Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979.