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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 4569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4569 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
-Sezione III Civile-
così composta:
dott.ssa Rosaria Morrone Presidente
dott. Stefano Celentano Consigliere
dott. Massimo Torre Giudice ausiliario Relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 2714 del R.G.A.C. dell'anno 2019, riservata in decisione all'udienza collegiale del 13 novembre 2024, vertente tra
, codice fiscale , rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppe Letizia, codice fiscale , e dall'avv. Pasquale Vairo, codice fiscale C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Caserta, Via dei Caduti sul C.F._3
Lavoro n. 102, come da procura in atti
appellante
e
, codice fiscale rappresentato e difeso dall'avv. Carla Sisto, codice CP_1 C.F._4
fiscale , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caserta, Via Petrarca n. 25, C.F._5
come da procura in atti;
appellato
nonché
, codice fiscale , già titolare della ditta individuale CP_2 C.F._6 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Umberto d'Aragona, codice fiscale Controparte_3 e con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli, Centro Direzionale, Isola G8 C.F._7
presso la Lex come da procura in atti CP_4
appellata-appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3538/2018 pubblicata il 30/11/2018 resa dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per l'appellante, “in via principale, accogliere il presente atto di appello e, per l'effetto, in accoglimento
della domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, accertare e dichiarare il diritto
del Sig. alla restituzione, da parte di , della somma di € 2.582,28 (e non di Parte_1 CP_1
quella – diversa e minore – di € 1.962,54 versata dal quale “provvigione professionale) ver-satagli Pt_1
in occasione della stipula dell'atto di “proposta d'acquisto immobiliare” del 15/6/2002, oltre interessi e
rivalutazione come per legge;
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con
attribuzione ai procuratori anticipatari”.
Per l'appellato , “respingere l'appello del in quanto vi è stato riconoscimento da CP_1 Pt_1
parte del dell'errore contenuto in sentenza, con conseguente venir meno del primo motivo di CP_1
gravame, quanto al secondo motivo di appello, ribadendo che alcuna responsabilità può essere addebitata
al per la proposizione del presente appello, nulla la Corte adìta dovrà disporre per le spese di CP_1
entrambi i gradi del giudizio, nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse determinarsi per la riforma della
sentenza su tale capo, si chiede di considerare il minimo valore della controversia e l'avvenuto spontaneo
adempimento del , ribadendo che per il presente grado di giudizio nulla deve essere posto a carico CP_1
dell'appellato per tutto quanto addotto in premessa”.
Per l'appellata-appellante incidentale, , “a) in via preliminare accertare e dichiarare ex artt. CP_2
324 e 329 c.p.c. come cosa passata in giudicato le parti della sentenza non oggetto di impugnazione
principale e/o di impugnazione incidentale;
b) accogliere l'appello incidentale formulato dalla Sig.ra CP_2
(C.F.: ), già titolare dell'agenzia immobiliare gestita con ditta individuale
[...] C.F._6
denominata , avverso la sentenza n. 3538/2018, resa nel Controparte_3
procedimento civile n. 800077/2003 R.G. dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere IV Sez. Civile Giudice
Dott.ssa Angela Verolla e, riformare la stessa nella parte in cui ha disposto che in ordine alle spese
processuali atteso l'esito del giudizio si ritiene sussistano giusti ed equi motivi per compensarle interamente tra le parti e, per l'effetto, condannare l'appellante e attore in primo grado Sig. , o chi di Parte_1
ragione, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del Giudizio di primo grado;
c) Condannare l'appellante
Sig. , al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio di secondo grado con Parte_1
attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Santa Maria Capua Vetere, ed , quest'ultima quale titolare della ditta CP_1 CP_2
individuale denominata Studio Tecnocasa di Sessa Aurunca d.i., per sentirli condannare alla restituzione di quanto loro versato (rispettivamente a titolo di caparra e di provvigione) in virtù della stipula in data
15/6/2002 di un contratto preliminare di vendita dell'immobile sito in , Vico II Ugolino n. 12, CP_3
2° piano, previo accertamento e declaratoria dell'avvenuta risoluzione del preliminare stesso.
1.1 - L'attore deduceva la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale del e della (al CP_1 CP_2
tempo, titolare dell'agenzia immobiliare) avendo l'attore stesso scoperto, successivamente alla stipula del preliminare di vendita (e dopo aver corrisposto la caparra al e la provvigione alla ), che CP_1 CP_2
l'immobile promesso in vendita non solo proveniva da donazione, ma era inoltre gravato da vincolo ex lege
n. 1089/1939.
