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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/04/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
Il Giudice, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro iscritta al n. 2068/2019
R.G., promossa da (C.F.: ) nata in Parte_1 CodiceFiscale_1
data 19.1.1945 a VI (RG), Giudice Giombattista (C.F.: C.F._2
) nato in data [...] a [...], Giudice Franca (C.F.:
[...] [...]
) nata in data [...] a [...], Giudice Carmela (C.F.: C.F._3
) nata in data [...] a [...], Giudice CodiceFiscale_4
Maria Giovanna (C.F.: ) nata in data [...] a CodiceFiscale_5
VI (RG), tutti eredi legittimi di (C.F.: Persona_1 C.F._6
), nato in data [...], a [...] e deceduto in VI (RG) in
[...]
data 4.11.2016 (tutti rappr. e dif. dall'avv. T. Notaro) contro Controparte_1
(rappr. e dif. dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania), avente
[...]
ad oggetto: risarcimento;
osserva
I ricorrenti in epigrafe indicati espongono: che in data 10.1.2012 Giudice ha chiesto al il riconoscimento delle Per_1 Controparte_1
provvidenze previste dalla legge n. 210/92 per i soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile, oltre al risarcimento dei danni patiti;
che i danni in discorso discendono dalle trasfusioni alle quali il Giudice è stato sottoposto nel periodo compreso tra il 16.11 ed il 15.12.1975, in occasione del suo ricovero presso l'Ospedale “Generale Provinciale di VI”, trasfusioni implicanti la contrazione del virus epatico;
che, a seguito di visita compiuta dalla C.M.O. 2^ di Messina in data 14.11.2013, è stata accertata l'esistenza di
“Epatocarcinoma sottoposto a chemioembolizzazione su cirrosi epatica HCV correlata con ipertensione portale in soggetto emotrasfuso”, con riconoscimento dell'esistenza del nesso causale tra tale infermità e le trasfusioni subite nel 1975 ed ascrivibilità della patologia alla 1° categoria della Tab. A, allegata al DPR n.
834/81; che il resistente ha tuttavia ha ritenuto che la domanda CP_1
amministrativa fosse stata presentata oltre il termine di tre anni dall'avvenuta conoscenza del danno, negando quindi i benefici economici di cui alla legge n.
210/92; che la decisione della è stata oggetto di ricorso CP_2
amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge n. 210/92, rimasto senza esito;
che la richiesta di risarcimento del danno è stata reiterata sia in data
27.3.2014 ai fini dell'interruzione dei termini di prescrizione e (successivamente al decesso del Giudice, avvenuto in data 4.11.2016), sia tramite raccomandata a/r in data 3.1.2018, sottoscritta dagli odierni ricorrenti (iure hereditatis e iure proprio); che vedova del Giudice, ha altresì inoltrato, Parte_1
sempre in data 3.1.2018, formale richiesta volta ad ottenere l'assegno una tantum spettante per legge ex art. 2 co. 3 L. 210/92; che l'istanza presentata in via amministrativa dal Giudice deve ritenersi tempestiva, in quanto il termine di decadenza triennale decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno;
che il nel 1997 il Giudice ha semplicemente scoperto di essere positivo al virus dell'HCV, scoprendo soltanto nell'ottobre del 2010 di essere affetto da epatocarcinoma;
che il medesimo, in particolare, nel luglio del
2010 è stato ricoverato presso il reparto di Epatologia dell'Ospedale di Comiso
U.O.C. di Medicina Interna, in quanto affetto da cirrosi epatica HCV correlata e varici esofagee, riscontrandosi in tale occasione l'esistenza di neoformazioni epatiche in S2 e S3; che, effettuati ulteriori approfondimenti diagnostici durante il ricovero presso l di Catania in data Controparte_3
13.10.2010, è stato diagnosticato al paziente un epatocarcinoma in stadiazione primitiva;
che durante tale ricovero, per la prima volta, in fase di raccolta delle notizie anamnestiche, i sanitari del nosocomio hanno chiesto al Giudice ed ai suoi parenti se lo stesso si fosse mai sottoposto a trasfusioni ed, una volta ottenuta la risposta positiva, hanno avvertito il paziente della probabilità di essere stato contagiato da sangue infetto al momento dell'avvenuto trattamento sanitario;
la domanda amministrativa presentata in data 10.1.2012 non può pertanto considerarsi tardiva;
che essi ricorrenti hanno quindi diritto ad ottenere l'indennità in questione a far data dal giorno della presentazione della domanda amministrativa oltre interessi e rivalutazione;
di avere inoltre diritto, stante il nesso causale tra le trasfusioni di cui sopra e il prematuro decesso del Giudice, all'indennità una tantum prevista dalla legge;
che dalla data della presentazione della domanda amministrativa volta ad ottenere i benefici di cui alla legge n.
210/92 decorre il termine prescrizionale per la richiesta di risarcimento del danno;
che ad essi ricorrenti va riconosciuto sia il risarcimento del danno biologico e morale subito dal danneggiato ora defunto sia del danno sofferto dai congiunti, in virtù del vincolo di parentela e convivenza (vincolo che da solo costituisce prova presuntiva per una quantificazione del danno morale patito dagli stessi a seguito del decesso del Giudice); che il è Controparte_1
tenuto a rispondere dei danni conseguenti all'omissione di attività di controllo e di vigilanza con riferimento alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati e risponde ex art. 2043 c.c. per omessa vigilanza, dei danni derivanti ad epatite da infezione HIV contratte da soggetti emotrasfusi;
che il danno biologico subito in vita dal Giudice non può ritenersi inferiore alla misura dell'80%; che il danno morale sofferto dal medesimo può essere quantificato in via equitativa;
cha va risarcito, ancora, il pregiudizio morale ed esistenziale sofferto da essi ricorrenti. Svolte le superiori premesse, chiedono che il giudice adito voglia: “1) ritenere e dichiarare tempestiva l'istanza presentata in via amministrativa dal
Giudice in data 10.1.2012 per tutti i motivi sopra riportati da intendersi quivi integralmente trascritti;
2) ritenere e dichiarare, stante l'avvenuto riconoscimento (come da verbale n. Mod. ML/V - N. 50 del 23.2.2014) del nesso causale tra l'infermità riscontrata e le terapie emotrasfusionali subite nel 1975
e l'ascrivibilità della patologia, al momento della presentazione dell'istanza, alla I categoria della Tab. A del DPR n. 834/81, il diritto del defunto sig.
