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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/05/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1560/2023 RG avente ad
OGGETTO: retribuzione vertente TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. RIENZI CARLO, elett.te Parte_1 dom.to c/o il difensore, come in atti
RICORRENTE E
Controparte_1
in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l
[...]
sito in alla Via Ponte della Controparte_1 CP_1
Maddalena, n. 55, RESISTENTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 21/03/2023 la ricorrente ha convenuto in Parte_1 giudizio il Controparte_2
e l' dolendosi del mancato pagamento delle
[...] Controparte_3 differenze retributive maturate dal 2009 al 2020 sulla base dei CCNL Comparto Scuola ratione temporis applicabili, a titolo di scatti di anzianità per tutti i periodi di lavoro non correttamente inquadrati, ai fini economici, fino al 2020 quando ha conseguito l'immissione in ruolo senza ricevere le spettanze economiche a lei dovute per il tardivo riconoscimento della sua posizione nelle graduatorie scolastiche e ha chiesto di “1. accertare e dichiarare, per le causali espresse in narrativa, l'illegittima condotta delle amministrazioni resistenti e, per l'effetto, condannare le medesime amministrazioni a liquidare in favore della Sig.ra
[...]
, a titolo di differenze retributive maturate dal 2009 al 2020 per gli Parte_1 scatti di anzianità conseguiti e non riconosciuti ai fini economici, la somma di € 51.988,00, o nella somma minore o maggiore che si riterrà di giustizia. Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo.
2. In subordine, accertare e dichiarare, per le causali espresse in narrativa, l'illegittima condotta delle amministrazioni resistenti e, per l'effetto, condannare le medesime amministrazioni al risarcimento del danno a favore della Sig.ra Parte_1
per perdita di chance a causa delle progressioni di carriera che le
[...] sarebbero spettate e che al contrario non gli sono state riconosciute dal 2009 al 2020. Danno da liquidarsi nel 50 % delle retribuzioni che sarebbero spettate alla ricorrente, in caso di corretto inquadramento della carriera ai fini economici, da quantificarsi nella somma di € 25.994,00 o nella somma minore o maggiore che si riterrà di giustizia. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria da dì del dovuto fino al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. In particolare, la ricorrente ha evidenziato quanto segue:
-di avere presentato in data 20/03/2008 domanda di partecipazione al concorso per soli titoli a collaboratore scolastico per l'a.s. 2007/2008 indetto con decreto 20/02/2008 dalla Direzione Generale della Campania del , alla luce della nota CP_4 del M.P.I. prot. n. AOODGPER 22543 del 27/11/2007;
-che con provvedimenti nn. 2830 e 3110 del 2008, l Controparte_5 ritenendo che la ricorrente avesse dichiarato un servizio mai prestato, ai
[...] fini dell'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento dei collaboratori scolastici, ne decretava l'esclusione dalla graduatoria ad esaurimento e la risoluzione immediata del contratto di supplenza allora in corso;
-che con ricorso al TAR Campania (RGN 4302/2008), la ricorrente chiedeva l'annullamento dei provvedimenti citati nonché “la declaratoria del diritto della Sig.ra a permanere nella graduatoria permanente del 30/10/2001 CP_6 dell'Ufficio Provinciale Scolastico della Campania relativa ai CP_1 collaboratori scolastici;
nonché per la declaratoria del diritto al riconoscimento della validità giuridica del servizio prestato negli aa.ss. 2006/2007 e 2007/2008, in virtù dell'inserimento nella predetta graduatoria”;
-che con sentenza n. 856/2010, il TAR Campania rigettava le domande della ricorrente;
-che il Consiglio di Stato con sentenza n. 4556/13 accoglieva l'appello rimettendo gli atti al TAR per difetto di integrità del contraddittorio;
CP_1
-che il TAR Campania, riassunto il giudizio, con sentenza n. 3529/2015, accoglieva le domande della ricorrente evidenziando, in particolare, che da quanto dichiarato Contr dalla Sig.ra – e non smentito dall – quest'ultima possedeva i requisiti Pt_1 per l'inserimento nelle vecchie graduatorie provinciali per supplenze di cui all'O.M. 21 Marzo 1987, n. 78 e, pertanto, erano illegittimi i provvedimenti impugnati nella parte in cui escludevano la Sig.ra dalle graduatorie Pt_1 provinciali ad esaurimento;
-che con provvedimento del
[...]
