Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/06/2025, n. 2808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2808 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 23795/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Azzolini - Presidente rel. ed est. - dott. Matteo Del Vesco - Giudice - dott. Vincenzo Ciliberti - Giudice - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 23795/2024 R.G. promosso con ricorso depositato in data
21.11.2024 da
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Ralli del Foro di Venezia;
-ricorrente- nei confronti di
Controparte_1
-convenuto contumace- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale Ordinario di Venezia;
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione;
conclusioni della ricorrente: come da verbale d.d. 5.06.2024; per i seguenti motivi della decisione in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.11.2024, (classe Parte_1
1978, cittadina russa ma residente nel Comune di Venezia) ha chiesto al
Tribunale di disporre, a modifica della sentenza di separazione personale dal coniuge di questo medesimo Ufficio d.d. 28.02.2019 n. 408/19, la Controparte_1 revoca del divieto, ivi disposto, di espatrio della loro figlia minore , Per_1 nata il [...] dal matrimonio, alla luce della sopravvenuta sentenza del
Tribunale Penale di Venezia d.d. 28.05.2024 n. 1380/24 di assoluzione per insussistenza del fatto a lei ascritto di sottrazione internazionale di minore nel procedimento penale promosso a suo carico a seguito della denuncia querela da parte del marito.
Il convenuto è rimasto contumace nel presente giudizio.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante la produzione documentale della ricorrente, la quale, all'udienza del 5.06.2024, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
La causa passa ora in decisione al Collegio.
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Essa è ammissibile in quanto, alla luce della dedotta sopravvenienza nel 2024
(la sentenza di assoluzione della per il reato di sottrazione Pt_1 internazionale di minore), lo strumento di cui all'art. 473 bis n. 29 c.p.c. promosso dall'odierna ricorrente rappresenta l'unico idoneo a modificare il divieto di espatrio dalla minore disposto dal Tribunale di Venezia all'esito del giudizio di separazione.
Nel merito, è fondata.
Invero, non sussistono più i presupposti per il divieto (cautelare) del divieto di espatrio della minore disposto dal Giudice della separazione atteso che: i) la sentenza assolutoria del Tribunale penale ha rilevato, all'esito di istruttoria, l'assenza di motivazione al rifiuto del padre convenuto rispetto alla prospettazione, da parte della madre, di un viaggio in Russia con la minore
-all'epoca al seno- a seguito del decesso di un proprio zio nonché la Per_2 circostanza che, in quell'occasione, la aveva acquistato con anticipo Pt_1 anche il viaggio di ritorno (a conferma della volontà di rientrare in Italia);
ii) dal 2017 la madre, affidataria della minore unitamente al padre, vive con la figlia (e la nonna materna) nell'ex casa familiare -a lei assegnata dal Giudice della separazione- e risulta aver consolidato nel corso di questi anni il proprio radicamento nel territorio veneziano (ha di recente frequentato un corso professionale per la qualifica di segretaria amministrativa presso l'Umana Forma srl. -all. to 9-; lavora tuttora come accompagnatore turistico di terra presso la società “Art-Show Ballons” di Mestre -all. to 10-; ha scelto di far accreditare i propri titoli di studio russi in Italia); iii) la minore frequenta con profitto la scuola primaria “ , classe 4B, nonché il corso di Persona_3 danza presso l'A.S.D. “La palestra – Centro Scuola Danza” di Mestre (all. to 12
e all to 13).
Ed anzi, la permanenza del divieto di espatrio rischia pregiudica in modo grave le esigenze di crescita sociale della minore, la quale, già in un'occasione, per tale ragione ha dovuto rinunciare un viaggio a Disneyland a Parigi organizzato dai suoi compagni di classe lo scorso novembre.
Il divieto di espatrio della minore dev'essere dunque senz'altro revocato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 per le controversie di valore indeterminabile a bassa complessità (valori minimi per le fasi di studio, introduzione e trattazione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, a modifica della sentenza del
Tribunale di Venezia d.d. 28.02.2019 n. 408/19 di separazione personale tra le parti, così provvede:
-Revoca il divieto di espatrio della minore disposto con Persona_4 sentenza n. 408/2019 del Tribunale di Venezia;
pagina2 di 3 -Dichiara tenuto e condanna il convenuto a rifondere le spese di lite a favore della convenuta che liquida in € 2.356 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla
Questura di Venezia.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5.06.2025
Il Presidente
Dott. Carlo Azzolini
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