Giudice a percepire l'indennizzo di cui alla l. 210/92; 3) per l'effetto Per_1
condannare il alla corresponsione, in favore degli Controparte_1
odierni istanti eredi legittimi del defunto avente diritto, nella misura dei ratei maturati e non riscossi, dei benefici economici di cui all'art. 1, comma 1, della
L. 210/92 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista e determinata dalla Tabella B allegata alla L. 29.04.1976 n. 117, così come modificata ed integrata dall'art. 8 L. 22.05.1984 n. 111, comprensiva di indennità integrativa speciale di cui alla L. 27.05.1959 n. 324 e successive modificazioni, per la I categoria riconosciuta dalla C.M.O., a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, oltre interessi e rivalutazione monetaria come da sentenze della Corte
Costituzionale nn. 118/1996 e 293/2011; 4) ritenere e dichiarare esistente il nesso causale tra l'emotrasfusione praticata al Giudice, la contrazione della malattia epatica e la sua tragica e prematura dipartita per le ragioni esposte in narrativa, accogliendo la richiesta di elargizione dell'assegno una tantum di cui all'art. 2 commi 3 e 4, della L. 210/92 avanzata dagli aventi causa in data
3.1.2018; 5) per l'effetto condannare il alla corresponsione CP_1
dell'assegno una tantum così come richiesto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, oltre interessi e rivalutazione monetaria come da sentenze della Corte Costituzionale nn.
118/1996 e 293/2011; 6) ritenere e dichiarare il Controparte_1 responsabile ex art. 2043 c.c., per avere lo stesso violato, con il proprio comportamento colposamente omissivo, gli obblighi di programmazione, prevenzione, vigilanza e controllo imposti dalla legge in materia di emotrasfusioni, della causazione di tutti i danni (biologico strettamente inteso, patrimoniale, esistenziale, morfologico, psichico, alla vita di relazione, da perdita di chance, da perdita e/o riduzione della capacità lavorativa e morale per lesioni irreversibili) subiti dal Giudice per cui oggi gli istanti agiscono iure hereditatis e di quelli morali (compresi quelli da perdita parentale) e patrimoniali subiti iure proprio dagli eredi legittimi odierni istanti;
7) condannare il al risarcimento di tutti danni iure proprio e Controparte_1
iure hereditatis patiti e sopra elencati, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo …”.
Il deduce l'infondatezza del ricorso, rilevando: che Controparte_1
l'adito giudice del lavoro non è competente a decidere sulla proposta richiesta di risarcimento del danno (ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge n. 2010), trattandosi di domanda formulata ai sensi dell'art. 2043 c.c., rientrante nella competenza del Tribunale Civile Ordinario;
che le domande di risarcimento proposte dai ricorrenti (sia iure successionis che iure proprio) sono articolate in modo generico;
che non risultano provati la sussistenza, l'entità del lamentato danno, la sua diretta ricollegabilità, con nesso causale, alle trasfusioni subite ed alla patologia;
che non è provato neanche il fatto che il decesso di Per_1
sia direttamente e/o esclusivamente ricollegabile alla patologia HCV;
[...]
che non è provata alcuna colpa dell'Amministrazione; che il riconoscimento della sussistenza del nesso causale da parte della CMO non implica in via automatica il riconoscimento del nesso di causalità anche nel giudizio risarcitorio;
che alcuna colpa può attribuirsi al resistente per CP_1
l'insorgenza della patologia in parola, a seguito di emotrasfusioni;
che, per quanto attiene alla domanda di risarcimento proposta dai ricorrenti per il danno subito iure proprio a causa della perdita del congiunto, non sussistono prove e parametri che consentano di determinare la sussistenza e l'entità del danno stesso;
che gli interessati non hanno provato l'esistenza, oltre al rapporto di parentela o affinità, di altre circostanze tali da far ritenere che la perdita del congiunto abbia comportato il venir meno di un effettivo e valido sostegno morale e/o economico nonché una grave alterazione delle condizioni di vita;
che, nel caso di accoglimento delle domande attrici, dalle somme eventualmente riconosciute a titolo di risarcimento va detratto quanto eventualmente possa essere percepito in dipendenza di una pronuncia giudiziaria favorevole in relazione alla spettanza dell'indennizzo ex lege n. 210/1992 ed alla eventuale corresponsione ai suoi eredi del c.d. “assegno una tantum”; che la domanda amministrativa proposta dal Giudice in data 10.02.2012 non può ritenersi tempestiva, dovendo il termine decadenziale triennale farsi decorrere dalla di entrata in vigore della L.238/97; che il de cuius ha avuto conoscenza della patologia HCV in un momento di molto anteriore rispetto alla data di presentazione della domanda volta ad ottenere l'indennizzo, e cioè sin dal 1997; che la richiesta di riconoscimento del c.d. “assegno una tantum” è collegata all'accertato possesso, da parte del dante causa dei ricorrenti, dei requisiti per la concessione dell'indennizzo ex lege 210; che, in mancanza di tale riconoscimento, pertanto, tale assegno non può essere riconosciuto.
************
Deve, in primo luogo, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riferimento alla pretesa attrice avente ad oggetto il pagamento dell'assegno una tantum ex art. 2, commi 3 e 4, della legge n. 210/92, avendo l'amministrazione resistente provveduto al riconoscimento di tale pretesa nel periodo compreso tra l'introduzione del presente giudizio e la fissazione della prima udienza di comparizione.