Controparte_7
D.D. prot. n. 4264/3 Uff. Reclutamento ATA datato 09/11/2015, veniva
[...] decretato che la ricorrente “è inserita al posto 8475 della graduatoria permanente di 2° fascia di cui al D.M. 75/01 attualmente in vigore”;
-che tale provvedimento non aveva correttamente ottemperato, al disposto giurisdizionale non avendole accordato una ricostruzione che tenesse conto di tutti gli scatti in graduatoria che di diritto avrebbe acquisito nel corso degli anni se non fosse stata illegittimamente esclusa dalla medesima graduatoria e che in particolare la ricorrente aveva diritto a vedersi riconosciuto l'inserimento nella graduatoria di prima fascia (e non in seconda fascia come stabilisce il citato provvedimento) e successivamente, in seguito ai requisiti maturati, avrebbe avuto diritto ad essere immessa in ruolo, dall'a.s. 2013/2014 avendo maturato il punteggio di 49,50 (5/6 anni = 30 punti + 19,50 punti);
-che pertanto, vista l'erronea collocazione in II fascia, la ricorrente proponeva ricorso al TAR Campania (NRG 237/2016) domandando che venisse data corretta attuazione al giudicato intervenuto con la sentenza n. 3529/2015 e, per l'effetto, fosse affermato il suo diritto all'immissione in ruolo nel personale ATA;
-che il TAR con sentenza n. 1460/2018, rigettava il ricorso proposto in CP_1 sede di ottemperanza;
-che avverso tale sentenza veniva proposto appello al Consiglio di Stato che accoglieva il ricorso e, in riforma della pronuncia del TAR, stabiliva con sentenza n. 5768 del 2018 quanto segue:
“Nel caso di specie, il fine immediatamente perseguito dalla ricorrente consiste di certo nell'inserimento nella graduatoria;
ciò però quale condizione necessaria per ottenere il bene effettivo della vita cui ella aspira, e cioè di prestare servizio con continuità nella scuola, attraverso l'immissione in ruolo o attraverso il giusto posizionamento in graduatoria. Alla luce dei principi esposti, deve ritenersi che il giudicato derivante dalla sentenza n. 3529 del 2015 del , Controparte_8 con la quale è stata annullata l'esclusione dell'appellante, implica che l'amministrazione la debba ricollocare in graduatoria, ora per allora, come se la stessa non fosse mai stata esclusa. 6.1 - L'appellante lamenta invece che, successivamente all'annullamento della esclusione, era stata immessa in graduatoria, ma in una posizione non congrua con l'effetto retroattivo dell'annullamento medesimo, senza tenere conto del tempo trascorso. In particolare, argomenta nel senso che, se non fosse stata sospesa illegittimamente il 28 maggio 2008, avrebbe lavorato anche nell'anno scolastico 2008/2009, maturando 10 mesi di servizio e, quindi, avrebbe avuto diritto ad essere immessa in prima fascia profilo collaboratrice scolastica presso CP_3 poiché avrebbe maturato complessivamente 32 mesi di servizio, corrispondenti a punti 16.00 per servizio + 3,5 per titoli, per un totale di 19,50 punti, rispetto ai 24 richiesti per l'immissione in prima fascia. Non solo, dall'anno scolastico 2013/2014, avrebbe maturato il punteggio di 49,50 (5/6 anni = 30 punti + 19,50 punti) e, quindi, sarebbe stata immessa in ruolo. 6.2 – Rispetto a tali conteggi l'amministrazione nulla ha contestato, né ha argomentato nel senso della correttezza dell'inserimento in seconda fascia della graduatoria effettuato con il provvedimento del 9 novembre 2015. Pertanto, deve ritenersi che l'amministrazione non abbia adeguatamente tenuto conto degli effetti ripristinatori derivanti dall'annullamento giurisdizionale dell'esclusione, ovvero della necessità che l'inserimento in graduatoria della ricorrente avvenisse “ora per allora”, come se la stessa non fosse mai stata esclusa della graduatoria”; Contr
-nonostante tale sentenza l di restava inerte per cui la ricorrente adiva CP_1 in ottemperanza di nuovo il Consiglio di Stato per la nomina di un commissario ad acta il quale con provvedimento u.0009678 del 14.7.2020 decretava “In ottemperanza alla sentenza n. 1000/2020 REG. PROV. COLL. N. 7599/2019 REG. RIC., la sig.ra è immessa in ruolo, in qualità di collaboratrice CP_9 scolastica, dal 01/09/2020 con decorrenza retroattiva, ai fini giuridici, dall'anno 2013/14”;
