Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/06/2025, n. 4813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4813 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 29005/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IV CIVILE
in persona del giudice monocratico dott. Pierluigi Perrotti, pronuncia ai sensi degli artt.
281sexies e 281terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso deposita- to il 28.2.2024 da
Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Mattia Tosi e Francesca Patrizia Riva, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in MI - via Monte Rosa, 67
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Filippo Maria La Scala, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in MI - via Correggio, 43
- CONVENUTA-
CONCLUSIONI DELLE PARTI per e per Parte_1 Controparte_2
1) ordinare al Conservatore di MI 2 mediante provvedimento immediatamente esecu- tivo la cancellazione totale della nota di iscrizione ipoteca giudiziale, iscritta ai nn. reg. part. 1901 - reg. gen. 11949 del 28.1.1987;
2) spese legali di lite compensate tra le parti.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 19.7.2024 conveniva in giudizio In- Parte_1
tesa (di seguito ) ed esponeva quanto segue. Controparte_2 CP_1
In data 28.1.1987 CA LE IA (ora ) aveva iscritto ipoteca giudiziale CP_1 sull'immobile sito in Lainate (MI) - via Litta n. 104 di proprietà della ricorrente (v. doc. 2). La garanzia reale era stata iscritta sulla base di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Lecco in data 23.1.1987 per l'importo di Lire 6.128.260.
aveva poi agito in sede esecutiva dinanzi al Tribunale di MI (r.g.e. n. 24100/1987), CP_1
trascrivendo il pignoramento sulla medesima unità immobiliare (v. doc. 3).
Il g.e. aveva dichiarato estinta la procedura esecutiva, ordinando la cancellazione della trascri- zione del pignoramento (v. doc. 1 e 4), senza disporre alcunché in merito alla cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
aveva dato espressamente atto della sopravvenuta cessazione di ogni effetto CP_1
dell'iscrizione, in virtù della mancata rinnovazione dopo il decorso del termine di venti anni dalla iscrizione iniziale (cfr. doc 7b).
Concludeva chiedendo l'accertamento dell'inesistenza del credito oggetto del decreto ingiun- tivo emesso dal Tribunale di Lecco in data 23.1.1987 con conseguente ordine di cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta da CA LE IA in data 28.1.1987.
si costituiva con comparsa depositata in data 10.10.2024. CP_1
Contestava la genericità della domanda di accertamento negativo del credito.
Ribadiva il proprio assenso alla cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca giudiziale per man- cato rinnovo nel ventennio e pertanto inefficace ai sensi dell'art. 2847 c.c..
Concludeva rimettendosi alle decisioni del giudice.
La causa veniva rinviata all'udienza del 14.5.2025, all'esito della quale le parti depositavano note conclusive di tale tenore: “chiedono congiuntamente all'ill.mo Tribunale adito di voler definire il giudizio con sentenza che ordini al Conservatore di MI 2 mediante provvedi- mento immediatamente esecutivo la cancellazione totale della nota di iscrizione ipoteca giu- diziale, iscritta ai nn. reg. part. 1901 - reg. gen. 11949 del 28.1.1987. Spese legali di lite compensate tra le parti.”
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La causa veniva discussa oralmente all'udienza del 22.5.2025 ai sensi degli artt. 281sexies e
281terdecies c.p.c..
2. La domanda volta a ottenere la cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca giudiziale oggetto di causa è fondata e deve essere pertanto accolta, in conformità alle conclusioni congiunte come da ultimo rassegnate dalle parti.
È pacifico e risulta in via documentale CA LE IA (oggi ) abbia iscritto CP_1 ipoteca giudiziale sull'immobile sito in Lainate (MI) - via Litta n. 104, di proprietà della ricor- rente (cfr. doc. 2). L'iscrizione è stata effettuata con nota presentata il 28.1.1987 alla Conser- vatoria dei Registri Immobiliari di MI (oggi Ufficio Provinciale di MI Territorio -
Servizio di Pubblicità Immobiliare di MI 2) e reca registro generale n. 11494 - registro particolare n. 1901.
È altresì pacifico che tale iscrizione non sia stata rinnovata entro il ventennio, con la conse- guenza che ha cessato di produrre effetti ai sensi dell'art. 2847 c.c..
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso risulta fondato e deve essere integral- mente accolto, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di cancella- zione dell'iscrizione di ipoteca giudiziale di cui alla nota di iscrizione presentata presso la
Conservatoria di MI 2 il 28.1.1987 - registro generale n. 11494 - registro particolare n.
1901
3. Le spese, stante la richiesta congiunta delle parti, devono essere compensate.
PQM
Il Tribunale di MI, pronunciando in via definitiva nella causa tra le parti indicate in epi- grafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- ordina all'Ufficio Provinciale di MI Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di MI 2, con esonero da qualsiasi responsabilità, la cancellazione dell'iscrizione di ipoteca giudiziale effettuata con nota di iscrizione presentata il 28.1.1987 - registro ge- nerale n. 11494 - registro particolare n. 1901;
- spese compensate.
Così deciso in MI il 13 giugno 2025.
Il giudice
(dott. Pierluigi Perrotti)
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