i due terreni per cui è causa oggetto di divisione tra i due appellanti giusto atto per TA del 24.05.2006 con conseguente erronea Per_2 individuazione dei diritti di comproprietà sugli stessi;
2. mancato vaglio critico da parte del Giudice a quo della CTU alla luce della contestazione di cui al punto che precede, formulata nella comparsa conclusionale, essendosi questi limitato a recepire le conclusioni del detto professionista;
3. erronea indicazione dei beni oggetto di divisione (non trattandosi di un unico fondo frazionato ma di due fondi distinti con conseguente nullità dell'intera CTU);
4. Irrazionale condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali, sia pure compensate per metà, alla luce della integrale compensazione delle spese disposta dalla Corte
d'Appello in sede di rinvio e dalla Cassazione;
5. Erronea qualificazione da parte del Giudice di Prime dell'eccezione di usucapione Pt_5 quale eccezione di merito non rilevabile d'ufficio, trattandosi di questione deducibile anche in grado di appello ed avendo gli appellati posseduto i fondi in modo pacifico ai sensi dell'art.
pagina 2 di 8 1159 e 1159 bis c.civ., tenuto conto dell'epoca di acquisto del fondo sin dal 1993 e della successiva divisione come confermato peraltro dallo stesso appellato.
Hanno, in conclusione, richiesto all'adita Corte d'Appello, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, di riformare l'impugnato provvedimento, accertare e dichiarare quale eccezione riconvenzionale l'intervenuto acquisto della proprietà dei fondi per usucapione ex artt. 1158-1159-1159 bis c.civ. per il possesso pacifico ed ultraventennale degli stessi e, in via subordinata, dichiarare la nullità della CTU per erronea identificazione dei beni, disponendone la rinnovazione, compensando le spese di lite del giudizio di primo grado, oltre vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio l'appellato, evidenziando :
1) l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione degli artt. 342, comma 1 e 121, comma 1 cpc, vista la non sinteticità dei motivi di doglianza formulati;
2) l'inammissibilità dell'eccezione di usucapione, trattandosi di eccezione di merito non rilevabile d'ufficio e risultando ormai passata in giudicato la sentenza che ha statuito sulla domanda di rivendica come formulata dal dichiarato titolare dei diritti dominicali per ½ sui fondi per cui è Pt_3 causa;
3) la corretta identificazione del bene, implicita nel contenuto della comparsa conclusionale degli appellanti, i quali si sono limitati a richiedere la rinnovazione della CTU e non il rigetto della domanda avversa, risultando peraltro il bene correttamente identificato dall'appellato nell'atto introduttivo del giudizio di rivendica;
4) correttamente il CTU non ha tenuto in considerazione l'atto di divisione del 24.05.2006, inopponibile all'appellato, richiedendo, in caso contrario, integrazione della CTU;
5) le spese di lite sono state correttamente compensate dal Giudice di prime Cure, poiché la parte appellante, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato il diritto di comproprietà dell'appellato sui fondi per cui è causa, ha sollevato all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'08.07.2022 eccezione di usucapione.
Instaurato il contraddittorio, rigettata l'istanza di sospensione ex art. 283 cpc formulata dagli appellanti, la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 29.01.2025, previa concessione di termini per note.
*****
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 comma 1 e 121 comma 1 cpc dovuto alla assunta non sinteticità dei motivi articolati dagli appellanti, posto che nell'atto di impugnazione costoro hanno correttamente esposto tutta la complessiva vicenda pagina 3 di 8 processuale per cui è causa - iniziata nel lontano 2007 - dando conto della precedente sentenza non definitiva n. 91/11 del Tribunale di Trani – sez. dist. oggetto di successiva impugnazione di CP_2 cui si darà conto in prosieguo.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Primo motivo di appello : nullità della CTU poiché i due terreni per cui è causa risultano non solo materialmente divisi a seguito di frazionamento - e nella specie la p.lla 301 scissa nelle p.lle 770 e 771 - ma anche oggetto di divisione tra i due appellati in virtù dell'atto per TA del 24.05.2006 a Per_2 seguito del quale il primo terreno è divenuto di esclusiva proprietà del e il secondo di esclusiva Pt_2 proprietà della in uno al mancato vaglio critico di tale circostanza da parte del Giudice di Pt_1
Prime Cure.
La censura non appare fondata.