1.2 - Per quanto esposto, chiedeva all'adìto Tribunale di condannare i convenuti alla Parte_1
restituzione, in suo favore, delle somme loro versate rispettivamente a titolo di acconto/caparra (euro
2.582,28) e di provvigione (euro 1.962,54), con ulteriore loro condanna al risarcimento dei danni tutti (di natura patrimoniale e/o non patrimoniale) patiti dall'attore stesso (danni di cui chiedeva una quantificazione equitativa nella misura massima di euro 21.278,02) oltre alle spese, competenze ed onorari di giudizio.
2 - Si costituiva ritualmente il quale, impugnando l'avversa domanda, eccepiva di non aver CP_1
ricevuto nessuna somma a titolo di acconto o caparra, disconoscendo la sottoscrizione della quietanza.
Affermava, poi, l'inadempimento contrattuale del promittente acquirente e spiegava domanda riconvenzionale per sentir condannare l'attore al risarcimento dei danni, con vittoria di spese.
3 - Si costituiva altresì lo in persona della titolare la quale, Controparte_3 CP_2
preliminarmente, eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea;
in via subordinata, spiegava domanda riconvenzionale al fine, da una parte, di sentir condannare l'attore al risarcimento dei danni ovvero, comunque, di condannare il , in caso di CP_1
accoglimento della domanda attorea, a manlevarla e conseguentemente sentirlo condannare al pagamento della “penale” di cui al contratto di mediazione;
il tutto con vittoria di spese.
4 - Rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio, escussi i testi indicati dalle parti e disposta ed espletata CTU grafologica, il Tribunale decideva la causa sulle conclusioni precisate da tutte le parti.
5 - Con la sentenza n. 3538/2018 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiarava risolto il contratto preliminare e condannava il convenuto al CP_1
pagamento in favore dell'attore della somma di euro 1.962,54 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
rigettava la domanda proposta dall'attore nei confronti della convenuta;
rigettava la Controparte_3
domanda di risarcimento proposta dall'attore nei confronti di entrambi i convenuti e compensava integralmente le spese di giudizio tra tutte le parti.
5.1 - Il primo giudice ha posto a fondamento della decisione i seguenti rilievi: 1) la domanda appare parzialmente fondata;
è emerso dagli atti e dall'istruttoria che “il sig. ha sottaciuto al CP_1
promissario acquirente degli elementi importanti, quali la provenienza ed i vincoli sul bene oggetto della
vendita, incidenti ed influenti ai fini della decisione di stipulare o meno l'atto definitivo”. Di conseguenza “la
proposta di acquisto del 15/6/02 deve considerarsi risolta per inadempimento del promittente venditore,
che conseguentemente va condannato alla restituzione dell'importo della caparra sicuramente ricevuta,
così come risulta dall'atto di quietanza sottoscritto dal con firma accertata essere sua dalla espletata CP_1
CTU calligrafica”. 2) La domanda attorea nei confronti dello è infondata e va Controparte_3
rigettata. “Il mediatore immobiliare è responsabile nei confronti del cliente se conoscendo, o potendo
conoscere con l'ordinaria diligenza, l'esistenza di circostanza che incidono sulla volontà di concludere o
meno la compravendita, non ne dà notizia all'acquirente l'acquirente”. Purtuttavia, “la responsabilità va
esclusa in ipotesi di indagini di carattere tecnico, che esulano obiettivamente dal novero delle cognizioni
specialistiche esigibili in relazione alla categoria professionale di appartenenza”. Nella specie, “la prova
della conoscenza da parte della Tecnocasa della sussistenza del vincolo ambientale sull'immobile
compromesso non è stata raggiunta”. “La domanda attorea, quindi, di condanna dello Studio Tecnocasa
Sessa Aurunca alla restituzione della somma versata quale provvigione per l'attività svolta non può esser
accolta”. 3 - La domanda di risarcimento danni avanzata dall'attore va rigettata, “atteso che la stessa non
ha supporto probatorio. Invero agli atti non vi è la prova dell'esistenza del danno subito”. Di contro, “il potere del giudice di liquidare il danno ex art,1226 cc con valutazione equitativa non esonera l'interessato
dall'obbligo di offrire gli elementi probatori della sussistenza del danno stesso, esaurendosi tale
apprezzamento equitativo nella necessità di colmare le lacune inevitabili nella determinazione del suo
effettivo ammontare”. 4 - “L'accoglimento della domanda attorea solo nei confronti del convenuto CP_1
per il principio della liquidità delle questioni assorbenti da decidere al fine della definizione del
[...]