-che tale provvedimento però non aveva affrontato affatto il profilo del danno patrimoniale provocato alla ricorrente dall'illegittimo operato amministrativo e, quindi, delle differenze retributive maturate dal 2009 al 2020 dalla Sig.ra Pt_1 che ammontavano ad euro 51.988,00 a titolo di spettanze nette per il periodo dal 2009 al 2020 calcolate sulla base dei CCNL Comparto Scuola ratione temporis applicabili. Si costitutiva l'Amministrazione eccependo il difetto di giurisdizione e la prescrizione dei crediti, nonché l'infondatezza delle domande e chiedendo al Giudice del Lavoro di rigettare la domanda formulata dalla controparte, per difetto di legittimazione passiva del;
in via Controparte_10 subordinata, rigettare in parte la domanda formulata dalla ricorrente, dichiarando l'intervenuta prescrizione e procedendo alla corretta quantificazione. All'udienza del 20-5-2025, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, il Giudice decideva come dalla presente sentenza con motivazione contestuale. Quanto all'eccepito difetto di giurisdizione, questione già risolta dal Tribunale di Napoli nell'ordinanza con cui si dichiarava incompetente, si rimanda al passaggio della stessa in cui si legge “è infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione dal momento che non si controverte di parziale inesecuzione del decisum del giudice amministrativo in conseguenza del provvedimento u. 0009678 del 14.7.2020 con cui il commissario ad acta, in sostituzione dell' Controparte_1
e con oneri a carico dello stesso, ha eseguito l'ottemperanza alla sentenza n. 1000/2020 REG. PROV. COLL. N. 7599/2019 REG. RIC., decretando la sua immissione in ruolo, in qualità di collaboratrice scolastica, dal 01/09/2020 con decorrenza retroattiva, ai fini giuridici, dall'anno 2013/14, bensì viene in questa sede in rilievo il diritto alle differenze retributive scaturenti dal rapporto di pubblico impiego”. Va, infatti, rilevato come la domanda proposta in via principale dalla parte ha ad oggetto il pagamento delle differenze retributive che sarebbero maturate dal 2009 al 2020 a titolo di scatti di anzianità conseguiti e non riconosciuti a fini economici, domanda proposta, in via subordinata, anche a titolo risarcitorio (per la tardiva immissione in ruolo). Sempre in via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del
, evocato in proprio, atteso che esso è Controparte_7 privo di soggettività esterna, né è titolare dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto di lavoro, pur essendo organo che può, mediante funzionario delegato ex art. 417 bis c.p.c. o attraverso la competente Avvocatura, partecipare al giudizio in rappresentanza processuale del . (cfr. Cassazione 2021 n. 32938) CP_4
Nel merito, il ricorso è solo in parte fondato e deve essere accolto, limitatamente alla domanda proposta in via subordinata, nei termini che si vengono ad illustrare. Va premesso che il Consiglio di Stato in sede di ottemperanza ha ritenuto che tra gli effetti ripristinatori del giudicato costituito dalla sentenza Tar Campania n. 3529/2015 di annullamento della delibera di esclusione rientrasse l'immissione in graduatoria ora per allora della ricorrente. In particolare, il Consiglio di Stato rilevava che il non aveva contestato i CP_1
“conteggi” della parte, secondo cui, se non fosse stata illegittimamente esclusa il 28-5-2008, la stessa:
- avrebbe completato l'a.s. 2008/2009 maturando 10 mesi di servizio e pertanto sarebbe stata immessa in I fascia nel profilo di collaboratrice scolastica con 19,50 punti;
- sarebbe stata immessa in ruolo già dall'a.s. 2013/2014 col punteggio di 49,50. Stante la natura pacifica di tali circostanze, la corretta esecuzione del giudicato di annullamento doveva necessariamente comportare il ripristino della situazione giuridica anteriore alle modificazioni apportate dall'atto viziato nei termini dedotti da parte ricorrente. Avendo, tuttavia, il CdS ritenuto che le domande risarcitorie, pur in quella sede proposte dalla parte, esorbitassero dal perimetro del giudizio di ottemperanza, la stessa ha agito in questa sede per vedersi riconoscere le differenze retributive che, se non vi fosse stata la delibera di esclusione annullata, sarebbero maturate negli anni nel corso dei quali non aveva prestato alcun servizio presso l'amministrazione convenuta (a partire dal 2009) ed inoltre quelle che l'immissione in ruolo sin dall'a.s. 2013/2014 le avrebbe assicurato. In ordine agli anni che precedono la retrodatazione giuridica dell'immissione in ruolo (dunque dall'a.s. 2008/2009 all'a.s. 2012/2013), si osserva come la domanda