Articolo 1 della Legge 14 marzo 1985, n. 132
Articolo 2
Versione
30 aprile 1985
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979.
Entrata in vigore il 30 aprile 1985