processo, esonera questo giudicante dall'esaminare le altre domande, eccezioni, deduzioni e richieste
sollevate dalle parti costituite”. 5 - Sussistono “giusti ed equi motivi” per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
6 - Avverso detta sentenza ha proposto appello , sulla base di due motivi. Parte_1
L'appellato si è ritualmente costituito concludendo, nel merito, per il rigetto dell'appello. CP_1
Si è costituita , già titolare dell'appellata ditta individuale , proponendo CP_2 CP_3 CP_3
appello incidentale.
7 - All'udienza collegiale del 13/11/2024 la Corte ha riservato la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
8 - Mette conto evidenziare, preliminarmente, che l'appellante non ha impugnato la Parte_1
sentenza né in punto di rigetto della domanda restitutoria in danno dello né in punto Controparte_3
di rigetto delle domande risarcitorie nei confronti di entrambi i convenuti in prime cure. Per tanto, le statuizioni del Tribunale, sul punto, risultano passate in giudicato.
8.1 - Va, parimenti, premesso che la questione -discussa nelle difese finali, sia dall'appellante principale che da quello incidentale- circa la sussistenza (come sostenuto dall'appellante ) nella fattispecie in Pt_1
esame, del litisconsorzio necessario processuale (stante la sussistenza di cause tra loro dipendenti), con conseguente applicazione dell'art. 331 c.p.c. ovvero dell'esistenza (come sostenuto dall'appellata ) CP_2
della mera necessità della sola litis denuntiatio ex art. 332 c.p.c., risulta irrilevante ai fini del decidere anche tenuto conto del fatto che , già titolare dello , alla quale è stato CP_2 Controparte_3
tempestivamente notificato l'appello, si è ritualmente costituita in questo giudizio proponendo appello incidentale.
9 - Ciò posto, con il primo motivo l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale, ha condannato il convenuto al pagamento “della somma di € 1.962,54, oltre interessi dalla CP_1 domanda al soddisfo anziché della diversa e maggiore somma di € 2.582,28 (oltre interessi dalla domanda
al soddisfo)”.
Deduce, al riguardo l'appellante, che “risulta acclarato ex tabulas” che egli “versò la somma di € 2.582,28 a
titolo di acconto” e risulta giudizialmente accertato che la firma sulla quietanza di detta somma è stata apposta dal . CP_1
Purtuttavia, “il Giudice di prime cure, in dispositivo, ha però maldestramente indicato quanto il CP_1
dovesse restituire all'odierno appellante, indicandolo non nella esatta somma di € 2.582,28 (oltre interessi),
ma nella diversa somma di € 1.962,54 oltre interessi dalla domanda al soddisfo, che è invece quanto
corrisposto dal all a titolo di provvigione”. Pt_1 Controparte_5
Sottolinea, poi, l'appellante che, “dal momento che nella parte motiva della sentenza appellata il Giudice
non fa mai riferimento alle somme versate dal nella loro dimensione quantitativa”, tale “svista” Pt_1
non risulta qualificabile quale “errore materiale”, rendendo necessario apposito motivo di gravame.
Chiede, quindi, l'appellante che l'adìta Corte “in accoglimento della proposta impugnazione, emendi la
sentenza impugnata nella parte sopra innanzi detta, condannando l'appellato alla CP_1
restituzione, in favore dell'appellato , della somma esatta, individuandola in quella di € Parte_1
2.582,28 (oltre interessi dalla domanda al soddisfo)”.
9.1 - Le doglianze dell'appellante sul punto devono ritenersi fondate.
Effettivamente la sentenza impugnata va riformata, perché errata, nel punto in cui il Tribunale ha condannato a pagare all'odierno appellante “la somma di € 1.962,54” anziché, come CP_1
avrebbe dovuto fare in accoglimento della domanda restitutoria del , al pagamento “somma di € Pt_1
2.582,28”. In accoglimento del primo motivo e, in parziale riforma della sentenza gravata, CP_1
va, quindi, condannato al pagamento in favore di della somma di euro 2.582,28. Parte_1
10 - Il secondo motivo dell'appello principale e l'unico motivo dell'appello incidentale possono essere trattati congiuntamente in quanto fondati su censure sostanzialmente analoghe in punto di compensazione delle spese di giudizio.