avanzata dalla ricorrente si configura come una domanda risarcitoria da perdita di chance, ovvero della possibilità di stipulare contratti a termine con il in CP_1 quanto illegittimamente esclusa dalle graduatorie. E' noto che l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di "chance" esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile. Ad avviso del giudicante, alla luce dell'accertamento compiuto nell'ambito del giudizio amministrativo nel quale, come rilevato dal CdS nella sentenza n. 5768/2018 resa in sede di ottemperanza, il non adduceva alcun elemento CP_1 di segno contrario rispetto alle precise e circostanziate allegazioni della parte circa il fatto che la stessa in mancanza del provvedimento lesivo avrebbe completato l'a.s. 2008/2009 ed avrebbe continuato a prestare servizio nel sistema scolastico come precaria sino all'a.s. 2012/2013, per poi essere immessa in ruolo nell'a.s. 2013/2014, può senz'altro ritenersi raggiunta sia pure in via presuntiva l'esistenza di elementi da cui inferire il pregiudizio economicamente valutabile. In ordine al quantum, tale pregiudizio deve essere parametrato alla retribuzione che sarebbe spettata alla ricorrente se avesse continuato a prestare servizio come precaria nella scuola, con una percentuale di abbattimento del 50% (quale quella applicata dalla stessa parte ricorrente) atteso che in tali anni, come emerge dall'estratto curriculare, la stessa non prestava servizio per l'amministrazione e detratto a titolo di aliunde perceptum quanto la stessa ha dichiarato di avere percepito nei conteggi allegati al ricorso (non appare di contro corretto il criterio di calcolo utilizzato dalla parte al fine di quantificare il risarcimento del danno laddove la stessa come prima cosa detrae l'aliunde perceptum per poi applicare l'abbattimento sulla differenza ottenuta). Venendo al periodo a partire dal quale è stato accertato che la ricorrente, immessa in ruolo il 1-9-2020, avesse diritto ad essere immessa in ruolo, dunque dall'a.s. 2013/2014, va richiamato l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella nota sentenza n. 16665/2020. Nella stessa si legge che "in materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro;
il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo nell'assunzione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori". Tale orientamento si pone in linea di continuità con quello graniticamente espresso anche dal Consiglio di Stato in casi analoghi, secondo il quale in generale in tutti i casi in cui l'Amministrazione sia tenuta a determinare una decorrenza retroattiva del rapporto la stessa "non è tenuta altresì alla corresponsione del relativo trattamento retributivo, se la corrispondente prestazione abbia avuto inizio successivamente (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 30 settembre 1994, n. 1460) e ciò sia quando la decorrenza retroattiva sia dipesa da estensione del giudicato formatosi nei confronti dei terzi a seguito di provvedimenti spontaneamente adottati dall'Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 settembre 1992, n. 670; id. 3 ottobre 1990, n. 873) sia quando ciò avvenga in virtù di una decisione giurisdizionale, in quanto in tal caso l'effetto del giudicato (nella specie, peraltro, formatosi inter alios), pur importando l'obbligo dell'amministrazione di retrodatare la nomina (o l'inquadramento) ai fini giuridici, non importa altresì l'altro obbligo di erogare le competenze per il periodo di servizio ri-conosciuto ai fini giuridici ma effettivamente non espletato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7 dicembre 1996, n. 1688; Cons. Stato, sez. IV, 29 luglio 1991, n. 598)" (Cons. Stato, sez. VI, n. 5825/2003; TAR Lazio, n. 17039/2004). Ne consegue, che "la retrodatazione di un inquadramento ai fini giuridici, risolvendosi in una fictio juris, non può comportare alcuna retroattività degli effetti economici, i quali, pertanto, decorrono unicamente dalla data in cui il nuovo inquadramento è stato conseguito" (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 286/2000; Cons. Stato, sez. II, n. 14/1996)
In sostanza, nel rapporto di pubblico impiego "il diritto al trattamento economico matura insieme alla effettiva prestazione dell'attività lavorativa in favore dell'Amministrazione" (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 913/1994; idem, n. 1196/1992).