************ La domanda intesa ad ottenere l'erogazione dell'indennizzo ex lege n.
210/92 deve ritenersi tempestiva, soccorrendo in proposito i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, sintetizzabili nei termini che seguono: il termine decadenziale triennale non può farsi decorrere dalla conoscenza della patologia (epatite cronica da HCV);
l'art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, letto unitamente al successivo art. 4, comma 4, deve interpretarsi nel senso che prevede un indennizzo in favore di coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post- trasfusionali, sempre che tali danni possano inquadrarsi - pur alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare - in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B annessa al testo unico approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834; di conseguenza, ove il soggetto, affetto da contagio HCV e dunque portatore di lesioni permanenti dell'integrità psicofisica, non presenti, in ragione dello stato di quiescenza della malattia, sintomi e pregiudizi funzionali attuali, senza incidenza sulla capacità di produzione reddituale, non spetta alcun indennizzo in quanto l'infermità non rientra in alcuna delle categorie della menzionata tabella
A (cfr. Cass. 31 marzo 2017, n. 8452; Cass. 3 febbraio 2012, n. 1635, Cass.
S.U., 1 aprile 2010, n. 8064); il diritto, pertanto, non sorge se non vi è superamento di quella soglia e quindi neppure può parlarsi di termini di decadenza, se non dal momento in cui quel superamento si verifichi ed esso sia percepibile e conoscibile dall'interessato (“l'affermazione di una soglia minima di indennizzabilità comporta anche ... che il termine di decadenza di tre (e dieci) anni, di cui all'art.
3, comma 1, si sposta in avanti nel senso che comincia da decorrere dal momento della consapevolezza, da parte di chi chiede l'indennizzo, del superamento della soglia”: cfr. Cass. S.U. 8064/2010 cit.) (cfr. anche, sui profili in discorso, Cass. n. 29453/2020).
Nell'ipotesi concreta, è agevole rilevare come nessun elemento di giudizio – neanche di tipo presuntivo - autorizzi a sostenere che prima Persona_1
del ricovero ospedaliero del 13 ottobre 2010 (ovvero prima del ricovero del luglio 2010), abbia avuto la consapevolezza (da valutare secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica e con l'ordinaria diligenza) del nesso causale tra l'emotrasfusione e la patologia contratta, requisito essenziale affinché il fatto dannoso fosse percepibile come fonte di quel diritto e consentisse quindi l'inizio del decorso del termine decadenziale. Non sembra superfluo soggiungere che una cosa è avere contezza di una patologia, altra cosa è conoscerne l'origine etiologica, soprattutto laddove si tratti di malattia che può derivare da più cause.
Alla luce dei rilievi svolti, la domanda proposta dal Giudice in data 10 gennaio 2012 deve considerarsi tempestiva.
Di conseguenza, non sussistendo alcun dubbio riguardo all'esistenza del nesso causale ed alla ascrivibilità della patologia alla 1° categoria della Tab. A, allegata al DPR n. 834/81, va dichiarato il diritto di Giudice a Per_1
percepire l'indennizzo in argomento con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa fino alla data del decesso, oltre accessori di legge.
************
Relativamente alle pretese risarcitorie formulate in ricorso, costituisce anzitutto ius receptum il principio alla cui stregua, in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del Controparte_1
addirittura anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla
[...]
conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi
(risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica;
deve pertanto ritenersi che gravasse sul , in adempimento degli obblighi specifici di Controparte_1
vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi (cfr. Cass. n. 21145/2021).
Tanto premesso in ordine all'elemento soggettivo del dedotto illecito, quanto al nesso causale tra l'emotrasfusione subita dal de cuius e l'epatocarcinoma successivamente insorto, è sufficiente richiamare il contenuto del verbale redatto a seguito della visita compiuta dalla C.M.O. 2^ di Messina in data
14.11.2013, laddove si accerta l'esistenza di un “epatocarcinoma sottoposto a chemioembolizzazione su cirrosi epatica HCV correlata con ipertensione portale in soggetto emotrasfuso”, con esplicito riconoscimento dell'esistenza del nesso causale tra detta infermità e le trasfusioni subite nel 1975 ed ascrivibilità della patologia alla 1° categoria della Tab. A, allegata al DPR n. 834/81.
Avuto riguardo alle argomentazioni difensive svolte da parte resistente, è appena il caso di richiamare l'indirizzo della Suprema Corte a mente del quale il verbale della Commissione medica di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, pur non rivestendo efficacia di prova legale, può essere comunque utilizzato, nel giudizio contro il per il risarcimento dei danni da emotrasfusioni, ai Controparte_1
fini della dimostrazione del nesso causale tra queste ultime e l'insorgenza della patologia, trattandosi di diritti (quello all'indennizzo di cui alla legge citata e quello al risarcimento ex art. 2043 c.c.) che l'ordinamento riconosce come concorrenti, siccome presupponenti il medesimo fatto lesivo originato dalla stessa attività (cfr.
Cass. ord. n. 36504/2023).
Nessun ragionevole dubbio, poi, è corretto prospettare in ordine alle cause del decesso del Giudice, tenuto conto dell'attestazione necroscopica versata in atti
(doc. 11 nel fascicolo dei ricorrenti), laddove la causa mortis di cui trattasi è identificata nella cirrosi epatica, alla quale hanno fatto seguito prima il carcinoma epatico e dopo il coma epatico. *************
I ricorrenti affermano in primo luogo di avere diritto, iure successionis, alla refusione del danno (biologico e morale) sofferto in vita da Giudice Per_1
asseritamente non inferiore all'80%.
Sul punto, - premesso che deve aversi riguardo al danno verificatosi soltanto dal novembre 2010, periodo a partire dal quale in cui si sono manifestati i sintomi della patologia (e non dunque dal momento della contrazione dell'infezione: cfr. Cass. n. 5119/2023) - in assenza di più dettagliati elementi di giudizio, è equo sostenere che il danno biologico subito dal de cuius abbia raggiunto la misura percentuale di almeno il 70% almeno;
con la conseguenza che, tenuto conto dell'età del defunto (70 anni nel 2010), della sofferenza fisica patita a causa della patologia, della sofferenza morale legata alla consapevolezza del proprio stato e dei criteri di calcolo previsti dalle apposite tabelle in uso presso il tribunale di Milano, stimasi corretto quantificare i danni di cui trattasi in complessivi € 400.000,00.