10.1 - Ciò premesso, l'appellante principale afferma che il primo giudice ha errato nel compensare le spese tra l'attore in prime cure ed il convenuto . Assume che la “clausola di stile” (cioè “si ritiene CP_1
sussistano giusti ed equi motivi per compensarle”) utilizzata dal primo giudice si sostanzia in una “motivazione apparente”. Quindi, per l'appellante, la sentenza impugnata, sul punto, risulta affetta da un evidente “deficit motivazionale”.
10.2 - Con analoghe motivazioni, l'appellante incidentale lamenta che il Tribunale dopo avere statuito per il rigetto della domanda nei confronti dello , è poi “del tutto apoditticamente e senza il Controparte_3
supporto di alcun adeguato apporto motivazionale, approdato alla dedotta e richiamata integrale
compensazione delle spese di lite, completamente destituita di fondamento, oltre che lesiva del principio
della soccombenza”.
10.3 - Il secondo motivo dell'appello principale va disatteso.
Infatti, se è pur vero che il primo giudice avrebbe dovuto esplicitare in motivazione le ragioni per le quali aveva disposto la compensazione, è altrettanto vero che, nel caso di specie, sussiste una evidente ipotesi di soccombenza reciproca atteso che il Tribunale ha accolto solamente la domanda restitutoria proposta dall'attore in prime cure nei confronti del ma ha, di contro, rigettato la domanda risarcitoria CP_1
proposta, sempre dall'attore, nei confronti di quest'ultimo. Sussistono, quindi, i presupposti per la compensazione integrale delle spese nei confronti delle suddette parti. Ciò posto, si deve mantenere ferma la statuizione di compensazione integrale delle spese tra il ed il , disposta dal primo giudice, Pt_1 CP_1
seppure integrandola con la motivazione sopra indicata.
10.4 - L'appello incidentale risulta, invece, tardivo e va dichiarato inammissibile seppure non per le motivazioni addotte dall'appellante principale (e, cioè, perché proposto dopo lo spirare del termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c.); motivazioni che risultano infatti infondate atteso che, nel caso di specie,
si dovrebbe applicare, ratione temporis, l'art. 327 c.p.c. nel testo anteriore alla riforma ex lege n. 69 del
2009, atteso che il giudizio di primo grado risulta incardinato nell'anno 2003.
Esso risulta, invece, tardivo ed inammissibile per le ragioni che seguono.
Questa Corte ritiene, pur nella consapevolezza di posizioni difformi (Cass. civ., 31251/2018), di seguire l'indirizzo affermatosi come prevalente nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “la notificazione di
un'impugnazione equivale (sia per la parte notificante, sia per la parte destinataria) alla notificazione della
sentenza stessa, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altra impugnazione, la cui
tempestività va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia
impugnata, ma anche con riferimento a quello di cui all'art. 325 c.p.c., salva l'ipotesi di sospensione del
termine di impugnazione, ove prevista dalla legge” (Cass. civ., 14.10.2021, n. 28131; Cass. civ., 20.11.2020, n. 26427; Cass. civ., sez. un., n. 9.12.2019, n. 32114; Cass. civ., 13.7.2017, n. 17309; Cass. civ., 22.3.2013, n.
7261; Cass. civ., 3294/2009).
La Corte di Cassazione ha precisato che detto principio, risalente e consolidato, supera il dato letterale dell'art. 326, comma 1, c.p.c., sul condivisibile assunto che la ricezione di un atto di impugnazione correlato ad un giudizio a cui il destinatario ha comunque partecipato costituisce elemento sufficiente ad integrare l'impulso sollecitatorio sotteso alla espressa previsione normativa;
tanto più alla luce dei doveri cooperativi e di buona fede richiesti al destinatario della notificazione e tenuto conto, altresì, del fatto che – a seguito della modifica dell'art. 133, comma 2, c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 1, lett. b), D.L. 90/2014,
convertito in L. 114/2014 – la sentenza è sempre comunicata integralmente alle parti, che ne hanno dunque conoscenza prima ancora di ricevere la notifica della sentenza medesima o dell'atto di impugnazione (Cass. civ. 14.10.2021, n. 28131, in motivazione).
