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Decreto 11 giugno 2025
Decreto 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, decreto 11/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1097 /2025 V.G.
Tribunale di Varese
Sezione I civile – Ufficio del Giudice Tutelare
Il giudice,
letto il ricorso depositato dai Servizi Sociali del Parte_1 per la nomina di un amministratore di sostegno in favore di Parte_2 nata a [...] in data [...]
premesso che l'istituto dell'amministrazione di sostegno è volto alla protezione di soggetti deboli qualora gli stessi abbiano necessità di compiere atti giuridici, siano dunque titolari di un qualche patrimonio da gestire con atti di ordinaria o di straordinaria amministrazione ovvero, per la loro condizione psichica, siano esposti a concreti e reali rischi (circonvenzioni, truffe ecc.);
osservato che l'amministrazione di sostegno, come le altre misure di protezione giuridica, sono rimedi del tutto RESIDUALI ai quali si può e deve ricorrere a fronte della necessità di compiere atti giuridici ovvero di circostanziate e particolari situazioni di rischio, pregiudizio o comunque limitative della libertà di agire del soggetto incapace: anziani malati e soli, senza rete parentale di riferimento in grado di occuparsene, ovvero in situazioni di abbandono e in possesso di beni da gestire (non essendo più in grado di farlo) dunque a rischio concreto di circonvenzione o di raggiri : in questo caso l'amministratore di sostegno potrà compiere in nome e per conto del beneficiario gli atti negoziali ai quali questi non può più adempiere, ovvero assisterlo e affiancarlo nel compimento degli stessi;
la misura di protezione giuridica, insomma, non può assumere una valenza generalizzata, uniforme, “obbligatoria” per tutte le persone anziane e/o affette da qualsivoglia patologia, a meno di non ricondurla alla stregua di un mero adempimento burocratico che contrasta però del tutto con la ratio della normativa di cui alla legge n. 6 del 2004 e deve pertanto ritenersi inammissibile;
ritenuto che, in altre parole, appare conforme alla lettera ed allo spirito della legge istitutiva dell'amministrazione di sostegno attingere a questa misura solo laddove ve ne sia un concreto e soprattutto attuale bisogno, non ritenendosi ammissibili domande generiche: quando sussista una rete di protezione anche socio assistenziale (come nella specie: i servizi sociali hanno adempiuto ai propri doveri di ausilio e assistenza operandosi attivamente ed efficacemente per la tutela della beneficiaria), tale pertanto da integrare un valido meccanismo di supporto e assistenza del soggetto debole (assimilabili, di fatto, alla figura dell'ads), NON OCCORRE, né è prevista per legge, una necessaria formalizzazione del ruolo da parte del Giudice Tutelare A MENO CHE (ma non è questo il caso) non emergano elementi tali da far ritenere opportuno un controllo del giudice ovvero sussista la necessità di compiere atti specifici che le figure garanti di un sostegno “di fatto” - quali gli assistenti sociali - non possono compiere se non necessariamente “formalizzando” il loro ruolo;
osservato che in questo senso è orientata la giurisprudenza di merito quale quella del
Tribunale di Milano la quale ha evidenziato come la necessità di un amministratore di sostegno sempre e comunque in ciascuna situazione patologica comporta una inammissibile “istituzionalizzazione” di ogni figura di “assistente”, tradendo così la lettera e lo spirito della legge: l'avvio di un procedimento senza una preventiva e articolata valutazione sulla concreta situazione del soggetto debole rischia, tra l'altro, di allargare a dismisura l'ambito applicativo dell'istituto giuridico che invece, come tutte le misure di protezione giuridica, dovrebbe invece essere del tutto residuale, sino a renderlo di fatto praticamente INEFFICACE perché in concreto non più gestibile entro i ristretti termini previsti dal legislatore e nei modi da esso indicati ( v. tra le altre: Tribunale di Trieste, decreto del 24.1.2006; Tribunale di Varese decreto del 28.6.2012);
ritenuto pertanto che il ricorso, nella specie, debba essere rigettato dal momento che la beneficiaria, senza alcun patrimonio da gestire, è oltretutto seguita dai servizi sociali di riferimento ed ha un figlio, il sig. , che si è dimostrato interessato alla cura della madre, non Parte_3 necessitando pertanto di un amministratore di sostegno;
rilevato che il ricorso non ha esposto delle esigenze peculiari di nomina di un AdS in quanto il figlio convivente gestisce le modeste disponibilità del nucleo familiare;
la sig.ra frequenta Pt_4 il CPS, si sottopone ai trattamenti prescritti (somministrazione depot) anche se si è dimostrata contraria alla permanenza in una RSA;
rilevato che la nomina di un ADS non potrebbe comunque costituire uno strumento utile al fine di assicurarsi che la persona beneficiaria assuma la terapia prescritta;
rilevato altresì che non è stato prospettato nel caso di specie la necessità superare l'incapacità della persona di prestare il consenso a determinati e necessari trattamenti sanitari;
ritenuto che la nomina di un ADS non possa fondarsi sulla sola esigenza di organizzare il trasferimento della persona in una RSA, in quanto comunque lo stesso amministratore non potrebbe prescindere dalla volontà della beneficiaria in merito all'ingresso e alla permanenza in una struttura di ricovero;
P.Q.M.
rigetta la domanda di apertura di amministrazione di sostegno in favore di Parte_2
.
[...]