************
Agli odierni ricorrenti va riconosciuto inoltre il risarcimento dei danni dagli stessi sofferto a causa della prematura perdita del loro congiunto (rispettivamente marito di e padre degli altri ricorrenti). Il semplice venir meno del Parte_1
preesistente rapporto di coniugio o di parentela si atteggia infatti quale elemento sufficiente a far presumere da solo, ai sensi dell'art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai superstiti, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti o non intrattenessero comunque rapporti affettuosi e di frequentazione;
ciò, salva l'ipotesi (non configurantesi nella vicenda in esame) in cui il soggetto convenuto in giudizio non dimostri l'esistenza di queste ultime circostanze (astrattamente suscettibili di valutazione ai fini della quantificazione del pregiudizio risarcibile), sì da doversi ritenere che la morte della vittima non abbia cagionato alcun danno morale ai superstiti o abbia determinato un danno inferiore rispetto a quello lamentato (cfr. Cass. n. 22397/2022).
Non avendo il resistente allegato e provato fatti idonei ad escludere il CP_1
verificarsi del pregiudizio morale di cui trattasi, in applicazione equitativa della metodologia applicata presso il tribunale di Roma, stimasi corretto riconoscere dunque ad (moglie di un risarcimento del complessivo Parte_1 Persona_1
importo di € 250.000 nonché a ciascuno dei figli della vittima un risarcimento dell'importo di € 125.000,00.
************
In ossequio al principio “compensatio lucri cum damno”, l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 come anche l'assegno una tantum ricevuto dai ricorrenti nelle more del giudizio ai sensi dell'art. 2, commi 3
e 4, della medesima legge n. 241/92 vanno detratti dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio (cfr. Cass. ord. n. 2840/2024).
Va difatti notato che, pur dovendosi riconoscere che il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di trasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla legge 210 del 1992, nel giudizio risarcitorio promosso contro il l'indennizzo spettante al danneggiato va tuttavia Controparte_1
interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio, e ciò al fine di evitare l'indebita duplicazione derivante dal porre a carico del CP_1
diverse attribuzioni patrimoniali aventi origine da un unico fatto lesivo.
************
Poste le considerazioni svolte, deve dichiararsi: il diritto di nato a [...] in data [...] e Persona_1
deceduto a VI in data 4 novembre 2016, a percepire l'indennizzo di cui alla legge n. 210/92 a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (inoltrata in data 10 gennaio 2012), oltre accessori di legge fino al dì del saldo;
il diritto di Giudice a percepire il complessivo importo di € Per_1
400.000, a titolo di risarcimento dei danni (biologico e morale) da quest'ultimo sofferti a causa della patologia insorta a causa delle emotrasfusioni sopra descritte;
il consequenziale diritto dei ricorrenti a percepire iure successionis la differenza tra l'importo complessivo dei ratei maturati e non riscossi dal Giudice
a titolo di indennizzo ex lege n. 210/92 e la somma come sopra determinata liquidata a titolo di risarcimento dei danni (biologico e morale) sofferti dal medesimo Giudice Per_1
il diritto dei ricorrenti a percepire, a titolo di risarcimento del pregiudizio morale dagli stessi sofferto a causa della perdita del rapporto parentale con il Giudice, l'importo di € 250.000,00 a favore di e l'importo di Parte_1
€ 125.000,00 in favore di ciascuno dei figli, oltre accessori di legge fino al giorno del pagamento effettivo;
il consequenziale diritto dei ricorrenti stessi a percepire gli importi di cui sopra, detratto l'importo ricevuto a titolo di assegno una tantum già erogato dal
. CP_1
************
Le spese processuali seguono la soccombenza. Di tali spese dev'essere disposta la distrazione in favore della procuratrice costituita dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
a) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda attrice avente ad oggetto il riconoscimento dell'assegno una tantum previsto dall'art. 2 della legge n. 210/92;
b) dichiara il diritto di nato a VI in [...] 18 Persona_1
febbraio 1940 e deceduto a VI in data 4 novembre 2016, a percepire l'indennizzo di cui alla legge n. 210/92 a partire dal primo giorno del mese successivo al 10 gennaio 2012 (data di presentazione della domanda amministrativa) e fino al dì del decesso;
c) dichiara il diritto del predetto Giudice a percepire il Per_1
complessivo importo di € 400.000, a titolo di risarcimento dei danni sofferti;
d) dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire iure successionis la differenza tra l'importo complessivo dei ratei maturati e non riscossi da Per_1
a titolo di indennizzo ex lege n. 210/92 e la somma come sopra
[...]
determinata liquidata a titolo di risarcimento dei danni sofferti dal medesimo
Giudice;
e) dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire, a titolo di risarcimento del pregiudizio morale dagli stessi sofferto a causa della perdita del rapporto parentale con Giudice i seguenti importi: € 250.000,00 a favore di Per_1
(C.F.: ) nata in data [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
VI (RG); € 125.000,00 in favore di Giudice Giombattista (C.F.:
[...]
) nato in data [...] a [...]; € 125.000,00 in favore di C.F._2
(C.F.: ) nata in data [...] a Parte_2 CodiceFiscale_3
VI (RG); € 125.000,00 in favore di Giudice Carmela (C.F.:
[...]
) nata in data [...] a [...]; € 125.000,00 in favore di C.F._4
Giudice Maria Giovanna (C.F.: nata in [...] CodiceFiscale_5
24.12.1969 a VI (RG);
f) dichiara il diritto dei ricorrenti stessi a percepire gli importi di cui sopra, detratto l'importo ricevuto a titolo di assegno una tantum già erogato dal
; CP_1
g) condanna il al pagamento, in favore dei Controparte_1
ricorrenti, delle differenze descritte ai capi d) ed f) di cui innanzi, oltre accessori di legge fino al dì del pagamento effettivo;
h) condanna il a rifondere alla procuratrice Controparte_1
antistataria dei ricorrenti le spese processuali, liquidate in complessivi € 10.000,00, oltre € 43,00 a titolo di c.u., IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Ragusa, 9 aprile 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
Il Giudice, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro iscritta al n. 2068/2019
R.G., promossa da (C.F.: ) nata in Parte_1 CodiceFiscale_1
data 19.1.1945 a VI (RG), Giudice Giombattista (C.F.: C.F._2
) nato in data [...] a [...], Giudice Franca (C.F.:
[...] [...]