Nel caso di specie, l'appello principale proposto è stato notificato all'appellata, Parte_1 CP_2
, in data 29/5/2019, mentre essa ha depositato la comparsa di risposta contenente appello
[...]
incidentale nei confronti dell'appellante solo in data 8/10/2019, quindi, oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell'appello principale, con la conseguenza che l'appello incidentale è tardivo.
L'impugnazione incidentale tardiva è, difatti, ritenuta inammissibile quando la stessa sia proposta a tutela di un interesse autonomo, che non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale (Cass.
civ., 14.3.2018, n. 6156; cass. civ., 16.6.2016, n. 12387), anche se è stato precisato che essa è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, poiché la ratio della relativa disciplina è quella di consentire alle parte, che avrebbe accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, ove la stessa rimetta in discussione l'assetto degli interessi derivante dalla pronuncia impugnata (Cass. Civ., 30.5.2018, n. 13651;
Cass. Civ., 7.7.2020, n. 14094).
Nel caso di specie, l'appello incidentale tardivo proposto dall'appellata nei confronti dell'appellante CP_2
è da ritenere inammissibile, in quanto l'interesse alla sua proposizione non trae origine dall'appello Pt_1
principale proposto dal nei confronti del solo appellato , atteso che attinge un capo Pt_1 CP_1
della sentenza (compensazione delle spese di giudizio tra l'attore in prime cure, , ed il Parte_1
convenuto ) non attinto dall'appello principale;
è, poi, relativo al rapporto processuale Controparte_3
tra l'attore e il ridetto , quale mediatore immobiliare, rapporto che è distinto dal Controparte_3 rapporto processuale tra l'attore e , convenuto in primo grado quale promittente venditore, CP_1
e detti rapporti sono oggetto di cause scindibili.
Ne deriva che l'appellata , già titolare dello , non è legittimata a spiegare CP_2 Controparte_3
appello incidentale tardivo nei confronti dell'appellante , sicchè detto appello deve essere Pt_1
dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni questione sulla sua fondatezza.
11 - Ciò posto, in ordine al governo delle spese, si deve distinguere il rapporto processuale tra Parte_1
e dal rapporto processuale tra ed .
[...] CP_1 Parte_1 CP_2
Quanto al primo rapporto, deve trovare applicazione il principio secondo cui il giudice di appello, allorché,
come nel caso di specie, riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. n. 6259/2014). Nel caso di specie,
l'accoglimento, in primo grado, della sola domanda restitutoria ed il rigetto di quella risarcitoria e, in appello, l'accoglimento solo primo motivo in punto di non corretta quantificazione della somma oggetto della condanna ed il rigetto del secondo motivo sulla compensazione delle spese, danno luogo ad una ipotesi di soccombenza reciproca (Cass. Sez. Un. n. 32061 del 2022); ragion per cui sussistono i presupposti per la compensazione integrale tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Quanto al rapporto processuale tra l'appellante e l'appellata incidentale, le spese del grado di appello vanno compensate integralmente tra le parti in considerazione del fatto che la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale sul capo di sentenza relativo alla compensazione delle spese tra esse parti, non è dipesa dalle ragioni addotte dall'appellante principale, che si sono rivelate infondate ma per le diverse ragioni esposte in motivazione da questo Collegio.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento, con riferimento alla parte appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e sull'appello incidentale proposto da , già titolare della CP_1 CP_2
ditta individuale STUDIO SESSA AURUNCA DI SGLAVO EMILIA, così provvede: 1) in accoglimento del primo motivo dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza gravata, condanna al pagamento in favore di della somma di euro CP_1 Parte_1
2.582,28, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, anziché della somma di euro 1.962,54; resta ferma,
per il resto, la sentenza impugnata;
2) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da;
CP_2
3) compensa integralmente tra e le spese di entrambi i gradi di Parte_1 CP_1
giudizio;
4) compensa integralmente tra ed le spese del grado di appello;
Parte_1 CP_2
5) pone definitivamente a carico di e di , nella misura del 50% Parte_1 CP_1
ciascuno, le spese della CTU in primo grado;
6) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento, con riferimento alla parte appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Massimo Torre Dott.ssa Rosaria Morrone