Sul punto – e come peraltro puntualmente precisato dagli stessi appellanti nelle pagg. da 5 a 14 dell'atto di impugnazione e nei provvedimenti ivi richiamati – va evidenziato che :
a) nel corso del giudizio è intervenuta tra le parti una prima sentenza non definitiva (n. 91/2011 in doc. 2 fasc. appellato) che, nel pronunciarsi in ordine alla domanda di rivendica articolata dal nei confronti della e del , ha dichiarato il primo comproprietario della Pt_3 Pt_1 Pt_2 quota ideale di ½ della particella n. 301 successivamente frazionata in quelle nn. 770 e 771, risolvendo il conflitto tra titoli sorto tra le parti in causa (accettazione di eredità con beneficio di inventario a seguito della morte del padre per il e decreto di trasferimento a seguito Pt_3 di vendita all'asta fallimentare in favore del dante causa degli appellati), disponendo con separata ordinanza in merito al prosieguo del giudizio;
b) la Corte d'Appello di Bari con sentenza n. 2154/14 depositata il 30.12.2014 (doc. 3 fasc. appellato) ha accolto l'appello, riformando integralmente l'impugnata sentenza, condannando il al pagamento delle spese processuali;
Pt_3
c) A seguito di ricorso per Cassazione proposto dal la Suprema Corte con ordinanza n. Pt_3
29907/2018 depositata il 20.11.2018 (doc. 4 fasc. appellato) ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d'Appello di Bari in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità;
d) Riassunta la causa da parte del la Corte d'Appello di Bari con sentenza n. 1279/2021 del Pt_3
29.06.2021 (doc. 6 fasc. appellato) ha dichiarato l'appellato comproprietario al 50% dei fondi per cui è causa, a lui pervenuti in virtù di successione legittima del defunto padre
[...]
con compensazione delle spese della fase di appello, di legittimità e di rinvio;
Per_3
e) Impugnata detta statuizione quanto alle spese processuali da parte del la Corte di Pt_3
Cassazione (vedi fascicolo di parte degli appellanti) ha dichiarato inammissibile il ricorso con ordinanza del 14.07.2022, condannando l'appellato alle spese processuali;
pagina 4 di 8 f) Nelle more del giudizio di riassunzione in appello il Tribunale di Trani con ordinanza del
27.06.2019 (doc. 5 fasc. appellato) ha sospeso il giudizio in attesa della definizione della questione relativa all'accertamento della proprietà, in quanto avente carattere pregiudiziale e questo è stato riassunto con ricorso del 15.07.2021 e deciso con la sentenza qui impugnata.
Alla luce di quanto chiarito in premessa è evidente che, in virtù delle statuizioni rese in sede di impugnazione come descritte ai punti a-b-c-d che precedono, risulta ormai accertato con pronuncia passata in giudicato il diritto di comproprietà nella misura di ½ del sul fondo per cui è causa, Pt_3 nella specie sul terreno sito in Andria, fg. 124, p.lla 301 poi frazionato nel 2003 nelle p.lle 770 e 771, in quanto a lui pervenuto in virtù di successione legittima del padre , comune dante causa Per_3 delle parti.
In particolare, la Corte d'Appello ha risolto il conflitto tra titoli sorto tra il (accettazione dell' Pt_3 eredità paterna con beneficio di inventario del 25.10.1979 debitamente trascritta come da doc. 1 pagg.
17-23 del fascicolo di primo grado dell'appellato) e gli appellati (decreto di trasferimento dell'intera proprietà del cespite del 24.05.1993 in favore del loro dante causa proveniente dal CP_3 concordato preventivo di doc.
2.7 fasc. primo grado di parte Controparte_4 appellante), verificando che costoro non hanno acquisito (quali successori mortis causa dell'aggiudicatario ) l'intera proprietà del cespite ma la minor quota di ½, spettando la CP_3 residua metà al “in quanto la trascrizione dell'accettazione dell'eredità da parte dell'avv. è Pt_3 Pt_3 avvenuta (nel 1979) precedentemente alla trascrizione dell'acquisto dall'erede apparente (il decreto di trasferimento dell'immobile risale al 1993)”.
Sempre la Corte ha poi ritenuto priva di effetti la successiva rinuncia all'eredità da parte del del Pt_3
12.05.1988 che avrebbe consentito alla di divenire piena proprietaria del fondo per CP_4 conseguente accrescimento ex art. 522 c.civ., così mettendo a disposizione l'intera proprietà del bene alla procedura di concordato preventivo , cespite aggiudicato dal Controparte_4 dante causa degli appellati (par.
3.3 della sentenza).
Tale statuizione – che fa risalire l'acquisto dei diritti dell'appellato sul cespite per cui è causa al 1979, epoca in cui è intervenuta l'accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità paterna – risulta ormai passata in giudicato, sicchè il successivo frazionamento del terreno nel 2003 e la divisione delle due porzioni così formate (p.lle 770 e 771) tra la e il giusto atto per TA del Pt_1 Pt_2 Per_2
24.05.2006 risulta senza effetto nei confronti del in quanto effettuata sull'erroneo presupposto Pt_3 che i terreni siano pervenuti in piena proprietà al loro dante causa , sicchè di tale atto di CP_3 divisione correttamente il CTU e il Giudice a quo non hanno tenuto conto ai fini di causa.
Secondo motivo di appello : erronea indicazione del bene oggetto di divisione.
La censura è infondata.
pagina 5 di 8 Il passaggio in giudicato della pronuncia della Corte d'Appello in sede di rinvio e l'inopponibilità del successivo atto di divisione del 2006 fa sì che ciascuno dei due terreni per cui è causa sia in comproprietà tra tutte e tre le odierne parti in causa e nella specie per la quota di ½ in favore del e per ¼ ciascuno (ossia la residua metà da ripartirsi in parti uguali tra i due eredi Pt_3 dell'aggiudicatario) in favore degli appellanti.