) nata in data [...] a [...], Giudice Carmela (C.F.: C.F._3
) nata in data [...] a [...], Giudice CodiceFiscale_4
Maria Giovanna (C.F.: ) nata in data [...] a CodiceFiscale_5
VI (RG), tutti eredi legittimi di (C.F.: Persona_1 C.F._6
), nato in data [...], a [...] e deceduto in VI (RG) in
[...]
data 4.11.2016 (tutti rappr. e dif. dall'avv. T. Notaro) contro Controparte_1
(rappr. e dif. dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania), avente
[...]
ad oggetto: risarcimento;
osserva
I ricorrenti in epigrafe indicati espongono: che in data 10.1.2012 Giudice ha chiesto al il riconoscimento delle Per_1 Controparte_1
provvidenze previste dalla legge n. 210/92 per i soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile, oltre al risarcimento dei danni patiti;
che i danni in discorso discendono dalle trasfusioni alle quali il Giudice è stato sottoposto nel periodo compreso tra il 16.11 ed il 15.12.1975, in occasione del suo ricovero presso l'Ospedale “Generale Provinciale di VI”, trasfusioni implicanti la contrazione del virus epatico;
che, a seguito di visita compiuta dalla C.M.O. 2^ di Messina in data 14.11.2013, è stata accertata l'esistenza di
“Epatocarcinoma sottoposto a chemioembolizzazione su cirrosi epatica HCV correlata con ipertensione portale in soggetto emotrasfuso”, con riconoscimento dell'esistenza del nesso causale tra tale infermità e le trasfusioni subite nel 1975 ed ascrivibilità della patologia alla 1° categoria della Tab. A, allegata al DPR n.
834/81; che il resistente ha tuttavia ha ritenuto che la domanda CP_1
amministrativa fosse stata presentata oltre il termine di tre anni dall'avvenuta conoscenza del danno, negando quindi i benefici economici di cui alla legge n.
210/92; che la decisione della è stata oggetto di ricorso CP_2
amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge n. 210/92, rimasto senza esito;
che la richiesta di risarcimento del danno è stata reiterata sia in data
27.3.2014 ai fini dell'interruzione dei termini di prescrizione e (successivamente al decesso del Giudice, avvenuto in data 4.11.2016), sia tramite raccomandata a/r in data 3.1.2018, sottoscritta dagli odierni ricorrenti (iure hereditatis e iure proprio); che vedova del Giudice, ha altresì inoltrato, Parte_1
sempre in data 3.1.2018, formale richiesta volta ad ottenere l'assegno una tantum spettante per legge ex art. 2 co. 3 L. 210/92; che l'istanza presentata in via amministrativa dal Giudice deve ritenersi tempestiva, in quanto il termine di decadenza triennale decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno;
che il nel 1997 il Giudice ha semplicemente scoperto di essere positivo al virus dell'HCV, scoprendo soltanto nell'ottobre del 2010 di essere affetto da epatocarcinoma;
che il medesimo, in particolare, nel luglio del
2010 è stato ricoverato presso il reparto di Epatologia dell'Ospedale di Comiso
U.O.C. di Medicina Interna, in quanto affetto da cirrosi epatica HCV correlata e varici esofagee, riscontrandosi in tale occasione l'esistenza di neoformazioni epatiche in S2 e S3; che, effettuati ulteriori approfondimenti diagnostici durante il ricovero presso l di Catania in data Controparte_3
13.10.2010, è stato diagnosticato al paziente un epatocarcinoma in stadiazione primitiva;
che durante tale ricovero, per la prima volta, in fase di raccolta delle notizie anamnestiche, i sanitari del nosocomio hanno chiesto al Giudice ed ai suoi parenti se lo stesso si fosse mai sottoposto a trasfusioni ed, una volta ottenuta la risposta positiva, hanno avvertito il paziente della probabilità di essere stato contagiato da sangue infetto al momento dell'avvenuto trattamento sanitario;
la domanda amministrativa presentata in data 10.1.2012 non può pertanto considerarsi tardiva;
che essi ricorrenti hanno quindi diritto ad ottenere l'indennità in questione a far data dal giorno della presentazione della domanda amministrativa oltre interessi e rivalutazione;
di avere inoltre diritto, stante il nesso causale tra le trasfusioni di cui sopra e il prematuro decesso del Giudice, all'indennità una tantum prevista dalla legge;
che dalla data della presentazione della domanda amministrativa volta ad ottenere i benefici di cui alla legge n.
210/92 decorre il termine prescrizionale per la richiesta di risarcimento del danno;
che ad essi ricorrenti va riconosciuto sia il risarcimento del danno biologico e morale subito dal danneggiato ora defunto sia del danno sofferto dai congiunti, in virtù del vincolo di parentela e convivenza (vincolo che da solo costituisce prova presuntiva per una quantificazione del danno morale patito dagli stessi a seguito del decesso del Giudice); che il è Controparte_1
tenuto a rispondere dei danni conseguenti all'omissione di attività di controllo e di vigilanza con riferimento alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati e risponde ex art. 2043 c.c. per omessa vigilanza, dei danni derivanti ad epatite da infezione HIV contratte da soggetti emotrasfusi;
che il danno biologico subito in vita dal Giudice non può ritenersi inferiore alla misura dell'80%; che il danno morale sofferto dal medesimo può essere quantificato in via equitativa;
cha va risarcito, ancora, il pregiudizio morale ed esistenziale sofferto da essi ricorrenti. Svolte le superiori premesse, chiedono che il giudice adito voglia: “1) ritenere e dichiarare tempestiva l'istanza presentata in via amministrativa dal
Giudice in data 10.1.2012 per tutti i motivi sopra riportati da intendersi quivi integralmente trascritti;
2) ritenere e dichiarare, stante l'avvenuto riconoscimento (come da verbale n. Mod. ML/V - N. 50 del 23.2.2014) del nesso causale tra l'infermità riscontrata e le terapie emotrasfusionali subite nel 1975
e l'ascrivibilità della patologia, al momento della presentazione dell'istanza, alla I categoria della Tab. A del DPR n. 834/81, il diritto del defunto sig.