In conclusione, nel caso di specie, l'intervenire postumo della fattispecie costitutiva, essendo stata la ricorrente immessa in ruolo l'1-9-2020, comporta che, prima di tale momento, il rapporto non possa dirsi esistente, se non per quegli effetti che il provvedimento ha fatto espressamente retroagire tra i quali non rientra il riconoscimento di tutti gli effetti economici. In questi casi, il rimedio all'inadempimento, prima dell'effettivo sopravvenire della fattispecie costitutiva, non può che essere risarcitorio, perché la costituzione ex post di un rapporto non può essere paragonata all'esistenza ex tunc di esso, se in realtà il medesimo all'epoca non esisteva ancora (Cons. Stato, sez. IV, n. 5566/2013; Cons. Stato, sez. V, n. 1752/2009; Cass. n. 16665/2020). Pertanto, rispetto agli effetti per i quali il menzionato provvedimento costitutivo non stabilisca esplicitamente la retroazione, non può ammettersi azione di adempimento, ma solo il risarcimento del danno atteso che è solo dopo l'intervenire della fattispecie costitutiva che si può parlare di inadempimento ad obblighi retributivi, da regolare secondo principi analoghi a quelli di cui alla sentenza della Cass., S.U., 2990/2018. In conclusione anche per tale periodo non può essere accolta la domanda principale formulata quale condanna al pagamento delle retribuzioni che sarebbero spettate alla ricorrente sin dall'a.s. 2013/2014 dovendosi peraltro rilevare che sino al 2015 la stessa non prestava alcun servizio per la p.a. convenuta, laddove appare meritevole di accoglimento quella spiegata in via subordinata a titolo risarcitorio. In ordine al quantum, va rilevato che sino al 2014 compreso non vi è motivo di applicare una percentuale di abbattimento diversa da quella che si è applicata in relazione alle precedenti annualità in quanto la stessa appare tenere nella giusta considerazione la gravità della condotta della p.a., l'elemento soggettivo della stessa nella causazione del danno e il fatto che la ricorrente non abbia prestato alcuna attività lavorativa per il . CP_1
Tale il procedimento contabile da seguire al fine del computo del risarcimento del danno da riconoscere alla parte per tale arco temporale (2009-2014), va allora rilevato come non sussista in concreto un danno risarcibile, avendo la ricorrente in seno ai conteggi depositati dichiarato redditi superiori a quanto la stessa avrebbe percepito alle dipendenze del decurtato nella misura del 50%. CP_1
Venendo alla quantificazione del danno risarcibile alla per il periodo a Pt_1 partire dal 2015, allorquando essendo intervenuta la sentenza TAR n. 3529/2015 la ricorrente riprendeva a prestare servizio, come si evince dall'attestato di servizio versato in atti, appare equo parametrare il risarcimento alla retribuzione che le sarebbe spettata con un abbattimento del solo 20% (dunque nella misura dell'80%) anche in considerazione della maggior gravità della condotta della p.a. che prima di conformarsi al giudicato amministrativo attendeva 5 anni costringendo la ricorrente ad intraprendere un giudizio di ottemperanza. In conclusione, alla ricorrente andrà riconosciuto a titolo risarcitorio l'importo di euro 4.087,00 (ottenuto decurtando del 20% l'importo di euro 95.370,00 che le sarebbe spettato quale retribuzione annua personale ATA e sottraendo euro 72.209,00 quale reddito dichiarato). Quanto all'eccezione di prescrizione, la stessa appare infondata alla luce della circostanza, evidenziata dalla stessa parte ricorrente, per cui il termine di prescrizione non poteva decorrere prima del 2015, anno cui risale il provvedimento dell D.D. prot. n. 4264/3, del Controparte_11
09/11/2015, con cui veniva decretato il suo inserimento “al posto 8475 della graduatoria permanente di 2° fascia di cui al D.M. 75/01 attualmente in vigore”, che si è posto in questa vicenda “quale condizione necessaria per ottenere il bene effettivo della vita cui ella ha aspira, e cioè di prestare servizio con continuità nella scuola, attraverso l'immissione in ruolo o attraverso il giusto posizionamento in graduatoria” (cfr. C.d.S., sentenza n. 5758 del 2018). In conclusione alla parte spetterà a titolo risarcitorio un importo pari ad euro 4087,00 oltre interessi dalla verificazione dell'evento dannoso (illegittima esclusione) al saldo. Il pagamento delle spese di lite segue il regime della soccombenza e si liquida come da dispositivo nei limiti del decisum.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda proposta in via subordinata da
, condanna parte resistente al risarcimento dei Parte_1 danni patrimoniali subiti dalla stessa che quantifica in euro 4.087,00 oltre interessi al saggio legale a decorrere dalla esclusione della ricorrente al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
- 1.200,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi. Così deciso in Nola, 20-5-2025
IL GIUDICE
dott. ssa Francesca Fucci