Il cespite per cui è causa risulta poi correttamente identificato da parte del CTU (pag. 10 consulenza) e del Giudice di Prime Cure, avendo costoro fatto riferimento al “fondo rustico ubicato in agro di Andria alla Contrada ” dell'estensione di ettari 3, are 43 e centiare 84, nel catasto terreni del Comune di Pt_4 Pt_4
Andria, partita 68424, foglio 124, particella 301, ha.3.43.84, mandorleto, classe 2; successivamente frazionato in: a) foglio 124, particella 771, ha.1.63.27; b) foglio 124, particella 770, ha.1.80.57”, limitandosi costoro a dare conto dell'originaria identificazione catastale del bene in unico terreno e del suo successivo frazionamento in due distinte porzioni.
Terzo e quarto motivo di impugnazione : contestazione della sentenza nella parte in cui ha compensato per metà le spese processuali, invece di disporre la loro integrale compensazione, alla luce anche di quanto disposto dalla Corte d'Appello di Bari in sede di rinvio (sentenza n. 1279/2021) e dalla Corte di Cassazione con la successiva ordinanza n. 14.07.2022) e valida proposizione dell'eccezione di usucapione, ritenuta inammissibile da parte del Giudice a quo.
I motivi possono essere congiuntamente esaminati nei termini che seguono.
Innanzitutto il Giudice a quo ha correttamente ritenuto inammissibile l'eccezione di usucapione, sollevata per la prima volta all'udienza di precisazione delle conclusioni del 08.07.2022, trattandosi di eccezione riconvenzionale paralizzatrice della domanda principale che va proposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata ex art. 166 cpc (cfr. Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 27 giugno 2023 n. 18322).
A ciò va aggiunto che la pronuncia di accertamento del diritto di comproprietà del sui cespiti Pt_3 per cui è causa è ormai passata in giudicato a seguito della sentenza della Corte d'Appello del 2021
(non impugnata dagli appellanti), pronuncia che copre il dedotto e il deducibile, estendendosi quindi
“a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia ed incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi
e modificativi, ancorché non dedotti” (Cass. 1259/2024).
Inoltre, anche alla luce di quanto precede, corretta appare la pronuncia impugnata nella parte in cui ha compensato per la metà tra le parti le spese processuali sia pure con le precisazioni che seguono.
E' qui sufficiente osservare che, sebbene il Giudice di abbia disposto la compensazione per Parte_6 metà delle spese processuali in ragione del rigetto di alcune delle domande proposte dall'appellato pagina 6 di 8 (rimozione di opere insistenti sui fondi e pagamento di indennità per l'occupazione appropriativa del bene da parte degli appellanti), sotto altro aspetto – e condividendosi sul punto quanto evidenziato dall'appellato alle pagg. 14 e 15 della comparsa di costituzione in appello – la pronuncia risulta comunque corretta nonostante la peculiare vicenda processuale sottoposta all'attenzione dell'AG in punto di risoluzione del conflitto tra titoli sorto tra le parti.
Trattandosi di giudizio volto anche allo scioglimento della comunione, deve, infatti, farsi applicazione anche del principio per cui le spese del giudizio di divisione seguono la soccombenza qualora siano frutto dell'ingiustificato comportamento della parte che abbia addotto eccessive pretese o inutili resistenze (cfr. Cassazione n. 22903/2013, n. 3083/2006 e n. 7059/2002), consistenti nel caso di specie nel comportamento processuale della parte appellante la quale, nonostante il passaggio in giudicato della statuizione relativa all'accertamento dei diritti di comproprietà del sui fondi per cui è causa, ha Pt_3 nel successivo prosieguo del giudizio di primo grado continuato ad ostacolare lo scioglimento della comunione, sollevando all'udienza di precisazione delle conclusioni tardiva ed inammissibile eccezione di usucapione e contestando i diritti di comproprietà sui cespiti, poiché ha evidenziato per la prima volta solo in comparsa conclusionale l'intervenuta stipula dell'atto di divisione per TA
al fine di ottenere quantomeno la rinnovazione della CTU già espletata. Per_2
In virtù di tutto quanto precede l'appello va rigettato.
Al rigetto dell'appello segue, secondo l'ordinario criterio ex art. 91 c.p.c., la condanna degli appellanti a rimborsare all'appellato le spese di questo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, tenendo conto dei valori medi previsti dalle tabelle allegate al DM 147/2022 sulla base del valore indeterminato a bassa complessità dell'appello.
Gli appellanti dovranno, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione Civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 22.03.2023 da e avverso Parte_1 Parte_2 la sentenza n. 275/2023 emessa e depositata in data 17.02.2023 il Tribunale di Trani, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) condanna gli appellanti a rimborsare in favore dell'appellato le spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 9.991,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori come per legge;
pagina 7 di 8 3) dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
Così decisa in Bari, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, addì 05.02.2025
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Laura Fazio
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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