Giudice a percepire l'indennizzo di cui alla l. 210/92; 3) per l'effetto Per_1
condannare il alla corresponsione, in favore degli Controparte_1
odierni istanti eredi legittimi del defunto avente diritto, nella misura dei ratei maturati e non riscossi, dei benefici economici di cui all'art. 1, comma 1, della
L. 210/92 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista e determinata dalla Tabella B allegata alla L. 29.04.1976 n. 117, così come modificata ed integrata dall'art. 8 L. 22.05.1984 n. 111, comprensiva di indennità integrativa speciale di cui alla L. 27.05.1959 n. 324 e successive modificazioni, per la I categoria riconosciuta dalla C.M.O., a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, oltre interessi e rivalutazione monetaria come da sentenze della Corte
Costituzionale nn. 118/1996 e 293/2011; 4) ritenere e dichiarare esistente il nesso causale tra l'emotrasfusione praticata al Giudice, la contrazione della malattia epatica e la sua tragica e prematura dipartita per le ragioni esposte in narrativa, accogliendo la richiesta di elargizione dell'assegno una tantum di cui all'art. 2 commi 3 e 4, della L. 210/92 avanzata dagli aventi causa in data
3.1.2018; 5) per l'effetto condannare il alla corresponsione CP_1
dell'assegno una tantum così come richiesto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, oltre interessi e rivalutazione monetaria come da sentenze della Corte Costituzionale nn.
118/1996 e 293/2011; 6) ritenere e dichiarare il Controparte_1 responsabile ex art. 2043 c.c., per avere lo stesso violato, con il proprio comportamento colposamente omissivo, gli obblighi di programmazione, prevenzione, vigilanza e controllo imposti dalla legge in materia di emotrasfusioni, della causazione di tutti i danni (biologico strettamente inteso, patrimoniale, esistenziale, morfologico, psichico, alla vita di relazione, da perdita di chance, da perdita e/o riduzione della capacità lavorativa e morale per lesioni irreversibili) subiti dal Giudice per cui oggi gli istanti agiscono iure hereditatis e di quelli morali (compresi quelli da perdita parentale) e patrimoniali subiti iure proprio dagli eredi legittimi odierni istanti;
7) condannare il al risarcimento di tutti danni iure proprio e Controparte_1
iure hereditatis patiti e sopra elencati, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo …”.
Il deduce l'infondatezza del ricorso, rilevando: che Controparte_1
l'adito giudice del lavoro non è competente a decidere sulla proposta richiesta di risarcimento del danno (ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge n. 2010), trattandosi di domanda formulata ai sensi dell'art. 2043 c.c., rientrante nella competenza del Tribunale Civile Ordinario;
che le domande di risarcimento proposte dai ricorrenti (sia iure successionis che iure proprio) sono articolate in modo generico;
che non risultano provati la sussistenza, l'entità del lamentato danno, la sua diretta ricollegabilità, con nesso causale, alle trasfusioni subite ed alla patologia;
che non è provato neanche il fatto che il decesso di Per_1
sia direttamente e/o esclusivamente ricollegabile alla patologia HCV;
[...]
che non è provata alcuna colpa dell'Amministrazione; che il riconoscimento della sussistenza del nesso causale da parte della CMO non implica in via automatica il riconoscimento del nesso di causalità anche nel giudizio risarcitorio;
che alcuna colpa può attribuirsi al resistente per CP_1
l'insorgenza della patologia in parola, a seguito di emotrasfusioni;
che, per quanto attiene alla domanda di risarcimento proposta dai ricorrenti per il danno subito iure proprio a causa della perdita del congiunto, non sussistono prove e parametri che consentano di determinare la sussistenza e l'entità del danno stesso;
che gli interessati non hanno provato l'esistenza, oltre al rapporto di parentela o affinità, di altre circostanze tali da far ritenere che la perdita del congiunto abbia comportato il venir meno di un effettivo e valido sostegno morale e/o economico nonché una grave alterazione delle condizioni di vita;
che, nel caso di accoglimento delle domande attrici, dalle somme eventualmente riconosciute a titolo di risarcimento va detratto quanto eventualmente possa essere percepito in dipendenza di una pronuncia giudiziaria favorevole in relazione alla spettanza dell'indennizzo ex lege n. 210/1992 ed alla eventuale corresponsione ai suoi eredi del c.d. “assegno una tantum”; che la domanda amministrativa proposta dal Giudice in data 10.02.2012 non può ritenersi tempestiva, dovendo il termine decadenziale triennale farsi decorrere dalla di entrata in vigore della L.238/97; che il de cuius ha avuto conoscenza della patologia HCV in un momento di molto anteriore rispetto alla data di presentazione della domanda volta ad ottenere l'indennizzo, e cioè sin dal 1997; che la richiesta di riconoscimento del c.d. “assegno una tantum” è collegata all'accertato possesso, da parte del dante causa dei ricorrenti, dei requisiti per la concessione dell'indennizzo ex lege 210; che, in mancanza di tale riconoscimento, pertanto, tale assegno non può essere riconosciuto.
************
Deve, in primo luogo, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riferimento alla pretesa attrice avente ad oggetto il pagamento dell'assegno una tantum ex art. 2, commi 3 e 4, della legge n. 210/92, avendo l'amministrazione resistente provveduto al riconoscimento di tale pretesa nel periodo compreso tra l'introduzione del presente giudizio e la fissazione della prima udienza di comparizione.