Varese, lì 10/06/2025
Il Giudice tutelare
Fabio Rivellini
Tribunale di Varese
Sezione I civile – Ufficio del Giudice Tutelare
Il giudice,
letto il ricorso depositato dai Servizi Sociali del Parte_1 per la nomina di un amministratore di sostegno in favore di Parte_2 nata a [...] in data [...]
premesso che l'istituto dell'amministrazione di sostegno è volto alla protezione di soggetti deboli qualora gli stessi abbiano necessità di compiere atti giuridici, siano dunque titolari di un qualche patrimonio da gestire con atti di ordinaria o di straordinaria amministrazione ovvero, per la loro condizione psichica, siano esposti a concreti e reali rischi (circonvenzioni, truffe ecc.);
osservato che l'amministrazione di sostegno, come le altre misure di protezione giuridica, sono rimedi del tutto RESIDUALI ai quali si può e deve ricorrere a fronte della necessità di compiere atti giuridici ovvero di circostanziate e particolari situazioni di rischio, pregiudizio o comunque limitative della libertà di agire del soggetto incapace: anziani malati e soli, senza rete parentale di riferimento in grado di occuparsene, ovvero in situazioni di abbandono e in possesso di beni da gestire (non essendo più in grado di farlo) dunque a rischio concreto di circonvenzione o di raggiri : in questo caso l'amministratore di sostegno potrà compiere in nome e per conto del beneficiario gli atti negoziali ai quali questi non può più adempiere, ovvero assisterlo e affiancarlo nel compimento degli stessi;
la misura di protezione giuridica, insomma, non può assumere una valenza generalizzata, uniforme, “obbligatoria” per tutte le persone anziane e/o affette da qualsivoglia patologia, a meno di non ricondurla alla stregua di un mero adempimento burocratico che contrasta però del tutto con la ratio della normativa di cui alla legge n. 6 del 2004 e deve pertanto ritenersi inammissibile;
ritenuto che, in altre parole, appare conforme alla lettera ed allo spirito della legge istitutiva dell'amministrazione di sostegno attingere a questa misura solo laddove ve ne sia un concreto e soprattutto attuale bisogno, non ritenendosi ammissibili domande generiche: quando sussista una rete di protezione anche socio assistenziale (come nella specie: i servizi sociali hanno adempiuto ai propri doveri di ausilio e assistenza operandosi attivamente ed efficacemente per la tutela della beneficiaria), tale pertanto da integrare un valido meccanismo di supporto e assistenza del soggetto debole (assimilabili, di fatto, alla figura dell'ads), NON OCCORRE, né è prevista per legge, una necessaria formalizzazione del ruolo da parte del Giudice Tutelare A MENO CHE (ma non è questo il caso) non emergano elementi tali da far ritenere opportuno un controllo del giudice ovvero sussista la necessità di compiere atti specifici che le figure garanti di un sostegno “di fatto” - quali gli assistenti sociali - non possono compiere se non necessariamente “formalizzando” il loro ruolo;
osservato che in questo senso è orientata la giurisprudenza di merito quale quella del
Tribunale di Milano la quale ha evidenziato come la necessità di un amministratore di sostegno sempre e comunque in ciascuna situazione patologica comporta una inammissibile “istituzionalizzazione” di ogni figura di “assistente”, tradendo così la lettera e lo spirito della legge: l'avvio di un procedimento senza una preventiva e articolata valutazione sulla concreta situazione del soggetto debole rischia, tra l'altro, di allargare a dismisura l'ambito applicativo dell'istituto giuridico che invece, come tutte le misure di protezione giuridica, dovrebbe invece essere del tutto residuale, sino a renderlo di fatto praticamente INEFFICACE perché in concreto non più gestibile entro i ristretti termini previsti dal legislatore e nei modi da esso indicati ( v. tra le altre: Tribunale di Trieste, decreto del 24.1.2006; Tribunale di Varese decreto del 28.6.2012);
ritenuto pertanto che il ricorso, nella specie, debba essere rigettato dal momento che la beneficiaria, senza alcun patrimonio da gestire, è oltretutto seguita dai servizi sociali di riferimento ed ha un figlio, il sig. , che si è dimostrato interessato alla cura della madre, non Parte_3 necessitando pertanto di un amministratore di sostegno;
rilevato che il ricorso non ha esposto delle esigenze peculiari di nomina di un AdS in quanto il figlio convivente gestisce le modeste disponibilità del nucleo familiare;
la sig.ra frequenta Pt_4 il CPS, si sottopone ai trattamenti prescritti (somministrazione depot) anche se si è dimostrata contraria alla permanenza in una RSA;
rilevato che la nomina di un ADS non potrebbe comunque costituire uno strumento utile al fine di assicurarsi che la persona beneficiaria assuma la terapia prescritta;
rilevato altresì che non è stato prospettato nel caso di specie la necessità superare l'incapacità della persona di prestare il consenso a determinati e necessari trattamenti sanitari;
ritenuto che la nomina di un ADS non possa fondarsi sulla sola esigenza di organizzare il trasferimento della persona in una RSA, in quanto comunque lo stesso amministratore non potrebbe prescindere dalla volontà della beneficiaria in merito all'ingresso e alla permanenza in una struttura di ricovero;
P.Q.M.
rigetta la domanda di apertura di amministrazione di sostegno in favore di Parte_2
.
[...]
Varese, lì 10/06/2025
Il Giudice tutelare
Fabio Rivellini