************ La domanda intesa ad ottenere l'erogazione dell'indennizzo ex lege n.
210/92 deve ritenersi tempestiva, soccorrendo in proposito i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, sintetizzabili nei termini che seguono: il termine decadenziale triennale non può farsi decorrere dalla conoscenza della patologia (epatite cronica da HCV);
l'art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, letto unitamente al successivo art. 4, comma 4, deve interpretarsi nel senso che prevede un indennizzo in favore di coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post- trasfusionali, sempre che tali danni possano inquadrarsi - pur alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare - in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B annessa al testo unico approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834; di conseguenza, ove il soggetto, affetto da contagio HCV e dunque portatore di lesioni permanenti dell'integrità psicofisica, non presenti, in ragione dello stato di quiescenza della malattia, sintomi e pregiudizi funzionali attuali, senza incidenza sulla capacità di produzione reddituale, non spetta alcun indennizzo in quanto l'infermità non rientra in alcuna delle categorie della menzionata tabella
A (cfr. Cass. 31 marzo 2017, n. 8452; Cass. 3 febbraio 2012, n. 1635, Cass.
S.U., 1 aprile 2010, n. 8064); il diritto, pertanto, non sorge se non vi è superamento di quella soglia e quindi neppure può parlarsi di termini di decadenza, se non dal momento in cui quel superamento si verifichi ed esso sia percepibile e conoscibile dall'interessato (“l'affermazione di una soglia minima di indennizzabilità comporta anche ... che il termine di decadenza di tre (e dieci) anni, di cui all'art.
3, comma 1, si sposta in avanti nel senso che comincia da decorrere dal momento della consapevolezza, da parte di chi chiede l'indennizzo, del superamento della soglia”: cfr. Cass. S.U. 8064/2010 cit.) (cfr. anche, sui profili in discorso, Cass. n. 29453/2020).
Nell'ipotesi concreta, è agevole rilevare come nessun elemento di giudizio – neanche di tipo presuntivo - autorizzi a sostenere che prima Persona_1
del ricovero ospedaliero del 13 ottobre 2010 (ovvero prima del ricovero del luglio 2010), abbia avuto la consapevolezza (da valutare secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica e con l'ordinaria diligenza) del nesso causale tra l'emotrasfusione e la patologia contratta, requisito essenziale affinché il fatto dannoso fosse percepibile come fonte di quel diritto e consentisse quindi l'inizio del decorso del termine decadenziale. Non sembra superfluo soggiungere che una cosa è avere contezza di una patologia, altra cosa è conoscerne l'origine etiologica, soprattutto laddove si tratti di malattia che può derivare da più cause.
Alla luce dei rilievi svolti, la domanda proposta dal Giudice in data 10 gennaio 2012 deve considerarsi tempestiva.
Di conseguenza, non sussistendo alcun dubbio riguardo all'esistenza del nesso causale ed alla ascrivibilità della patologia alla 1° categoria della Tab. A, allegata al DPR n. 834/81, va dichiarato il diritto di Giudice a Per_1
percepire l'indennizzo in argomento con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa fino alla data del decesso, oltre accessori di legge.
************
Relativamente alle pretese risarcitorie formulate in ricorso, costituisce anzitutto ius receptum il principio alla cui stregua, in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del Controparte_1
addirittura anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla
[...]
conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi
(risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica;
deve pertanto ritenersi che gravasse sul , in adempimento degli obblighi specifici di Controparte_1
vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi (cfr. Cass. n. 21145/2021).
Tanto premesso in ordine all'elemento soggettivo del dedotto illecito, quanto al nesso causale tra l'emotrasfusione subita dal de cuius e l'epatocarcinoma successivamente insorto, è sufficiente richiamare il contenuto del verbale redatto a seguito della visita compiuta dalla C.M.O. 2^ di Messina in data
14.11.2013, laddove si accerta l'esistenza di un “epatocarcinoma sottoposto a chemioembolizzazione su cirrosi epatica HCV correlata con ipertensione portale in soggetto emotrasfuso”, con esplicito riconoscimento dell'esistenza del nesso causale tra detta infermità e le trasfusioni subite nel 1975 ed ascrivibilità della patologia alla 1° categoria della Tab. A, allegata al DPR n. 834/81.
Avuto riguardo alle argomentazioni difensive svolte da parte resistente, è appena il caso di richiamare l'indirizzo della Suprema Corte a mente del quale il verbale della Commissione medica di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, pur non rivestendo efficacia di prova legale, può essere comunque utilizzato, nel giudizio contro il per il risarcimento dei danni da emotrasfusioni, ai Controparte_1
fini della dimostrazione del nesso causale tra queste ultime e l'insorgenza della patologia, trattandosi di diritti (quello all'indennizzo di cui alla legge citata e quello al risarcimento ex art. 2043 c.c.) che l'ordinamento riconosce come concorrenti, siccome presupponenti il medesimo fatto lesivo originato dalla stessa attività (cfr.
Cass. ord. n. 36504/2023).
Nessun ragionevole dubbio, poi, è corretto prospettare in ordine alle cause del decesso del Giudice, tenuto conto dell'attestazione necroscopica versata in atti
(doc. 11 nel fascicolo dei ricorrenti), laddove la causa mortis di cui trattasi è identificata nella cirrosi epatica, alla quale hanno fatto seguito prima il carcinoma epatico e dopo il coma epatico. *************
I ricorrenti affermano in primo luogo di avere diritto, iure successionis, alla refusione del danno (biologico e morale) sofferto in vita da Giudice Per_1
asseritamente non inferiore all'80%.
Sul punto, - premesso che deve aversi riguardo al danno verificatosi soltanto dal novembre 2010, periodo a partire dal quale in cui si sono manifestati i sintomi della patologia (e non dunque dal momento della contrazione dell'infezione: cfr. Cass. n. 5119/2023) - in assenza di più dettagliati elementi di giudizio, è equo sostenere che il danno biologico subito dal de cuius abbia raggiunto la misura percentuale di almeno il 70% almeno;
con la conseguenza che, tenuto conto dell'età del defunto (70 anni nel 2010), della sofferenza fisica patita a causa della patologia, della sofferenza morale legata alla consapevolezza del proprio stato e dei criteri di calcolo previsti dalle apposite tabelle in uso presso il tribunale di Milano, stimasi corretto quantificare i danni di cui trattasi in complessivi € 400.000,00.
************
Agli odierni ricorrenti va riconosciuto inoltre il risarcimento dei danni dagli stessi sofferto a causa della prematura perdita del loro congiunto (rispettivamente marito di e padre degli altri ricorrenti). Il semplice venir meno del Parte_1
preesistente rapporto di coniugio o di parentela si atteggia infatti quale elemento sufficiente a far presumere da solo, ai sensi dell'art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai superstiti, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti o non intrattenessero comunque rapporti affettuosi e di frequentazione;
ciò, salva l'ipotesi (non configurantesi nella vicenda in esame) in cui il soggetto convenuto in giudizio non dimostri l'esistenza di queste ultime circostanze (astrattamente suscettibili di valutazione ai fini della quantificazione del pregiudizio risarcibile), sì da doversi ritenere che la morte della vittima non abbia cagionato alcun danno morale ai superstiti o abbia determinato un danno inferiore rispetto a quello lamentato (cfr. Cass. n. 22397/2022).
Non avendo il resistente allegato e provato fatti idonei ad escludere il CP_1
verificarsi del pregiudizio morale di cui trattasi, in applicazione equitativa della metodologia applicata presso il tribunale di Roma, stimasi corretto riconoscere dunque ad (moglie di un risarcimento del complessivo Parte_1 Persona_1
importo di € 250.000 nonché a ciascuno dei figli della vittima un risarcimento dell'importo di € 125.000,00.
************
In ossequio al principio “compensatio lucri cum damno”, l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 come anche l'assegno una tantum ricevuto dai ricorrenti nelle more del giudizio ai sensi dell'art. 2, commi 3
e 4, della medesima legge n. 241/92 vanno detratti dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio (cfr. Cass. ord. n. 2840/2024).
Va difatti notato che, pur dovendosi riconoscere che il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di trasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla legge 210 del 1992, nel giudizio risarcitorio promosso contro il l'indennizzo spettante al danneggiato va tuttavia Controparte_1
interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio, e ciò al fine di evitare l'indebita duplicazione derivante dal porre a carico del CP_1
diverse attribuzioni patrimoniali aventi origine da un unico fatto lesivo.
************
Poste le considerazioni svolte, deve dichiararsi: il diritto di nato a [...] in data [...] e Persona_1
deceduto a VI in data 4 novembre 2016, a percepire l'indennizzo di cui alla legge n. 210/92 a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (inoltrata in data 10 gennaio 2012), oltre accessori di legge fino al dì del saldo;
il diritto di Giudice a percepire il complessivo importo di € Per_1
400.000, a titolo di risarcimento dei danni (biologico e morale) da quest'ultimo sofferti a causa della patologia insorta a causa delle emotrasfusioni sopra descritte;
il consequenziale diritto dei ricorrenti a percepire iure successionis la differenza tra l'importo complessivo dei ratei maturati e non riscossi dal Giudice
a titolo di indennizzo ex lege n. 210/92 e la somma come sopra determinata liquidata a titolo di risarcimento dei danni (biologico e morale) sofferti dal medesimo Giudice Per_1
il diritto dei ricorrenti a percepire, a titolo di risarcimento del pregiudizio morale dagli stessi sofferto a causa della perdita del rapporto parentale con il Giudice, l'importo di € 250.000,00 a favore di e l'importo di Parte_1
€ 125.000,00 in favore di ciascuno dei figli, oltre accessori di legge fino al giorno del pagamento effettivo;
il consequenziale diritto dei ricorrenti stessi a percepire gli importi di cui sopra, detratto l'importo ricevuto a titolo di assegno una tantum già erogato dal
. CP_1
************
Le spese processuali seguono la soccombenza. Di tali spese dev'essere disposta la distrazione in favore della procuratrice costituita dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
a) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda attrice avente ad oggetto il riconoscimento dell'assegno una tantum previsto dall'art. 2 della legge n. 210/92;
b) dichiara il diritto di nato a VI in [...] 18 Persona_1
febbraio 1940 e deceduto a VI in data 4 novembre 2016, a percepire l'indennizzo di cui alla legge n. 210/92 a partire dal primo giorno del mese successivo al 10 gennaio 2012 (data di presentazione della domanda amministrativa) e fino al dì del decesso;
c) dichiara il diritto del predetto Giudice a percepire il Per_1
complessivo importo di € 400.000, a titolo di risarcimento dei danni sofferti;
d) dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire iure successionis la differenza tra l'importo complessivo dei ratei maturati e non riscossi da Per_1
a titolo di indennizzo ex lege n. 210/92 e la somma come sopra
[...]
determinata liquidata a titolo di risarcimento dei danni sofferti dal medesimo
Giudice;
e) dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire, a titolo di risarcimento del pregiudizio morale dagli stessi sofferto a causa della perdita del rapporto parentale con Giudice i seguenti importi: € 250.000,00 a favore di Per_1
(C.F.: ) nata in data [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
VI (RG); € 125.000,00 in favore di Giudice Giombattista (C.F.:
[...]
) nato in data [...] a [...]; € 125.000,00 in favore di C.F._2
(C.F.: ) nata in data [...] a Parte_2 CodiceFiscale_3
VI (RG); € 125.000,00 in favore di Giudice Carmela (C.F.:
[...]
) nata in data [...] a [...]; € 125.000,00 in favore di C.F._4
Giudice Maria Giovanna (C.F.: nata in [...] CodiceFiscale_5
24.12.1969 a VI (RG);
f) dichiara il diritto dei ricorrenti stessi a percepire gli importi di cui sopra, detratto l'importo ricevuto a titolo di assegno una tantum già erogato dal
; CP_1
g) condanna il al pagamento, in favore dei Controparte_1
ricorrenti, delle differenze descritte ai capi d) ed f) di cui innanzi, oltre accessori di legge fino al dì del pagamento effettivo;
h) condanna il a rifondere alla procuratrice Controparte_1
antistataria dei ricorrenti le spese processuali, liquidate in complessivi € 10.000,00, oltre € 43,00 a titolo di c.u., IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Ragusa, 9 aprile 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)